Il Trust: strumento di tutela del patrimonio personale e familiare

Scritto da Omar Cecchelani in Famiglia

Hai letto che puoi proteggere parte del tuo patrimonio attraverso i fondi patrimoniali e scommetto che ti starai chiedendo se c’è anche qualche soluzione per chi non è legalmente coniugato.

In questo caso può venirti in aiuto il trust, un istituto anglosassone ormai applicabile e diffuso in tutto il globo. Si tratta di un obbligazione molto complessa con diverse sfaccettature che la rendono come un “vestito su misura” del disponente, atto a soddisfare svariate esigenze personali.

Grazie al trust il cosiddetto “disponente“, affida e “trasferisce” temporaneamente la proprietà di uno o più beni del proprio patrimonio ad un soggetto di sua fiducia, il “trustee“, che ne assumerà il controllo e li gestirà per il raggiungimento dello scopo indicato dal disponente stesso, nell’interesse di uno o più beneficiari.

I beneficiari saranno coloro i quali al termine della durata del trust, si vedranno assegnata la proprietà dei beni oggetto dell’istituto appena concluso o ne godranno i frutti mentre il trust sarà ancora operativo.

Il trust offre protezione patrimoniale, in quanto i beni oggetto dell’istituto non rientreranno più nelle proprietà del soggetto disponente, ma saranno segregati e protetti da eventuali future vicende personali legate al proprietario, nonché da creditori propri e da quelli dei suoi figli, nel patrimonio del trustee.

Molto importante è la finalità del trust, ovvero lo scopo, la causa che sorregge l’operazione, in capo al trustee che dovrà innanzitutto essere lecita e soprattutto meritevole di tutela, ad esempio nei casi di figli disabili un genitore anziano potrebbe affidare la gestione di una parte del suo patrimonio, ad una persona di fiducia (trustee), affinchè i frutti siano destinati al pagamento delle spese di assistenza, cura, studio e svago del figlio stesso (beneficiario).

Indice:

 

Perchè avvalersi dei trust?

I casi concreti della vita in cui può essere utilizzato questo istituto sono innumerevoli e qui proveremo ad illustrarvene alcuni:

Trust di protezione dei beni della famiglia: col trust è possibile proteggere la casa e i beni della famiglia da futuri e imprevedibili eventi nefasti dell’attività dei genitori, ma anche dei figli in modo ancor più efficace del fondo patrimoniale e soprattutto a prescindere dalla permanenza del vincolo matrimoniale.

Trust per tutelare i rapporti interpersonali: questo istituto offre tutela anche a quei rapporti tra individui non garantiti dal nostro ordinamento come le coppie di fatto, figli non riconosciuti, amicizie, obblighi di coscienza o desiderio di riconoscenza verso persone che non rientrano nella cerchia famigliare

Trust istituiti dal nonno a favore dei nipoti: il nonno potrà in questo modo provvedere alle necessità dei nipoti senza concedere la disponibilità di beni e somme che potrebbero essere pignorati dai loro eventuali creditori o sperperati dai nipoti stessi o dai loro genitori

Trust per proteggere le somme di un’assicurazione sulla vita: è possibile proteggere anche le somme che l’assicurazione erogherà ai figli in caso di premorienza dei loro genitori, destinandole non immediatamente ai figli stessi ma ad un trustee che avrà il compito di amministrarli e utilizzarli solo per le necessità primarie dei beneficiari (istruzione, educazione, mantenimento) per un tempo limitato.

Trust per il passaggio generazionale in azienda: è possibile nel caso di imprenditore che intende lasciare ai figli la propria impresa che si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • il successore sia un minore;
  • il successore non abbia ancora la maturità per amministrare l’azienda;
  • esistono più successori che potrebbero essere in disaccordo e creare danni all’azienda stessa;
  • solo un successore ha manifestato interesse nel proseguire l’attività aziendale.

Tutti problemi che potrebbero essere risolvibili con la nomina di un trustee che farebbe da traghettatore nel delicato passaggio generazionale e che al termine del mandato, ovvero alla scadenza del vincolo del trust, lascerebbe l’azienda ai relativi beneficiari.

