Come evitare il pignoramento di stipendio, pensione e casa

Partiamo dal presupposto fondamentale che chiunque contragga un debito di qualsiasi genere, ne dovrebbe rispondere con tutto il proprio patrimonio presente e futuro, e che questo sia il principio fondamentale sulla quale si basano i pignoramenti.  E’ però necessario precisare che nessuno può pretendere delle cose che non esistono, pertanto, molto semplicemente:

  • chi non ha beni intestati, nè crediti verso terzi (stipendio, pensione o conto corrente bancario o postale con saldo attivo) non può subire alcun pignoramento da parte di un creditore.

Questo ovviamente resta valido nel momento in cui il creditore prova ad effettuare un pignoramento nei confronti del nullatenente debitore. Resta però aperta la possibilità per il creditore di porre in atto altri tentativi di pignoramento o di rivalersi nei confronti dei suoi eredi che abbiano accettato l’eredità.

E’ possibile definire 3 forme di pignoramento che il creditore può scegliere per vedere onorato il proprio credito:

  • pignoramento mobiliare: che va a colpire i beni mobili come arredamenti, elettrodomestici e altri oggetti che si possono trovare nella casa o nell’ufficio del debitore. Anche l’automobile è considerata un bene mobile;
  • pignoramento immobiliare: che va a colpire i beni immobili come case, terreni o quote di questi;
  • pignoramento presso terzi: che va a colpire i crediti che sono di competenza del debitore ovvero lo stipendio, la pensione, il conto corrente bancario o postale del creditore (se in attivo), il libretto di risparmio, gli affitti incassati, ecc.

Indice:

 

Quando un pignoramento mobiliare non va a buon fine?

Come evitare il pignoramento di stipendioSe il creditore opta per il pignoramento mobiliare, tecnicamente l’ufficiale giudiziario si presenterà a casa del debitore, o presso il suo ufficio, alla ricerca di beni liquidabili e vendibili. Qualsiasi cosa, l’ufficiale giudiziario accompagnato dal creditore, veda in casa o nell’ufficio del debitore può essere pignorata: portafogli, soldi in contanti, gioielli, mobili, elettrodomestici, computer, ecc.

Discorso valido, sia se la casa è di proprietà del debitore che in caso di affitto o convivenza con altre persone: ogni oggetto trovato al suo interno viene considerato di proprietà del creditore e quindi pignorabile salvo prova contraria.

Esistono comunque oggetti che non potranno MAI essere pignorati: la fede nuziale, il guardaroba, la cassettiera della camera da letto, la lavatrice, il frigorifero, i fornelli e gli altri oggetti indispensabili per la vita del debitore e dei suoi familiari.

Il pignoramento non andrà a buon fine quando l’ufficiale giudiziario non troverà nulla da pignorare anche dopo aver chiesto al debitore se ha ulteriori beni dislocati in altre sedi. Se non risulta nulla di pignorabile, viene chiuso il verbale e termina l’operazione con un nulla di fatto prima del deposito del fascicolo e la cessazione della procedura.

Il creditore avrà facoltà di tentare un nuovo pignoramento, nei confronti del debitore, trascorsi 90 giorni dal tentativo fallito, notificandogli un nuovo atto di precetto e scegliendo un tipo di pignoramento diverso dal primo.

 

Quando non è possibile pignorare il conto corrente del debitore?

Se il creditore decide di procedere con il pignoramento presso terzi, andando a colpire il conto corrente del debitore dovrà accertarsi che il rapporto bancario o postale non sia in rosso.

Infatti qualora il debitore abbia il conto corrente con saldo negativo, anche se lo stesso è garantito da un fido, non potrà mai subire pignoramenti sullo stesso.

Quindi se il debitore non ha un conto corrente postale o bancario o non ha soldi sul conto, il pignoramento intentato dal creditore risulterà infruttuoso e negativo e il creditore dovrà rivalersi su altro.

 

Quando non è possibile intentare un pignoramento immobiliare?

Se nelle due precedenti procedure, il creditore può vantare speranze di veder onorato il suo credito attraverso un’azione di pignoramento, se questa va a buon fine, quindi, se ci sono soldi sul conto corrente pignorato oppure con beni mobili pignorati a casa del debitore, nel caso del pignoramento immobiliare, la procedura non verrà nemmeno mai avviata se dopo un’indagine esplorativa non risultano immobili intestati al debitore.

