Agevolazioni per spese scolastiche: quali sono e come averle

Le spese scolastiche gravano non poco sui bilanci familiari, principalmente sulle famiglie con più figli a carico e più di un figlio iscritto a scuola. Tra tasse erariali, contributi volontari, quote da versare per le visite guidate e i viaggi d’istruzione e i libri da comprare le tasche dei genitori vengono spesso sollecitate dalle spese in ambito didattico.

Fortunatamente, la normativa fiscale permette ai genitori che si fanno carico dei costi per la formazione dei propri figli di abbattere le tasse tramite le detrazioni d’imposta per le spese scolastiche: iscrizioni, mensa, trasporto, etc. Per i contribuenti, attraverso un sistema di calcolo in base ai costi sostenuti e alle detrazioni spettanti, è possibile infatti diminuire l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) lorda.

Sottratte le detrazioni fiscali dall’Irpef lorda, i contribuenti ottengono così l’imposta netta da pagare all’Erario. Il definitivo calcolo per risalire a quanto dovuto al Fisco italiano viene effettuato al momento della dichiarazione dei redditi. Nel compilare la dichiarazione dei redditi annuale, infatti i contribuenti indicano le detrazioni d’imposta calcolate in base ai costi sostenuti per la formazione dei figli.

Di seguito scendiamo più nei dettagli per analizzare da vicino quali sono le agevolazioni per le spese scolastiche e le norme di riferimento. Ecco quindi nei paragrafi successivi una panoramica sull’argomento.

Indice:

 

Norme di riferimento su agevolazioni per spese scolastiche

detrazione spese scolasticheL’art. 15 comma 1 lettere e), e-bis), e-ter) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), introdotto con il DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, contempla la detrazione fiscale per i costi scolastici.

L’articolo in questione riporta gli oneri che, una volta sostenuti nell’anno d’imposta di riferimento, danno diritto alla detrazione fiscale, calcolata sui costi stessi (interessi passivi sui mutui per la prima casa, spese mediche, spese assicurative per polizze contro i rischi di invalidità permanente o morte, erogazioni liberali, etc.).

L’articolo 15 comma 1 lettera e), relativamente alle spese scolastiche, fa riferimento:

  • alla detrazione fiscale per le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari;
  • ai costi sostenuti per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado;
  • ai costi sostenuti per minori o maggiorenni con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento).

In tutti questi casi, si ha diritto alla detrazione anche se i costi sono stati sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

 

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie: spese detraibili

I contribuenti hanno diritto a una detrazione pari al 19% calcolata su un importo annuale non maggiore a 800,00 euro per ogni studente, costituito da contributi e tasse per la frequenza delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado pubbliche o private nazionali. Esclusa dall’agevolazione invece la frequenza di scuole estere.

Compresi nei costi da portare in detrazione sono quelli sostenuti per le mense scolastiche, come da circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016, e i servizi integrativi, come il pre e post scuola. Il servizio mensa può essere reso tramite soggetti terzi, del comune o dalla stessa scuola. Le spese devono essere regolarmente documentate attraverso le ricevute dei bonifici bancari o dei bollettini postali, intestati ai soggetti destinatari dei versamenti. Nella causale dei bonifici bancari o dei bollettini postali devono essere indicati il nome e cognome dello studente, il servizio mensa e la scuola frequentata.

Nel caso in cui il pagamento del servizio mensa avvenga in contanti, con l’acquisto di buoni mensa in formato elettronico o in forma cartacea, i costi potranno essere documentati attraverso l’attestazione rilasciata dalla stessa scuola o dai soggetti destinatari dei pagamenti. La certificazione deve riportare correttamente i dati dello studente e il totale delle spese sostenute nell’anno di riferimento.

Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E sono ritenute detraibili anche le spese:

  • per i servizi di trasporto scolastico, anche se resi per il tramite di soggetti terzi o del comune;
  • per le gite scolastiche, per la polizza assicurativa della scuola, per i corsi di teatro o di lingua deliberati dagli organi collegiali della scuola anche se effettuati fuori dall’orario scolastico.

Invece, sono tagliati fuori dall’agevolazione fiscale i costi sostenuti per acquistare i testi scolastici e la cancelleria, così come chiarito dalla circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 13/E del 31 maggio 2019.

