Società per azioni SPA: costituzione, caratteristiche e tassazione

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

Nell’ordinamento giuridico italiano la SPA è la società di capitali più utilizzata per gestire attività economiche e finanziarie che richiedono grossi investimenti.

La Società per azioni (S.p.A.) è una società di capitali, in cui le partecipazioni dei soci sono espresse in azioni. Ciò vuol dire che il capitale sociale risulta essere frazionato in un determinato numero di titoli, ognuno dei quali incorpora una certa quota di partecipazione ed i diritti sociali inerenti alla quota stessa.

La S.p.A. è una forma societaria particolarmente favorevole e utilizzata per attività economiche di medie, ma soprattutto di grandi dimensioni. Pensiamo ad esempio a Mondadori o Telecom Italia e, addirittura le banche sono delle S.p.A. Scegliere una società per azioni per avviare un’attività economica significa avere un progetto particolarmente ambizioso, infatti sono importanti i costi iniziali e quelli di gestione.

Tale struttura societaria è idonea ad avere un buon numero di finanziamenti sia dalle banche che dai privati, infatti, anche le S.p.A. quotate in borsa posso emettere delle “obbligazioni” per finanziare le proprie attività

All’interno dell’articolo andremo ad analizzare le caratteristiche principali di una società per azioni, come si costituisce, tutti gli organi che la costituiscono, il regime di tassazione e la procedura per un suo eventuale scioglimento.

Indice:

 

Cos’è una S.p.A. e quali sono le sue caratteristiche

Società per azioniS.p.A. è l’acronimo che sta ad indicare la società per azioni: rappresenta la principale società di capitali, ossia il modello ideale per gestire attività economiche con grandi investimenti finanziari difficilmente realizzabili da singoli soggetti. È dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale perfetta ed un capitale sociale versato dai soci con partecipazioni rappresentate da titoli trasferibili, le cosiddette azioni.

Per costituire una SPA è necessario redarre un atto costitutivo pubblico in presenza di un notaio, che provvederà alla successiva iscrizione della neonata società presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio con competenza territoriale.

Il capitale sociale minimo richiesto è di 50mila euro (anziché euro 120.000,00 come previsto fino a qualche anno fa), con una quota del 25% (12.500 euro) da depositare presso una banca, registrando l’operazione nell’atto costitutivo.

In base all’attività economica svolta, la legge può prevedere minimi di capitale più elevati come nel caso delle società di intermediazione mobiliare (SIM) o delle SPA bancarie o finanziarie. Se la società è costituita da un unico socio, costui dovrà versare immediatamente il 100% del capitale sociale.

In base al metodo di raccolta delle risorse finanziarie, le SPA si dividono in due categorie:

  • SPA aperte che fanno ricorso al mercato del capitale a rischio e il controllo contabile deve essere affidato ad una società di revisione: un tipico esempio sono le società quotate in borsa.
  • SPA chiuse, invece, contano solo sui proventi versati dai soci o da terzi e la gestione contabile può essere affidata al collegio sindacale.

Le caratteristiche principali di una SPA sono, da una parte la responsabilità limitata di tutti i soci e dall’altra la suddivisione del capitale sociale in azioni. Per far fronte a tutte le spese e ad eventuali debiti conseguiti, la SPA utilizza il proprio patrimonio: viene impiegato esclusivamente il capitale e le risorse economiche disponibili, con i soci che non hanno alcun obbligo di intervenire nel pagamento dei debiti utilizzando i beni personali oppure prestando denaro alla società, anche se la stessa si trovasse in difficoltà.

Ciò comporta che la SPA, in caso di insolvenza, può fallire mentre ai soci non spetterà la stessa fine e perderanno, esclusivamente, l’investimento effettuato per partecipare al progetto imprenditoriale, ossia le loro azioni.

Come abbiamo già accennato, il capitale sociale è suddiviso in azioni il cui valore nominale è stabilito nell’atto costitutivo. Tali azioni rappresentano le quote di partecipazione che ciascun socio può liberamente trasferire.

