Chi deve compilare l’esterometro per le operazioni transfrontaliere

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

Il nuovo anno, oltre la discussa fatturazione elettronica, la quota 100 per il pensionamento e la nuova flat-tax al 15%, ha portato con sé l’abolizione dello spesometro e, dal 1° gennaio, l’inizio di una nuova era: quella dell’esterometro per la comunicazione delle operazioni trasfrontaliere.

Pertanto, oltre al più famoso nuovo obbligo di fatturazione elettronica, è scattato da pochi giorni un ulteriore adempimento per il contribuente, ovvero la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni estere.

Riguarda tutte le transazioni commerciali da e verso soggetti che non risiedono sul territorio nazionale. Vediamo, di seguito, come funziona questo nuovo strumento di controllo fiscale, le scadenze previste, i soggetti obbligati e le eventuali sanzioni per gli inadempimenti.

Indice:

 

Cos’è l’esterometro?

C’è chi lo chiama esterometro, chi spesometro frontaliero, altri fattura elettronica per l’estero ma, indipendentemente dal nome, non cambia il suo significato: ovvero, l’obbligo per i titolari di partita IVA di effettuare una regolare comunicazione dei dati di tutte le operazioni di cessione beni, prestazioni e servizi effettuate o ricevute verso e da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Com’è ben noto, dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore le nuove regole per la fatturazione elettronica che, tuttavia, escludono le fatture emesse e ricevute, da e verso, l’estero. Per riempire questo vuoto è stato introdotto l’esterometro che, per certi versi, sostituisce lo spesometro e costringe a comunicare i dati delle operazioni oltre confine all’Agenzia delle Entrate.

 

Esterometro: come funziona il nuovo obbligo?

L’esterometro, è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 contestualmente all’introduzione della fatturazione elettronica. Contemporaneamente, è cessato l’obbligo di compilazione dello spesometro e della comunicazione delle fatture attive e passive comprese le bollette doganali.

L’ultimo adempimento obbligatorio relativo allo spesometro è quello con scadenza del 28 febbraio 2019. Passato tale termine rimarranno validi i seguenti obblighi:

  • comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche;
  • modello Intrastat per tutte le operazioni con soggetti comunitari;
  • fatturazione elettronica;
  • esterometro per comunicazione dati delle fatture con soggetti esteri.

Sono escluse dall’obbligo dell’esterometro tutte le operazioni commerciali per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una fattura in formato elettronico. In questi casi il soggetto può comunque decidere, in modo facoltativo, di effettuare la comunicazione.

L’esterometro deve essere inviato con frequenza mensile e con un termine di scadenza entro l’ultimo giorno successivo alla data di emissione o ricezione della fattura.

 

I soggetti obbligati all’invio dell’esterometro

I contribuenti obbligati ad effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni transfrontaliere sono:

  • tutti i titolari di partiva IVA che compiono operazioni di cessione o ricevimento di beni, prestazioni e servizi verso, e da, soggetti che non risiedono nel territorio dello Stato

Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.13/E del 2 luglio 2018, è anche stabilito che:

  • l’esterometro è un obbligo che riguarda solo soggetti che sono resistenti e stabiliti all’interno dei confini nazionali;
  • la comunicazione deve riguardare anche le operazioni realizzate da, e verso, soggetti identificati.

 

Chi è escluso dall’invio dell’esterometro?

Tutti i soggetti che non hanno l’obbligo della fatturazione elettronica sono esclusi dall’invio dell’esterometro. In particolare si fa riferimento alle seguenti categorie:

  • contribuenti nel regime forfettario;
  • contribuenti nel regime dei minimi;
  • produttori agricoli in regime di esonero;
  • tutti i soggetti che sono tenuti a comunicare i dati fattura al sistema tessera sanitaria (medici, farmacisti, ecc.). È bene precisare che l’esonero è limitato al solo periodo d’imposta 2019 e riguarda le fatture trasmesse al sistema TS; in tutti gli altri casi è obbligatorio adempiere alla fattura elettronica e all’esterometro;
  • le associazioni sportive dilettantistiche. In questo caso i requisiti necessari sono: aver scelto il regime 398/1991 e aver conseguito proventi, nel periodo di imposta precedente, non superiori a 65mila euro nell’ambito dell’attività commerciale.

 

Quali fatture devono essere indicate nell’esterometro?

Le fatture che sono soggette a comunicazione tramite esterometro sono:

  • fatture di vendita verso soggetti comunitari non stabiliti anche se, ai fini IVA, sono identificati in Italia e per i quali non è stata emessa la fattura elettronica attraverso sistema di interscambio;
  • fatture ricevute da soggetti UE;
  • fatture di vendita per servizi generici nei confronti di soggetti extracomunitari per i quali non è stata prevista né fattura elettronica e né bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture a seguito di acquisti di beni provenienti da magazzini italiani ma da fornitori extra-UE;
  • fatture emesse per la cessione di beni consegnati all’interno dei confini nazionali per un cliente estero, anche se identificato in Italia.