 

Trust autodichiarato

Questa forma, è quella che in Italia sta riscuotendo maggior successo perchè non è previsto che il dichiarante si spossessi dei suoi beni in favore di un terzo (in Italia siamo un po’ restii a far questo soprattutto perchè la fiducia non è mai troppa). In questa tipologia il disponente e il trustee coincidono e quindi non si trasferisce alcun bene ma ci si limita a porre su di essi un vincolo di destinazione, separandoli e segregandoli dal patrimonio personale, rendendoli quindi inaggredibili da eventuali creditori o dal fisco. Ovviamente una volta istituito il trust, il disponente non potrà più fare ciò che vuole dei beni soggetti al trust stesso, in quanto ne diverrà trustee e potrà soltanto amministrarli nell’interesse dello scopo o dei beneficiari.

Sintetizzando il trust può essere utile quando un certo scopo, che un dato soggetto voglia perseguire con riguardo a determinati beni, sia raggiungibile solo o più facilmente tramite l’affidamento dei suddetti beni a un soggetto diverso (il trustee), da colui che matura il desiderio di realizzare quello scopo (il disponente).

 

Come si istituisce un trust ?

Nell’ordinamento italiano il trust viene istituito mediante una scrittura privata autenticata da un notaio o da un atto pubblico.

Sono distinguibili in primo luogo l’atto istitutivo che viene sottoscritto dal disponente in cui è descritto il regolamento del trust stesso, per esempio la scelta della legge (essendo un istituto estero è utile decidere alla legge di quale paese far riferimento), la nomina dei soggetti (trustee, beneficiari, guardiano), lo scopo, le finalità, i poteri, ecc.

In secondo luogo ci saranno i vari atti traslativi della proprietà (atti di dotazione) ovvero quelli che serviranno a far confluire i beni nelle disponibilità del trustee. Gli atti di dotazione possono essere molteplici e successivi all’atto istitutivo.

L’istituzione di un trust può essere riassunta in questi punti:

1) il disponente istituisce il trust indicando lo scopo da perseguire coi beni destinati alla sua attuazione;

2) il disponente nomina un trustee che può essere persona fisica o persona giuridica, indicandogli gli obiettivi che deve raggiungere con la sua attività in riferimento ai beni conferitegli nel trust

3) il disponente nomina i beneficiari del trust ovvero coloro che godranno dei frutti dell’attività del trustee in relazione ai beni in oggetto e ai quali verranno devoluti i beni al termine dell’istituto;

4) il disponente nomina solitamente un “guardiano” del trust, ovvero un responsabile che vigilerà sull’operato del trustee e che dovrà autorizzare gli atti più rilevanti della sua attività;

5) il disponente trasferisce la proprietà dei beni oggetto del trust al trustee e coi quali lo stesso dovrà operare per il raggiungimento dello scopo (beni immobili, beni mobili, denaro, azioni e obbligazioni, titoli di credito, partecipazioni, ecc.);

6) perdendone la proprietà a favore del trustee il disponente protegge quei beni da eventuali suoi creditori personali

7) L’atto istitutivo del trust non deve contenere opzioni o condizioni di revocabilità, in quanto sarebbe presumibile che lo stesso possa essere stato istituito solo per sfuggire ai creditori. In presenza di tali condizioni non avrà effetto segregativo sui beni oggetto del trust che verranno considerati ancora come proprietà del disponente.

8) I beni rilevati dal trustee resteranno separati dal resto del suo patrimonio personale, non entreranno nella sua successione in caso di morte, nè faranno parte della comunione dei beni in caso di matrimonio del trustee stesso.

