Deducibilità dei costi relativi all’auto aziendale

Una delle questioni che maggiormente interessano i contribuenti italiani, ovviamente sto parlando delle partite IVA, è quella della deducibilità dei costi relativi all’auto aziendale. I nostalgici dei “bei tempi” che intestavano l’auto alla ditta per “scaricare l’IVA”, il bollo, l’assicurazione, la scheda carburanti, sono i primi a chiedere al commercialista cosa è conveniente fare oggi a causa delle tante modifiche e restrizione che lo stato ha imposto a questa norma.

Le auto aziendale rappresentano una realtà importante di molte attività imprenditoriali, con vetture messe a disposizione dei dipendenti, dei collaboratori, ai rappresentanti, agli autocarri, ecc. E come per tutte le realtà rilevanti, negli anni, si è creata una corposa e sempre nuova normativa legislativa e fiscale che ne regolamenta l’acquisto e la gestione.

Punti focali al riguardo sono:

  • la detrazione IVA dei veicoli aziendali;
  • la deduzione dei costi di acquisto e manutenzione;

E le tipiche domande a cui il commercialista, al riguardo, deve dar risposta sono:

  • quanto si risparmia se intesto l’auto alla società?
  • quanto si scarica se acquisto l’auto aziendale?

Andiamo per ordine e per prima vediamo cosa recital’attuale normativa al riguardo.

Indice:

 

Normativa auto aziendali

Riguardo i costi sostenuti per i veicoli aziendali si applica una normativa fiscale che comporta una deducibilità piena o limitata a seconda della destinazione d’uso e dal tipo di veicolo acquistato. Anche all’acquisto di un auto aziendale concessa al dipendente si applica una norma particolare che dipende dall’uso  che questo ne fanno, seguendo ovviamente le indicazioni del datore di lavoro.

Ai fini delle imposte sul reddito, dei limiti alla deducibilità delle spese relative alle auto aziendali, le normative stabilite dal TUIR comprendono informazioni circa:

  • i costi di acquisto dei veicoli e, di conseguenza, gli ammortamenti;
  • i costi di locazione, affitto o leasing;
  • i costi per i rifornimenti di carburante dei veicoli;
  • i costi dei pezzi di ricambio;
  • l’utilizzo del veicolo, la custodia, le riparazioni, la manutenzione e altri costi per servizi
  • le imposte di bollo e le assicurazioni.

Due fattori influenzano la deducibilità delle spese correlate all’auto aziendale:

  • L’attività svolta dalla società;
  • L’uso del veicolo.

Da sottolineare  che, in termini di potenza del motore e peso, anche se il veicolo è registrato come un autocarro, può essere considerato autoveicolo ai fini fiscali. Si tratta di una regola anti-evasione che mira a fermare alcune auto immatricolate come autocarri (ad esempio, SUV) per beneficiare del migliore trattamento fiscale concesso agli autocarri (ovvero, piena deducibilità).

  • Deducibilità piena al 100%. La deducibilità integrale delle spese per l’acquisto di auto aziendali comprensive di tutti gli altri costi correlati è consentita nei seguenti casi:- Spese relative alle auto il cui uso è “esclusivamente strumentale” (all’attività dell’imprenditore (ad esempio, le automobili utilizzate dalle società di noleggio auto, scuole guida), o la cui produzione o commercio rappresenta l’attività dell’azienda (ad esempio, i concessionari di automobili);- Spese relative ai veicoli usati per la fornitura di un servizio di trasporto pubblico (ad esempio, taxi);- Principio di inerenza: sono deducibili al 100% i costi dei veicoli aziendali che possono essere giustificati come uso esclusivo dell’azienda (autocarri, furgoni, ecc.), ma anche dell’auto aziendale che utilizzi per il lavoro.- Agenti e Rappresentanti: possono detrarre il 100% dell’Iva relative all’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego. Per quel che riguarda invece la deducibilità del costo d’acquisto dell’auto e delle spese di impiego, la percentuale si riduce all’80%, col massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di euro 25.823.

