Limiti e visto di conformità compensazioni F24

Quando si hanno dei crediti verso lo Stato si può decidere se utilizzarli per coprire eventuali cartelle o altri debiti tributari a nostro carico. In questi casi si parla di compensazione dei crediti di natura fiscale.

Il loro corretto utilizzo è un aspetto estremamente importante quanto delicato. Come sempre ci sono delle precise norme che regolarizzano le modalità, i tempi e i limiti quantitativi legati a ciascun tributo oggetto di compensazione, norme che però subiscono ogni anno delle variazioni, anche importanti, per contrastare le compensazioni indebite e l’evasione fiscale.

Spesso accadde che con il nuovo anno arrivino anche nuove regole in ambito tributario. Per la compensazione, a partire dal 24 aprile è entrato in vigore l’articolo 3 del decreto 50/2017 che fa parte della Manovra Correttiva. Il governo ha deciso di dare un giro di vite sul tema delle compensazioni per limitarne gli abusi.

In tutti i casi in cui un contribuente, a seguito della presentazione della dichiarazione annuale, (Iva, Irap, redditi) risultasse aver versato più del dovuto, avrebbe un credito nei confronti dello Stato da poter richiedere a rimborso o sotto forma di compensazione.

Il termine compensare significa che né il contribuente né lo Stato dovranno spostare denaro ma, semplicemente, nel caso in cui un soggetto avesse, ad esempio, un debito Iva con l’Erario, potrebbe compensarlo con l’eventuale credito Irpef emerso nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
La normativa vigente divide la compensazione crediti in due tipologie e precisamente:

  • Compensazione dei crediti verticale: sono tutti quei casi in cui il recupero dei crediti riguarda imposte dello stesso tipo. Per esempio Iva con Iva, Irpef con Irpef e così via.
  • Compensazione dei crediti orizzontale: sono tutti quei casi in cui la compensazione debiti e crediti si riferisce a imposte riferite a enti diversi come ad esempio INPS, INAIL, enti locali, ecc. In questi casi si utilizzerà il modello F24 per effettuare la richiesta di compensazione.

Indice:

 

Compensazioni con Modello F24: le nuove regole

compensazioni crediti fiscali f24Come detto, con l’entrata in vigore della nuova Manovra Correttiva, sono cambiate alcune regole che riguardano la compensazione tramite la presentazione del modello F24. A partire dal 24 Aprile scorso, tutti i soggetti che intendono utilizzare i propri crediti di imposta sono necessariamente obbligati a rivolgersi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate/Fisconline.

L’obbligo riguarda qualsiasi oggetto di compensazione, che si tratti di Iva, Irpef, Irap, Ires, imposte sostitutive, crediti d’imposta, addizionali o ritenute, non fa alcuna differenza.

Questa novità porta come immediata conseguenza il dover richiedere, da parte del contribuente, il codice Pin per poter accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’obbligo telematico del modello F24

Vediamo nello specifico tutti i vari casi di utilizzo del modello F24 telematico:

  • compensazione F24 con saldo positivo: può essere richiesta solo attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • compensazione F24 con saldo a zero: solo utilizzando i canali telematici Entratel/Fisconline, F24 online o F24 web. Si può effettuare anche attraverso un intermediario abilitato (commercialista, associazione di categoria, ecc.) utilizzando un modello F24 cumulativo o con addebito unico.
  • modello F24 senza compensazioni: c’è l’obbligo di presentazione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline.

 

Quindi, il contribuente per pagare l’F24 con una compensazione può scegliere tra:

  •  pagamento del modello F24 solo attraverso il canale telematico Fisconline dell’Agenzia delle Entrate;
  • farsi inviare il modulo F24 tramite il canale telematico Entratel, richiedendo l’intervento di un intermediario abilitato (commercialista, Caf, associazione di categoria, ecc.),

 

Visto di conformità: nuovi limite e regole

La Nuova Manovra correttiva entrata in vigore a partire dal 24 aprile 2018 ha introdotto importanti modifiche anche per quel che riguarda il visto di conformità, spesso chiamato anche visto leggero.

