Fatture false per operazioni inesistenti o gonfiate

In tema di evasione fiscale, una delle pratiche più utilizzate dai contribuenti è, senza ombra di dubbio, l’emissione o la registrazione nei costi di fatture false per operazioni inesistenti o per operazioni realmente effettuate ma gonfiate oltre misura.

Dall’emissione di fatture false si prefigura un percorso che porterà, nella maggior parte dei casi, alla concretizzazione del reato di dichiarazione fraudolenta, in quanto le fatture verranno, comunque, contabilizzate ed andranno ad incidere sul bilancio dell’impresa per alzare o, nella maggior parte dei casi, abbattere l’utile.

Abbattere l’utile, e quindi risparmiare tasse in modo illegale, è il fine ultimo che ci si prefigura di raggiungere quando si mettono in atto operazioni di questo tipo in cui, normalmente, chi emette una fattura per operazioni inesistenti, prende precedentemente accordi con il “finto cliente” circa il pagamento della fattura, ma, anche e soprattutto, su come e quanto restituire al cliente fittizio  della somma incassata soltanto per il “giro di carte“.

La legge Italiana ha istituito pene molto severe nei confronti di chi rilascia fatture false, infatti, chi emette fatture indicando al loro interno operazioni non corrispondenti al vero commette un reato come dice esplicitamente la normativa:

1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. L’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato».

Indice:

 

Cosa sono le fatture false?

fatture false per operazioni inesistentiPrima di descrivere dettagliatamente cosa sono e come si prefigurano le fatture false preferisco riportarti la definizione con cui la Legge Italiana, precisamente il d.lgs. 74/2000 all’articolo 1, le identifica:

«per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi»

Per entrare maggiormente nel dettaglio le fatture false dette anche fatture per operazioni inesistenti sono quei documenti contabili emessi a fronte di vendite o prestazioni di servizi non realmente resi.

Spesso le false fatturazioni, oppure le fatture gonfiate servono agli imprenditori per generare fondi neri con cui pagare lo straordinario ai dipendenti (il classico “fuori busta”), oppure i lavoratori in nero, o ancora per generare fondi in nero con cui pagare mazzette o tangenti, ecc.

Ma il motivo fondamentale per cui viene utilizzato questo stratagemma è quello di evadere o frodare il Fisco, un’amministrazione pubblica o altre imprese. Infatti, di per se, la legge italiana non punisce l’emissione di fatture false come singola azione, le pene scattano quando le stesse vengono utilizzate per metter in atto schemi illegali con finalità di frode.

Nel caso specifico in cui questi schemi vengano utilizzati per evadere le tasse, parleremo di evasione fiscale, reato punito a prescindere dal superamento di determinate soglie. Il superamento di tali soglie, relativamente agli importi di imposta evasa, comporta il passaggio da illecito amministrativo a reato penalmente perseguibile.

Sia il ricevere che emettere fatture per operazioni inesistenti, indipendentemente dal superamento delle soglie sopra citate, con la volontà e la consapevolezza di evadere o consentire alle altre imprese di evadere, costituisce SEMPRE reato.

Per dimostrare che una fattura è falsa, gonfiata o comunque emessa con la finalità di evadere le tasse possono essere utilizzati svariati mezzi di prova:

  • confessione del soggetto;
  • testimonianza di persone informate (consulenti, professionisti, altre imprese);
  • incompatibilità tra quanto venduto e quanto effettivamente trasportato;
  • prove documentali (bolle di accompagnamento, e-mail, sms, ecc.).

Le false fatturazioni comprendono anche tutti gli altri documenti che hanno valore fiscale emessi o ricevuti da imprese per servizi “resi” e/o beni “venduti” come ricevute, scontrini o altri documenti di valore analogo.

 

Come funzionano le false fatturazioni

Leggendo le cronache italiane, ma anche internazionali, capita sempre più spesso di imbattersi in articoli che parlano di false fatturazioni, giro di fatture gonfiate, fatture per operazioni mai effettuate, allo scopo di evadere le tasse.

I modi in cui le fatture false vengano utilizzate e gestite dalle aziende per abbattere il proprio utile d’esercizio è particolarmente variegato e spazia dall’emissione di fatture con importi molto più bassi di quello che è stato venduto in realtà e con pagamento del resto delle prestazioni in nero, fino alle vendite non fatturate, o alla ricezione e indicazione a bilancio di costi inesistenti per abbattere l’utile a fine anno.