 

  • Deducibilità parziale. La deducibilità parziale relativa ai costi dei veicoli aziendali si configura quando gli stessi non vengono impiegati esclusivamente per uso aziendale, ma anche personale dell’imprenditore o del dipendente a cui la vettura viene concessa:
     
    1. Le Auto non concesse ai dipendenti o concesse ad essi esclusivamente per uso aziendale sono deducibili solo fino al 20% (Questa percentuale cresce al 80% per Agenti e rappresentanti commerciali “agenti di commercio” iscritti nei registri Agenti delle camere di commercio locali. Gli importi  dei costi rilevanti ai fini fiscali è determinato come segue (l’importo eccedente non è deducibile): fino a 18.075,99 euro (25.822,84 euro per agenti di commercio) del prezzo di acquisto auto.

    2. Per le auto aziendali guidati dal personale per scopi d’affari e privati per più di metà dell’anno fiscale, una deducibilità del 70% delle spese connesse è concessa senza limiti (dal 2013, prima del 2013 questa percentuale era del 90%).

    3.  Per le auto concesse ai dipendenti sia per scopi privati che d’affari, ma per meno della metà dell’anno fiscale, le spese relative sonodeducibili al 100% nella misura dell’importo considerato come una prestazione in natura (fringe benefit), inserito direttamente in busta paga al dipendente. Il fringe benefit di ogni autovettura si calcola attraverso le tabelle ACI relative ai costi chilometrici di ogni singola autovettura su una media di 15.000 km  annui. L’importo eccedente il fringe benefit è deducibile solo fino al 20% ai fini fiscali.

    4. Per le auto assegnate a dipendenti esclusivamente per uso privato, le relative spese sono deducibili al 100% solo nella misura dell’importo considerato come una prestazione in natura (fringe benefit), imponibili al dipendente.

    5. In caso di auto assegnate agli amministratori, la deducibilità delle spese correlate è determinata mediante l’uso delle auto.Per una vettura concessa ad un amministratore per il suo esclusivo uso privato, la spesa relativa è deducibile al 100% nella misura dell’importo considerato come una prestazione in natura (fringe benefit), imponibile all’amministratore. Per una vettura concessa ad un amministratore per uso aziendale e privato, la spesa relativa è deducibile al 100% nella misura dell’importo considerato come una prestazione in natura (fringe benefit), imponibile all’amministratore. La deducibilità è consentita in quanto la spesa è considerata un costo di lavoro. Per l’importo eccedente il fringe benefit, la deducibilità è limitata al 20% del relativo importo a fini fiscali.Per una vettura concessa a un direttore esclusivamente per uso aziendale, la deducibilità è ammessa fino al 20% dei costi relativi a fini fiscali.

 

  • Automobili acquistate in Leasing: I canoni di leasing che si riferiscano al leasing di autovetture per il trasporto di persone e non di merci, sono deducibili misura del 20% relativamente all’ammontare  della rata stessa nel limite di 18.075,9 per le auto, 4131,66 per i motocicli e 2065,83 per i ciclomotori o simili. Va da se che per gli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci come nel caso di autocarri la deducibilità dei canoni è del 100%. E’ utile ancora sottolineare che il contratto di leasing, per consentire la deducibilità dei suoi canoni, dovrà avere una durata di almeno 48 mesi, a meno che non si tratti di auto date in uso gratuito ai dipendenti per i quali è prevista una durata minima del contratto di leasing identificata in 24 mesi. Per quello che concerne la detrazioni Iva sui canoni di leasing  valgono le discipline viste già per i casi di acquisto perchè in questo caso vale il concetto di inerenza. Nel caso degli autoveicoli quindi la detrazione Iva per i professionisti sarà calcolata nella misura fissa del 20% dell’Iva pagata.