Il pignoramento immobiliare, infatti, può essere avviato soltanto in caso di presenza di case o terreni intestati al debitore risultanti da indagine fatta presso l’ufficio del territorio dell’Agenzia delle Entrate.

 

Cosa succede quando il debitore è nullatenente e non ci sono beni da pignorare?

Un punto debole della nostra giurisprudenza è proprio quello per cui il debitore, dato i tempi lunghi della nostra giurisprudenza che impiega anni prima di arrivare a sentenza, riesce spesso a spossessarsi di tutti i suoi beni prima che diventino esecutive le legittime richieste del creditore.

L’Italia è uno dei pochi paesi in Europa in cui, paradossalmente, viene  tutelato maggiormente il debitore rispetto al creditore, proprio a causa dei lunghi tempi per arrivare ad una sentenza che spesso scoraggiano anche le azioni recupero di un credito laddove le possibilità siano minime.

In linea di massima, contrarre e non pagare i debiti, laddove non si riscontri una fraudolenza, ovvero una volontà specifica di truffare qualcuno fin da quando il debito ha origine, non è reato e non viene punito con azioni penali. Per cui il debitore, se nullatenente, potrà vivere serenamente senza la paura che gli succeda nulla, eccezion fatta per chi si ritrova con cambiali protestate o debiti insoluti con banche o finanziarie che procederanno alla segnalazione del debitore in centrale rischi, non permettendogli più di emettere assegni, ricevere finanziamenti o mutui.

Se poi il debitore è un imprenditore, lo si potrà dichiarare fallito se la sua impresa, in stato di insolvenza, non riuscirà ad onorare i debiti, subendo a posteriori alcune limitazioni sul piano politico-amministrativo.

Se il creditore, dopo aver provato tutte le modalità di pignoramento, non trova alcun bene intestato o di proprietà del debitore da pignorare dovrà, di fatto, sotterrare l’ascia di guerra per un periodo e mettersi il cuore in pace. Il debitore non subirà alcuna conseguenza di nessun genere: né civile, né penale e potrà vivere tranquillamente senza pensare al proprio debito.

Il creditore potrà agire attraverso le società investigative, provando ad individuare la reale situazione economica patrimoniale del debitore come ad esempio il rintraccio di altri rapporti bancari da pignorare, della professione o da quale ente percepisce la pensione oppure rintracciare in quale comune ha eventuali beni immobili.

 

Pignoramento dello stipendio

Tra le varie possibilità che un creditore ha a disposizione per recuperare una somma di denaro, oltre alle soluzioni sopra citate, vi è quella del pignoramento di una parte del suo stipendio o pensione. Procedura che potrà avvenire in due modi:

  • attraverso la banca, una volta che lo stesso viene accreditato dal datore di lavoro;
  • direttamente attraverso l’azienda che eroga lo stipendio.

Nel primo caso, ovvero quando il pignoramento dello stipendio avveniva attraverso la banca (pignoramento eseguito dopo l’accredito delle somme), fino a qualche anno fa il blocco poteva avvenire sull’intera somma erogata, senza alcun limite, lasciando il lavoratore completamente “a secco” e oltretutto discriminato rispetto a chi subiva un provvedimento analogo ma direttamente alla fonte presso il datore di lavoro. Le regole ora sono cambiate, infatti, non si rischia più il pignoramento dell’intero deposito ma solo di una parte.

Per le somme già depositate in banca, in pratica, il creditore può pignorare solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale in base a questa semplice operazione: dallo stipendio mensile si sottrae il triplo dell’assegno sociale (448,07 € X 3 = 1.344,21 €) e il risultato di questa operazione è quanto effettivamente pignorabile dallo stipendio del debitore. Se, ad esempio, il debitore ha uno stipendio di 1.800 € mensili, si sottrae da questa somma il triplo dell’assegno sociale (1.800 – 1.344,21 = 455,79). Quindi 455,79 è il massimo che il creditore potrà prelevare ogni mese a titolo di pignoramento per soddisfare il proprio credito.

