Come viene tassata l’auto aziendale?

  • I costi per le auto utilizzate dalle imprese possono essere dedotti dal reddito imponibile entro i limiti stabiliti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La disciplina è contemplata nell’art. 164 comma 1 che individua due categorie di veicoli:
    • a deducibilità integrale;
    • a deducibilità limitata;

    Distinzione motivata dall’uso che viene fatto dell’auto aziendale, ragion per cui il beneficio fiscale pari al 100% è riconosciuto solamente per quei mezzi di trasporto considerati come beni strumentali inerenti l’attività d’impresa.

    In tutti gli altri casi opereranno dei limiti alla deducibilità delle spese che varieranno a seconda se il veicolo viene assegnato ad uso promiscuo al dipendente o viene utilizzato anche per scopi diversi da quelli dell’azienda.

    Indice:

     

    Veicoli a deducibilità integrale

    L’art. 164 comma 1 lett. a, consente la deducibilità integrale (quindi al 100%) delle spese sostenute per i veicoli:

    1.  utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’azienda;
    2.  adibiti ad uso pubblico.

    Sono considerati beni strumentali all’azienda quelle auto essenziali allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, senza le quali non si esisterebbe neanche la medesima impresa. Si pensi, ad esempio, ad una scuola guida o ad un autonoleggio.

    In entrambi i casi, le aziende si fondano principalmente sull’utilizzo di una o più vetture. Al contrario, i veicoli ad uso pubblico sono quelli la cui destinazione è strettamente legata ad un’autorizzazione (generalmente si parla di licenza) che consente l’utilizzo del mezzo di trasporto.

    Un’azienda NCC (noleggio con conducente), o le imprese di servizio taxi, possono trasportare persone, solo previa concessione riconosciuta da un ente pubblico (altrimenti si parlerebbe di servizio abusivo).

    Il TUIR, in questi casi, consente di dedurre per intero i costi e gli altri componenti negativi strettamente correlati al bene strumentale. Si tratta, più in generale, di una serie di spese sostenute, in primis, per l’acquisto, e successivamente, la messa in strada e la manutenzione del veicolo utilizzato, in via esclusiva, per l’attività d’impresa. La deducibilità è, pertanto,  prevista per i seguenti costi:

    • bollo auto;
    • assicurazione;
    • carburante;
    • pedaggi autostradali e i ticket di parcheggio.

    In questo elenco possiamo comprendere anche le spese di manutenzione, come la sostituzione di uno pneumatico, le riparazioni dal meccanico, l’elettrauto e il carrozziere, la sostituzione di olio e filtri che consentono il corretto funzionamento del veicolo, ecc.

    Per essere integralmente deducibili tali costi devono riferirsi alla stessa attività d’impresa, ovvero esservi legati dal  fatto che l’auto venga utilizzata per svolgere solo ed esclusivamente l’attività aziendale.

    Ma la legge contempla un’altra tipologia di veicoli considerati come beni strumentali all’attività di impresa e i cui costi sono deducibili al 100%: gli autocarri, che si differenziano dalle vetture per la capacità di trasportare merce al conducente. Lo dice il Codice della Strada e lo ribadisce anche l’Agenzia delle Entrate che, per scongiurare comportamenti elusivi, ha individuato anche la tipologia dei cosiddetti “falsi autocarri”.

    Si considerano “falsi” quegli autocarri immatricolati o re-immatricolati come N1 adibiti al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate, che hanno un numero di posti a sedere uguale o superiore a 4, una potenza di motore (rapportata alle tonnellate) maggiore o uguale a 180 kw ed il cui codice carrozzeria è F0 (cioè furgone).

    La ragione di tale disposizione è data dal fatto che esistono autocarri che, pur essendo realizzati per il solo trasporto delle merci, vengono adattati contemporaneamente anche al trasporto di persone: qualora si accerti la presenza di tutti i requisiti sopra elencati, le spese inerenti il “falso autocarro” saranno deducibili in maniera limitata.

     

    Veicoli a deducibilità limitata

    Come e quanto detrarre dalle tasse sull'auto aziendaleLa deducibilità integrale rappresenta l’eccezione rispetto alla regola principale secondo cui i costi e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli aziendali sono deducibili entro certi limiti.

    L’art. 164 comma 1 lett. b-bis) del TUIR individua differenti soglie di deducibilità in base al tipo di utilizzo che si fa della vettura, ovvero, se tale mezzo, resti a disposizione dell’impresa e dei soci per essere utilizzato in modo promiscuo sia per gli interessi aziendali che quelli personali, oppure se lo stesso venga concesso ai dipendenti attraverso il principio del fringe benefit.

