Quante persone hanno pensato di trasferirsi all’estero per migliorare la propria condizione imprenditoriale, ad esempio, in uno Stato con una fiscalità più leggera rispetto a quella italiana e che dia maggiori possibilità alle imprese rispetto all’Italia?
Se hai pensato di trasferirti all’estero devi seguire alcune regole previste dalla normativa fiscale per evitare sanzioni amministrative che potrebbero anche diventare penali nei casi più estremi.
Se la tua intenzione è quella di trasferire, effettivamente, la residenza all’estero, vivendo la maggior parte del periodo di imposta nel nuovo Stato oltreconfine allora non dovresti avere problemi se imposterai correttamente tutta la documentazione e, soprattutto, fiscalmente non avrai alcuna contestazione.
La situazione diventerebbe più complessa se la tua intenzione fosse quella di spostare, soltanto in modo fittizio, la residenza in un paese straniero con una fiscalità più vantaggiosa al solo scopo di eludere parte del tuo reddito imponibile allo Stato italiano.
Specie negli ultimi anni, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha intensificato la propria attività di controllo per contrastare l’abitudine di trasferire la propria residenza fiscale all’estero per poi continuare, invece, a risiedere in Italia. Molti sono stati i personaggi famosi, sportivi e uomini di spettacolo che sono stati “pinzati con le mani nella marmellata“, così come tantissime persone comuni che hanno sottratto materia imponibile al nostro Fisco in modo fraudolento.
Il lavoro della Polizia Tributaria è stato quello di individuare quegli elementi che riconducevano la residenza di tali soggetti ancora in Italia e non nel Paese in cui avevano spostato la residenza (bollette, iscrizioni a palestre e altre attività, visite mediche e quant’altro), e bussare alla porta di tali evasori che sono andati e andranno incontro a conseguenze anche penali.
Indice:
- Cos’è la residenza fiscale?
- Residenza fiscale per le società
- La tassazione dei redditi prodotti all’estero (World Wide Taxation)
- Accertamenti su trasferimento di residenza all’estero
- Requisiti fondamentali per essere considerati residenti all’estero
- Sanzioni amministrative per residenza estera fittizia
- Sanzioni penali per residenza estera fittizia
- Come trasferire la residenza fiscale all’estero in modo inattaccabile
Cos’è la residenza fiscale?
Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto il TUIR che asserisce che: “soggetti passivi d’imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
In Italia, viene riconosciuta come residenza fiscale, per il contribuente, quella in cui per la maggior parte del periodo dell’anno, ovvero per più di 183 giorni, ha la sua dimora e che soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
- è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente;
- ha fissato in Italia il proprio domicilio e quindi il centro vitale dei propri interessi;
- ha stabilito in Italia la propria residenza e dimora abituale.
Detto questo è utile sottolineare che la soggettività passiva d’imposta è influenzata soltanto dalla residenza e non da altri fattori quali età, sesso e/o stato civile.
In particolare per i soggetti residenti il principio è quello per cui devono essere tassati tutti i redditi percepiti indipendentemente dallo Stato in cui sono stati prodotti.
Stabilendo la propria residenza o il proprio domicilio in un comune del territorio dello Stato sarà possibile ottenere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
E’ utile sottolineare che per essere invece cancellati dall’anagrafe della popolazione residente in un determinato Stato è necessario farne espressamente richiesta.
Quindi per ottenere la residenza all’estero non basta richiederla solo nello Stato di futura destinazione ma è prima di tutto utile ottenere la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente dello Stato che si intende abbandonare.
Faccio ancora un po’ di chiarezza circa la differenza tra domicilio e residenza che spesso vengono confusi:
- il domicilio è il luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari, interessi sociali, morali e familiari;
- la residenza è invece la stabile permanenza in un luogo stabilito con l’intenzionalità di restarvici;
Se un soggetto lavora all’estero ed è pertanto iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) viene considerato residente in Italia se la sua famiglia continua a risiedervi. La famiglia diventa, in questo caso, l’elemento che mantiene con l’Italia un legame facendo diventare lo Stato Italiano il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Residenza fiscale per le società
Riguardo le società e imprese, per le imposte dirette, si considerano residenti in Italia i soggetti giuridici che hanno la sede legale o amministrativa in Italia, oppure l’oggetto della propria attività nel nostro Paese.
Qualora anche uno solo di questi parametri sia in Italia sarebbe irrilevante, ai fini fiscali, che la società sia costituita all’estero.
Vi è presunzione legale di residenza nello Stato italiano anche quando il controllo della società è riconducibile a soggetti Ires italiani o amministrate da soggetti residenti in Italia.
La tassazione dei redditi prodotti all’estero (World Wide Taxation)
Essere cittadini residenti fiscalmente nello Stato italiano significa essere tassati in Italia per i redditi prodotti ovunque (sia in Italia che all’estero).