 

  •  Automobili a Noleggio: in caso di locazione o noleggio i limiti di deduzione sono differenti, in particolare, l’aliquota del 20% viene applicata ai seguenti limiti:

    – Autovetture: 3.651,20 €
    – Autocaravan: 1.446,08 €
    – Motocicli: 309,88 €
    – Ciclomotori: 165,27 €

In conclusione è ormai chiaro che esiste la possibilità di dedurre il 20% sia del costo in caso di acquisto che del canone in caso di noleggio o leasing, restando però all’interno di alcune soglie massime che sono necessarie affinchè un’azienda o un professionista non decidano di scegliere come auto aziendale una Porsche e ne deduca il 20%. Il 100% dei costi relativi all’autovettura aziendale è deducibile soltanto nei casi di veicoli strumentali all’attività svolta secondo il sopracitato principio inerenza.

  • 3.615,20 euro  per le autovetture e gli autocaravan;
  • 826,33 euro per i motocicli;
  • 413,17 euro per i ciclomotori.
Costo Fiscalmente Rilevante Costo Deducibile
Autovetture
€ 18.075,99
€ 3.615,20
Motocicli
€ 4.131,66
€ 826,33
Ciclomotore
€ 2.065,83
€ 413,17

Nella tabella qui sotto, per ogni tipologia di utilizzatore sono esposte  le aliquote relative all’acquisto, al noleggio o al leasing di un’autovettura.

Fiscalità auto Deducibilità del costo Detraibilità dell’IVA
ESERCENTE ARTE O PROFESSIONE (per non più di un veicolo a persona)
Acquisto
20%
40%
Leasing
20%
40%
Noleggio
20%
40%
AZIENDE (se l’uso dell’auto non è esclusivamente strumentale all’attività di impresa)
Acquisto
20%
40%
Leasing
20%
40%
Noleggio
20%
40%
AZIENDE (se l’uso dell’auto è esclusivamente strumentale all’attività di impresa)
Acquisto
100%
100%
Leasing
100%
100%
Noleggio
100%
100%
AGENTE DI COMMERCIO O RAPPRESENTANTE
Acquisto
80%
100%
Leasing
80%
100%
Noleggio
80%
100%

 

Quanto si risparmia intestando l’auto all’azienda?

Vediamo ora un esempio pratico per comprendere meglio a quanto ammonta l’effettivo risparmio oggi ammesso relativamente all’acquisto di un’auto aziendale. Un imprenditore che dovrebbe pagare un’imposta sui redditi del 30% decide di acquistare una vettura il cui costo è di 40.000 € di cui 32.786,89 € di imponibile e 7.213,11 € di IVA.

Innanzitutto sarà possibile detrarre il 40% dell’IVA pagata per l’acquisto della vettura ovvero: 7.213,11 x 40%. Quindi l’imprenditore potrà godere di un credito IVA di € 2.885,24 da compensare con l’IVA a debito delle fatture emesse.

In aggiunta sarà possibile dedurre il 20% del costo del veicolo, stando però all’interno della soglia di riferimento in base al tipo di veicolo acquistato, in questo caso € 18.075,99. Pertanto per un’autovettura pagata € 40.000 l’imprenditore potrà dedurre il 20% di  della soglia di € 18.075,99 ovvero € 3.615,20.

Ovviamente tale importo non costituisce ancora l’effettivo risparmio, in quanto esso andrebbe calcolato in base all’aliquota di imposta relativa all’imprenditore che avevamo ipotizzato essere al 30%. Per cui € 3.615,20 x 30% = 1.084,56 €. Tale somma va ovviamente ripartita in base all’ammortamento che si deciderà di utilizzare per ammortizzare la vettura stessa.