Nel secondo caso, quando il pignoramento avviene presso il datore di lavoro, decurtando lo stipendio direttamente dalla busta paga, le regole sono le seguenti:

  • se il creditore è uno solo, il pignoramento può essere effettuato fino ad un quinto dell’importo erogato;
  • se sono presenti più creditori per cause diverse (alimenti, tasse, debiti di altra natura), è possibile pignorare fino alla metà dell’importo erogato a titolo di stipendio o pensione;
  • per debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il pignoramento può avvenire:
    • nella misura di 1/10 della retribuzione per stipendi fino a 2.500€;
    • nella misura di 1/7 della retribuzione per stipendi tra 2.501€ a 5.000€;
    • nella misura di 1/5 della retribuzione per stipendi superiori a 5.000€;

Le stesse regole valgono per il pignoramento della pensione.

E’ ancora utile ricordare, per non far confusione con il pignoramento del conto corrente spiegato nei precedenti paragrafi, che le regole appena citate solo valide soltanto quando sul conto vi sia accreditato lo stipendio e soltanto sulle somme relative alla retribuzione.

Per tutte le altre somme incassate, anche mensilmente, come i canoni di locazione, valgono le regole precedenti e tali importi potranno essere pignorati per intero.

 

Come apparire nullatenenti al fisco e ai creditori

Da quello che hai letto nei paragrafi precedenti potrebbe apparire assai semplice apparire nullatenenti: basterebbe infatti non avere nulla di intestato (immobili, automobili), nessun reddito (da lavoro autonomo, dipendente o pensione), nulla di pignorabile presso la propria abitazione e conto corrente in rosso o addirittura inesistente.

Situazione che per molti non sarebbe nemmeno troppo difficile da mettere in atto, specie sapendo che di li a breve un ufficiale giudiziario busserà alla loro porta. Sono moltissimi quelli che si liberano di tutti i loro averi per apparire come nullatenenti evitando di pagare i creditori.

Il problema è che non sempre queste “pseudo simulazioni” vanno a buon fine, perchè sarà sempre possibile per il creditore avviare azioni revocatorie su vendite, ad esempio di immobili, effettuate poco prima di ricevere un atto di precetto, chiaramente in difetto del creditore stesso o su altre azioni messe in atto dal debitore per sottrarsi al pagamento dei suoi debiti.

Tra le altre cose, non basta privarsi di tutti i propri averi per un determinato periodo di tempo perchè è fondamentale che la situazione si protragga, anche per tutta la sua vita visto che i creditori, a meno che non facciano cadere in prescrizione il proprio credito, potranno rivalersi sul debitore per tutta la vita, addirittura anche sugli eredi che non rinunceranno espressamente all’eredità.

E’ utile tener presente che il debitore, potrà godere di singoli beni ottenuti in comodato dai suoi parenti, come ad esempio l’abitazione, o un’automobile. In linea di massima non l’usufrutto perchè anche questo potrebbe essere pignorato.

Il vero nullatenente è quello che appare completamente a “zero” per il fisco, che non è proprietario di beni mobili e immobili, che non ha redditi né conti correnti bancari o postali.

Per verificare questa situazione sono disponibili due importantissime banche dati che consentono di monitorare la situazione reddituale di tutti i contribuenti italiani:

  • l’anagrafe dei conti correnti: in cui sono presenti le informazioni relative ai conti correnti bancari, postali e altri depositi di qualsiasi genere come azioni, obbligazioni, libretti al portatore, ecc.;
  • l’anagrafe tributaria: all’interno del quale confluiscono tutti i dati relativi alle diverse tipologie di reddito che percepisce un contribuente (redditi da lavoro autonomo, dipendente, pensioni, redditi fondiari, affitti percepiti, investimenti, ecc.).

Grazie ad una recente riforma, ogni contribuente, creditore con un titolo di credito in mano, potrà accedere a tali informazioni create con lo scopo preciso di smascherare i furbetti. Ecco perchè non è così semplice sfuggire al fisco, o ai creditori, se si è indebitati.

 

Come essere proprietario di beni e renderli impignorabili

Come hai potuto vedere è difficile che esista in realtà un nullatenente effettivo… Chi può vivere di sola aria, senza vestiti, senza redditi, senza alcuna proprietà?

Il concetto di nullatenente è pertanto più teorico che pratico perchè viene rappresentato come la fotografia di un contribuente che normalmente fa una vita normale, senza lasciar traccia di proprietà, redditi, o depositi bancari.

Nell’arco di una vita, prima o poi, anche i “meno abbienti” acquisteranno qualcosa, e questo “qualcosa” muterebbe la condizione di nullatenente in possedente e quindi, soggetto ad eventuali pignoramenti o azioni esecutive.