Nel primo caso, questa operazione permette al produttore di incassare “in nero” i proventi delle vendite non fatturate tramite l’utilizzo del denaro contante, e di non registrare in contabilità una vendita, o registrarla parzialmente, consentendogli di avere delle entrate sulle quale non pagherà alcuna imposta.

Nel secondo caso, come detto, di crearsi un costo che abbatterà l’utile e quindi avere un imponibile fiscale più basso sul quale calcolare le tasse da pagare. Anche in questo caso, per rendere l’operazione più veritiera e meno attaccabile in caso di controlli da parte del Fisco, protagonista sarà il contante, con il corrispettivo di tale fattura inizialmente pagato tramite bonifico bancario o assegno al “finto fornitore” che, a sua volta, incassata la somma in denaro, ne restituirà l’imponibile al “cliente”, trattenendone la percentuale concordata per  il favore procuratogli (solitamente dal 10 al 20% dell’imponibile).

Vediamo ora, caso per caso, il meccanismo di questi illeciti.

 

Fatture con importi falsi (sottofatturazione delle operazioni)

Un azienda, che per comodità chiameremo “Azienda A”, svolge un servizio o esegue un lavoro per un committente “Azienda B” il cui corrispettivo sarebbe di € 10.000,00. L’Azienda A però emette una fattura all’Azienda B per un importo di soli € 7.000. L’Azienda B quindi, pagherà la fattura di 7.000 € con bonifico bancario e, sottobanco in contanti, i restanti 3.000 €. Con questo tipo di operazione l’Azienda A pagherà le tasse soltanto sui 7.000 € e non sui 10.000 €.

 

Fatture per operazioni inesistenti

L’azienda A emette una fattura di 10.000 € per un lavoro mai eseguito all’azienda B. Con questa procedura l’azienda B si ritroverà con un costo in più a bilancio di scaricare e la relativa Iva da portare in detrazione. L’azienda A, solitamente, riceverà dall’azienda B un compenso (dal 10% al 20% dell’importo della fattura) per il favore procurato, e registrerà il ricavo in contabilità (in questo caso verrà tassato lui al posto dell’azienda B). Spesso le società che emettono fatture per operazioni inesistenti hanno un regime fiscale agevolato come quello forfettaria, oppure sono società noprofit che pagano percentuali di tasse molto più basse rispetto aziende ordinarie.

 

Fatture non emesse, operazioni in nero

L’azienda A esegue delle lavorazioni per l’azienda B per un corrispettivo di € 10.000 senza emettere alcuna fattura. L’azienda B paga in contanti il corrispettivo e nelle contabilità delle due imprese non ci sarà traccia di tale operazione. L’azienda B, di norma, visto che non potrà scaricare alcun costo per la prestazione ricevuta chiederà uno sconto sul valore della lavorazione e, pertanto, godrà di un risparmio sul valore di quanto acquistato. L’azienda A, dal canto suo, non registrerà alcun ricavo a bilancio incassando completamente in nero la cifra pattuita.

 

Fatture ricevute da società cartiere

La società A riceve una fattura di € 10.000 dalla società B (cartiera). Una società cartiera, anche chiamata società di comodo, è generalmente una s.r.l. costituita con il solo scopo di evadere o eludere le tasse mettendo in atto una serie di illeciti civili, e che non svolge nemmeno attività di impresa. Sono società che non prevedono responsabilità patrimoniale intestate alla classica “testa di legno”, con un capitale sociale irrisorio e che risultano costantemente in perdita prima di arrivare al fallimento pilotato. La società cartiera emette fatture ad altre aziende che poi, puntualmente, cestina non effettuando alcuna registrazione nella propria contabilità. Entro un paio d’anni dalla sua costituzione, di norma, la società cartiera fallisce o viene cancellata dal Registro Imprese. Nel caso specifico la società B (cartiera) emette la fattura alla società A creandole un costo fittizio che le permetterà di abbattere l’utile d’esercizio per quel corrispettivo. Di norma, questo “favore” costerà dal 10 al 20% dell’importo della fattura che verrà poi cestinata dalla società B e spesso mai pagata. I più precisi, per rendere l’operazione più credibile effettuano anche il pagamento della fattura tramite bonifico bancario vedendosi poi restituito l’imponibile decurtato dal “costo” per il favore ricevuto.

