Bancarotta fraudolenta: presupposti e pene

La bancarotta è un reato tipico delle crisi aziendali che consiste in un’attività di dissimulazione delle reali possibilità finanziarie volta a realizzare delle insolvenze a discapito dei malcapitati creditori.

In particolare, nei paragrafi successivi analizzeremo i reati riconducibili alla bancarotta fraudolenta per comprenderne i presupposti, le pene, le forme, le situazioni aggravanti e le attenuanti. Ecco di seguito quello che c’è da sapere.

Indice:

 

Bancarotta fraudolenta: cos’è

bancarotta fraudolentaLa bancarotta fraudolenta è un reato di natura fallimentare che si concretizza nel momento in cui gli imprenditori, o le società, riducono volontariamente le proprie reali disponibilità finanziarie ai danni dei creditori. Alla categoria dei creditori possono appartenere gli istituti bancari, i fornitori, i titolari di obbligazioni, il Fisco o i lavoratori dipendenti creditori delle retribuzioni loro spettanti.

La bancarotta fraudolenta, come caratteristica principale, ha di fatto il dolo, con l’aggravante della specifica volontà di attivare delle condotte illecite per rendere i crediti inesigibili e peggiorare così le situazioni di insolvenze ai danni dei creditori. La differenza sostanziale tra la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice è riconducibile proprio al fatto che quest’ultima non è contraddistinta da uno specifico dolo e può derivare anche da negligenza, imprudenza e imperizia.

La bancarotta fraudolenta e quella semplice sono disciplinate e descritte rispettivamente dall’art. 216 e dall’art. 217 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942. Proprio per la diversa natura dei reati riconducibili alla bancarotta fraudolenta, le pene prescritte per questi casi sono molto più severe. In altri termini, la volontà di attivare comportamenti vietati pesa sulle pene previste molto più delle colpe imputabili a imprudenza o negligenza.

 

Presupposti e pene

La datata Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942) disciplina varie fattispecie di bancarotta fraudolenta. Presupposto necessario e comune alle diverse forme di bancarotta è la dichiarazione giudiziale di fallimento della società o dell’imprenditore. Il fallimento viene dichiarato nei casi in cui i debitori si trovino in stato di insolvenza, cioè incapaci di soddisfare le obbligazioni assunte.

Per un tipo di reato di questo genere si rischia la reclusione da tre a dieci anni, quando vengono dichiarati falliti gli imprenditori che nel periodo precedente la sentenza di fallimento hanno tenuto dei comportamenti illeciti. Dunque, una pena pesante per quegli imprenditori che prima della sentenza:

  • hanno distratto, nascosto, distrutto, dissimulato o dissipato in parte o tutti i loro beni o hanno riconosciuto inesistenti passività;
  • hanno sottratto, distrutto o falsificato le scritture contabili o le hanno tenute in maniera tale da rendere impossibile la regolare ricostruzione del patrimonio o dei movimenti degli affari.

La medesima pena è applicabile anche agli imprenditori falliti responsabili di queste azioni nel periodo successivo alla sentenza, o nel corso delle procedure di fallimento. Invece, nell’ipotesi in cui gli imprenditori dichiarati falliti paghino soltanto qualche creditore, o diano priorità ad alcuni ai danni di altri, la pena prevista è da uno a cinque anni di reclusione.

I reati di bancarotta fraudolenta sono quindi puniti con la reclusione, o anche con delle pene meno pesanti. Come appena anticipato, la pena stabilita dall’art. 216 ai commi 1, 2 e 3 della Legge Fallimentare comporta la reclusione da 3 a 10 anni nei casi di gravi comportamenti, oppure da 1 a 5 anni nei casi imputabili alla bancarotta preferenziale.

L’ultimo comma della normativa regolamenta invece la pena accessoria dell’inabilitazione a svolgere una nuova attività commerciale, a seguito sempre delle condanne per i reati di bancarotta fraudolenta. Secondo questa disposizione di legge per 10 anni sono vietati l’esercizio di un’impresa commerciale e l’esercizio di uffici direttivi presso qualunque azienda. Trattasi di pene accessorie la cui inosservanza può però rappresentare una situazione aggravante dei reati e, di conseguenza, da cui può scaturire l’applicazione di pene maggiori.

Le disposizioni in materia disciplinano anche la prescrizione dei reati (art. 157 del Codice Penale), l’istituto giuridico secondo cui dopo un lasso di tempo previsto dalla legge i reati non sono più perseguibili. I reati di bancarotta fraudolenta si prescrivono in dieci anni, a partire dalla data in cui è stata emessa la sentenza di fallimento. Il termine di prescrizione è ridotto a sei anni per la bancarotta fraudolenta di tipo preferenziale.

Inoltre, i reati di bancarotta sono tra quelli ammessi al patteggiamento. Con la procedura di patteggiamento gli imprenditori possono avere una riduzione di pena sino ad un terzo, con la rinuncia però ad alcuni diritti, tra i quali quello di provare la loro innocenza.