In realtà, l’emissione delle azioni è un’operazione normale ma non è essenziale. Nelle SPA quotate in borsa non possono più essere dei semplici documenti cartacei, ma diventano delle cosiddette azioni scritturali o dematerializzate costituite da registrazioni contabili.

 

Come si costituisce una S.p.A.

Per la costituzione di una società per azioni è necessario presentare un atto pubblico di fronte ad un notaio che provvederà alla sua registrazione e all’iscrizione presso il Registro delle Imprese con competenze territoriali (più vicino alla sede della società). In mancanza di tale iscrizione la SPA non può essere considerata come nata.

Al notaio sarà necessario fornire le seguenti informazioni:

  • dati anagrafici relativi ad ogni singolo socio avendoi cura di verificare che residenza e professione siano aggiornate. Sono necessarie una fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
  • ricevuta del 25% della quota di capitale sociale versata;
  • relazione giurata di stima (solo nel caso di conferimenti in natura);
  • denominazione della nuova società;
  • sede legale;
  • oggetto sociale;
  • scadenza degli esercizi;
  • valore del capitale sociale e delle quote di partecipazione dei soci;
  • organi sociali e relativi poteri di amministrazione e rappresentanza.

Nel caso in cui nella compagine societaria entri, come partecipazione, un’altra società sarà necessario produrre tutta la documentazione per una sua corretta identificazione ed in particolare:

  • documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante;
  • statuto societario aggiornato;
  • eventuale delibera del consiglio di amministrazione che attribuisca i poteri al legale rappresentante;
  • visura del registro delle imprese;
  • nazionalità e data di costituzione della società;
  • codice fiscale della società e partita Iva se differente.

Oltre all’atto costitutivo viene redatto anche lo statuto societario che contiene le regole per la corretta gestione. A richiesta dei soci possono essere introdotti speciali regolamenti per assecondare determinate esigenze personali oppure inerenti l’attività svolta, il tutto sempre nel rispetto della legge. Spesso sono inserite nello statuto regole per fissare limiti o modalità per il trasferimento delle quote di partecipazione.

Una volta costituita, e nel momento della sua iscrizione presso il Registro delle Imprese, la SPA riceve un proprio codice fiscale che, solitamente, rappresenta anche il numero di partita IVA. I tempi necessari per svolgere tutto l’iter burocratico sono normalmente un paio di giorni, anche se in taluni casi ci si potrebbe impiegare una settimana.

 

Caratteri distintivi di una S.p.A.

Tra i caratteri distintivi di una società per azioni si evidenziano:

  • suddivisione del capitale sociale in azioni con un valore nominale stabilito dai soci;
  • possibilità di ingresso di nuovi soci all’interno della società che non è di tipo familiare come una S.r.l;
  • autonomia patrimoniale perfetta. Gli eventuali debiti conseguiti durante l’esercizio dell’attività economica vengono ripianati con le risorse in capo alla società e non con quelle personali dei soci;
  • in caso di insolvenza la società per azioni può fallire, rischio che non corrono i soci;
  • obbligo di tenere le scritture contabili con la presentazione di un bilancio di fine esercizio che dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci ed inviato al registro della Camera di Commercio;
  • è necessaria la presenza di un organo di controllo che vigili sulla gestione amministrativa della società, sulla contabilità e con il pieno rispetto della legge e dello statuto;
  • l’assemblea dei soci non svolge compiti amministrativi e si riunisce una volta all’anno per approvare il bilancio oppure in via straordinaria per modificare lo statuto o per deliberare un aumento di capitale;
  • è gestita da un consiglio di amministrazione che può essere costituito anche da un solo soggetto definito amministratore unico;
  • la firma per la società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all’amministratore unico;
  • il capitale sociale minimo richiesto è di 50mila euro da versare con l’anticipo di una quota pari al 25% in fase di costituzione della società. In caso di un unico socio fondatore il capitale richiesto sale a 120mila euro da versare all’atto di costituzione;
  • al verificarsi dello scioglimento della società, l’assemblea deve nominare uno o più liquidatori che provvedono ad eseguire tutte le operazioni necessarie per portare all’estinzione la SPA.