 

Emissione di fatture false per richiesta anticipo in banca

Questa è una pratica meno in voga in questo periodo per via dei controlli telematici che hanno in qualche modo frenato queste abitudini ma, un tempo, esistevano società di comodo che si facevano inviare fatture per operazioni inesistenti al solo scopo di consentire, a chi le emetteva, di portarle in banca e farsi concedere il castelletto o l’anticipo fatture.

 

Fatture gonfiate

L’azienda A esegue un lavoro per l’azienda B per un valore di 10.000 € ed emette una fattura di 14.000 €. L’azienda B pagherà la fattura di 14.000 € vedendosi poi restituiti i 4.000 € in eccesso tramite contante. In questo caso a guadagnarci da un punto di vista fiscale è la società B che potrà inserire a bilancio un costo superiore rispetto a quello effettivamente sostenuto. Per l’azienda A la contropartita sarà il trattenersi una parte dei 4.000 euro (10% – 20%) che andrà poi a restituire. Solitamente il ruolo di azienda A, in questo tipo di schema, viene svolto da società con regimi fiscali privilegiati o società in perdita.

 

False sponsorizzazioni sportive

L’azienda A riceve una fattura da una società sportiva dilettantistica A.S.D. per una sponsorizzazione di  € 20.000,00 e la salda tramite bonifico bancario. La società sportiva trattiene tutta l’Iva di cui ne verserà all’erario soltanto la metà, più una percentuale sull’imponibile (10%-20%) e restituirà in contanti il resto. Nel nostro esempio, su 20.000 € di imponibile, tratterrà il 20% e restituirà all’azienda A 16.000 €. I vantaggi, in questo caso, ci sono per entrambi i soggetti. L’azienda A ottiene un risparmio fiscale ingente in quanto va a crearsi a bilancio un costo di € 20.000. La società sportiva che paga l’Ires con un’aliquota agevolata al 4% e ricaverà da questa operazione i 4.000 € che tratterrà sull’imponibile più metà dell’Iva che non verserà all’erario.

 

Fatture da ONLUS o società NO PROFIT

Schema analogo a quello delle false sponsorizzazioni sportive in quanto le Onlus godono degli stessi privilegi fiscali delle prime. E’, infatti, prassi comune che imprenditori e liberi professionisti per abbassare il loro utile d’impresa regalino i propri soldi, spinti da una vena caritatevole tipica dell’italiano medio, alle Onlus per fare beneficenza. Ovviamente, parte dei soldi “regalati” alla Onlus verranno poi restituiti dalla stessa che ne tratterrà soltanto una percentuale.

 

Fatture oggettivamente false e soggettivamente false

Le fatture possono essere false sotto il profilo:

  • oggettivo: quando contengono operazioni per importi falsi (in tutto o in parte);
  • soggettivo: quando le operazioni indicate sono reali e le vendite o servizi indicati realmente compiute ma, all’interno delle fatture vengono indicate imprese diverse da quelle tra le quali l’operazione è avvenuta realmente.

Per quanto riguarda le operazioni soggettivamente false è necessario menzionare le cosiddette società di comodo o cartiere create appositamente per fatturare e terzi ma prive di una struttura operativa.

Il giochetto è molto semplice, una società reale ed operativa esegue una lavorazione, o presta dei servizi ad un cliente, e si serve della cartiera per emettere fattura, in questo modo sarà la cartiera ad avere un ricavo e non la società operativa. Ma come sappiamo, la cartiera non dichiarerà la vendita e non pagherà tasse, servirà solo da schermo per l’azienda primaria che non pagherà tasse su quel ricavo.

Ricapitolando, fatture, ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito possono essere emesse per :

  • operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte;
  • documenti che indicano i corrispettivi o l’iva in misura superiore a quella reale;
  • operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.

 

Sanzioni amministrative per l’emissione e utilizzo di fatture false

Ora che hai scoperto il significato di fatture false ed hai avuto esempi di come le stesse vengano utilizzate in schemi messi in atto per frodare il Fisco e, partendo dal presupposto che non sia legale evadere le tasse, vediamo quali sono le sanzioni amministrative per chi viene pinzato con le mani nella marmellata.

Non è l’emissione in sè e per sè di fatture false ad essere sanzionabile da un punto di vista amministrativo, ma la registrazione in contabilità e la messa in atto di schemi per frodare il Fisco quindi, nel momento in cui questi documenti andranno a modificare la dichiarazione dei redditi e di conseguenza le imposte da pagare.

Sorge subito un dubbio… Una società cartiera, che normalmente non presenta la dichiarazione dei redditi e quindi non versa imposte, come farà ad essere sanzionata visto che la sua unica funzione è quella di produrre carta senza poi registrare alcuna vendita a bilancio?