 

La figura del trustee

Come avrai capito, nell’istituto del trust ricopre un’importanza fondamentale la figura del trustee. Occorre evidenziare che egli dev’essere un soggetto:

  • imparziale e con l’obbligo di attenersi alle disposizioni e procedure concordate durante l’istituzione del trust;
  • che potrà esercitare solo i poteri conferiti dal disponente sui beni oggetto del trust, nello interesse dei beneficiari e mirate al raggiungimento dello scopo;
  •  che rappresenterà il mezzo che permetterà al disponente di realizzare i suoi legittimi interessi anche a prescindere dalla sua esistenza in vita e a prescindere da eventuali disavventure personali o patrimoniali che potrebbero colpirlo dopo l’istituzione del trust;
  • che non potrà trarre alcuna utilità dai beni oggetto del trust ad eccezione di un compenso concordato col disponente in fase di istituzione;
  • che può essere una persona fisica, come succedeva sempre in passato oppure una persona giuridica come sempre più spesso accade ai giorni nostri in cui esistono compagnie specializzate che a fronte di un compenso svolgono la professione di trustee a livello professionale (trust company);

 

La trust company

Esaminate le caratteristiche, ma soprattutto il compito arduo che spetta al trustee, sarebbe consigliabile affidarsi proprio ad una trust company, una società costituita appositamente per svolgere l’attività di Trustee in modo professionale.

La trust company rappresenta la moderna espressione della figura del trustee, che avrà il compito, non semplice per una persona fisica, di farsi carico di tutti gli oneri del trustee o del guardiano. Sono interamente costituite da professionisti che apportano ciascuno le proprie competenze ed esperienze, e ciò consente di affrontare in autonomia i differenti aspetti del Trust, in tutte le fasi, dalla sua istituzione alla gestione amministrativa e fiscale.

La Trust Company durante la vita del trust, provvede in autonomia alla gestione e amministrazione del trust, tanto nella sua quotidianità e nei rapporti coi terzi, inclusi i beneficiari, quanto in tutti gli aspetti relativi a contabilità, rendicontazione e fiscalità dello stesso.

 

Trust abusivo e azione revocatoria

Il trust, rappresenta una forma di protezione molto importante e “forte” per il tuo patrimonio, essendo istituito per atto pubblico ed avendo effetto segregativo dei beni oggetto dell’operazione.

I beni in trust vengono messi “in cassaforte” e protetti da spiacevoli inconvenienti che l’attività imprenditoriale può riservare anche ai più virtuosi.

MA NON E’ SEMPRE COSI’

Esistono molti casi (purtroppo), in cui qualche improvvisato consulente, magari trovato in internet, potrebbe consigliartelo come forma di occultamento di parte del tuo patrimonio, facendoti credere che il trust sia una sofisticata scappatoia per sfuggire ai creditori oppure dribblare il fisco.

Niente di più falso, perchè come tutte operazioni fatte in difetto di eventuali creditori ma soprattutto in malafede, anche al trust potrà essere applicata l’azione revocatoria, che annullerebbe lo stato di segregazione dei beni oggetto dell’operazione rendendoli nuovamente aggredibili.

Come nel caso dei fondi patrimoniali è fondamentale anche riguardo al trust che venga istituito in tempi non sospetti, infatti qualsiasi posizione debitoria in essere prima della sua istituzione, ne annullerebbe gli effetti qualora il creditore decidesse di “impugnare” il trust stesso. Ciò significa che non ha senso istituire un trust se l’unico scopo è quello di frodare i creditori.

Nemmeno potrai istitutire un trust per diseredare un figlio o il coniuge, in quanto i legittimari verrebbero comunque tutelati, potendo applicare le azioni necessarie per tutelare la loro posizione.

Attenzione alla struttura del trust, perchè anche se istituito “in bonis”, ovvero senza che vi siano posizioni debitorie in essere al momento della stipula, dovrà rispettare almeno una regola fondamentale che sta alla base di questo istituto:

quella per cui il disponente si spogli dei propri beni in favore di uno o più beneficiari e che il trustee debba avere la completa autonomia di gestione del capitale, non ridursi al ruolo di mero esecutore materiale o ancor peggio di prestanome, è infatti fondamentale che non vi siano regole che permettano al disponente di controllare il trustee a suo piacimento.