Non ci si nasconda dietro a un dito, pensate forse che i nullatenenti vivano sotto un ponte? Vadano in giro a piedi o mangino alla mensa dei poveri?

Se andassimo a considerare quali sono le caratteristiche di un nullatenente effettivo, ovvero: NO redditi di alcun genere, NO conti correnti, NULLA di intestato, NO beni mobili, ecc.

Potremmo anche pensare che realmente un nullatenente viva dormendo sotto i cartoni e campi con l’elemosina… Ma la realtà è molto diversa.

Il nullatenente “moderno” è colui che riesce a vivere normalmente pur rispettando le caratteristiche di chi non ha nulla, magari in casa d’affitto, con affitto pagato da proventi in nero, o di proprietà della moglie in regime di separazione dei beni; che gira con l’automobile prestata dal suocero, e che ha la residenza in un posto dove nulla può essere pignorato. Il nullatenente moderno, fa una vita normale con tutti gli elementi per campare dignitosamente senza preoccuparsi dei debiti che contrae.

Addirittura è possibile restare alla stregua di un nullatenente essendo proprietario di immobili, come puoi leggere nell’articolo “Come proteggere il tuo patrimonio personale dalle banche, dai creditori e dal Fisco“, facendo confluire le proprietà in un fondo patrimoniale, in un trust, in una fondazione, ecc. per renderle impignorabili da fisco e creditori.

Utilizzare il contante depositato nella cassetta di sicurezza di un amico compiacente, o del coniuge in regime di separazione dei beni, e possedere soltanto quei beni impignorabili sopracitati: frigorifero, stufa, lavatrice, cucina, oro e preziosi come le fedi nuziali, ecc.

Il numero  dei nullatenenti che vivono in maniera agiata è davvero elevato, così come l’esercito degli indebitati per debiti che mai pagheranno perchè non abbienti agli occhi di Fisco e di conseguenza dei creditori, o quelli che si limiteranno a pagare con 1/5 dello stipendio debiti per i quali ci vorrebbero 5 vite per saldare completamente.

Insomma spesso il nullatenente è un furbetto, ma meglio non dirlo troppo in giro per evitare di essere citati da questi “poveri” che troverebbero anche il tempo di chiederci i danni sfruttando il gratuito patrocinio per pagarsi l’avvocato…

 

Quali conseguenze possono subire i debitori che non pagano?

Tecnicamente chi non paga i debiti non avrà nulla da temere di fronte alla legge per quei debiti non pagati. Ma è vero anche che il nostro ordinamento dice espressamente che chiunque è responsabile dei propri debiti con tutto il suo patrimonio, anche futuro.

Detto questo, chi vuole dribblare per sempre i creditori dovrà mantenere questa condizione per tutta la vita o quantomeno fin quando il suo debito si prescrive. Non basta mettersi al riparo contro i primi tentativi di pignoramento o esecuzione forzata del credito perchè il creditore potrebbe riprovarci in qualsiasi momento stando attendo a non far mai cadere in prescrizione il proprio diritto.

Un debito infatti si prescrive, di norma, trascorsi 10 anni senza che il creditore invii una diffida per richiederne il pagamento tramite raccomandata AR oppure tramite una lettera dell’avvocato. In questo caso il termine di prescrizione di interrompe e riparte il calcolo dei 10 anni fino a nuova prescrizione.

Questo significa che, se periodicamente, il creditore invia al debitore una diffida, la prescrizione non si compierà mai e il credito resterà esigibile vita natural durante.

 

Come tutelarsi dai debiti ereditari

Se il debitore muore e il credito è ancora esigibile, il creditore potrà trasferire tali morosità anche sugli eredi che abbiano accettato in modo tacito o espresso l’eredità. Infatti, i debiti ereditari sono considerati come tutte le obbligazioni che gravano in capo al defunto e sono ancora in essere nel momento della sua dipartita.

I debiti ereditari possono essere divisi in due tipologie:

  • quelli sorti in vita in capo al defunto;
  • i debiti sorti successivamente al tempo dell’apertura della successione come le spese funerarie, le spese per la predisposizione dell’inventario, le spese di amministrazione dell’eredità o di divisione della stessa.