Un visto di conformità è uno sigla rilasciata da soggetti autorizzati per effettuare la compensazione di crediti orizzontatali sulla dichiarazione dei contribuenti, che utilizzano il modello F24 e per cifre superiori ai € 5.000. Con la precedente regolamentazione tale limite era fissato a €15000.

Quindi ricapitolando il visto di conformità viene rilasciato per:

  • crediti orizzontali: ossia tutte le operazioni di credito e debito di diversa natura che riguardano imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e imposte sul reddito delle società.
  •  importi superiori a € 5.000.

Il visto di conformità deve essere rilasciato da un professionista autorizzato. L’intenzione dell’Agenzia delle Entrate, con la diminuzione del limite dal €15.000 a €5.000, è quella di ridurre la compensazione fraudolenta.

A seguito della mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, l’Erario ha il diritto di recuperare il credito compensato con i relativi interessi e applicando le dovute sanzioni.

 

Chi può rilasciare il visto conformità?

Il professionista è colui che controlla i dati presenti sulla dichiarazione e verifica la corrispondenza con quelli delle scritture contabili. Solo dopo esito positivo, rilascia il visto di conformità sulla dichiarazione del contribuente.

I soggetti autorizzati a rilasciare il visto di conformità sono:

  • i responsabili dell’assistenza fiscale di un Caf imprese;
  • i responsabili dell’assistenza fiscale di un Caf dipendenti (limitatamente per le dichiarazioni di clienti che vengono già assistiti);
  • tutti i soggetti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti, consulenti del lavoro e esperti di contabilità;
  • Tutti i periti ed esperti della Camera di Commercio che risultano iscritti nel ruolo entro il 30 settembre 1993 presso la CCIAA e in possesso della laurea di giurisprudenza o economia. È valido anche il diploma di ragioneria.

 

Obbligatorietà del visto di conformità

Il visto di conformità è obbligatorio in tutti i casi in cui una dichiarazione contiene compensazioni superiori a €5000. In particolare il visto va richiesto per le seguenti operazioni:

  • compensazione crediti Iva, Irpes, Ires, Irap che superano la soglia limite;
  • compensazione orizzontali tra crediti e debiti di diversa natura che superano la soglia limite.

La soglia minima è da intendersi per ciascuna tipologia di credito indicata nella dichiarazione. Sono esclusi dall’obbligo di apporre il visto di conformità tutti i crediti che non fanno riferimento alle imposte dirette.

 

Visto di conformità: i controlli

Come detto, tutti i contribuenti che intendono presentare la dichiarazione per la compensazione di crediti sopra i € 5.000, devono ottenere il rilascio del visto di conformità.

Il controllo ha lo scopo di evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché nel riporto del credito del precedente anno contabile.

Il professionista autorizzato per il rilascio del visto dovrà effettuare una serie di controlli in modo da poter verificare la corrispondenza dei dati presenti nella dichiarazione Redditi e IRAP con quelli degli oneri detraibili e deducibili, ritenute d’acconto, detrazione crediti d’imposta, ecc.

Per i soggetti obbligati a tenere libri contabili, il controllo viene effettuato anche sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla relativa corrispondenza con i dati presenti nella dichiarazione.

Quindi l’attività di controllo consiste solamente in un riscontro documentale sull’ammontare dei componenti positivi e negativi delle imposte sui redditi e IRAP, non implica nessun tipo di valutazione nel merito.

Per ottenere l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità è necessario inviare una comunicazione alla direzione regionale competente in base al domicilio fiscale. La comunicazione è necessaria per inviare tutti i dati relativi al professionista autorizzato al rilascio del visto ed in particolare:

  • domicilio in cui viene esercitata la professione;
  • codice fiscale e partita Iva;
  • denominazione o ragione sociale, nonché tutti i dati anagrafici di eventuali soci e dei componenti del collegio sindacale;
  • dati delle società di servizio per le quali svolge l’assistenza fiscale;
  • nel caso in cui il professionista esercita le proprie funzioni nell’ambito di una studio professionale, è necessario inviare la denominazione, codice fiscale e dati della sede dello studio associato.

