Svolgere una professione o gestire un’impresa richiede spesso l’utilizzo di un veicolo strumentale alla propria attività aziendale o professionale. In questi casi, si potrebbe acquistare, noleggiare, o sfruttare il leasing, per una vettura o un autocarro, e sarà possibile dedurne i costi e detrarre l’IVA fino al 100% del suo valore.
Non sempre, però, le aziende che acquistano un veicolo lo utilizzano esclusivamente per scopi inerenti l’attività svolta, capita infatti, molto frequentemente, che l’acquisto di un’automobile aziendale possa servire all’imprenditore, sia per spostarsi nell’ambito della propria attività di impresa, ma anche per effettuare viaggi e faccende personali. Parliamo, in questi casi, di veicoli, non strumentali all’attività, ma di uso promiscuo.
Relativamente a quest’ultima ipotesi, è stata prorogata, anche per il 2019, la detraibilità dell’IVA al 40% per tutte le autovetture aziendali acquistate e utilizzate per le attività di impresa e professionali non strettamente strumentali e, allo stesso modo, viene concessa la possibilità di dedurne il relativo costo di acquisto e, successivamente, anche quello delle spese ordinarie e straordinarie sul veicolo (bollo, assicurazione, carburanti, tagliandi, riparazioni, cambio pneumatici, ecc.), nella misura del 20% di quanto effettivamente speso.
Si tratta di benefici fiscali che hanno lo scopo di ridurre la base imponibile (in caso di deduzione) o l’imposta (per quanto concerne le detrazioni) con un vantaggio che si traduce in termini di risparmio fiscale per l’imprenditore e il professionista.
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto e l’utilizzo di un’auto aziendale sono state prorogate fino al 2019 grazie ad una decisione del Consiglio UE (la 2016/1982) che ne ha autorizzato l’estensione: scopo dei vantaggi fiscali è favorire l’attività imprenditoriale attraverso la concessione di questo genere di incentivi.
Anche quest’anno sarà possibile, quindi, fruire di deduzioni e di detrazioni nei limiti stabiliti dalla legge e, a seconda dell’uso che si fa del veicolo (se strumentale all’azienda o promiscuo). A prescindere dal titolo di possesso (leasing, noleggio o proprietà), quindi, si potrà risparmiare qualcosa anche sulla prossima dichiarazione dei redditi.
Indice:
Deducibilità dei costi e detrazione IVA sulle vetture aziendali: come funzionano?
Le agevolazioni fiscali 2019 che riguardano l’acquisto e le spese sostenute per il mantenimento di un’auto aziendale, sono rivolte a coloro i quali, titolari di partita IVA, svolgono un’attività professionale o imprenditoriale.
Il riferimento è agli esercenti di arti o e professioni (i cosiddetti liberi professionisti) ma anche agli imprenditori che svolgono abitualmente un’attività economica. Si tratta di particolari categorie di contribuenti che utilizzano un veicolo per muoversi da una sede all’altra, per recarsi dai clienti o, addirittura, per accompagnare gli stessi clienti in svariate destinazioni, qualora parlassimo di aziende di noleggio auto o servizio taxi.
La necessità di utilizzare una vettura per il proprio lavoro comporta la possibilità di poterne dedurre i costi e detrarre l’IVA relativa all’acquisto e la manutenzione di tale veicolo.
La percentuale di deduzione e detrazione concessa all’imprenditore varia a seconda dell’utilizzo che si fa del veicolo, se promiscuo o considerato come bene strumentale all’attività imprenditoriale.
Nel primo caso, la vettura viene utilizzata, non solo per lavoro ma anche per le esigenze personali del proprietario (l’auto di un professionista, ad esempio il commercialista, può essere impiegata sia per lavoro, ma anche per fare la spesa, accompagnare i figli a scuola, andare in vacanza, allo stadio, ecc…).
Nel secondo caso, l’uso del veicolo è strettamente, ed esclusivamente, inerente l’attività dell’azienda e non viene adoperato al di fuori di essa, si pensi, ad esempio, ai taxi.
Questa differenza è fondamentale perché comporta lo spostamento delle soglie di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’Imposta sul valore aggiunto.
Infine, è opportuno sottolineare che i benefici fiscali si rivolgono, esclusivamente, a particolari categorie di veicoli, i quali devono essere adibiti al trasporto di persone o cose, avere portata inferiore ai 35 quintali e con capienza massima di otto persone, oltre al conducente. È il caso dei minivan o dei minibus messi a disposizione da alcune imprese di noleggio auto con conducente.
Le percentuali di deduzione e detrazione dei costi delle auto aziendali
Un azienda o un libero professionista potrebbero trovarsi nella condizione di:
- acquistare un’auto nuova;
- noleggiare una vettura per un tempo determinato;
- concludere un contratto di leasing per l’utilizzo di un veicolo riservandosi la possibilità di esercitare il diritto di opzione per l’acquisto del mezzo al termine della locazione finanziaria.
Siamo di fronte a tre situazioni differenti, ciascuna delle quali non regolata da una disciplina specifica in tema di deducibilità e di detraibilità fiscale, in quanto considerate dalla legge come titoli simili tra loro per il possesso di un’autovettura.
Le percentuali di deducibilità dei costi sostenute, in tutti e tre i casi, possono variare da un minimo del 20% fino ad un massimo del 100%, con le soglie che variano in funzione dell’utilizzo del veicolo.