 

Amministrazione di una S.p.A.

Sono tre i modelli di amministrazione di una SPA e precisamente:

  • tradizionale: è il modello più diffuso con un consiglio di amministrazione costituito da un certo numero di soggetti. È ammessa anche la gestione da parte di un amministratore unico. Gli amministratori solitamente sono persone esterne alla società con particolari capacità manageriali, tali da poter assicurare una gestione efficiente atta al conseguimento dell’oggetto sociale. Il loro numero minimo e massimo viene stabilito nell’atto costitutivo e successivamente sarà compito dell’assemblea dei soci stabilire il numero esatto. La firma per la società spetta solamente all’amministratore unico oppure al presidente del consiglio di amministrazione.
  • Sistema dualistico: in questo modello l’amministrazione societaria è affidata ad un consiglio di gestione nominato da un consiglio di sorveglianza a sua volta eletto in precedenza dall’assemblea dei soci.
  • Sistema monistico: la gestione della società spetta al consiglio di amministrazione e ad un comitato interno. Funzioni e ruoli sono i medesimi di un modello tradizionale. Questo sistema è tipico delle società per azioni anglosassoni ed è poco diffuso nel nostro ordinamento giuridico.

 

L’organo di controllo

Una società per azioni, amministrata secondo il modello tradizionale, è dotata di un organo di controllo: il collegio sindacale. Il suo scopo principale è quello di controllare l’operato degli amministratori vigilando sull’osservanza delle leggi e il rispetto dei punti contenuti nell’atto costitutivo. I sindaci non si limitano ad una semplice attività di controllo dei dati puramente formali, ma verificano anche la sostanza dell’amministrazione, tuttavia non possono entrare nel merito delle attività di gestione degli amministratori e delle loro valutazioni di mercato.

In una SPA con modello dualistico l’organo di controllo è costituito dal consiglio di sorveglianza. Come nel precedente caso, svolge la duplice funzione di verifica della gestione e osservanza della legalità. Oltre a questi compiti, riveste anche alcune importanti competenze dell’assemblea ordinaria come la nomina dei consiglieri e l’approvazione del bilancio.

In una società per azioni che adotta il sistema monistico, le suddette funzioni di controllo gestionale e verifica del rispetto di statuto e leggi spettano ad un comitato interno eletto dal consiglio di amministrazione.

 

L’assemblea

L’assemblea ha l’obbligo di riunirsi una volta all’anno per approvare il bilancio di fine esercizio. Viene anche convocata direttamente dagli amministratori ogni qual volta si renda necessario prendere delle decisioni importanti come per la modifica dello statuto o l’aumento del capitale sociale.

In questi casi è indispensabile la presenza di un notaio che deve verbalizzare le delibere assembleari. Successivamente, entro 30 giorni e dopo aver controllato il rispetto della legge, dovrà richiedere l’iscrizione delle modifiche al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dov’è stata costituita la società.

Spetterà all’ufficio competente verificare la regolarità della documentazione presentata e procedere all’iscrizione. Nel caso in cui il notaio accerti delle irregolarità rispetto alle condizioni stabilite dalla legge, deve comunicarlo agli amministratori che potranno far ricorso al tribunale per ottenere l’iscrizione delle delibere presso il Registro delle Imprese.

 

Il regime di tassazione di una S.p.A.

Una società di capitali, che si tratti di una SRL o di una SPA, a livello fiscale non presenta sostanziali differenze tra le due forme giuridiche. Ciò comporta che, anche un’eventuale trasformazione dal SRL a SPA, ad esempio, non generi né oneri né tanto meno benefici. In realtà una differenza esiste e riguarda il regime fiscale di trasparenza che è ammesso sono per le società non azionarie in presenza di soci persone fisiche.

Una SPA è soggetta ad IRES  (imposta sul reddito della società) con aliquota ordinaria del 24%. I criteri per la determinazione del reddito sono individuati da specifici articoli del TUIR e prevedono l’obbligo di adottare la contabilità ordinaria indipendentemente dalle dimensioni e dal volume di affari della società.