Le sanzioni che possono essere irrogate ad una società cartiera sono quelle relative alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, omessa dichiarazione Iva e Irap con sanzioni che arrivano fino al 140% dell’imposta evasa. La sanzione minima che varia dai 250 ai 1.000 € viene irrogata se non sono dovute imposte e sono raddoppiate nei confronti di tutti i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

La conseguenza dell’omessa dichiarazione è l’omesso versamento delle imposte e, pertanto, chi emette fatture false dovrà scontare anche la sanzione del 30% degli importi non versati (imposte, Irap, Iva).

Chi invece utilizza fatture false registrandole in contabilità, pensiamo a quelli che aggiungono dei costi fittizi al loro bilancio, genera una dichiarazione infedele indicando un reddito inferiore a quello effettivo e verrà sanzionato con una multa che va dal 120 al 140% delle imposte dovute.

L’utilizzatore di fatture false sarà anche sanzionato con una multa del 30% sull’importo della maggiore imposta non versata.

 

Sanzioni penali per l’utilizzo di fatture false

Oltre alle sanzioni amministrative, che abbiamo appena esaminato, chi emette o utilizza fatture false può essere punito penalmente.

Chi emette fatture false rischia la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni e la norma specifica che il rilascio o l’emissione di più fatture false nel corso dello stesso anno viene considerato come un unico reato.

La norma inoltre, non prevede una soglia minima di punibilità per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e, pertanto, anche l’emissione di un singolo documento anche di importo esiguo è perseguibile penalmente.

Chi invece, utilizza fatture false avvalendosene in dichiarazione dei redditi o dichiarazione Iva per creare dei costi fittizi, è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Perchè si concretizzi tale reato è necessario che le fatture false vengano registrate nelle scritture contabili obbligatorie e detenute ai fini di prova per l’amministrazione finanziaria, insomma, che siano mischiate a quelle effettive.

Come per l’emissione, anche l’utilizzo delle fatture false non ha una soglia minima di punibilità quindi anche una sola fattura falsa di importo esiguo contabilizzata può portare a sanzioni penali.

Tra i reati tributari punibili penalmente causati dall’utilizzo di fatture false ci sono:

  • Dichiarazione fraudolenta: ovvero l’utilizzo di fatture per operazioni mai effettuate con la finalità di evadere il Fisco. E’ un reato grave che viene enfatizzato maggiormente a causa della “frode” ovvero un comportamento volutamente strutturato al fine di evadere le tasse. Le pene variano da 1 anno e mezzo a 6 anni;
  • Dichiarazione infedele: è un reato meno grave rispetto al primo perchè manca la volontà di frodare il Fisco ma, se ogni singola imposta evasa supera i 50.000 euro e, contemporaneamente, l’attivo sottratto al bilancio è superiore al 10%  o supera i 2.000.000 di euro, la sanzione prevede una pena che varia da 1 a 3 anni di carcere. Senza il superamento di tali soglie non scatterà il reato penale ma solo la multa.
  •  Emissione di fatture per operazioni inesistenti: essendoci un comportamento doloso, la pena per chi emette documenti falsi per frodare il fisco o per consentire ad altre imprese lo stesso comportamento illecito è punito con la reclusione da un anno e mezzo a 6 anni a prescindere dall’importo della fattura;
  • Distruzione o occultamento di fatture o altri documenti analoghi: se eseguito con lo scopo di evadere o far evadere a soggetti terzi si è puniti con pene che vanno da 6 mesi a 5 anni.

 

Indetraibilità Iva in caso di false fatturazioni

Un altro effetto che va ad aggiungersi alle sanzioni amministrative e penali per l’emissione e utilizzo di fatture false è rappresentato dall’indetraibilità dell’Iva addebitata in tali fatture per l’utilizzatore.

 

Onere della prova

Per quanto riguarda il reato di utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’onere di provare che le fatture siano realmente false spetta completamente all’Agenzia delle Entrate.

Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che le condanne penali, ad esempio, possono essere applicate soltanto se suffragate prove certe da parte del Fisco, non bastano semplici indizi oppure risposte non chiare da parte del contribuente controllato.

 

Prescrizione del reato

In materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto il D.lgs. 74 del 2000 non prevede termini specifici di prescrizione dei reati. Per ricavare questo dato è utile andare a scavare nei principi generali del codice penale che stabilisce che la prescrizione ha luogo per tutte le tipologie di reato “decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni…”,

Una Legge del 2011 inoltre ha stabilito che:  “I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo”.

