I controlli del Fisco e gli strumenti a tutela del contribuente

Cari lettori, dopo aver fornito al nostro amico Mario le nozioni basilari su come comprendere una cartella esattoriale e, soprattutto le misure da lui spendibili per la migliore tutela dei propri diritti, ci pare doveroso illustrare brevemente quelli che sono i possibili controlli che l’amministrazione finanziaria può adottare nei confronti del contribuente e gli strumenti di tutela a favore del medesimo.

Partiamo dal presupposto che l’ente può liberamente procedere alla verifica del regolare adempimento degli obblighi tributari nei confronti di tutti i cittadini, adottando diversi strumenti di controllo. Circostanza, questa, non da poco in quanto ogni contribuente, anche il più meticoloso e preciso nell’adempimento dei propri obblighi tributari verso il fisco, può essere chiamato a dei chiarimenti con un non poco dispendio di tempo e di energie. Ci sembra pertanto doveroso fornire un’indicazione schematica e pragmatica su tali controlli.

I controlli posti in essere dall’amministrazione finanziaria sono sostanzialmente due:

  • Controlli formali;
  • Controlli di natura sostanziale.

Partiamo ad analizzare i primi. Trattasi di controlli in cui l’amministrazione finanziaria, utilizzando una procedura automatizzata per il tramite di un apposito software, verifica i dati inseriti nella dichiarazione presentata dal contribuente. Se all’esito di tale controllo automatico l’importo dichiarato dal contribuente risulta inferiore rispetto a quello ritenuto corretto, il contribuente riceve una comunicazione, il cosiddetto avviso bonario, contenente l’indicazione della maggiore imposta ritenuta dovuta (oltre una maggiorazione di interessi) da versare entro trenta giorni. Nei trenta giorni successivi, il contribuente potrà fornire i dovuti chiarimenti diversamente, qualora non dovesse pagare la somma richiesta, la stessa sarà iscritta a ruolo per poi essere notificata con cartella di pagamento.

I controlli di natura sostanziale, come già si può intuire dalla loro dizione, sono decisamente più incisivi rispetto a quelli formali. Trattasi di una attività di controllo volta a contrastare fenomeni evasivi da parte dei contribuenti. I controlli di natura sostanziale si distinguono in diverse tipologie di accertamento.

Riteniamo opportuno riportare solo quei tipi di controlli sostanziali che, per la nostra esperienza, risultano essere quelli a cui i contribuenti possono essere maggiormente esposti:

  • accertamento contabile: si tratta di un accertamento volto alla determinazione del reddito imponibile e del volume d’affare del contribuente attraverso una ricostruzione analitica di ciascuna categoria reddituale e di ogni singola operazione rilevante ai fini IVA. Può riguardare sia le persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili, quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivo, sia coloro obbligati alla tenute delle scritture contabili, quando la contabilità risulta nel suo complesso non attendibile;
  • accertamento analitico – induttivo: tale accertamento può riguardare solo coloro che sono obbligati alla tenuta di scritture contabili e consiste nella verifica del volume d’affari e dei costi indicati dal contribuente nella propria dichiarazione e nell’eventuale bilancio;
  • accertamento induttivo puro: è finalizzato a ricostruire il reddito d’impresa ed i redditi relativi all’esercizio di arti o professioni. In questo caso l’amministrazione finanziaria ricostruisce il reddito imponibile ai fini delle imposte anche a prescindere dalle risultanze delle scritture contabili e dai bilanci, per il tramite dei dati raccolti o di cui è venuta a conoscenza;
  • accertamento per il tramite di studi di settore: in questo caso per la determinazione dei compensi presunti di ogni singolo professionista od impresa si fa riferimento ad una valutazione settoriale di base statistica. Dal 2018 sono stati sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità fiscale.

controlli del fisco e strumenti a tutela del contrubuenteOrbene, dopo questa breve sintesi sulla tipologia dei controlli posta in essere dall’amministrazione finanziaria si tratta di capire le possibili conseguenze a cui può essere esposto il contribuente La prima conseguenza tangibile consiste nell’avviso di accertamento, ovvero l’atto amministrativo con il quale l’ufficio notifica al contribuente, a seguito dell’attività di controllo svolta, la pretesa tributaria.

Tale avviso deve contenere una serie di indicazioni, fra le quali i presupposti di fatto che hanno portato all’attività di controllo. E’ opportuno precisare che l’atto di accertamento in questione rientra nella categoria dei cosiddetti atti a natura recettizia, in pratica atti destinati a produrre i loro effetti con il semplice perfezionamento della loro notifica, fino a quando un diverso provvedimento non incide sulla legittimità degli stessi disponendone l’annullamento, totale o anche solo parziale, da parte dell’ufficio che lo ha formato.