Come puoi vedere, parliamo di una cifra davvero bassa a fronte di un investimento piuttosto elevato, ma è anche vero che è meglio poco che nulla e che soprattutto, a fronte di un vantaggio piuttosto esiguo da un punto di vista della deducibilità del costo, si ottiene comunque un buon credito IVA, ma soprattutto intestare un’auto all’azienda ci protegge dal redditometro, in quanto ci permette in qualche modo di essere anonimi al fisco per l’acquisto di una vettura anche piuttosto costosa che verrà assegnata all’azienda. In pratica vi renderete invisibili al redditometro utilizzando un metodo assolutamente legale. A questo aggiungiamo anche la possibilità di dedurre, secondo le stesse percentuali, anche i costi accessori e relativi al mantenimento annuo, nonché  quelli del carburante.

 

Immatricolare l’auto come autocarro ai fini fiscali

E’ un credere comune che immatricolare la propria autovettura, auto aziendale, SUV come autocarro possa consentire ingenti risparmi relativamente al bollo auto, alle imposte e soprattutto consenta di scaricare automaticamente dall’IRES i costi deducibili e detrarne l’IVA.

Purtroppo non è sempre così, perchè immatricolare un’auto come autocarro non permette in automatico di dedurne i relativi costi dal reddito della società a cui sono intestate perchè è fondamentale dimostrarne l’inerenza. Per capirci, la Porsche Cayenne immatricolata come autocarro in linea di massima non darebbe assolutamente diritto alla deduzione dei relativi costi al 100% (sarebbe troppo bello e facile, non credi?)…

Un’autovettura, anche se immatricolata autocarro, ma utilizzata soltanto per scopi personali e non inerenti l’attività di impresa, darà luogo a costi indeducibili, con un rischio accessorio che è quello di vedersela sequestrata per averla immatricolata in modo improprio destinandola ad attività di impresa.  Tra le altre cose, il costo relativo alla riconversione dell’auto impropriamente immatricolata come autocarro è piuttosto ingente (circa 450 €).

 

Quando è possibile immatricolare un auto come autocarro

Per capire quando una vettura può essere definita come autocarro ai fini delle imposte sul reddito, è sufficiente prendere come riferimento la legge 244 del 2007 che ha definito come autocarri quei veicoli attrezzati e carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato che sono definiti dal codice della strada nell’articolo 54.

Esiste, inoltre, una vera e propria formula matematica per verificare se un veicolo di massa inferiore a 3,5 tonnellate può essere considerato un autocarro o meno.

Prendendo come riferimento i dati sul libretto della macchina è necessario fare la seguente operazione:
Formula autocarro

Se il risultato sarà superiore a 180 il veicolo non potrà essere immatricolato come autocarro e quindi non potrà godere dei benefici fiscali di questo genere di deducibilità e detraibilità dell’IVA.

E’ ovvio che il regime di deducibilità di un mezzo aziendale immatricolato come autocarro è decisamente più conveniente rispetto ad una autovettura, perchè tale immatricolazione, rende il mezzo come potenzialmente strumentale all’attività i cui costi sarebbero deducibili al 100% rispetto al 20% delle automobili.
 

Deducibilità costi auto nel Regime dei Minimi

Le normative relative alla deducibilità dei costi per le automobili aziendali ad uso promiscuo e le relative percentuali di deduzione dei costi relativi all’acquisto e mantenimento, non si applicano al regime dei contribuenti minimi che potranno dedurre i costi nella misura del 50% comprensivo dell’IVA che nel loro caso non può essere detratta.

Pertanto per i contribuenti che si sono avvalsi del regime dei minimi la deduzione delle spese di acquisto e  di leasing o noleggio possono essere dedotte al 50% comprensivi dell’Iva.  Nel suddetto regime  non opera il limite di Euro 18.075,99 per l’acquisto delle auto.

Ai fini del computo della soglia dei 15.000 € per il regime dei minimi  concorre il 50% del valore della fattura escludendo l’iva indetraibile pagata.

Ad esempio sull’acquisto di una vettura ad uso promiscuo per un valore pari a 33.600 € (28.000 imponibile + 5.600 IVA):

  • sarà deducibile il 50% del costo della vettura ovvero 33.600 x 50% = 16.800;
  • per quel che riguarda il limite previsto per i beni strumentali dei contribuenti minimi concorrerà per € 14.000 ovvero il 50% dell’imponibile.