Pertanto, i suddetti reati si prescriveranno in 8 anni e, per quel che riguarda l’emissione o l’utilizzo di fatture false, il termine di prescrizione  inizia a decorrere, in caso di emissione o utilizzo di più fatture, dalla data di emissione o utilizzo dell’ultima di esse.

Tra l’altro, anche da un punto di vista processuale, la Cassazione, ritenendo i 6-8 anni, un periodo piuttosto breve per accertare le evasioni più gravi che richiedono indagini ed osservazioni molto più lunghe, ha praticamente abrogato, con una sentenza del 2016, tutti i termini di prescrizione per i reati di gravi evasioni dell’Iva, stabilendo che il termine di prescrizione debba essere conteggiato da capo al termine di ogni fase processuale.

 

Come riconoscere le fatture false

E’ ovvio che per i soggetti interessati allo scambio di fatture per operazioni inesistenti sarà facile capire, se e per quale importo, una fattura è falsa.

Ci possono essere fatture totalmente inventate, che indicano operazioni mai avvenute, oppure altre con importi maggiorati. Chi le produce sa che sta emettendo un documento falso e, allo stesso modo, chi le riceve è a conoscenza che sta ricevendo una fattura senza aver usufruito di alcun servizio.

Tuttavia, è il Fisco, come abbiamo detto, che avrà l’onere della prova per condannare l’imprenditore per i reati di cui ho parlato sopra relativi alla emissione o utilizzo di tali documenti.

Impresa non sempre facile se le fatture sono scambiate tra soggetti operativi che registrano le fatture, pagano le tasse e, soprattutto, se tali fatture sono state pagate con metodi tracciabili. Un movimento apparentemente regolare che cela però un tentativo di sottrarre soldi all’erario. Pensiamo al caso di un azienda in perdita che emette una fattura falsa ad un azienda in forte utile…

Se tutto fosse fatto a regola d’arte con prove (false) dell’avvenuto servizio svolto, documentazione, pagamento effettuato tramite bonifico e restituzione dell’imponibile in contanti a chi ha pagato la fattura, sarebbe molto difficile per la Polizia Tributaria accertare tale reato.

Nel caso di fatture emesse da società cartiere invece, la frode è ormai facilmente individuabile grazie ai controlli incrociati e le informazioni telematiche che oggi ha in mano il Fisco e, nel prossimo futuro, anche attraverso fatturazione elettronica.

In questo caso la frode è molto più evidente perchè facilmente riscontrabile il dolo di aver fatto operazioni con una società che non ha una sede operativa, non fa nulla, non versa imposte e viene utilizzata soltanto allo scopo di creare documenti con cui altri soggetti evadono il Fisco.

Nel caso di fatture oggettivamente inesistenti, ovvero quelle scambiate per operazioni mai avvenute, la responsabilità è indubbiamente a carico di entrambi i soggetti interessati, chi la emette, ma anche chi la riceve che non può non essere a conoscenza di una operazione di frode dalla quale trae un indubbio vantaggio.

Nel caso invece, di fatture soggettivamente inesistenti, ovvero quelle riferite ad operazioni o cessioni realmente accadute e in cui il mittente è un soggetto diverso rispetto a quello che ha effettivamente effettuato le operazioni, in questa ipotesi, chi riceve la fattura può essere inconsapevole del fatto che il documento di vendita venga emesso da un terzo, magari società cartiera, a fronte però, di un servizio svolto da una società operativa e regolare, “schermata” in qualche modo dalla cartiera stessa.

Con questa operazione l’imponibile fiscale di tale operazione ricade sulla società cartiera che non verserà nè le imposte, nè l’Iva incassata non andando a caricare la società operativa.  In questo caso e solo in questo caso, l’acquirente, se inconsapevole, potrebbe, non solo risparmiarsi multe o altre grane, ma addirittura poter contabilizzare la fattura, dedurne il costo e detrarre anche la relativa Iva.

In questo caso la Cassazione è più tollerante perchè non è per nulla semplice capire se l’acquirente sia presuntivamente complice della frode fiscale posta in essere da chi emette la fattura soggettivamente falsa.

In conclusione, per  contestare l’accusa da parte del Fisco di aver ricevuto o emesso fatture oggettivamente false sarà necessario produrre la prova certa che il servizio per cui quella fattura è stata emessa sia stato realmente prestato o ricevuto.