Anche in questo caso, quando il contribuente riceve un atto di accertamento il nostro consiglio è sempre quello di valutare la correttezza dello stesso, facendosi assistere da un professionista. L’atto di accertamento, come ogni atto di natura tributaria, può essere affetto da vizi che lo rendono inefficace. Tali vizi però devono essere necessariamente impugnati dal contribuente diversamente l’accertamento, proprio perché atto di natura recettizia, produrrà ugualmente i propri effetti. Le strade a disposizione per far valere i potenziali vizi dell’accertamento disposto nei confronti del contribuente sono sostanzialmente due: l’autotutela ed il ricorso in via giudiziaria.

L’esercizio dell’autotutela consiste nella possibilità dell’amministrazione finanziaria di riesaminare i propri atti e conseguentemente revocare gli stessi riconosciuti come infondati. Questo potere di autotutela può essere esercitato autonomamente dall’Ente o su istanza del contribuente. Il contribuente, infatti, può rendersi conto di un palese errore materiale, o di calcolo, commesso dall’amministrazione. Ipotesi tipiche di autotutela sono quelle che riguardano gli errori di persona (ad esempio viene attribuito al contribuente un diverso codice fiscale), pagamenti regolarmente effettuati dal contribuente e non considerati dall’ente, errori dai calcolo, doppia imposizione di un tributo, ecc.

In tali casi il nostro amico Mario potrà chiedere all’amministrazione di riesaminare la documentazione che ha portato alla notifica dell’atto di accertamento. Per l’autotutela attivata dal contribuente non è prevista una prassi o dei necessari formulari da seguire, il cittadino potrà tranquillamente presentare all’ufficio competente una domanda di riesame su ciò che si considera errato, anche su semplice carta libera. Ciò che è importante ai fini dell’autotutela è la giusta esposizione dei fatti, con l’indicazione dell’atto per cui si richiede l’annullamento ed i motivi per i quali si ritiene illegittimo, producendo, quando possibile, tutta la documentazione a sostegno della propria tesi, come può essere, ad esempio, la produzione di un pagamento effettuato non considerato dall’amministrazione.

Orbene, esaminati quelli che sono i controlli che l’ente può adottare nei confronti del contribuente e lo strumento dell’autotutela, si ritiene opportuno fornire una sintesi sui possibili vizi che possono colpire l’atto tributario, rinviando ad ulteriore articolo la disciplina del ricorso giudiziario.

I vizi di un atto tributario si distinguono in nullo, inesistente od annullabile.

  • l’atto amministrativo nullo ha la caratteristica di produrre comunque i suoi effetti, come se fosse valido, se l’interessato non ne chiede l’annullamento o non ricorre in via giudiziaria. E’ ad esempio nullo quel provvedimento amministrativo che manca dei suoi elementi essenziali. Il problema concreto di un atto nullo è che se non viene impugnato dal contribuente costituisce valido titolo per la riscossione. Ancora, la nullità dell’atto può essere sanata; supponiamo che vi sia stato un errore di notifica, ovvero viene notificato un atto al nostro solito amico Mario ma alla sua vecchia residenza. In questo caso vi è una nullità portata da un vizio di notifica, ma tale nullità potrà essere sanata con una rinotifica corretta;
  • si parla di atto inesistente quando si è in presenza di un vizio tale da impedire all’atto stesso il riconoscimento della sua natura provvedimentale. E’, ad esempio, inesistente l’atto tributario che manca di sottoscrizione o dell’indicazione dell’ufficio che lo ha emesso. L’atto inesistente è privo di ogni effetto giuridico ed a differenza dell’atto nullo non può essere sanato;
  • l’atto annullabile, al pari del nullo, ha attitudine a divenire definitivo qualora non venga impugnato o rimosso dal giudice. Tipico esempio di atto annullabile è l’incompetenza territoriale dell’ufficio che lo ha emesso.

Dalla disamina dei possibili vizi di cui sopra si può intuire che non sempre sarà facile per il contribuente rendersi conto se l’atto emesso nei suoi confronti è affetto o meno da vizi. Questo, sia per una difficoltà pratica, sia per una certa leggerezza del contribuente a prendere come oro colato gli atti emessi dalla pubblica amministrazione.

Anche in questo caso, a costo di sembrare logorroici, ci sentiamo di consigliare i nostri elettori di non dar nulla per scontato e, nel caso di dubbi sulla regolarità di un atto, farsi assistere da un professionista.

   

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