 

Come funziona il super ammortamento per le auto aziendali

Per effetto della nuova Legge di Bilancio, il super ammortamento auto non è stato prorogato dal 2018.

   

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18 Comments
Roberto

Gennaio 17, 2021 @ 14:06

Reply

Ciao

Ho una srl, da qualche tempo stiamo incrementando il lavoro ma non a sufficienza per sostenere costi per auto aziendale. Un dipendente che si occupa di trasferete limitate fuorincomune ha dato disponibilità per l’utilizzo della propria auto, come posso regolare la questione? I costi sostenuti saranno cmq deducibili? Grazie

R

Alberto Taddei

Ottobre 8, 2020 @ 16:44

Reply

Salve, sono amministratore di srl vorrei immatricolare pick up 5 posti come autocarro alla socetà,
è possibile poter utilizzare privatamente con la famiglia questo mezzo.
il mio interesse non è tanto quello di poter scaricare fiscalmente ma l’utilizzo privato
saluti Alberto

Omar Cecchelani

Ottobre 28, 2020 @ 09:17

Reply

Allora, fare si può fare tutto, il problema è uno… Se lo immatricola come autocarro dovrebbe utilizzarlo solo per questioni aziendali e non personali in modo da godere della deduzione dei costi e della detrazione dell’IVA sull’acquisto e sulle varie manutenzioni…

Simone

Luglio 30, 2020 @ 00:53

Reply

Buonasera, volevo sapere se a livello fiscale è meglio fare un noleggio a lungo termine, oppure intestare l’auto alla ditta,e se l’auto può essere guidata dal mio dipendente e dai suoi familiari.
Grazie

David

Luglio 3, 2020 @ 21:17

Reply

salve, mio padre è titolare di partita iva, impresa familiare di cui io, mio fratello e mia madre ne facciamo parte come Coadiuvanti, è consigliabile acquistare un autocarro pick up, intestarlo alla ditta, e poter circolare liberamente anche per uso privato (per non avere a carico 2 mezzi) a livello di iva ne vale la pena per la nostra azienda familiare?

Omar Cecchelani

Luglio 27, 2020 @ 11:15

Reply

Lo può fare immatricolandolo come mezzo non strumentale all’attività, potrà godere della deducibilità limitata dei costi e della detraibilità dell’IVA secondo le percentuali indicate nell’articolo…

Rosy

Febbraio 2, 2020 @ 03:25

Reply

Salve,mia madre ha lasciato l’auto in eredità sia a me che mia sorella…io sono in p.iva forfettaria e volevo sapere se posso intestare l’auto alla mia ditta individuale xke oltre ad usarla privatamente ma raramente,la uso soprattutto per fare il rider per le food delivery.Volevo sapere,posso intestarla alla mia ditta?Una volta intestata,posso scaricare le varie spese che supporto per il mio lavoro? Gpl,benzina,manutenzione,acquisto pezzi auto e autostrada?grazie

Omar Cecchelani

Febbraio 3, 2020 @ 11:35

Reply

Se lei è forfettaria non ha bisogno di fare questo tipo di operazione in quanto i costi relativi al mezzo non li potrebbe comunque portare in deduzione del suo reddito, essendo forfettario

fabio

Dicembre 17, 2018 @ 17:49

Reply

Salve, se intesto un auto alla mia S.n.c. è vero che non posso caricare i famigliari o amici, ma esclusivamente soci dell’azienda?
Posso andarci in vacanza?
grazie

Omar Cecchelani

Dicembre 18, 2018 @ 18:43

Reply

L’auto aziendale viene considerata, a meno che non si tratti di attività particolari come il taxi, l’autonoleggio, o l’agente di commercio, come in uso promiscuo, quindi per scopi aziendali e personali.

