Abolizione dell’esterometro: cosa cambia per le operazioni transfrontaliere
Dallo scorso 1° luglio, con l’abolizione dell’esterometro, sono entrate in vigore delle nuove disposizioni per la trasmissione della comunicazione relativa alle transazioni transfrontaliere. Novità che interessano tutte le operazioni, passive e attive, che coinvolgono soggetti non residenti nel nostro Paese, o non stabiliti in Italia. Esterometro che quindi, alla data del 30 giugno 2022, è andato definitivamente in “pensione”.
A cambiare saranno anche le tempistiche per la trasmissione: da un invio delle informazioni trimestrale si passerà alla singola comunicazione per ciascuna operazione. Ecco di seguito cosa cambia per le tante aziende italiane che fin’ora hanno usato l’esterometro per documentare all’Agenzia delle Entrate le transazioni effettuate con l’estero.
Indice:
Esterometro: lo strumento utilizzato fino al 30 giugno 2022
Introdotto a partire dal 1° gennaio 2019, l’esterometro era un importante adempimento previsto parallelamente all’obbligo della fattura elettronica. Trattasi di una comunicazione riconducibile alle transazioni di natura transfrontaliera, cioè alle operazioni tra operatori commerciali residenti o stabiliti in Italia e operatori non residenti nel nostro Paese. La principale finalità di questa comunicazione era quella di dotare l’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative alle operazioni non soggette all’obbligo della fattura elettronica, che dunque non passavano tramite il SDI (Sistema di Interscambio). Erano obbligate all’esterometro tutte le operazioni: quelle ricevute e quelle rese. In altre parole, questo vuol dire che l’obbligo della comunicazione interessava sia le imprese che fornivano beni all’estero, sia quelle che li compravano.
Dunque, dal 1° gennaio 2019, e fino al 30 giugno 2022, le aziende italiane sono state obbligate a presentare la comunicazione ogni trimestre, eccezion fatta per alcune operazioni non soggette all’esterometro: transazioni per le quali venivano emesse le bollette doganali, oppure le fatture elettroniche. Sono state quindi diverse le imprese italiane alle prese con l’esterometro che, tuttavia, con le nuove disposizioni, avranno il compito rapportarsi con i nuovi adempimenti.
Cosa cambia dal 1° luglio 2022
Dall’inizio dello scorso luglio è stata prevista un’importante novità: l’abolizione dell’esterometro. Uno strumento fin’ora impiegato da un gran numero di imprese per documentare all’Agenzia delle Entrate ogni operazione effettuata con l’estero. Dal 1° luglio 2022 in poi, le aziende italiane, ai fini della regolarizzazione della propria posizione nei riguardi dell’Agenzia, avranno invece il compito di affidarsi alla fatturazione elettronica. Fino alla sua definitiva abolizione, l’uso dell’esterometro infatti era permesso proprio in luogo alle fatture elettroniche.
Una novità essenziale per numerose imprese che, con la nuova disposizione, avranno l’obbligo di utilizzo di specifiche tipologie di documento predisposte dall’Agenzia delle Entrate. Tipologie di documento che consentono l’emissione di autofatture elettroniche o la loro integrazione, in base ai diversi casi, da riportare nei registri IVA per adempire in maniera corretta all’imposta da corrispondere all’Erario.
Ciclo attivo e passivo: fatturazione
Naturalmente, in base alla posizione ricoperta le cose cambiano: un conto essere nella posizione di acquirente, un altro è ricoprire il ruolo di fornitore.
Nel caso in cui un fornitore emetta fattura nei confronti di un cliente straniero è sufficiente la normale fatturazione elettronica, attraverso la solita modalità e secondo le tempistiche previste. Siccome si tratta di un soggetto estero, come segnalato dall’Agenzia delle Entrate, bisogna utilizzare il codice sette “X” per permettere al SDI di risalire all’operazione rivolta verso un soggetto estero.
Per quanto riguarda il campo “ID Paese” è necessario riportare la sigla relativa allo Stato di residenza del committente/cessionario, invece relativamente al CAP è da utilizzare il codice “00000”. Una serie di passaggi per predisporre le fatture elettroniche e inviare così i relativi dati al Sistema di Interscambio. Con la predisposizione delle fatture elettroniche si assolve l’obbligo nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate, mentre ai clienti esteri verrà trasmessa la fattura in base agli accordi presi (via email, pdf, etc.).
Per le fatture arrivate dai fornitori esteri la situazione è invece un po’ più complicata. Questi casi necessitano infatti delle emissioni di fatture elettroniche con l’utilizzo di tipologie di documento TD17, TD18, TD19:
- TD17, un documento da utilizzare per autofattura/integrazione per comprare dei servizi dall’estero;
- TD18, un documento da usare per l’integrazione per acquisti di beni intra UE;
- TD19, un documento da utilizzare per autofattura/integrazione per comprare beni di cui al DPR 633/72, ex articolo 17 comma 2.
Come recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per permettere la regolare liquidazione dell’imposta dovuta all’Erario, la documentazione integrativa va regolarmente riportata nei registri di entrata e uscita. Fondamentale anche rispettare le tempistiche previste per l’emissione delle autofatture/integrazioni: entro il 15° giorno del mese seguente rispetto al mese di ricevimento delle fatture da parte dei fornitori.
Nei documenti TD17,TD18 e TD19 vanno poi riportate interamente le informazioni relative alle operazioni descritte nelle fatture originarie. Per conoscere dettagliatamente i dati da inserire per compilare correttamente ogni campo del documento si rimanda all’apposita Guida dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, all’interno delle fatture elettroniche, esiste anche la possibilità di allegare le fatture originarie trasmesse dai fornitori, in maniera tale da conservarle congiuntamente. In caso contrario, si ricorda che le fatture ricevute dai rispettivi fornitori vanno conservate digitalmente o in maniera cartacea.
Conclusioni
Riepilogando, a partire dal 1° luglio 2022 le operazioni da fare sono le seguenti:
- fattura attiva, per le transazioni svolte nei riguardi di un cliente estero vige l’obbligo della fatturazione elettronica inserendo, nel campo del codice destinatario, il valore “X”. Entro 12 gg, dalla prestazione e/o cessione, dovrà avvenire l’invio della fattura elettronica;
- fattura passiva, in caso di fattura ricevuta da un fornitore estero, è necessaria la generazione di un documento di tipo TD17, TD18 o TD19 da inviare SDI (Sistema di Interscambio). L’invio dovrà avvenire entro il 15° giorno del mese seguente a quello in cui è stata ricevuta la fattura.
Nei casi di errato o mancato invio ricordiamo che sono anche previste delle specifiche sanzioni.
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