    Sono considerati dalla legge, veicoli non assegnati, quindi a disposizione, quelli:

    • non utilizzati dall’azienda come beni strumentali;
    • non destinati ad uso pubblico;
    • non assegnati come fringe benefit ai dipendenti.

    I tre elementi appena menzionati definiscono una gestione che va in direzione opposta rispetto alla categoria descritta nel paragrafo precedente ovvero quella delle auto a deducibilità integrale.

    La differenza, in termini di deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto, messa in strada e impiego di tali veicoli è piuttosto elevata infatti, per quelli che restano a disposizione, il limite disposto dal TUIR è del 20% rispetto al 100% dei veicoli strumentali e del 70% dei veicoli concessi ai dipendenti.

    Questo 20% si riferisce, in particolare:

    • ai costi di acquisizione, cioè alla modalità con cui si è ottenuto il possesso del veicolo (proprietà, noleggio o leasing);
    • alle spese di messa in strada e impiego che includono il carburante, l’assicurazione, il bollo auto, la manutenzione, ecc…

    Al 20% si affiancano ulteriori limitazioni previste dalla legge come, ad esempio, un costo massimo di acquisto su cui applicare la percentuale di deduzione. Qualora il veicolo venga acquistato da un impresa, il limite massimo di costo deducibile per automobili e autocaravan sarà di 18.075,99 euro: tale valore viene considerato come parametro di riferimento per la deduzione del 20%.

    Il limite sopra indicato è comprensivo dei costi accessori e comprende, quindi, anche la percentuale di IVA indetraibile (pari al 60%) e la tassa di immatricolazione.

    Detto questo, possono verificarsi due circostanze relativamente al costo di acquisto e deducibilità di tale importo:

    1. Il prezzo dell’auto aziendale acquistata è inferiore rispetto a 18.075,99 euro: in questo caso non si pone alcun problema in merito alla deduzione del 20% che verrà applicata sull’effettivo importo pagato dal contribuente;
    2. Il costo del veicolo è superiore a 18.075,99 euro:  in questo caso il contribuente potrà dedurre solo il 20% di 18.075,99 euro, in quanto tetto massimo di deducibilità previsto dalla legge. L’eccedenza, ovvero la parte di costo che supera i 18.075,99 euro non potrà essere portata in deduzione.

    Le auto aziendali assegnate ad uso promiscuo ai dipendenti godono di una fiscalità agevolata. L’impresa può dedurre il 70% delle spese (anche di gestione e di manutenzione) e senza alcun limite di costo per quanto riguarda l’acquisto, a patto che la vettura:

    • venga assegnata al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 184 giorni all’anno) anche senza soluzione di continuità (ad esempio, a settimane alterne);
    • l’assegnazione risulti da documentazione (una clausola apposta sul contratto d’assunzione potrebbe essere idonea a tale scopo);
    • debba essere concessa per via delle mansioni svolte dal dipendente. Costui deve, per esigenze lavorative, adoperare necessariamente un veicolo aziendale che, comunque,  può anche sfruttare per esigenze personali.

    L’auto aziendale può essere assegnata anche ad amministratori e soci. Nel primo caso l’impresa potrà dedurre il 100% delle spese relative al veicolo per un importo pari al fringe benefit goduto dall’amministratore con collaborazione coordinata e continuativa. Le spese eccedenti il fringe benefit saranno assoggettate, viceversa, ai limiti del 20% del costo sostenuto.

    Per quanto riguarda i soci cosiddetti “puri“, quelli che che non rivestono la qualifica di dipendenti, amministratori o lavoratori autonomi della società, invece, ritorna la regola ordinaria: la deduzione sarà pari al 20% dei costi  e saranno applicati i limiti relativi al costo di acquisizione di cui sopra (18.075,99 euro).

     

    Leasing

    Il contratto di leasing automobilistico prevede la concessione in godimento di una vettura per un periodo predeterminato, alla scadenza del quale è possibile acquistare la proprietà della stessa, pagando un riscatto, o restituire il bene all’azienda concessionaria. La fiscalità delle auto aziendali in leasing segue le regole di deducibilità integrale o parziale sulla base dell’uso che viene fatto della vettura.

    Per cui, sintetizzando, l’impresa può:

    • dedurre il 100% delle spese e dei costi negativi per i veicoli considerati come beni strumentali dell’azienda o veicoli destinati ad uso pubblico;
    • se sono assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, i canoni di leasing possono essere dedotti al 70% senza alcun limite sull’importo dei canoni;
    • dedurre il 20% del costo di acquisto nel caso di auto lasciata a disposizione. Anche in questo ambito il limite massimo del costo di acquisto è pari a 18.075,99 euro ma, trattandosi di canoni versati per più anni consecutivi, per la deduzione è necessario prendere come riferimento il cosiddetto canone di competenza.