Alla morte del debitore i suoi debiti si trasferiscono automaticamente agli eredi salvo che questi ultimi rinuncino espressamente all’eredità. E’ possibile ridurre il rischio accettando l’eredità con beneficio di inventario. In questo i creditori possono pignorare, per i debiti ereditati, soltanto quanto effettivamente ereditato non potendo andare ad intaccare il patrimonio personale dell’ereditiere.  In questo modo si riduce il rischio del pignoramento nei limiti dell’attivo ereditato.

 

Cosa succede se il debitore ha venduto tutti i suoi immobili?

Per combattere i furbetti che in situazioni disperate provano, e spesso riescono, a vendere i loro immobili prima che arrivino gli atti di precetto attraverso le forme più comuni:

  • vendita;
  • donazione;
  • comodato;
  • cessioni di usufrutto;
  • cessioni della nuda proprietà;
  • inserimento in un fondo patrimoniale o in un trust;

è possibile per i creditori dimostrare facilmente che questi atti siano chiaramente un modo per sottrarre loro la possibilità di recuperare il credito, e pertanto revocabili entro 5 anni.

Dopo la revoca, il creditore potrà nuovamente pignorare l’immobile precedentemente alienato.

 

Il creditore si può rivalere sui genitori del debitore?

In linea di massima, se il debitore è maggiorenne non sarebbe possibile rivalersi sui beni dei genitori che non sono più responsabili delle obbligazioni sottoscritte dal loro figlio che ha ormai raggiunto la maggiore età.

Vi sono però due casi in cui questo principio può essere bypassato:

  • se i genitori hanno firmato delle fidejussioni o accettato di essere garanti del figlio maggiorenne sarà possibile rivalersi su di essi per recuperare il credito;
  •  nel caso in cui il figlio maggiorenne viva ancora in casa coi genitori, a fronte di un pignoramento mobiliare per ingenti debiti contratti dal figlio, se l’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo, giunge presso la residenza dei genitori del debitore che convive ancora con loro, potrà portarsi via beni mobili di valore fino alla concorrenza del debito, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano di proprietà del figlio debitore o degli stessi genitori. Spetterà ai genitori, effettivi titolari dei beni, riuscire dimostrare con atti di acquisto, fatture, ecc. la titolarità degli stessi per evitarne il pignoramento.

 

Il creditore si può rivalere sul coniuge?

Rivalersi sul coniuge del debitore è possibile soltanto se il loro matrimonio è stato celebrato in comunione dei beni, in caso contrario non è possibile attaccare i beni della moglie, o marito, del debitore.

Nel caso di regime di comunione dei beni del debitore sarà pertanto possibile aggredire anche i beni del coniuge ma nei limiti del 50%. Ad esempio, sarà possibile pignorare la casa cointestata ma la metà del ricavato della vendita all’asta dovrà essere restituito al coniuge non debitore.

 

Il creditore si può rivalere sul convivente?

Nonostante le nuove leggi che riconoscano in qualche modo le coppie di fatto, l’altro della coppia non resta per nessun motivo responsabile in solido per i debiti contratti dal convivente.

Come nel caso di figli maggiorenni che vivono coi genitori, sarà però possibile pignorare anche i beni mobili del convivente qualora l’ufficiale giudiziario si presentasse a casa del debitore munito di titolo esecutivo per il pignoramento mobiliare. Come hai letto, lo stesso potrà portare via tutto quello che di valore sia presente nell’appartamento, indipendentemente da chi ne sia il reale proprietario.

All’effettivo titolare spetterà dimostrare il contrario con atti di acquisto, fatture, ecc.

 

Come capire se il debitore possiede beni pignorabili

Il creditore, dopo aver finalmente in mano un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.), non sempre riuscirà a recuperare il suo credito e, pertanto, dovrà procedere alla ricerca telematica dei beni del debitore tramite l’ufficiale giudiziario.

Per fare questo sarà necessario presentare una istanza al Presidente del Tribunale competente che autorizzerà il creditore ad accedere telematicamente alle banche dati della Pubblica Amministrazione per la ricerca di beni da pignorare.

Tale istanza può essere presentata trascorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto entro un termine massimo di 90 giorni.