 

Detrazione fiscale del 19% per le spese universitarie

La detrazione del 19% non si applica solamente per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado ma anche per le spese affrontate per:

  • i contributi e le tasse pagati per la frequenza di università nazionali e straniere, pubbliche o private. Rientrano in questa casistica le spese sostenute per i corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento, di specializzazione, per i dottorati di ricerca e per i master universitari;
  • la partecipazione ai test per accedere ai corsi di laurea. Al contrario non sono detraibili le spese sostenute per i test di orientamento o per la frequenza dei corsi per prepararsi alle prove di ammissione.

In riferimento specifico alle università pubbliche, la detrazione spettante viene calcolata sull’intero costo sostenuto. Per le università private la situazione è sostanzialmente diversa, poiché il limite viene annualmente stabilito con uno specifico Decreto Ministeriale, per ogni facoltà universitaria e area territoriale nella quale il corso ha sede. Da questo punto di vista, quindi, per conoscere il limite di spesa ammissibile assume una certa rilevanza la pubblicazione di questo decreto.

Invece, per i corsi universitari all’estero, bisogna fare riferimento alla zona disciplinare dei corsi e all’area territoriale interessata dai domicili fiscali dei contribuenti.

Inoltre, la detrazione fiscale spetta anche per le seguenti spese:

  • iscrizioni agli appelli di laurea;
  • frequenza di singoli corsi, orientanti o meno all’ammissione ai corsi di laurea magistrale;
  • trasferimenti da un ateneo all’altro;
  • passaggi di corsi;
  • frequenza ai corsi TFA (Tirocini Formativi Attivi) rivolti alla formazione dei docenti, istituti presso le Istituzioni di Alta Formazione o presso le facoltà universitarie;
  • iscrizioni fuori corso.

Restano esclusi dalla possibilità di ammissione alla detrazione fiscale del 19% i contributi versati alle pubbliche università per i riconoscimenti dei titoli di studio conseguiti all’estero e i costi sostenuti per il rimborso dei prestiti d’onore contratti dai figli con lo Stato.

 

Spese per soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

Ai soggetti minori o maggiorenni ai quali è stato diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento, secondo l’art. 15, comma 1, lettera e-ter), è riconosciuta la detrazione del 19% relativamente ai costi sostenuti. Le spese devono essere documentate attraverso gli scontrini fiscali parlanti con i codici fiscali dei soggetti DSA o tramite le fatture. Le spese ammesse alla detrazione sono le seguenti:

  • costi sostenuti per l’acquisto di mezzi compensativi come, ad esempio, programmi di video scrittura, registratori, calcolatrici e di strumenti informatici necessari per l’apprendimento come i computer per programmi di video scrittura;
  • costi per l’utilizzo di mezzi compensativi rivolti a favorire le comunicazioni verbali e a garantire graduali ritmi di apprendimento delle lingue.

Ai fini della fruizione della detrazione fiscale il disturbo specifico dell’apprendimento deve essere certificato dal Servizio Sanitario Nazionale, oppure da strutture accreditate o da specialisti. La documentazione da esibire per far valere il diritto alla detrazione deve certificare il nesso tra il disturbo diagnostico e i mezzi di supporto acquistati.

 

La normativa fiscale italiana permette dunque di detrarre, entro certi limiti e secondo delle precise scadenze, alcune spese scolastiche. Come visto nel dettaglio nei paragrafi precedenti, l’agevolazione è ammessa per una serie di spese come contributi e tasse per la frequenza delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado pubbliche o private nazionali, per i costi per la mensa scolastica, per i servizi di trasporto scolastico, per l’assicurazione della scuola, per le gite scolastiche, per diverse spese universitarie e per alcuni costi sostenuti per i soggetti con disturbo specifico di apprendimento.

Tutte spese da documentare, a seconda dei casi, con fatture, bonifici bancari, bollettini postali, scontrini parlanti, attestazioni delle scuole o dei comuni e con ogni altro documento utile alla causa. Il momento opportuno per fruire della detrazione spettante per abbattere parte delle spese scolastiche è ovviamente la dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta di interesse. Perciò, ai fini del diritto all’agevolazione, è assolutamente necessario informarsi sui costi detraibili e conservare la relativa documentazione.

   

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