    Ne deriva la necessità di calcolare un rapporto di deducibilità, da applicare al canone in aggiunta al limite del 20%, che nel caso delle autovetture è:

    minore tra {18.075,99 e il costo sostenuto dal concedente}/ (costo sostenuto dal concedente)

    Se il costo sostenuto dal concedente è inferiore a 18.075,99 euro, il rapporto di deducibilità è 1, se invece è superiore 18.075,99 il rapporto è inferiore a 1.

    Il costo sostenuto dal concedente è comprensivo dell’eventuale Iva indetraibile. Gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing devono essere scorporati in quanto sono soggetti alla regola di deducibilità prevista dall’art. 96 del TUIR e, inoltre, sono indeducibili ai fini IRAP.

     

    Noleggio

    Simile al leasing ma con finalità differenti rispetto alla locazione finanziaria di un veicolo, il noleggio è quel contratto con cui viene concesso il godimento di un bene dietro il pagamento di un corrispettivo (canone). Non è previsto il diritto di riscatto, per cui l’impresa dovrà restituire, in ogni caso, la vettura al termine del noleggio.

    Da un punto di vista fiscale e in riferimento ai canoni pagati, sarà possibile dedurre:

    • il 100% dei canoni se l’auto è bene strumentale o adibita ad uso pubblico;
    • il 70% senza alcun limite di importo per le auto assegnate ai dipendenti per uso promiscuo;
    • il 20% di 3.615,20 euro nel caso in cui l’auto fosse nella piena disponibilità dell’azienda. Il limite dei canoni di noleggio è inferiore rispetto a quello del leasing, mentre rimane ferma la base annua (vale a dire i giorni di durata del noleggio) da prendere in considerazione ai fini reddituali.

    Può succedere che l’impresa stipuli un contratto full service che comprenda il noleggio del veicolo e le spese accessorie per la gestione della vettura.

    I costi di gestione (assicurazione, bollo, sostituzione veicolo, ecc.) vengono separati dal canone di noleggio, anche mediante fatture diverse, il quale sarà l’unico parametro di riferimento per calcolare il limite della deducibilità rispetto ai 3.615,20 euro.

     

    Spese di impiego dei veicoli

    Per il mantenimento di un veicolo, l’impresa deve sostenere una serie di costi che vanno dall’assicurazione al bollo auto, dal carburante ai pedaggi autostradali, senza escludere il lavaggio e le spese connesse alla manutenzione ordinaria.

    A prescindere da come la vettura sia stata acquistata (in proprietà, leasing o noleggio) le spese di impiego  sono deducibili senza limiti di importo seguendo sempre la solita regola:

    • al 100% quando il veicolo è considerato bene strumentale o ad uso pubblico;
    • al 70% se la vettura viene assegnata ad uso promiscuo ai dipendenti;
    • al 20% quando l’auto aziendale è non assegnato.

    Esiste, però, un’altra tipologia di spesa, le cosiddette “Spese di manutenzione non imputate ad incremento del costo“, ovvero quelle spese che permettono alla vettura di conservare la propria funzionalità nel tempo. Parliamo, ad esempio, di tagliando, cambio pneumatici, revisione, ecc.

    Tali costi sono soggetti:

    • ai limiti di deducibilità previsti per i veicoli a seconda dell’utilizzo del veicolo stesso (sempre le solite percentuali: 100%, 70%, 20%);
    • ad un ulteriore limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili che risultano all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili senza considerare i beni acquistati o ceduti in corso d’anno.
    • L’eccedenza eventuale tra il costo effettivamente sostenuto e il 5% immediatamente deducibile potrà essere dedotta in quote costanti nei 5 esercizi successivi (in definitiva, andrà in ammortamento).

     

    Veicoli utilizzati da professionisti e agenti

    I liberi professionisti, a differenza degli imprenditori, svolgono attività professionale in maniera personale e beneficiano, in riferimento ai componenti negativi relativi ai veicoli, delle deduzioni fiscali solo entro certi limiti, gli stessi previsti per le imprese:

    • limite del 20% relativa alla deducibilità;
    • soglia di 18.075,99 euro per i costi di acquisto della vettura

    Più una ulteriore restrizione relativa numero di veicoli deducibili: il libero professionista può dedurre le spese che si riferiscono esclusivamente ad un solo veicolo.

