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Home » Famiglia » Detraibilità fiscale di farmaci, parafarmaci, omeopatici e dispositivi medici

Detraibilità fiscale di farmaci, parafarmaci, omeopatici e dispositivi medici

Omar Cecchelani - 19 Luglio 2016

E’ prassi comune credere che tutto quel che si compri in farmacia sia detraibile fiscalmente ed è, infatti, molto frequente per i commercialisti che devono compilare le dichiarazioni dei redditi dei propri clienti, trovare decine di scontrini farmaceutici con acquisti di ogni genere: dagli integratori alimentari, ai prodotti cosmetici, alle Zigulì, ai preservativi, ecc.

E’ importante sapere che non tutto quel che vende la farmacia da diritto alla detrazione del 19% sull’Unico o sul 730 anche se lo scontrino contiene le indicazioni con il codice fiscale dell’acquirente (scontrino parlante). Per usufruire della detrazione è fondamentale che la descrizione di quanto acquistato sia conforme a quello che è effettivamente detraibile: ad esempio quello che viene indicato con la dicitura “farmaco” è ovviamente detraibile; non è lo stesso per i “parafarmaci” che infatti non danno diritto ad alcuna detrazione.

In questo articolo proverò a fare chiarezza su tutto quello che potrai portare in detrazione e che quindi potrà farti risparmiare un po’ di tasse a fine anno. Devi sapere infatti che non soltanto i farmaci, ma  anche quelli che vengono indicati come dispositivi medici possono essere detratti, così come i ticket, i farmaci omeopatici e i medicinali fitoterapici.

Lo scontrino parlante delle farmacie indica la natura e la qualità dei beni acquistati rendendo molto semplice la loro identificazione e con essa le informazioni circa la detraibilità o meno del prodotto. Basta infatti controllare la codifica.

Indice:

  • Farmaci che danno diritto alla detrazione del 19%
  • Farmaco, medicinale, f.co, med.le e altre diciture riferite chiaramente a farmaci
  • Codice AIC
  • Farmaci Omeopatici
  • Ticket sanitari
  • SOP e OTC per medicinali non prescrivibili
  • Farmaci e medicinali a preparazione galenica
  • Prodotti fitoterapici
  • Dispositivi Medici
  • Farmaci che non danno diritto alla detrazione del 19%
  • Parafarmaci
  • Integratori alimentari e cosmetici

 

Danno diritto alla detrazione del 19% per l’importo eccedente la franchigia di 129,11 le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:

  • Farmaco, medicinale, f.co, med.le e altre diciture riferite chiaramente a farmaci: tutte queste indicazioni nello scontrino parlante danno diritto alla detrazione del 19%;
  • Codice AIC: spesso per motivi di privacy non viene indicata la tipologia del farmaco ma solo un codice alfanumerico AIC.  Se il codice inizia con A0 si tratta di un farmaco e da quindi diritto alla detrazione, se c’è la scritta A9 si tratta di un parafarmaco non detraibile.
  • Farmaci Omeopatici: tutti i farmaci omeopatici sono equiparati ai medicinali e quindi fiscalmente detraibili;
  • Ticket sanitari: con questa dicitura vengono indicati i farmaci erogati dal SSN. Tale dicitura soddisfa l’indicazione di medicinale e da quindi diritto alla detrazione del 19% per i prodotti ai quali è associata;
  • SOP e OTC per medicinali non prescrivibili: lo scontrino fiscale che attesti l’acquisto di questa tipologia di farmaco o medicinale non soggetto a prescrizione medica da diritto alla detrazione del 19% . SOP=Medicinali da Banco; OTC=Farmaci di automedicazione;
  • Farmaci e medicinali a preparazione galenica: con questa dicitura vengono indicati i farmaci prodotti in farmacia in base ad una prescrizione medica per un determinato paziente. Tali farmaci possono essere indicati con la sola indicazione di “farmaco” o “medicinale” associata spesso alla dicitura “preparazione galenica“. Tale tipologia di farmaco è detraibile.
  • Prodotti fitoterapici: sono medicinali di origine vegetale che contengono esclusivamente sostanze, o hanno preparazioni di origine vegetale. L’Agenzia Italiana del Farmaco ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza e, pertanto, tali prodotti possono essere venduti esclusivamente in farmacia, alcuni dietro presentazione della ricetta medica e altri senza obbligo di ricetta. Essendo considerati dei medicinali danno diritto alla detrazione del 19%.
  • Dispositivi Medici: si definiscono con questa dicitura i prodotti, apparecchiature e strumentazioni utilizzate in medicina per finalità diagnostiche e/o terapeutiche. Rientra in questa definizione tutto quello che serve a scopo di prevenzione, diagnosi, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, compensazione di una ferita, sostegno relativo a handicap e in generale tutti i dispositivi utili a diagnosticare, curare o alleviare i danni causati da patologie come ad esempio i termometri per la misurazione della febbre, le siringhe, i prodotti ortopedici, i cerotti, ecc. I dispositivi medici sono detraibili con la solita percentuale del 19%. Di seguito un elenco dei dispositivi medici più comuni:
     