Il reddito imponibile, quello su cui verranno calcolate le imposte, viene quantificato partendo dal risultato iscritto a bilancio che deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dal Codice Civile.

A differenza di una SNC, o una SAS, le società per azioni applicano le regole del Rol per le deduzioni degli oneri finanziari, inoltre, sono tassati gli eventuali dividenti e le plusvalenze derivanti dalla vendita di quote di partecipazione con un’aliquota pari al 26% dell’intero importo conseguito.

 

Quando conviene una S.p.A.

Una SPA è una società di grandi dimensioni e con una struttura complessa che comprende non solo l’assemblea dei soci ma anche gli amministratori, organi di controllo e di verifica della regolare tenuta contabile, azionisti, ecc.

Questo tipo di società di capitali rappresenta una valida soluzione qualora si debba dar vita ad un’attività economica e ad un progetto imprenditoriale di lungo termine che necessita l’acquisizione di notevoli risorse finanziarie anche da parte di terzi. La complessità e la grandezza della struttura, da una parte offrono una certa immagine al mercato e dall’altra assicurano maggiori tutele verso i soci finanziatori.

Uno dei più grandi vantaggi offerti da una società per azioni è la responsabilità limitata al capitale investito e non al patrimonio personale dei soci che, in caso di debiti o fallimento, rischiano di perdere solo le loro azioni.

La SPA permette di reperire grandi risorse economiche attraverso la richiesta dell’apertura di una linea di credito con un istituto bancario, ma anche grazie all’accesso al libero mercato con la quotazione in borsa o l’emissione di obbligazioni, ovvero richiedendo investimenti ai privati in cambio di una percentuale d’interesse.

 

Scioglimento di una S.p.A.

Lo scioglimento di una SPA avviene progressivamente in tre fasi:

  • il verificarsi di una causa che comporti l’estinzione;
  • l’attività di liquidazione;
  • la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Tra le principali cause di scioglimento possiamo annoverare quelle che riguardano il conseguimento dell’oggetto sociale o, al contrario, la sopraggiunta impossibilità di ottenerlo, il decorso del termine, la volontà espressa dall’assemblea dei soci e altri motivi previsti all’interno dello statuto societario.

Anche il mancato funzionamento dell’assemblea, la dichiarazione di nullità della stessa e la riduzione del capitale sociale sotto il limite imposto della legge, portano all’estinzione di una S.p.A. Per le società commerciali, una delle maggiori cause di scioglimento è la liquidazione coatta amministrativa per insolvenza, con conseguente dichiarazione di fallimento.

Al verificarsi di una delle cause sopra citate, la società viene sciolta a seguito di una delibera dell’assemblea dei soci verbalizzata da un notaio. Devono essere nominati uno o più liquidatori che hanno l’incarico di portare a compimento la pratica di estinzione con l’obbligo di registrare la propria posizione e i poteri ricevuti presso il Registro delle imprese.

Ricevono dagli amministratori i libri sociali, la situazione contabile alla data di scioglimento e una relazione sulle attività di gestione svolte durante l’ultimo bilancio. Il liquidatore provvederà al pagamento dei creditori sociali e alla spartizione dell’eventuale residuo tra i soci.

In qualsiasi momento l’assemblea, con opportuna delibera, può revocare la procedura di liquidazione, previa l’eliminazione della causa che ha portato all’estinzione e nel rispetto di quanto previsto nel Codice Civile.

Tale delibera è soggetta allo stesso iter burocratico che riguarda una qualsiasi modifica dello statuto sociale. Inoltre deve ricevere il consenso dei creditori della società e prevedere il pagamento del dovuto a coloro i quali abbiano negato il proprio consenso.

Qualsiasi soggetto che abbia conseguito un credito anteriore alla delibera di annullamento, qualora ritenga che la società non abbia prestato le adeguate garanzie, ha la facoltà di impugnare tale decisione presso un tribunale.

La procedura di scioglimento della SPA si conclude nel momento in cui il liquidatore richiede la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

   

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