    Gli agenti di commercio, al contrario, godono di un regime molto più favorevole (il loro lavoro si basa prevalentemente su trasferte per la rappresentanza delle aziende con le quali collaborano) tanto che il TUIR ha previsto un limite di deducibilità pari all’80% su una soglia massima di acquisto dell’auto di 25.822,84 euro.

     

    Cessione dei veicoli

    Quando un’impresa vende un proprio veicolo, per la legge si genera una plusvalenza rappresentata dalla differenza fra corrispettivo di vendita e valore contabile del bene, vale a dire fra il prezzo di vendita dell’automobile ceduta dall’azienda e valore contabilizzato a bilancio.

    Per il TUIR, invece, ai fini fiscali la plusvalenza viene conteggiata nella stessa proporzione esistente fra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. E, a seconda che la deduzione sia stata integrale o limitata, la plusvalenza:

    – verrà rilevata per intero per i veicoli con deducibilità del 100%;

    – per le vetture a deducibilità limitata (del 20% o del 70%),  rileva fiscalmente in modo parziale, ossia nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare degli ammortamenti fiscalmente dedotti e l’ammontare degli ammortamenti complessivamente effettuati in bilancio.

     

    Fiscalità auto aziendali: alcune cose da sapere

    Fino al 2018 era riconosciuta una ulteriore agevolazione fiscale per le imprese che acquistavano veicoli aziendali. Parliamo del super ammortamento che consentiva un incremento del costo di acquisto del veicolo di un ulteriore 40% solo per finalità fiscali.

    Si trattava di una sorta di costo figurativo che andava ad incrementare le quote di ammortamento da portare in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. Questo beneficio, valido tra 15.10.2015 e il 31.12.2016 e, con qualche modifica, anche tra il 01.01.2017 e il 31.12.2017, è stato abolito dalla legge di Stabilità per l’anno 2018.

     

    Come rendere un veicolo strumentale all’impresa e dedurlo al 100%

    Le auto aziendali che restano non assegnate e, quindi, a disposizione dell’impresa, sono deducibili, soltanto, nella misura del 20% per i costi effettivamente sostenuti: dall’acquisto alla messa in strada fino al suo mantenimento e per un limite massimo relativo al costo di acquisizione di 18.075,99 euro.

    La stessa auto, però, secondo le regole del TUIR, potrebbe diventare un bene strumentale all’impresa nel momento stesso in cui l’imprenditore riuscisse a dimostrare, con idonea documentazione, che la vettura venga utilizzata, esclusivamente per scopi inerenti l’attività di impresa, escludendone completamente ogni altro tipo di utilizzo.

    Ovviamente, l’imprenditore dovrà essere in possesso di una seconda auto (non aziendale) utilizzata per uso personale.

    Supponiamo, ad esempio, che Giovanni, titolare di impresa, abbia in garage un’auto che utilizzi di tanto in tanto e, nel frattempo, abbia acquistato anche un secondo veicolo imputandolo come aziendale. Stando a quanto detto in precedenza, dovrebbe poter dedurre soltanto il 20% dei costi del veicolo aziendale ma, se riuscisse a dimostrare in sede di eventuali accertamenti e con relativi giustificativi, ricevute fiscali e documentazione idonea che:

    utilizzi il veicolo aziendale solo ed esclusivamente per finalità di impresa (trasferte, cene di lavoro, incontri di business, viaggi all’estero per incontrare potenziali clienti, ecc.);

    abbia la disponibilità una seconda auto, esclusivamente, per finalità personali (ad esempio per il tragitto casa-lavoro, per fare la spesa, per accompagnare i figli a scuola e per il tempo libero)

    In linea di massima potrebbe beneficiare della deducibilità al 100% relativamente al veicolo aziendale.

    Regola fondamentale sarà quella di conservare ogni tipo di documentazione che possa comprovare le spese per l’uno e per l’altro veicolo (anche il carburante acquistato per l’auto personale, in modo da dimostrare che non sia solo una sorta di specchietto per le allodole per eludere il Fisco) e che possano convincere le commissioni tributarie dell’effettiva indispensabilità ed esclusività ai fini aziendali dell’auto di impresa.

    Stesso discorso potrebbe farsi nei confronti di quel professionista che utilizza l’auto in quanto mezzo più veloce e più sicuro rispetto ai servizi pubblici. L’utilizzo di un veicolo potrebbe consentire la puntualità sul posto di lavoro, la possibilità di raggiungere più agevolmente i clienti e l’opportunità di lavorare meglio e, soprattutto, con maggior profitto.

       

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