Per un soggetto residente all’estero, invece, viene tassato in Italia esclusivamente per i redditi prodotti nel nostro Paese.
Cosi dice il TUIR: “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato“.
I soggetti non residenti titolari di redditi imponibili prodotti in Italia devono obbligatoriamente:
- Presentare la dichiarazione dei redditi ai fini Irpef in Italia;
- Se si è in possesso di immobili in Italia si è obbligati al pagamento delle imposte su di esso.
Tradotto e semplificato al massimo, anche se ti trasferisci all’estero e produci reddito in Italia, ci devi pagare le tasse perchè per lo Stato sei un “soggetto non residente” che produce redditi nel nostro Paese.
Per lo Stato italiano sono imponibili in Italia i seguenti redditi prodotti da soggetti non residenti nel nostro Paese:
- redditi di lavoro dipendente o pensioni;
- redditi di lavoro autonomo (ad esempio le consulenze che ti può capitare di fare in Italia)
- redditi di impresa (ad esempio se compri e vendi online e però il tuo magazzino si trova in Italia e svolge anche funzioni amministrative e/o di vendita)
- redditi diversi se derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.
Accertamenti su trasferimento di residenza all’estero
Chiarito il concetto di residenza fiscale e la relativa tassazione dei soggetti non più residenti possiamo finalmente capire quali siano le contestazioni principali che l’amministrazione finanziaria potrebbe rivolgere a chi ha trasferito la propria residenza all’estero.
Sono balzati agli onori delle cronache, in questi ultimi anni, le vicende di molti personaggi famosi, cantanti e sportivi, che sono stati pinzati ad aver trasferito la loro residenza in uno Stato estero con tassazione più vantaggiosa rispetto al nostro, e ad essere poi stati costretti a pagare, con interessi e sanzioni, tutta la materia imponibile sottratta all’imposizione in Italia.
In particolare, negli ultimi anni, i controlli si sono intensificati rendendo vano il trasferimento fittizio della propria residenza all’estero per sottrarre base imponibile all’Italia.
Requisiti fondamentali per essere considerati residenti all’estero
Per essere considerati residenti all’estero e non aver problemi col Fisco non serve soltanto essere in regola da un punto di vista formale, ovvero:
- essere iscritto all’AIRE;
- aver cancellato la residenza nel nostro Paese;
- trascorrere più della metà dell’anno solare fuori dall’Italia.
Per essere “convincente” con il Fisco, è necessario riferirsi più che altro alla definizione, che prima ho dato, di domicilio inteso come “centro di interessi vitale“.
Per essere considerati residenti all’estero è necessario rispettare sia i requisiti formali che quelli sostanziali. Di quelli formali ho già parlato ora mi sposto su requisiti sostanziali.
Dovrai, per prima cosa, avere dei documenti che dimostrano dove lavori e vivi come ad esempio il contratto di affitto o il possesso di un’immobile, le utenze, l’iscrizione scolastica dei figli, la frequenza di palestre o impianti sportivi presso lo Stato estero, l’estratto conto della banca, le carte di credito, il medico, ecc.
Maggiori saranno le prove a tuo favore e più sarà facile contrastare un’eventuale contestazione dall’Agenzia delle Entrate.
Per non avere problemi con il Fisco, dovrai essere in grado di dimostrare che hai realmente trasferito all’estero il centro vitale dei tuoi interessi creando un vero e proprio solco con il nostro Paese.
Per l’Agenzia delle Entrate il luogo principale dei tuoi interessi pesa molto di più che la formale iscrizione anagrafica, pertanto è necessario prestare molta attenzione a tutti quegli indicatori che possono in qualche modo far pensare all’Agenzia delle Entrate che il tuo trasferimento sia soltanto fittizio.
In primo luogo la Polizia Tributaria cercherà di dimostrare che hai ancora interessi rilevanti in Italia, avendo però creato una vera e propria check-list per capire chi sono i cattivi e i buoni. In particolare il fisco si baserà su questi parametri per valutare la bontà o meno di un trasferimento di residenza all’estero:
- Permanenza in Italia del nucleo familiare del contribuente: Se ti sei trasferito, lasciando però il resto della famiglia in Italia, in caso di controlli avrai poche possibilità di spuntarla;
- Indicatori della tua presenza sul territorio italiano: bollette o disponibilità di una casa in affitto in Italia possono essere, ad esempio, indicatori di una presenza attiva nel nostro Paese.
- Partecipazioni e cariche societarie in Italia: non hai motivo di detenere partecipazioni e quote societarie in aziende italiane se ti trasferisci veramente all’estero. Il fisco, partendo dall’elenco degli iscritti all’AIRE va cercando partecipazioni in società italiane, specie in aziende con pochi soci per “riportare” in Italia, almeno fiscalmente, il trasferito all’estero;
- Partita IVA italiana: non ha alcun senso per un cittadino trasferitosi all’estero il mantenimento di una Partita IVA italiana e l’Agenzia delle Entrate cerca anche questo indicatore per la presunzione di fittizia residenza estera. Se decidi di migrare all’estero chiudi prima la tua partiva Iva italiana.
