E’ possibile vendere un veicolo con fermo amministrativo
Tante volte sarà capitato avere intenzione di vendere la propria auto, un’operazione commerciale apparentemente semplice e poco problematica. Una volta trovato l’accordo economico con la controparte e, svolte tutte le pratiche amministrative, il gioco è fatto. La situazione si complica invece di fronte a un fermo amministrativo del veicolo oggetto della vendita per il mancato pagamento di una cartella esattoriale.
Può succedere infatti di ricevere, da parte dell’agente di riscossione, una cartella esattoriale e, non avendo dato seguito al versamento della somma richiesta, si riceve un altro avviso. A questo punto sono concessi trenta giorni di tempo per saldare i debiti con il Fisco, in caso contrario scatterà il fermo del veicolo.
Purtroppo però, dal primo avviso di pagamento, la situazione non è cambiata e il denaro per pagare la cartella esattoriale non c’è ancora. Una circostanza complessa da cui potrebbero derivare tanti pensieri, tra cui la possibilità di intestare l’auto a un soggetto terzo, oppure di metterla in vendita. Siamo arrivati al punto centrale: è possibile vendere un veicolo con fermo amministrativo?
Indice:
Divieto di circolazione del veicolo con fermo amministrativo
Non è possibile per legge impiegare, né rottamare un mezzo colpito da fermo amministrativo. La normativa in questi casi è molto rigida e lascia poco spazio all’interpretazione. Coloro sorpresi a circolare con un’auto in stato di fermo amministrativo rischiano una sanzione amministrativa pesante: da 731 euro fino a 2.928 euro.
Ma non è tutto, in quanto è prevista pure la confisca definitiva del mezzo di trasporto, anche se questo provvedimento viene messo in atto poche volte. Visto il divieto di circolazione con l’auto soggetta a fermo amministrativo, il veicolo non necessita della polizza assicurativa. Un’assicurazione invece necessaria quando l’auto viene lasciata parcheggiata in un posto aperto al pubblico. In tale ipotesi quindi la RC auto è da rinnovare, mentre non è prevista in caso di parcheggio in un garage o in un cortile condominiale.
Per il bollo auto la situazione è un po’ diversa perché spetta alla Regione una decisione in merito: la stessa può infatti stabilire l’esenzione dall’imposta per i mezzi in stato di fermo amministrativo.
Con un veicolo sottoposto a fermo non è possibile circolare, su questo punto è dunque opportuno metterci una pietra sopra. Meglio poi parcheggiare il mezzo in un garage e non in un luogo pubblico per trovarsi costretti a pagare l’assicurazione. Purtroppo certe situazioni possono capitare, l’importante è gestirle secondo le disposizioni legislative per non peggiorarle ulteriormente.
E’ ammessa la vendita di un auto con fermo amministrativo?
La disposizione di fermo amministrativo non vieta i passaggi di proprietà del mezzo. Di conseguenza, è possibile vendere o donare l’auto sottoposta a fermo. Naturalmente il passaggio di proprietà determina, per il nuovo proprietario, anche il trasferimento del divieto di circolazione dell’auto. Infatti, quest’ultimo, fino al momento in cui il venditore non avrà pagato quanto dovuto allo Stato, non potrà assolutamente usare il veicolo.
Quando però l’acquirente ignora il fermo amministrativo perché volutamente non segnalatogli, ha diritto a sciogliere il contratto, al rimborso del denaro versato e il dovere di restituire il mezzo al vecchio proprietario. La pratica della risoluzione contrattuale presuppone l’intervento di un giudice civile, davanti al quale far valere le proprie ragioni contro il venditore. In luogo alla risoluzione del contratto, l’acquirente ha facoltà di richiedere la riduzione del prezzo che, se già del tutto pagato, andrà restituito in parte. In mancanza di un preciso accordo con il venditore, anche in questa ipotesi, è necessario rivolgersi a un giudice civile per l’accertamento dell’inadempienza contrattuale.
Nel caso in cui poi il venditore ha impiegato ogni stratagemma per coprire il vincolo del fermo amministrativo, il suo comportamento potrebbe essere ritenuto truffaldino e passibile di querela ai carabinieri o alla polizia. Per il venditore una situazione che aggraverebbe di molto la propria posizione, già critica per via dello stesso fermo.
Inoltre, l’acquirente che compra il veicolo sottoposto a fermo può liberare l’auto dal vincolo facendosi carico della cartella esattoriale del debitore, pagando cioè di tasca propria il debito non ancora saldato. Per permettere all’auto di circolare nuovamente la legge consente anche di pagare la cartella esattoriale a rate.
In queste circostanze è importante sapere come la corresponsione del debito in 72 rate permetta la sospensione del fermo amministrativo a partire già dal pagamento della prima rata. La circolazione del mezzo è permessa quindi già dopo il pagamento della prima delle 72 rate, ma la definitiva cancellazione del fermo si concretizza solo in seguito al versamento dell’ultima. In ogni caso, per la libera circolazione dell’auto, l’interessato, dopo la richiesta dell’istanza di rateizzazione, deve presentare all’agente di riscossione la ricevuta di pagamento della prima rata per ottenere la relativa quietanza. Un’attestazione di versamento essenziale e da consegnare subito presso gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai fini della sospensione del fermo.
Fermo amministrativo: la contestazione del vincolo restrittivo
Un’altra circostanza che potrebbe verificarsi è quella in cui neppure il venditore sia a conoscenza del fermo amministrativo. Le cause possono essere di diversa natura, può infatti accadere che all’interessato non arrivi mai la notifica di preavviso dei 30 giorni, prevista per legge, oppure che non gli venga mai recapitata la cartella esattoriale. Situazioni che potrebbero sembrare paradossali, ma che invece sono molto comuni.
In questi casi, è soltanto il venditore a dover presentare ricorso e non l’acquirente. Tuttavia, quest’ultimo, ha comunque il diritto di chiedere lo scioglimento del contratto, quando il venditore non si attiva volontariamente per la cancellazione della restrizione. In pratica, l’acquirente può chiedere la risoluzione contrattuale anche nell’ipotesi in cui il venditore ignorava il fermo amministrativo sul proprio veicolo.
L’impugnazione del vincolo restrittivo da parte del venditore per difetto di notifica di preavviso può avvenire in qualunque momento. La situazione cambia invece quando la notifica di preavviso è stata regolarmente ricevuta, ma non pure la notifica della cartella esattoriale precedente. In questo caso, il ricorso è possibile entro il termine di 30gg dal preavviso.
Demolizione auto con fermo amministrativo
Dopo aver esaminato vari aspetti del fermo amministrativo, un’altra domanda da porsi è riconducibile all’eventuale demolizione dell’auto. La risposta è secca: fino a quando il fermo amministrativo è iscritto al Pubblico Registro Automobilistico, il proprietario non può rottamare il mezzo.
La sola possibilità per liberarsi del veicolo è il saldo della cartella esattoriale contestata. Con il vincolo restrittivo in atto, il demolitore non procederà alla demolizione dell’auto e il PRA non darà seguito alla radiazione del mezzo.
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