Ma anche la figura dello trustee non è irrilevante in quanto se in molti casi è normale che lo stesso venga scelto tra i più stretti famigliari del disponente o dei beneficiari, ancor più marcata dovrebbe essere la sua totale indipendenza nella gestione, perchè qualora l’invasività del disponente fosse potenzialmente così elevata da trasformare il trustee in un semplice mandatario, i beni seppur trasferiti, torneranno ad essere aggredibili da eventuali creditori del disponente se in grado di dimostrare la poca trasparenza del trust.

Particolare attenzione al trust autodichiarato, per cui esiste già una sentenza di revocatoria del tribunale di Milano del 2013 che nello specifico aveva dichiarato inefficacie il trust posto in essere, quando già la società del disponente era fortemente indebitata con una banca che poi avrebbe portato al fallimento la società stessa.

Ma la cosa peggiore che questo sprovveduto imprenditore fece, probabilmente mal consigliato da qualcuno, fu quella di istituire un trust autodichiarato, nel quale ricopriva contemporaneamente il ruolo di disponente, trustee e beneficiario.

Il giudice ha quindi dichiarato senza particolari problemi, a fronte dell’esistenza del debito antecedente alla costituzione del trust, ma soprattutto vista la struttura dell’operazione, palesemente finalizzata a ledere la garanzia patrimoniale dei creditori, la nullità dell’atto istitutivo accogliendo la domanda di revocatoria.

La giurisprudenza pertanto è sempre più orientata verso la possibilità di applicare la revocatoria ad ogni azione che vada a costituire una sorta di segregazione anomala del patrimonio del disponente, tanto da essere considerata abusiva.

L’istituzione di un trust ha pertanto senso e diventa un valore aggiunto solo quando:

  • viene utilizzato per finalità meritevoli di tutela che difficilmente si potrebbero realizzare senza l’aiuto del trustee;
  • viene stipulato in bonis, senza che vi siano posizioni debitorie che trasformino il trust in una sorta di scappatoia per sfuggire ai creditori;
  • la sua struttura, ovvero l’indicazione delle parti attrici non può dare adito a far intendere che l’istituto possa avere scopi fraudolenti per penalizzare un terzo soggetto (creditore, eredi, coniugi, erario);
  • il beneficiario di norma non sia lo stesso disponente.
   

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5 Comments
ginevra scatti

Luglio 20, 2020 @ 17:25

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Ma se il trust non protegge da un decreto ingiuntivo, allora a cosa serve?

Omar Cecchelani

Luglio 22, 2020 @ 17:27

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Protegge se messo in piedi con largo anticipo e con le giuste modalità

PELLICCIOTTI CONSALVO

Gennaio 7, 2020 @ 01:39

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Mi arrivano comunicazioni da parte delle Agenzie delle entrate,dal Comune,dalla Regione,ecc. per tardivi o mancati pagamenti regressi da 7-8 anni e più delle società srl delle quali sono titolare per cui,la mia domanda è come posso costituire un Trust per non incorrere ad una revocatoria qualora si presentino i soprascritti debitori che hanno riscontrato irregolarità delle società,negli adempimenti fiscali o altro compiti affidati ai commercialista e quindi chi costituirà questo Trust credo dovrà effettuare un scrupoloso controllo per verificare inesistenza di debiti per rendere valido l’atto costituivo del Trust e quali sono le garanzie che tale verifica sia stata svolta correttamente.
Ringrazio l

Omar Cecchelani

Luglio 27, 2020 @ 17:22

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Il trust, così come tutti gli altri strumenti a tutela patrimoniale devono essere messi in piedi quando non sono presenti posizioni debitorie in essere oppure quando questi problemi non sono nemmeno all’orizzonte… Forse lei non ha ancora ricevuto degli atti giudiziari a richiesta di questi importi ma le sole lettere di diffida possono costituire un elemento sufficiente ai creditori per invalidare un trust…

Ramona

Novembre 28, 2019 @ 04:59

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È uno degli articoli più utili , completi e meglio descritti che io abbia trovato in materia di trust

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