Contestare l’accusa da parte del Fisco di aver ricevuto o emesso, una o più, fatture soggettivamente false è invece più complesso. Si dovrà produrre prova che chi ha emesso effettivamente la fattura sarebbe anche stato in grado di fornire il servizio stesso riportato in fattura.

 

Come difendersi dall’accusa di falsa fatturazione

Capita spesso che durante i controlli della G.d.F., il semplice fatto che un fornitore si sia reso responsabile dell’emissione di fatture false, faccia scattare controlli su tutti gli altri suoi clienti per la presunzione di essere con lui complici dello stesso reato, ovvero, di aver usufruito di una sua fattura per operazioni inesistenti o con costi maggiorati.

Come fare per non avere problemi?

Partiamo con dire che la Legge italiana vuole che, in questo caso, l’onere della prova sia a carico del Fisco, quindi, in assenza di prove tangibili e inconfutabili il contribuente non verrà mai considerato colpevole di questo reato.

E comunque necessario mettersi al riparo e fare attenzione al fatto che tutte le fatture siano pagate e soprattutto farlo con metodi tracciabili quali bonifico, assegni e carte di credito, evitando, ovviamente, il contante.

Per sollevare ogni dubbio è inoltre necessario inoltre che ci siano degli accordi, e che questi siano messi per iscritto (magari un contratto con data certa), che l’operazione sia il più documentata possibile, anche attraverso email, raccomandate e posta ordinaria, e magari che esistano anche prove tangibili del servizio reso o del prodotto acquistato.

Se l’Agenzia delle Entrate contesta l’indebita detrazione di fatture che ritiene false, il contribuente dovrà difendersi e provare la legittimità di tali operazioni presentando la documentazione sopra indicata, documenti, email, contratti, corrispondenza, bolle di accompagnamento, ecc. oltre che l’esibizione dei pagamenti tramite bonifico o assegno di tutti i documenti contabili relativi alle operazioni in oggetto.

E’ necessario armarsi di pazienza e tanta buona volontà nell’eseguire tutte le operazioni aziendali in modo da non destare dubbi e, soprattutto, essere pronti ad esibire tutta la documentazione in casi di contestazioni ed accuse di utilizzo di fatture false.

E’ vero che la legge stabilisce che l’onere della prova sia a carico del Fisco ma, sempre più spesso, la Cassazione ha costretto il contribuente, di fronte ad accuse di false fatturazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate, ha provare il contrario.

Un’inversione dell’onere della prova tra le parti per cui il Fisco dovrà fornire un minimo di indizi che lo portino a ritenere i documenti contestati come falsi e il contribuente dovrà difendersi fornendo adeguata documentazione a riprova della bontà delle operazioni contestate.

Per capire da che parte stia andando la giurisprudenza moderna riporto integralmente una sentenza della Cassazione, (Sezione tributaria, sentenza n. 29396 del 16 dicembre 2008) riguardante l’onere della prova:

“L’Amministrazione finanziaria che intenda contestare la sussistenza di determinate operazioni economiche asserite come fittizie ovvero inesistenti non deve limitarsi a generiche affermazioni od al mero disconoscimento della documentazione offerta dal contribuente essendo onerata della dimostrazione, anche tramite indizi e presunzioni, di simile asserzione. D’altro canto, in dipendenza di circostanziata contestazione spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni qualificate come inesistenti.”

e ancora la sentenza 15395/2008 della Cassazione:

se l’Amministrazione finanziaria fornisca validi elementi – alla stregua del DPR n. 633/1972, art. 54, comma 2- per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni anche solo parzialmente fittizie, passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

e per ultimo, la più recente che è la più allarmante per i contribuenti, la Sentenza della Cassazione n. 27198 del 16/12/2011 

“Se l’ufficio contesta al contribuente l’indebita detrazione di fatture relative a operazioni inesistenti, è lo stesso contribuente che deve fornire la prova della legittimità e della correttezza dell’operazione mediante l’esibizione dei documenti contabili legittimanti e non dei soli mezzi di pagamento.” 

Purtroppo molti, troppo giudici tendono, come visto, a ribaltare l’onere della prova sul contribuente, cosa a mio avviso non giusta, ma dalla quale è necessario non farsi trovare impreparati.

Solo con la documentazione e con l’effettuazione di operazioni “pulite” e documentate è possibile essere intoccabili e dormire sonni tranquilli anche di fronte alle accuse del Fisco.

   

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