Depositata l’istanza, sarà il giudice ad autorizzarla consentendo la ricerca telematica. Nel dettaglio sono oggetto di verifica le seguenti banche dati:

  • Anagrafe tributaria: per cercare il reddito del debitore e le fonti da cui proviene, ovvero se ha un rapporto di lavoro, percepisce canoni di locazione oppure se detiene quote in qualche società;
  • Anagrafe dei rapporti finanziari: ovvero l’elenco dei conti correnti, libretti bancari o postali e altri rapporti finanziari con banche e istituti di credito;
  • Pubblico Registro Automobilistico (PRA): per verificare se il debitore è proprietario di veicoli da pignorare;
  • Enti previdenziali: permette di verificare se il debitore percepisce pensioni o indennità da istituti previdenziali e assistenziali;
  • Registri immobiliari: per ottenere le visure delle proprietà immobiliari del debitore;

Una volta effettuata la ricerca telematica viene redatto un verbale dall’ufficiale giudiziario che materialmente effettua questa operazione in cui vengono indicate le banche dati consultate e il risultato ottenuto.

Lo stesso ufficiale giudiziario, dopo la redazione del verbale, procede alla notifica del pignoramento di ciò che interessa al debitore obbligandolo a consegnare quanto pignorato entro 10 giorni per poi essere rivenduto all’asta.

 

Come evitare il pignoramento del conto, dello stipendio o della pensione

L’unico modo per evitare pignoramento di stipendio o pensione è quello di passare attraverso il tribunale opponendosi all’esecuzione forzata e facendo richiesta di sospensione del pignoramento.

Farlo con “mezzi propri“, ad esempio, svuotando sistematicamente il conto corrente per evitare che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, possa attingervi pignorare le imposte non pagate è una pratica illegale che configura il reato penale di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Se il creditore è un privato, la stessa pratica, magari di svuotare il conto corrente donando i soldi al proprio figlio, potrebbe essere soggetta ad azione revocatoria da parte del creditore privato delle sue garanzie.

Tuttavia, esistono delle limitazioni al pignoramento del conto, stipendio o pensione che il creditore non potrà mai superare.

Intanto, come ho scritto nei paragrafi precedenti, per quanto riguarda il conto, è utile ricordare che un conto corrente vuoto non può essere oggetto di pignoramento e pertanto, se alla notifica del pignoramento, il saldo del conto fosse negativo, il creditore non potrebbe fare alcun pignoramento.

I successivi accrediti su quel conto corrente subiranno invece la seguente sorte: quando il creditore notificherà alla banca il pignoramento presso terzi del conto corrente del debitore, tale notificazione conterrà una citazione a comparire in tribunale in udienza dopo 9-12 mesi.

Durante questo periodo il conto del debitore resterà bloccato e tutti gli accrediti andranno, prima a coprire l’eventuale fido o sconfinamento del debitore se presente, e il resto andrà a formare una disponibilità che potrà essere pignorabile solo dopo la data dell’udienza.

Sia chiaro che potranno essere pignorati soltanto gli importi sopra lo zero, non il fido, quindi mantenendo il proprio conto corrente entro i limiti del fido consente di non subire alcun pignoramento se il creditore ha optato per il pignoramento presso terzi chiamando in causa la banca come terzo.

Se sul conto venisse depositato soltanto lo stipendio o la pensione, i limiti imposti sui pignoramenti degli emolumenti sopra citati impongono al creditore di poter pignorare soltanto:

  • riguardo agli importi già depositati in banca alla data di notifica del pignoramento, un importo pari a 3 volte l’assegno sociale di 448,00 euro, ovvero 1.344 euro. Questo significa che il creditore non potrà mai aggredire il conto corrente se il saldo non supererà tale importo e, soprattutto, potrà pignorare soltanto l’importo che supererà i 1.344 euro. Se, ad esempio, sul conto dovessero esserci 1.500 euro egli potrà pignorarne soltanto 1.500-1.344= 156 €.
  • riguardo agli stipendi o pensione che verranno accreditate dopo la notifica del pignoramento, lo stesso pignoramento non potrà mai superare 1/5 di tali somme. Se c’è più di un pignoramento in contemporanea per diverse cause, lo stesso non potrà mai superare 1/2 di tali somme.

Chi riesce a mantenere il proprio conto (destinato alla pensione o allo stipendio) entro i limiti di 1.344,00 euro, non potrà subire alcun pignoramento del conto corrente.