I documenti necessari per l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità sono:

  • comunicazione dell’autorizzazione al rilascio del visto di conformità;
  • fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  • un documento in cui si dichiara l’assenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine professionale di appartenenza;
  • la dichiarazione del possesso di determinati requisiti (assenza di procedimenti penali, condanne sia per reati finanziari che tributari e non appartenere a società che negli ultimi 5 anni abbiano subito provvedimenti di revoca);
  • una copia conforme della polizza assicurativa con un massimale non inferiore a €1.032.913,80.

L’assicurazione è necessaria per garantire al contribuente l’adeguata copertura dai danni provocati da errori derivanti dall’assistenza fiscale. Se il professionista fa parte di uno studio associato, la polizza può essere stipulata direttamente dallo studio mantenendo lo stesso massimale.

Naturalmente l’assicurazione dovrà comprendere la copertura dei danni eventualmente provocati dall’attività di ogni singolo socio dello studio.

 

Compensazioni crediti fiscali: le sanzioni

Le sanzioni possono riguardare sia il professionista autorizzato al controllo e al rilascio del visto di conformità, che il contribuente che ne fa richiesta.

Il contribuente che effettua una compensazione senza l’apposizione del visto sarà sanzionato con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato. La sanzione prevista per l’omesso versamento è pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.

Per quanto riguarda il professionista, un’eventuale infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli per l’apposizione del visto di conformità, prevede l’applicazione di sanzioni amministrative con cifre che vanno da €258 a €2582.

Nel caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi, verrà anche effettuata una segnalazione agli organi competenti per eventuali ulteriori provvedimenti. Può essere decisa l’inibizione al rilascio del visto di conformità. Anche il mancato pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, viene ritenuta una grave violazione.

 

Compensazione credito Iva

L’Iva è l’imposta maggiormente soggetta a compensazione. In linea di massima valgono le regole descritte precedentemente ma vediamo nello specifico tutto ciò che riguarda la compensazione, limiti, tempistiche e modalità di presentazione della richiesta.

Il credito Iva, conseguente alla dichiarazione annuale, può essere utilizzato in compensazione a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.

Come abbiamo visto il limite quantitativo è stato stabilito in 5.000 €. Oltre questa soglia, la compensazione dei crediti Iva (dato della dichiarazione annuale, più i crediti risultanti dai modelli TR), deve rispettare le seguenti regole:

  • gli utilizzi del credito Iva emergente della dichiarazione annuale, possono essere utilizzati solamente a decorrere dal decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Quindi non più entro il giorno 16 del mese successivo della presentazione della dichiarazione.
  • è necessario l’apposizione del visto di conformità. Operazione da effettuare tramite professionisti abilitati. Il visto viene rilasciato telematicamente a seguito della barratura della relativa casella nel frontespizio della dichiarazione Iva.

I vincoli appena citati riguardano le sole compensazioni così dette orizzontali, mentre non interessano mai quelle verticali ovvero Iva con Iva anche con il superamento della soglie di € 5.000.

 

Compensazione dei crediti annuali fino a € 5.000

In tutti i casi nei quali l’importo non superi i €5.000, tutti i soggetti che intendono servirsi del credito Iva per le loro compensazioni, possono utilizzare il modello F24. Anche in questo caso ci sono specifiche regole da rispettare e precisamente:

  • si possono presentare a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui il credito è maturato;
  • non serve alcuna presentazione preventiva della dichiarazione annuale Iva;
  • è necessario utilizzare esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/fisconline).