    – lenti oftalmiche e relative montature;
    – occhiali per presbiopia;
    – apparecchi acustici;
    – cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;
    – siringhe;
    – termometri;
    – apparecchi per aerosol;
    – apparecchi per la misurazione della pressione;
    – dispositivi per la misurazione della glicemia;
    – pannoloni per incontinenza;
    – prodotti ortopedici (tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle ecc.);
    – ausili per disabili (cateteri, sacche per urine, padelle ecc..);
    – lenti a contatto;
    – soluzioni per lenti a contatto;
    – prodotti per dentiere;
    – materassi antidecubito;
    – contenitori campioni (urine, feci);
    – test di gravidanza;
    – test di ovulazione;
    – test menopausa;
    – preservativi;
    – strumenti per determinare glucosio, colesterolo o trigliceridi;
    – test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, per prostata Psa;
    – test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci;
    – test autodiagnosi per la celiachia.

 

Non danno diritto alla detrazione del 19% le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:

  • Parafarmaci: la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, che siano pomate, colliri o prodotti fitoterapici non medicinali, non può essere equiparata a quella dei medicinali e a nessun’altra categoria di spesa sanitaria. L’acquisto di un parafarmaco quindi, non consente la detrazione di imposta.
  • Integratori alimentari e cosmetici: non sono detraibili le spese relative agli integratori alimentari utili ad ottimizzare gli apporti nutrizionali, migliorando le condizioni fisiologiche, senza che questi siano propriamente dei medicinali. Discorso analogo per particolari tipologie di cosmetici come shampoo e lozioni cutanee che, se non vengono classificate come medicinale, non danno in alcun modo diritto alla detrazione.

 

Casi particolari:

L’Agenzia delle Entrate in una risoluzione a parte fornisce una serie di ulteriori indicazioni importanti da sottolineare circa la detraibilità di alcuni prodotti. In particolare riguardo agli integratori alimentari, non sono da considerarsi farmaci e quindi detraibili, anche se prescritti dal medico.

In conclusione è fondamentale controllare bene lo scontrino e la dicitura di ogni prodotto che si vuole portare in detrazione per evitare di commettere errori grossolani oppure peggio di buttare nel cestino della spazzatura degli scontrini che possono valere qualche euro di tasse in meno.

Ricordatevi sempre che lo scontrino di una farmacia, seppur per l’acquisto di farmaci, non è detraibile senza l’indicazione del codice fiscale di chi acquista, quindi non dimenticate di presentare al farmacista anche la tessera sanitaria.

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Commenti

  1. Santo Araniti dice

    31 Maggio 2019 alle 8:34

    Complimenti, mi sono chiarito tante idee risolvendo i miei dubi. Articolo ben fatto e chiaro.

    Rispondi
  2. Roberta dice

    9 Maggio 2019 alle 10:00

    Un elettrocardiogramma fatto in farmacia, documentato da scontrino fiscale parlante, è detraibile?

    Rispondi
  3. Anna Maria Nebbioso dice

    29 Aprile 2019 alle 18:56

    Ottimo articolo complimenti per la chiarezza.

    Rispondi
  4. ANDREA dice

    22 Maggio 2018 alle 20:15

    I PRODOTTI FITOTERAPICI MI SPIACE CONTRADDIRLA, MA NON SONO DETRAIBILI COSI’ COME RIPORTATO SULLA GUIDA AL VISTO DI CONFORMITA’ RILASCIATA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER L’ELABORAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
    IL TESTO DICE INFATTI
    È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396).

    Rispondi
  5. antonella talarico dice

    2 Novembre 2017 alle 11:27

    mi sono stati prescritti 2 farmaci per effettuare la preparazione ad una colonscopia.
    il pursennid risulta detraibile in quanto farmaco , ma il clensia in buste che ha la stessa funzione è catalogato come integratore e quindi non detraibile. Ha senso? Ques’ultimo
    costa 18,00 euro
    grazie

    Rispondi
    • Omar Cecchelani dice

      2 Novembre 2017 alle 11:31

      Senso ne ha poco ma se così è indicato non si può fare nulla

      Rispondi
  6. VINCENZA dice

    12 Febbraio 2017 alle 9:24

    Salve, articolo ben costruito e settagliato. Ho bisogno di chiedere un’informazione: il farmacista per errore non ha preso la tessera sanitaria al momento dell’emissione dello scontrino, poiché si tratta di farmaco, e quindi detraibile, ha inserito a mano il codice fiscale ed apposto il timbro della famacia, dicendo che non poteva battere un nuovo scontrino parlante in sostituzione di quello errato. Hai fini fiscali, in questo modo è detraibile comunque o l’acquirente ha diritto all’emissione di un nuovo scontrino corretto?

    Rispondi
    • Omar Cecchelani dice

      13 Febbraio 2017 alle 10:23

      Dal 1 gennaio 2018 la deduzione o deduzione delle spese mediche e sanitarie è subordinata al possesso di una fattura o un cosiddetto “scontrino parlante” che contiene, oltre al dettaglio dei prodotti acquistati, anche l’indicazione del codice fiscale del contribuente… Purtroppo non sono legittime eventuali variazioni postume, nemmeno se timbrate dalla farmacia stessa…

      Rispondi

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