Falso in bilancio: quando diventa reato e quali sono le pene previste

Il falso in bilancio rientra tra i più comuni e frequenti reati economici finanziari. A tal riguardo ci sono due correnti di pensiero: chi decide di nascondere sotto il tappeto la verità e chi invece espone alla luce del sole una realtà distorta con numeri e dati opportunamente falsificati.

Fatto sta, che in entrambe le situazioni viene commesso un reato punibile dalla legge. Indicare dei dati non corrispondenti al vero, in quella che dovrebbe essere la fotografia reale dell’andamento di un’impresa può servire per svariati motivi:

  • portare negli istituti di credito un bilancio più “bello” per ottenere credito;
  • abbassare l’utile d’esercizio con degli stratagemmi ad hoc per pagare meno tasse;

In ogni caso, presentare una situazione economica o patrimoniale di un’impresa con dati nascosti o irreali rappresenta una violazione che comporta le pene che andrò ad illustrare di seguito.

Indice:

 

Che cos’è il falso in bilancio

falso in bilancioIn diritto societario, il falso in bilancio è rappresentato dalla compilazione di false comunicazioni sociali con lo scopo di fornire un bilancio d’esercizio aziendale che non corrisponde alla realtà.

Il bilancio aziendale è un documento di fondamentale importanza che permette a tutti i soci di acquisire le necessarie informazioni, indispensabili per prendere eventuali importanti decisioni di carattere commerciale, economico e finanziario; azioni che finiscono con il condizionare nel bene o nel male la vita stessa dell’azienda stessa.

Una compilazione non corretta porta come conseguenza una falsa rappresentazione della situazione aziendale, che l’ordinamento italiano considera una frode e di conseguenza un reato.

 

Le varie tipologie di falso in bilancio

Come già anticipato, il bilancio societario è un documento ufficiale nel quale sono contenuti dati oggettivi, dati di stima e anche dati congetturali, come ad esempio le quote di ammortamento.

Da questo fatto ne deriva che il falso in bilancio può essere suddiviso in tre diverse tipologie e precisamente: oggettivo, valutativo e qualitativo.

 

Falso in bilancio oggettivo

In tutte quelle situazioni in cui vengono riportati dati non veritieri che riguardano ricavi gonfiati, fatture e conti correnti bancari inesistenti e anche nei casi in cui, volutamente, vengono omessi dei costi, si parla di un falso in bilancio di tipo oggettivo. In pratica vengono riportati una serie di dati non corrispondenti al vero.

 

Falso in bilancio valutativo

In questo caso invece la non corrispondenza alla realtà riguarda dati di natura valutativa come le stime immobiliari, di magazzino, le perdite sui crediti ma anche valutazioni sui brevetti, marchi e del know how. La legge considera anche, tra le varie valutazioni: le rimanenze e partecipazioni.

Anche il capitale sociale può essere preso in considerazione quando non è costituito dal solo denaro, ma anche tramite conferimenti in natura da parte dei soci.

 

Falso in bilancio qualitativo

Può capitare che le alterazioni al bilancio non vadano ad incidere direttamente sul risultato economico o sull’ammontare del capitale, ma bensì su come il bilancio viene rappresentato.

È un comportamento tra i più utilizzati in Italia. Un tipico e non particolare lusinghiero esempio è nel caso di corruzione. Quando un imprenditore paga una tangente per aggiudicarsi un appalto, questo costo viene messo a bilancio come fosse stato effettivamente sostenuto; naturalmente i fini riportati a bilancio sono ben diversi da quelli reali.

 

L’interessante storia legislativa del falso in bilancio

Inizialmente il falso in bilancio era regolamentato dall’articolo 2621 del codice civile e prevedeva una sanzione amministrativa con multe comprese tra 10 milioni  e 100 milioni delle vecchie lire e con un periodo di detenzione che andava da 1 a 5 anni.

La prima riforma avviene nel 1986 quando la pena amministrativa viene portata ad una cifra compresa tra i 2 e 20 milioni di lire.

Altra data importante nel 2002 quando l’allora Governo di Silvio Berlusconi introdusse una serie di modifiche alla legge con il decreto legislativo 61/2002 che di fatto causarono la depenalizzazione della maggior parte dei reati di falso in bilancio.

L’ultima modifica che ha dato una svolta al reato del falso in bilancio avviene successivamente ed è il Governo Renzi che decide di riscrivere totalmente la legge, eliminando di fatto la depenalizzazione del 2002. Il falso in bilancio ritorna ad essere a tutti gli effetti un reato che comporta serie sanzioni penali.

 

Le pene previste

La legge 69/2015 per prima cosa separa il falso in bilancio in due fattispecie:

  • False comunicazioni sociali: è un reato regolamentato dall’articolo 2621 del codice civile e riguarda tutte le situazioni di falso in bilancio commesse da società non quotate in borsa. La sanzione prevede la reclusione da 1 a 5 anni.
  • False comunicazioni sociali delle società quotate: è un reato regolamentato dall’articolo 2622 del codice civile e riguarda tutte le società quotate in borsa. In questo caso la sanzione prevista è molto più severa con un periodo detentivo che va da un minimo di 3 anni ad un massimo di 8.