- Altro: la proprietà di un auto o una moto in Italia, imbarcazioni, assicurazioni, l’iscrizione a circoli sportivi e ricreativi possono far accendere la lampada all’Agenzia delle Entrate per presumere che il trasferimento del contribuente sia fittizio.
Per essere sicuro che il trasferimento all’estero non possa essere in nessun modo attaccato da un eventuale controllo della Guardia di Finanza non ci deve essere più nessuna traccia di te in Italia.
Sanzioni amministrative per residenza estera fittizia
Le contestazioni che l’Agenzia delle Entrate, tramite avviso di accertamento, può inviare ad un soggetto che è stato “beccato” con residenza estera fittizia sono di due tipi:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: infatti se un soggetto, fiscalmente residente nel nostro Paese, non presenta alcuna dichiarazione, nonostante abbia prodotto reddito imponibile in Italia sarà passibile di una sanzione che andrà dal 120% al 240% dell’imposta evasa più ovviamente la totalità dell’imposta evasa compresa di interessi.
- dichiarazione infedele: se un soggetto trasferito all’estero ma per l’Agenzia delle Entrate ancora fiscalmente residente in Italia dichiara soltanto alcuni redditi, ovviamente minori rispetto a quelli che presume e accerta il Fisco italiano. In questo caso il Fisco considererà come reddito imponibile in Italia una parte di quello che il contribuente aveva dichiarato come estero e su quella parte la sanzione amministrativa va dal 90% al 180% dell’imposta evasa più l’imposta stessa comprensiva di interessi.
Sanzioni penali per residenza estera fittizia
Come detto in precedenza oltre le pesanti sanzioni amministrative che rischia un soggetto che trasferisce in modo fittizio la residenza all’estero continuando però, di fatto a risiedere in Italia, se ne affiancano alcune penali configurando dei veri e propri reati tributari.
- omessa dichiarazione: quando l’imposta evasa, per singolo tributo, sarà superiore ai 30.000 €, il contribuente andrà incontro, oltre alla sanzione amministrativa, come configurata nel precedente paragrafo, anche ad un procedimento penale rischiando da 1 a 3 anni di reclusione;
- dichiarazione infedele: in questo caso il procedimento penale scatta quando l’imposta evasa è superiore ai 50.000 € per tributo indicando elementi attivi inferiori alla realtà o aumentando il volume degli elementi passivi. Si entra nel penale anche quando il totale degli elementi attivi sottratti all’imposizione sarà superiore del 10% agli elementi effettivamente indicati o comunque superiore ai 2 milioni di euro. Questo reato prevede la reclusione da 1 a 3 anni.
- dichiarazione fraudolenta: una condotta fraudolenta si differenzia da una dichiarazione infedele nel caso in cui si riscontrino degli artifici artificiosi idonei ad ostacolare l’accertamento ovvero quando il contribuente, volutamente, falsifica la propria dichiarazione facendo apparire il proprio reddito di importo inferiore al reale. Riguardo alla dichiarazione infedele invece è riscontrabile più che altro come errore in buona fede. Nel caso di dichiarazione fraudolenta il limite che fa scattare il reato penale sussiste quando l’imposta evasa sarà superiore ai 30.000 euro e l’ammontare degli elementi attivi sottratti in dichiarazione superiore del 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione di Euro. La pena per questa condotta va da un anno e 6 mesi fino a 6 anni di reclusione.
Come trasferire la residenza fiscale all’estero in modo inattaccabile
Se stai riflettendo sull’opportunità di trasferire la tua vita e residenza all’estero dovrai documentarti bene su quali debbano essere tutti i passaggi necessari ad evitare che la polizia tributaria del nostro Paese venga a bussare alla tua porta accusandoti di residenza fittizia all’estero.
Per essere intoccabile ad ogni controllo della G.d.F., in Italia non dovrà più restare alcuna traccia di te, e questa è l’unica indicazione che mi sento di darti. Se lascerai qualche traccia, come la proprietà di un immobile sfitto, dovrai evitare di consumare luce e gas al suo interno, perchè l’Agenzia delle Entrate potrebbe accusarti di risiedere al suo interno per buona parte dell’anno o di percepire un reddito per la sua locazione che dovresti comunque dichiarare in Italia.
Per operare un trasferimento sicuro è necessario farti assistere da un professionista esperto in questa materia evitando il “fai da te“. In questo modo potrai chiudere definitivamente la tua posizione col Fisco italiano e vivere serenamente all’estero senza il rischio di commettere errori che potrebbero costarti davvero cari.
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