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Cos’è l’amministratore di fatto

Omar Cecchelani - 16 Settembre 2022

Per qualunque società la figura dell’amministratore di fatto è essenziale, vista la natura dei suoi compiti e delle sue azioni. Si tratta di una figura, prevista dalla normativa di legge italiana, non eletta ufficialmente da un’assemblea ma fondamentale perché esercita compiti ed azioni di gestione e amministrazione. L’amministratore di fatto è responsabile di decisioni importanti e svolge atti di gestione in nome e per conto di una società, anche senza l’investitura ufficiale di una delibera assembleare.

In genere coincide con l’amministratore di diritto della società, eletto invece formalmente, ma nei fatti non è sempre così. In termini di responsabilità gli amministratori di fatto e di diritto sono entrambi responsabili in solido e, nei casi di illeciti, il soggetto interessato ha il dovere di risarcire i danni alla società, ai soci e ad eventuali terzi coinvolti. Nei paragrafi seguenti scendiamo nei dettagli per analizzare compiti, caratteristiche e responsabilità dell’amministratore di fatto: ecco cosa sapere.

Indice:

  • Amministratore di fatto: compiti e contesti societari
  • Amministratore di fatto: caratteristiche principali
  • Amministratore di fatto: continuità e rilevanza dell’operato e responsabilità

 

Amministratore di fatto: compiti e contesti societari

amministratore di fattoL’amministratore di fatto è un soggetto disciplinato dalla norma italiana, una figura professionale che si interessa di amministrare una società e di svolgere compiti di gestione anche senza una formale investitura. Alla base non c’è dunque una delibera da parte dell’assemblea per dichiararne l’ufficialità del ruolo e dei compiti, di fatto però questo soggetto ha determinate responsabilità e compie delle azioni in nome e per conto di una società.

I contesti che possono interessare gli amministratori di una società sono principalmente due:

  • le figure dell’amministratore di fatto e diritto coincidono: questo è il caso più comune e si concretizza nell’investitura ufficiale della carica attraverso una delibera assembleare;
  • le due figure sono distinte e separate: quando a tutti gli effetti in una società esistono un amministratore di diritto eletto dall’assemblea e un amministratore di fatto, cioè un soggetto diverso con compiti gestionali ed amministrativi.

Il primo dei due scenari è senz’altro il più comune, tuttavia non sono poche le società in cui le due figure non coincidono e sono presenti un amministratore di diritto e uno di fatto.

 

Amministratore di fatto: caratteristiche principali

A caratterizzare la figura dell’amministratore di fatto ci sono i seguenti essenziali fattori:

  • la sua carica non deriva da una nomina ufficiale dell’assemblea;
  • lo svolgimento di precisi compiti ed azioni, che secondo lo statuto in genere vengono affidate all’amministratore di diritto;
  • l’autonomia decisionale;
  • la natura continuativa e sistematica delle funzioni di gestione, che non si esauriscono con alcune azioni di carattere occasionale e sporadico;
  • l’assenza di accordo di subordinazione con la società, l’amministratore di fatto non opera in qualità di lavoratore subordinato.

Tuttavia, anche se può agire senza alcuna subordinazione all’amministratore di diritto, ciò non significa affatto che può recare danni alla società liberamente. L’amministratore di diritto, infatti, ha per legge il dovere di vigilare anche sulle azioni compiute dall’amministratore di fatto. La responsabilità di quest’ultimo quindi, implica anche quella dell’amministratore di diritto, che è chiamato a rispondere dei danni al patrimonio sociale e ai soci, non solo per fatti direttamente imputabili a lui ma anche per quelli di natura omissiva.

Nei compiti e negli obblighi dell’amministratore di diritto infatti rientra anche l’azione di controllo della gestione societaria, incluso quindi l’operato dell’amministratore di fatto. L’articolo 2392 del Codice Civile è chiaro e non ammette alcun dubbio: gli amministratori hanno il compito di assolvere ai doveri imposti dalla legge con competenza e con la diligenza prevista dall’incarico e sono responsabili in solido nei confronti della società dei danni originati dall’inosservanza di questi doveri. Un articolo del Codice Civile che lascia poco spazio all’interpretazione e ribadisce a chiare lettere l’importanza, gli obblighi e le responsabilità dei due amministratori.

 

Amministratore di fatto: continuità e rilevanza dell’operato e responsabilità

Con lo scopo di integrare la fattispecie, l’operato dell’amministratore di fatto deve avere natura continuativa. In base all’ordinamento giuridico, occorre un’attività gestionale pregevole, non realizzata cioè in modo sporadico ed occasionale. Per continuità, il riferimento è riconducibile all’esercizio dei tipici atti protratto e ripetitivo nel tempo. Inoltre, l’amministratore di fatto deve esercitare questi atti in maniera significativa, non con poca rilevanza.

In particolare, la sentenza n. 27163/2018 della Corte di Cassazione ha definito i fattori essenziali per identificare la figura dell’amministratore di fatto, un soggetto che si interessa della gestione e dell’amministrazione della società in maniera continuativa e significativa. Trattasi di esercizi di potere di solito affidati all’amministratore di diritto.

La stessa Corte di Cassazione di recente è intervenuta anche per ribadire un altro fondamentale concetto, già ribadito a più riprese in quest’articolo: con la sentenza n. 1546/2022 ha confermato che per l’incarico di amministratore di fatto non serve un’investitura ufficiale da parte dell’assemblea. Un ulteriore chiarimento sulla questione, evidentemente ritenuto ancora necessario.

Per quanto riguarda le responsabilità partendo dalla presenza in società di due figure distinte e separate, un amministratore di fatto e un amministratore di diritto, è bene precisare che entrambi rispondono in fatto di responsabilità civile. In questi casi si parla di responsabilità solidale, con l’amministratore di diritto che ha l’obbligo di vigilare sulle attività di quello di fatto. Questo perché nessuno può agire contro l’interesse della società e quindi ne deriva una condivisione delle responsabilità. Tutte e due le figure, di fronte a un illecito commesso, ne rispondono ai soci.

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