Le compensazioni con importi non superiori a €5.000 sono totalmente indipendenti dall’ammontare del credito Iva complessivo che risulta dalla dichiarazione annuale. Questo implica che i primi € 5.000 del credito Iva annuale possono essere compensati anche nella forma orizzontale senza dover rispettare nessun tipo di vincolo.

Un aspetto importante da sottolineare è che per compensazioni tra debiti e crediti, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito tramite la Circolare n. 29/E/2010 che:

  • sono liberi (non conteggiati nel limite) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti di imposta che nascono successivamente;
  • invece devono essere conteggiati nel limite tutte le compensazioni che riguardano un debito Iva nato precedentemente.

 

Compensazione dei crediti annuali superiori a € 5.000

In tutti i casi di utilizzi di credito Iva per importi superiori a €5.000, i soggetti che intendono compensare sono obbligati a far apporre il viso di conformità sulla dichiarazione da dove emerge il quantitativo del credito da utilizzare in compensazione.

Per poi procedere alla compensazione dovrà essere presentato il modello F24 con le seguenti tempistiche:

  • non prima del decimo giorno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione annuale. Non oltre il sedicesimo giorno del mese successivo rispetto a quello di presentazione della dichiarazione;
  • è necessario utilizzare esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/fisconline).

Tutti i modelli F24 che verranno presentati senza rispettare le tempistiche o con canali diversi da quelli stabiliti, verranno automaticamente eliminati dalla procedura online.

In pratica visto che l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale è fissato per il primo di febbraio, è praticamente impossibile inviare un modello F24 (per la compensazione con importi inferiore a €5.000) prima del 10 febbraio.

 

Compensazioni crediti Iva residui dell’anno precedente

Un’altra opportunità da tenere in assoluta considerazione, è la possibilità di portare in compensazione nell’anno successivo il residuo credito Iva maturato e inutilizzato nell’anno di imposte precedente.

Infatti, per chi avesse maturato nell’anno precedente un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso dell’anno in corso, potrà proseguirne l’utilizzo fino a quando non sarà presentata la nuova dichiarazione annuale, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà’, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA che emergerà dalla nuova dichiarazione.

 

Compensazione dei crediti Iva trimestrali

Anche per la compensazione dei crediti Iva trimestrali oltre il limite di €5.000 è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità sul modello Iva TR.

Una cosa importante da precisare è che se al primo trimestre emerge un credito Iva già di € 5.000 da utilizzare in compensazione, nei successivi modelli TR presentati le regole da seguire saranno quelle previste per le compensazione oltre la soglia dei € 5.000.

Tutte le compensazioni dei crediti trimestrali, anche se non eccedenti il limite di legge, devono avvenire tramite presentazione del modello TR trasmesso per via telematica.

La legge stabilisce che la compensazione per importi superiori a €5.000 avviene dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello TR.

Per gli importi inferiori al limite invece la compensazione può avvenire dal giorno successivo la presentazione del modello TR.

Un altro aspetto importante riguarda i casi di istanza di rimborso dei crediti Iva infrannuale che non richiedono il visto di conformità per cifre pari o inferiori a € 30.000.

 

Sospensione compensazione con modello F24 per 30 giorni

Infine un’ultima considerazione riguarda la sospensione del pagamento del modello F24 per 30 giorni.
La legge n.205/2017 ha infatti introdotto la possibilità di sospendere il pagamento del modello F24 in compensazione in presenza di profili di rischio, per un massimo di 30 giorni.

È una forma cautelare attuata al fine di controllare l’utilizzo del credito. La verifica della sospensione per il modello F24 da parte dell’Agenzia delle Entrate scatta quando:

  • il credito in compensazione è utilizzato da un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
  • la compensazione di crediti è riferita parecchi anni prima rispetto all’anno in cui è stata effettuate l’operazione;
  • i crediti in compensazione vengono utilizzati per il pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Se a seguito delle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate il credito in compensazione non risultasse corretto, la delega di pagamento verrà considerata non valida; di conseguenza tutti i versamenti e le compensazioni saranno ritenute non eseguite.

   

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