Infatti, la deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali non supera il 20%. Detto questo, può caricare chi vuole e anche andarci in vacanza.

Diverso è il discorso per chi è invece autorizzato a guidarla perchè, l’elenco degli autorizzati dovrà essere registrato alla Motorizzazione e annotato sulla carta di circolazione, ossia, il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni

Un contribuente onesto

Novembre 1, 2018 @ 20:52

Reply

PAGATE E BASTA SU!

daniele

Novembre 26, 2017 @ 08:24

Reply

buongiorno, una domanda che per molti sembrerà banale ma che da un po di giorni che mi turba…ho acquistato un autocarro per la mia ditta edile ditta edile, rientro nel super ammortamento del 140%, quindi costo autocarro 20.000,00 €, con il super ammortamento ammortizzo 28.000,00 €, questa cifra verrà detratta dalle tasse (ovviamente divisa in più anni) o semplicemente dedotta dal reddito
esempio semplice fatturato di 100.000 € -28.000,00 € e quindi 72.000,00€ e da qui calcolo la tassazione oppure fatturato di 100.000 € (facciamo finta di non avere spese se non l’autocarro) supponiamo una tassazione del 50% reddito netto 50.000,00 da qui posso togliere i 28.000,00 €?
non so se è chiaro il mio quesito
grazie

Omar Cecchelani

Novembre 27, 2017 @ 18:33

Reply

La cifra spesa, essendo un costo verrà dedotta dal reddito, ovviamente, come ha giustamente scritto lei, ogni anno solo per la quota ammortizzabile… Quindi la seconda opzione tra le due che lei ha scritto

ivan

Novembre 23, 2017 @ 17:36

Reply

salve buonasera , una domanda sto nel regime dei minimi. se acquisto un autocarro posso scaricare il 100%. Significa che se lo pago 12.000 pagherò 12.000 di tasse in meno? tipo scalati dai circa 6.500e di contributi?

Omar Cecchelani

Novembre 24, 2017 @ 18:09

Reply

Buonasera Ivan, non funziona così come ha detto lei, parta dal presupposto che essendo nel regime dei minimi deve fare attenzione a non superare il limite dei 15.000 euro di acquisto di beni strumentali negli ultimi 3 esercizi e, acquistando un autocarro di 12.000 euro sarebbe difficile mantenere il regime… Detto questo, il costo dell’autocarro, essendo un bene strumentale all’attività comporta una deducibilità del 100% ma è un bene che va in ammortamento per cui potrà portare in deduzione (cioè che andrà ad abbassare il reddito sul quale poi verranno calcolate le imposte) soltanto la quota di ammortamento, ovvero il 20% del costo sostenuto ogni anno, fino ad ammortizzare completamente il bene, in linea di massima in 5 anni

Fabio

Agosto 1, 2016 @ 16:17

Reply

Perché io agente di commercio posso scaricare solo l’80 % di 25.000€ quando invece spendo 50.000€ su una vettura.
Per noi agenti sarebbe giusto scaricare l’80% del costo della vettura per intero anche perché noi usiamo la macchina per lavorare e solo il 20% per fabbisogno personale.questa è un ingiustizia!!!

Omar Cecchelani

Agosto 3, 2016 @ 17:50

Reply

Caro signor Fabio, in linea di massima lei non ha torto ma queste restrizioni sono state inserite nel nostro ordinamento a causa dei troppi furbetti che hanno approfittato di regole che lasciavano forse troppa libertà ai contribuenti…

giacomo quaglietti

Ottobre 17, 2019 @ 12:42

Reply

sono il proprietario di una ditta individuale e possiedo un auto di mia proprieta che uso promiscuamente sia per uso privato (recarmi a lavoro, andare sui cantieri a prendere misure o comperare materiali), ora passero ad una srls di cui sarò amministratore unico . Per quanto riguarda le spese dell’auto diventando amministratore della srls nn avro necessita di intestarla alla Societa? cosa posso dedurre se rimarra intestata a me?…grazie

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