 

Quali sono i dati da indicare nell’esterometro?

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito, con il provvedimento del 30 aprile 2018, quali sono i dati che è necessario inserire nell’esterometro e precisamente:

  • identificazione del cedente/prestatore;
  • identificazione del cessionario/committente;
  • la data del documento che possa comprovare l’operazione;
  • la data di registrazione (riguarda i soli documenti ricevuti ed eventuali note di variazione);
  • numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e imposta (quando l’operazione non prevede l’annotazione dell’imposta nel documento);
  • tipologia dell’operazione.

 

Entro quando si deve inviare l’esterometro

La comunicazione dei dati relativi alle fatture per operazioni commerciali transfrontaliere, deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate tramite un documento in formato XML con la presenza della firma digitale del soggetto obbligato o di una persona delegata.

Nel caso in cui venisse emessa una fattura elettronica per le operazioni estere attraverso il servizio Fatture e Corrispettivi, automaticamente, scatta l’esonero di un’ulteriore invio degli stessi dati tramite esterometro.

Il termine per l’inoltro della comunicazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello indicato nella data di emissione del documento che certifica l’operazione. La prima scadenza prevista è il 28 febbraio 2019.

Il file può essere trasmesso utilizzando le seguenti modalità:

  • comunicazione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
  • trasmissione telematica avvalendosi del servizio Fatture e Corrispettivi, lo stesso utilizzato per emettere le fatture elettroniche.

Per entrare in “Fatture e Corrispettivi“, dal sito dell’Agenzia delle Entrate, è necessario utilizzare una delle credenziali Entratel, Fisconline, SPID o CNS con registrazione ai servizi telematici.

Qualora il soggetto IVA effettui la trasmissione del file usufruendo del servizio Fatture e Corrispettivi, dovrà apporre il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.

 

Fatturazione elettronica anche per le operazioni transfrontaliere

Nessuno vieta a qualsiasi soggetto di emettere una fattura in formato elettronico anche per un cliente estero. È sufficiente indicare i dati anagrafici del cessionario e il Codice Destinatario per le sole fatture di vendita.

Se la controparte estera è identificata sarà necessaria la firma elettronica, che può essere omessa in caso contrario. Come abbiamo già sottolineato, emettendo la fattura elettronica per le operazioni transfrontaliere decade l’obbligo di comunicazione attraverso l’esterometro.

 

Esterometro: le sanzioni

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui la regolare comunicazione “esterometro”, sono previste le seguenti sanzioni:

  • 2 euro per ogni fattura omessa o con comunicazione errata. È previsto un massimo di 1000 euro a trimestre;
  • 1 euro per ogni fattura non comunicata. In questo caso il limite massimo è di 500 euro qualora l’invio sia effettuato entro i successivi 15 giorni dalla scadenza.

 

Come evitare l’esterometro o ridurne al minimo l’impatto

Se da una parte la comunicazione delle operazioni intercorse con controparti estere risulta essere un ulteriore obbligo per i contribuenti, dall’altra c’è la possibilità di ridurre al minimo l’impatto di tale adempimento.

Il primo suggerimento è quello di far transitare le fatture attive attraverso il sistema di interscambio. E’ bene però sottolineare che una fattura in formato elettronico con soggetto estero non possa arrivare al destinatario rendendo indispensabile un ulteriore invio cartaceo.

Tuttavia, emettere la fattura elettronica fa in modo che la stessa venga ricevuta dal sistema di interscambio. Ciò comporta l’esonero dall’esterometro, visto che la fattura è già stata presa in carico dall’Amministrazione Finanziaria.

Per le fatture passive la situazione è un più complicata e comporta obbligatoriamente l’invio dati attraverso l’esterometro.

L’unica semplificazione resta  la possibilità di registrare le fatture passive una sola volta a trimestre, sfruttando il fatto che per la comunicazione fa fede la data di registrazione contabile e non quella di ricezione della fattura

   

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3 Comments
ROSARIA

Maggio 10, 2019 @ 10:37

Reply

NON RIESCO A TROVARE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PER TARDIVA PRESENTAZIONE ESTEROMETRO? ATTRAVERSO F24? QUALE CODICE TRIBUTO?

stefano

Marzo 21, 2019 @ 19:39

Reply

Articolo chiaro completo ed esaustivo.
Complimenti

Omar Cecchelani

Marzo 22, 2019 @ 09:38

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Grazie davvero… Cerco di scrivere sempre con un linguaggio che sia semplice e comprensibile a tutti

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