 

Bancarotta fraudolenta patrimoniale, preferenziale e documentale

L’articolo 216 della Legge Fallimentare regolamenta tre diversi illeciti di bancarotta fraudolenta, precisamente disciplina le seguenti ipotesi:

  • bancarotta patrimoniale: si manifesta nel momento in cui gli imprenditori falliti, prima della sentenza, con la volontà di procurare un pregiudizio ai creditori, nascondono, cancellano o sperperano le loro disponibilità finanziarie, o tengono comportamenti rivolti a mascherare le reali  dimensioni patrimoniali dell’azienda;
  • bancarotta  preferenziale: in tali ipotesi gli imprenditori dichiarati falliti si macchiano del reato quando soddisfano solamente alcuni creditori a discapito di altri. La violazione contestata in questi casi riguarda il mancato rispetto del principio in base al quale a tutti i creditori interessati spetta il diritto di essere soddisfatti attraverso il patrimonio aziendale in maniera paritaria;
  • bancarotta  documentale: violazione che si concretizza quando gli imprenditori a discapito dei creditori distruggono, sottraggono, oppure falsificano la documentazione contabile (libri e altre scritture) e adottano comportamenti volti ad ostacolare gli incaricati alle procedure fallimentari per impedire loro di risalire correttamente alla reale storia legale, amministrativa e fiscale dell’azienda.

 

Bancarotta fraudolenta propria e impropria

La bancarotta fraudolenta propria si concretizza nell’ipotesi in cui il reato viene commesso dall’imprenditore individuale, oppure dai soci illimitatamente responsabili. In queste circostanze si prospetta il caso di cui all’art. 216 della Legge Fallimentare. Invece la bancarotta impropria si verifica quando commettono il reato i sindaci, gli amministratori, i direttori generali, gli institori e i liquidatori delle società. A disciplinare tale ipotesi è l’art. 223 della Legge Fallimentare.

A conti fatti, i soggetti attivi nei reati di bancarotta fraudolenta possono essere:

  • gli imprenditori dichiarati falliti;
  • i direttori generali delle aziende;
  • i sindaci e gli amministratori delle società;
  • gli institori;
  • i liquidatori delle società;
  • i soci dichiarati falliti illimitatamente responsabili.

Di conseguenza, proprio in base ai soggetti attivi dei reati di bancarotta è possibile fare la distinzione tra bancarotta fraudolenta propria e impropria.

 

Tempistiche

Un’altra netta distinzione è possibile farla in relazione alle tempistiche in cui i reati di bancarotta si consumano. Viene definita bancarotta pre-fallimentare quella messa in pratica precedentemente alla sentenza di fallimento, mentre si parla di bancarotta post-fallimentare quando le azioni vengono messe in atto successivamente alla sentenza di fallimento.

Nell’ipotesi di bancarotta post-fallimentare, gli imprenditori sottraggono ai patrimoni fallimentari più di quanto stabilito dal giudice per il sostentamento dei nuclei familiari. In ogni caso, al di là della forma assunta, i reati di bancarotta fraudolenta si concretizzano come azioni volontarie e studiate con lo scopo di sottrarre ai creditori le assicurazioni finanziarie.

Quello che può cambiare in maniera significativa l’esito dell’operazione è la possibilità che la bancarotta sia fittizia. In parole ancor più semplici, può succedere che qualche imprenditore abbia simulato perdite patrimoniali per non essere aggredito, cioè nascondendo il patrimonio. Di fronte a questa fattispecie di illecito, accertata la responsabilità dell’imprenditore, il patrimonio aziendale potrebbe ritornare disponibile per i creditori interessati.

Tra le ipotesi particolari, sono da annoverare i reati di bancarotta preferenziale. Come già visto, la bancarotta fraudolenta preferenziale si manifesta quando gli imprenditori falliti favoriscono alcuni creditori a discapito di altri aventi diritto, inficiando così il diritto alla parità di trattamento. A tutti gli effetti, in queste circostanze vengono condannati i comportamenti indotti da rapporti amichevoli con qualche creditore, o dall’ostinazione dei creditori più incalzanti, che vengono magari accontentati a svantaggio di quelli meno pressanti.

 

Il patrimonio degli imprenditori

Ma quali beni fanno parte del patrimonio di un imprenditore? Una domanda degna di una pronta risposta perché l’oggetto del reato di bancarotta è proprio il patrimonio di un imprenditore, in altre parole l’essenza della contesa. Nel patrimonio sono compresi i beni di cui sono titolari gli imprenditori falliti e tutti i mezzi economici utili per comprare altri beni.

Sono poi da sommare i beni immateriali e materiali, quelli strumentali, i beni in leasing e i rapporti lavorativi. Invece non si può fare oggetto di distrazione dei patrimoni dei falliti l’avviamento commerciale. A tal proposito, è intervenuta la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n.11053/2018, ribadendo il concetto secondo il quale per la configurabilità dei reati di bancarotta fraudolenta l’oggetto di distrazione sono i rapporti rilevanti economicamente e giuridicamente e non le aspettative di ricchezza.

Una giurisprudenza recente comprende tra quelli presenti nella disponibilità patrimoniale anche i beni di illecita provenienza. Più precisamente, tale giurisprudenza supporta la tesi secondo la quale i patrimoni vadano ritenuti nella loro obiettiva consistenza, a prescindere dalle modalità della loro formazione.

 

Situazioni aggravanti e attenuanti

Anche per i reati di bancarotta fraudolenta, per legge, sono previste delle aggravanti e delle attenuanti. La Legge Fallimentare, all’art. 219, riporta le situazioni ritenute aggravanti e le attenuanti dei reati di bancarotta. La normativa in materia prevede infatti che, nelle ipotesi in cui gli illeciti previsti negli artt. 216, 217 e 218 cagionino danni patrimoniali molto gravi, le pene prescritte siano aumentate sino alla metà. Tali pene crescono sino alla metà quando:

  • i colpevoli sono responsabili di più fatti tra quelli stabiliti in ognuno degli articoli sopra riportati;
  • i colpevoli hanno esercitato un’attività commerciale nonostante il divieto di legge di operare.

Nelle ipotesi in cui i fatti cagionino danni patrimoniali di particolare tenuità invece le pene vengono ridimensionate sino al terzo

   

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