Vediamo invece il caso del pignoramento dello stipendio direttamente alla fonte ovvero notificato all’azienda o ente che eroga lo stipendio o la pensione al debitore. Dopo il precetto, che da al debitore la possibilità di saldare il suo debito entro 10 giorni, se questo non verrà rispettato, egli riceverà la notifica del pignoramento che aggredirà il suo stipendio, ovvero il 20% (1/5) dell’importo percepito dal datore di lavoro che verrà trattenuto dall’azienda fino alla data dell’udienza e versato al creditore, solo dopo l’ok del magistrato successivamente alla comparizione in tribunale delle parti.

Se il creditore è l’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione), fino a 2.500 euro di stipendio o pensione verrà effettuata una trattenuta del 10%, da 2.500 euro a 5.000 euro la trattenuta sarà del 14,28%, infine se la busta paga supera i 5.000 euro la trattenuta sarà del 20%. In questo caso il datore di lavoro tratterrà l’importo e lo verserà immediatamente all’Agente senza dover aspettare l’udienza del tribunale come nel caso di un creditore privato.

Ma come fare per difendersi contro un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno scoperto, cambiale) ?

Contro i titoli esecutivi è sempre possibile sollevare delle contestazioni oppure fare opposizione nel merito del credito. La differenza è che contro un provvedimento del giudice sarà solamente possibile chiedere appello alla sua sentenza entro 30 giorni. Una volta arrivato l’atto di pignoramento sarà troppo tardi per muoversi e contestare il provvedimento.

Cosa diversa per altri titoli esecutivi come cambiali e assegni, in questi casi è sempre possibili opporsi sostenendo, per esempio, che l’assegno è stato emesso in riferimento ad altri debiti, che la cambiale era errata, ecc.

E’ possibile contestare il pignoramento dello stipendio per i seguenti motivi:

  • non è stato notificato il titolo esecutivo;
  • non è stato notificato il precetto;
  • somme dovute non quantificate correttamente;
  • somme da pignorare quantificate scorrettamente, richiesta di pignoramento dello stipendio oltre i limiti consentiti dalla legge;
  • pignoramento fatto su un conto su cui esiste un diritto di un terzo (conto cointestato);

Ovviamente, queste possibilità di opporsi al pignoramento dello stipendio sono da valutarsi caso per caso, perchè, se nessuna delle opzioni potrà essere sfruttata e non sarà possibile riscontrare errori nel merito circa il debito, allora sarà difficile opporsi al provvedimento.

La Cassazione però, ha esplicitamente indicato che un atto di pignoramento debba necessariamente e chiaramente contenere a che titolo sono dovute le somme pignorate. Insomma, nell’atto di pignoramento deve essere presente la motivazione, che se assente può dar luogo all’impugnazione del provvedimento da parte del debitore.

Riguardo le cartelle esattoriali, ad esempio, il pignoramento risulta nullo e opponibile se manca l’indicazione dei crediti per il quale si procede e l’elenco delle cartelle a cui fa riferimento. In questo caso il contribuente potrà opporsi al provvedimento e salvare, temporaneamente, il proprio stipendio.

Solitamente, l’Agente della Riscossione, quando pignora lo stipendio, invia al datore di lavoro e al contribuente debitore un atto generico con l’importo del debito da saldare, intimando al titolare di impresa di eseguire la trattenuta sullo stipendio a suo favore.

Quello che manca, normalmente in questo atto, sono le indicazioni che consentono di sapere al datore di lavoro e al contribuente a che titolo sono dovute le somme, non indicando i crediti e le cartelle che hanno azionato quel provvedimento.

In questo modo l’Agente della Riscossione non da modo all’interessato di verificare la correttezza del pignoramento e quindi di difendersi. Questo perchè, come hai avuto modo di leggere nei paragrafi precedenti, l’atto di pignoramento fatto dall’Agente della Riscossione, non passa attraverso il tribunale ma resta un atto di parte, emesso proprio dalla parte creditrice, senza che vi sia una piena prova che la si otterrebbe soltanto con una sentenza di un giudice come nel caso di un creditore qualunque.

Proprio per questi motivi, l’Agente della Riscossione, può notificare un atto di pignoramento al debitore, ma deve indicarne precisamente le motivazioni dando al creditore la possibilità di difendersi informandolo con precisione sul debito e a quali cartelle fa riferimento il pignoramento.

L’assenza di queste indicazioni rende impugnabile il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione consentendo quindi di salvare lo stipendio.