 

L’allora Governo Renzi aggiunse anche due nuovi articoli nel codice civile:

  • articolo 2161-bis: riguarda solo le società non quotate in borsa e i casi in cui il falso in bilancio è di lieve entità. La sanzione viene ridotta da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni. Nel caso di società soggette alla legge fallimentare, il reato è punibile a querela della società stessa, soci o creditori.
  • articolo 2621-ter: tiene conto dell’articolo 131-bis del codice penale che riguarda le tenuità del fatto per tutte le pene con condanne inferiori ai 5 anni. In pratica viene stabilito che spetta al giudice verificare se la tenuità del fatto sussiste, valutando l’entità degli eventuali danni che sono stati causati alla società, soci o creditori.

Le soglie di non punibilità, introdotte nel 2002 dal Governo Berlusconi, vengono in questo modo cancellate. Anche la procedibilità a querela, tranne per le società soggette alla legge fallimentare, viene abolita.

 

Falso in bilancio ed evasione fiscale

Uno dei motivi, forse il principale per cui vengono “manomesse“, in qualche modo, le scritture contabili è l’evasione fiscale.

Quando le false comunicazioni sociali vengono sfruttate con la sola finalità di evadere il Fisco, integrando anche un reato tributario, è impossibile separare i due illeciti in quanto, l’illecito fiscale assorbe anche quello societario diventando il reato principale e punibile.

L’occultamento dei ricavi, l’esposizione di costi gonfiati, l’utilizzo di fatture false, danno luogo sia ad un bilancio non corrispondente al vero e truccato che ad una dichiarazione dei redditi mendace.

L’inserimento a bilancio di un costo inesistente comporta, inevitabilmente, l’indicazione di un fatto non corrispondente al vero che porta, senza ombra di dubbio, a dichiarazioni fraudolente che si configura quando gli elementi negativi inesistenti rilevati a bilancio e indicati nella dichiarazione fiscale derivino dall’utilizzo di fatture o altri documenti falsi.

L’elemento fondamentale della frode fiscale che è la finalità di evadere le tasse e/o consentire ad altri l’evasione, risulta però essere ben distinto dal falso in bilancio che comporta per se o per altri soltanto un ingiusto profitto.

Questo significa che quando le false comunicazioni sociali hanno soltanto una finalità fiscale si configurerà la sola frode fiscale assorbendo il reato di falso in bilancio, laddove invece non si configuri il fine di conseguire l’evasione fiscale per se o per altri, sarà configurabile il solo falso in bilancio con pene, come abbiamo visto, ben più lievi o inesistenti.

 

Valutazioni errate e falso in bilancio

Le valutazioni rappresentano quelle operazioni tecniche di stima affidate al dichiarante che influiscono sulla base imponibile da tassare a fine anno.

In particolare parliamo di:

  • rimanenze finali;
  • svalutazione delle partecipazioni;
  • perdite su crediti;
  • spese ultrannuali;

che pur essendo strumenti idonei ad integrare i reati tributari di dichiarazione fraudolenta o infedele, vengono disciplinati in modo completamente diverso rispetto alla frode fiscale perpetrata attraverso false fatturazioni, spese gonfiate o inserimento a bilancio di costi inesistenti.

In questo caso assumono una grande importanza due aspetti:

  • essendo elementi puramente valutativi da parte del dichiarante è necessariamente richiesto, nella nota integrativa del bilancio, che i criteri concretamente adottati nella procedura valutativa siano specificatamente indicati. In questo modo si assicura all’amministrazione finanziaria la possibilità di ricostruire l’iter valutativo e all’occorrenza contestarlo e correggerlo.
  • la misura delle valutazioni errate ne comporta la punibilità quando queste differiscono singolarmente del 10% rispetto a quelle corrette.

In questo modo, viene disciplinato anche questo aspetto che può influenzare in modo sostanziale la veridicità di un bilancio, infatti, in moltissimi casi, proprio gli elementi valutativi vengono sfruttati per “aggiustare” il bilancio, in positivo o in negativo a seconda delle esigenze.

 

Conclusioni

Il falso in bilancio è una pratica molto diffusa un po’ in tutto il mondo e l’Italia giustamente, sotto certi aspetti, non vuole mai essere seconda a nessuno. Nel corso degli anni c’è chi ha tentato e anche con successo, di depenalizzare questa tipo di frode: inutile parlare di conflitti di interessi o legge ad personam, ormai fa tutto parte del passato.

Quello che conta è che l’attuale legge vigente ha dato senza dubbio un bel giro di vite a chi si macchia di questo reato. La mano pesante si è tenuta soprattutto con le società quotate in borsa, portando la massima pena a 8 anni.

Falsificare un bilancio e fornire un’immagine aziendale palesemente falsa di una società le cui azioni possono essere acquistate anche da ignari piccoli risparmiatori, è decisamente un comportamento di assoluta gravità.

Dall’altra parte, per le società non quotate, si è deciso in qualche modo di essere meno severi specie nei casi in cui il giudice verifica una lieve entità dei danni causati all’azienda, ai soci e agli eventuali creditori.

Spetta sempre al giudice accertare e applicare, per le false comunicazioni sociali, l’eventuale non punibilità in casi di particolare tenuità del fatto.

   

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