Stesso discorso per la detraibilità dell’IVA con percentuali che variano dal 40% al 100% determinate, anche in questo caso, dal modo in cui si utilizza l’automobile (uso promiscuo o strumentale).
Entrando nel dettaglio:
- per coloro che esercitano un’arte o una professione, è possibile dedurre i costi dell’auto non strettamente strumentale all’attività svolta per un importo pari al 20%, a prescindere dal fatto che il mezzo sia stato acquistato, noleggiato o preso in leasing. La soglia di detraibilità dell’ IVA è, invece, del 40% (o al 100% se messa a disposizione del dipendente a fronte di un corrispettivo);
- le imprese che utilizzano il veicolo come bene strumentale (quindi, giova ripeterlo, esclusivamente per l’attività aziendale) possono beneficiare di una deduzione dei costi e di una detrazione IVA pari al 100%, sia che si acquisti la vettura, sia qualora essa venga noleggiata o presa in leasing;
- le aziende che utilizzano il veicolo per scopi non strettamente legati all’attività di impresa possono beneficiare di una deduzione dei costi al 20%, e una detrazione IVA del 40% a prescindere dal titolo di possesso della vettura. Tali soglie possono arrivare fino al 100% se si riesce a dimostrare di utilizzare la vettura solo ed esclusivamente per scopi aziendali; Per i costi relativi al canone noleggio solo fino a euro 3.615,20 con ragguaglio annuale.
- Aziende e liberi professionisti che concedono un auto ad uso promiscuo ad un dipendente per la maggior parte del periodo di imposta possono beneficiare di una deduzione dei costi di acquisto e utilizzo del veicolo fino al 70% delle concorrenze, e una detrazione IVA al 40% (100% se il corrispettivo addebitato al dipendente risulta di un ammontare almeno pari al fringe benefit sulle auto).
- Agenti o rappresentanti di commercio possono dedurre l’80% dei costi sostenuti per acquisto e messa in strada del veicolo (i costi del canone noleggio solo fino a 5.164 € con ragguaglio annuo). Agenti e rappresentanti di commercio, inoltre, possono detrarre interamente l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione dei veicoli a motore. Regola che si applica, sia nel caso di attività esercitata in forma individuale che nel caso di attività esercitata in forma societaria e anche in caso di noleggio.
Fringe benefit auto assegnate a soci, dipendenti e amministratori
Discorso a parte merita l’attribuzione dell’auto a particolari categorie di dipendenti che ne usufruiscono ottenendo un vero e proprio compenso in natura. Si tratta di beni ad uso promiscuo, utilizzati dai beneficiari non solo per svolgere il proprio lavoro, quanto invece anche per uso personale.
In questo ambito operano due discipline diverse: l’una riservata ai dipendenti, ai soci ed agli amministratori beneficiari dell’auto, l’altra che riguarda l’azienda titolare del veicolo che ha in possesso il bene mediante acquisto, noleggio o leasing.
Posto che il fringe benefit è, per legge, un vantaggio che deve essere quantificato in sede di dichiarazione dei redditi (chi usufruisce di una vettura gode di un privilegio e, come tale, deve essere tassato), per i dipendenti e gli amministratori, la norma prevede una tassazione in capo al dipendente con una quantificazione forfettaria calcolata come il 30% della percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri stabilita dall’ACI per quel tipo di auto.
Per il socio, non si applica il limite del 30% soggetto a tassazione, ma l’assegnazione del bene aziendale allo stesso, o a un suo familiare, determina in capo a quest’ultimo un reddito diverso da indicare in dichiarazione e assoggettare a tassazione.
Nello specifico il godimento di un’auto aziendale riconosciuto al socio viene quantificato attribuendogli un valore determinato dalla differenza fra valore di mercato riconosciuto per il diritto al godimento del bene e il corrispettivo pattuito o pagato dal socio: il risultato sarà soggetto a tassazione.
Auto aziendali: quali sono i costi deducibili?
Abbiamo più volte affermato che l’imprenditore, o il libero professionista, possono dedurre una serie di costi inerenti l’acquisto e l’utilizzo di auto aziendali. Andiamo ora ad elencare, nello specifico, quali sono questi costi:
- ammortamento per l’acquisto del veicolo;
- canoni di leasing qualora si scelga tale modalità di acquisizione;
- le spese di locazione e di noleggio se, al contrario, si opta per questa soluzione;
- l’acquisto del carburante;
- costi di assicurazione;
- le spese di manutenzione (meccanico, elettrauto, sostituzione degli pneumatici, tagliandi, revisione, carrozziere, ecc.);
- i costi sostenuti per il parcheggio e i pedaggi autostradali.
ARTICOLO MOLTO CHIARO E INTERESSANTE.MANCA PERO’ IL RIFERIMENTO ALLA DETRAIBILITA’ DELL’ IVA NEL CASO DI AUTO ASSEGNATA SOCIO CHE PAGA ALLA SOCIETA’ UN CORRISPETTIVO PARI AL FRINGE BENEFIT (E PERTANTO NON INCLUDE NULLA NELLA PROPRIA DICHIARAZIONE). lA DETRAIBLITA’ DELL’IVA SALE AL 100% COME PER I DIPENDENTI CHE PAGANO UN IMPORTO PARI AL FRINGE BENEFIT O RIMANE AL 40% NONOSTANTE L’AZIENDA FATTURI AL SOCIO UN IMPORTO PARI ALL’INTERO FRINGE BENEFIT INCLUSIVO DI IVA ?