   

Pagare Meno Tasse

Se hai trovato interessante questo articolo, per approfondire, ti consiglio il mio libro "PAGARE MENO TASSE" che ti svelerà i segreti che i commercialisti ti tengono volutamente nascosti...

 

                       
12 Comments
Giuseppe

Agosto 20, 2022 @ 09:25

Reply

non ho nessun reddito ed ho l’abitazione pignorata, sono in prossimità dell’età pensionabile. potrò impegnare la metà della pensione a garanzia di un prestito presso una finanziaria? In questo caso, la restante metà della mia pensione potrà essere pignorata? Grazie!

Giovanni

Maggio 22, 2021 @ 12:57

Reply

Sto subendo un pignoramento, posso cambiare per contanti un assegno di un azienda amica?

Fabrizio

Maggio 15, 2021 @ 01:43

Reply

Buonasera, la Sorit per conto del Comune di Corsicoha inviato alla banco ove ho il c/c un pignoramento di 878€, il mio stipendio è di 910€, la banca mi ha bloccato il conto e mi trovo senza alcun reddito, come posso agire?
Grazie.

Loredana

Gennaio 13, 2021 @ 15:24

Reply

Buongiorno mio marito percepisce una pensione contributiva di 540€ possono pignorarla ?

Omar Cecchelani

Gennaio 19, 2021 @ 09:25

Reply

in linea di massima no

Luigi

Gennaio 12, 2021 @ 20:30

Reply

Buonasera
Possono pignorare lo stipendio x una multa Non pagata del 2013 senza nessuna notifica e con modi a dir poco da mafiosi?

Giordano

Ottobre 6, 2020 @ 22:27

Reply

Sto subendo un pignoramento dalla Agenzia Entrate nel conto corrente dove verso solo la mia pensione. Se trasferisco la pensione in un c/c cointestato con mia moglie con cui ho stipulato un fondo patrimoniale da più di 5 anni potrò evitare il pignoramento?

giuseppe

Marzo 26, 2020 @ 07:20

Reply

Sulla pensione ho una trattenuta di 295 euro per un finanziamento. In più debbo dare 180 euro x moglie, più o 2 rottamazioni dall’agenzia entrate. Percepisco una pensione da 1.100 euro. Se non pago x moglie e agenzie delle entrate quanto posso pignorarmi… saluti

Omar Cecchelani

Marzo 27, 2020 @ 12:19

Reply

Buongiorno, partiamo dal presupposto che decidere di non pagare i debiti non sia mai una scelta corretta… In primo luogo le posizioni debitorie andrebbero onorate e, qualora non ci fosse la possibilità di farlo, non per mancanza di volontà ma per mancanza oggettiva di fondi, allora capire fino a dove possono pignorarci… Per quanto riguarda il quanto possono pignorare, l’articolo è piuttosto chiaro e spiega in che termini e in che misura è possibile eseguire un pignoramento… Poi dipende da che tipo di pignoramento il creditore decide di attivare e su cosa… Ma in linea di massima i limiti sono scritti…

Giovanni

Aprile 9, 2019 @ 23:22

Reply

Puo una finanziara pignorare un quinto della pensione mia e un quinto dello stipendio di mia moglie per lo stesso debito?
Il prestito era a me intesta mia moglie avvalante.

Omar Cecchelani

Aprile 10, 2019 @ 11:15

Reply

Se sua moglie ha firmato come garante e in caso di finanziamenti non pagati la finanziaria può rivalersi su entrambi, anche contemporaneamente in quanto debitore principale e garante del prestito rispondono solidalmente del debito contratto.

La Finanziaria ha ovviamente interesse a recuperare, nel più breve tempo possibile, quanto finanziato e quindi può pignorare entrambi fino a quando non avrà incassato la somma indicata nel precetto.

BRUNO

Ottobre 13, 2018 @ 12:08

Reply

ho una pensione di 1.947 euro su questa pensione vi è 1/5 di una finanziaria di £373 e un pignoramento di £250.Volevo sapere ma quello che riguarda affitto moglie e figlio a carico non fanno parte della vita di tutti noi ho cercato di parlare sia con INPS e la banca titolare del pignoramento di diminuire la rata mensile nessuna risposta e se dovesse venire anche l” AGENZIE DELLE ENTRATE COSA DEVO FARE?grazie

Lascia un commento