La prescrizione civile: come si oppone – Eccezione di prescrizione

La prescrizione è un modo di estinzione dei diritti di carattere generale strutturato su due elementi imprescindibili: il decorso del tempo e l’inerzia del titolare del diritto; come dispone l’art. 2934 codice civile, infatti, ogni diritto – con l’esclusione di quelli indisponibili e degli altri diritti indicati dalla legge – si estingue per prescrizione ove il suo titolare non lo eserciti per il tempo indicato dalla legge.

L’art. 2938 c.c. stabilisce che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice: ciò significa che, nell’ambito del processo, la parte interessata ad ottenere la declaratoria di intervenuta estinzione del diritto fatto valere giudizialmente nei suoi confronti deve formulare un’apposita eccezione (eccezione di prescrizione), non potendo il giudicante rilevare autonomamente la compiuta prescrizione; si tratta di un’eccezione in senso stretto, che deve cioè fondarsi su fatti allegati e dimostrati dalla parte che la solleva: il giudice non può, infatti, accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso da quello dedotto dalla parte.

Sotto il profilo probatorio, la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 23.5/25.7.2002, n. 10955/02) precisa che la parte che eccepisce la prescrizione estintiva ha l’onere di allegare l’inerzia del titolare del diritto azionato “per il tempo determinato dalla legge” (elemento, questo, costitutivo dell’eccezione) e di manifestare l’intenzione di profittare dell’effetto estintivo del diritto a causa della detta protratta inerzia: spetterà, invece, al giudice identificare il diritto ed il regime prescrizionale ad esso applicabile per legge trattandosi, infatti, di questioni di diritto che, quand’anche allegate dalla parte, non vincolano il giudice; solo a quest’ultimo compete, infatti, l’individuazione delle norme applicabili e, quindi, di stabilire sia il periodo di tempo coperto dalla prescrizione, sia il termine iniziale di decorrenza di essa.

Ciò significa da un lato che la parte, pur avendo proposto nel primo atto difensivo un’eccezione di prescrizione decennale, può invocare la prescrizione quinquennale (e viceversa) nel corso del giudizio – ed anche successivamente in appello, a patto che i fatti su cui essa si fonda siano sempre gli stessi già allegati e dimostrati – senza incorrere nelle preclusioni di cui agli artt. 167 o 416 c.p.c.; dall’altro lato che, una volta formulata l’eccezione, il giudice dovrà esaminarla e “stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte” (Cass. 23 agosto 2004, n. 16573), previa attivazione, in tal caso, del contraddittorio tra le parti sulla questione.

In definitiva, l’eccezione di prescrizione estintiva deve essere sollevata in primo grado nel primo atto difensivo (comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c., memoria difensiva ex art. 416, co. 2, c.p.c.) e non già per la prima volta in appello (si concreterebbe in una domanda nuova, in tal caso: per tutte, Cass., ord. 6.7.2016, n. 13809). Tuttavia, in applicazione del principio sopra esposto per il quale “non solo non è richiesto che la parte ancori l’eccezione ad una specifica normativa, ma la qualificazione giuridica dei fatti addotti dalla parte e l’individuazione della disciplina giuridica applicabile è compito esclusivo del giudice” (cfr. Cass. 2 marzo 1995, n. 2412; 8 novembre 1997, n. 11024), tanto nel corso del giudizio di primo grado quanto in appello – e ciò anche nel processo del lavoro – è possibile dedurre la prescrizione decennale pur avendo già eccepito quella quinquennale (Cass. S.U. 19 novembre 1998, n. 11720), e viceversa.

 

Attenzione però all’eccezione di prescrizione presuntiva

eccezione di prescrizioneLe prescrizioni presuntive si fondano non già (come l’ordinaria e le brevi) sull’inerzia del creditore protratta per un certo tempo, bensì sulla presunzione che il pagamento sia avvenuto nel termine previsto; esse presuppongono, dunque, l’avvenuto adempimento dell’obbligazione ed il riconoscimento dell’obbligazione stessa da parte del debitore: pertanto, le relative eccezioni sono incompatibili con qualsivoglia comportamento del debitore che comporti – anche implicitamente, per giurisprudenza costante – l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. Ciò accade, ad es., nei casi in cui il debitore ammetta di non aver pagato, contesti il quantum della pretesa azionata contro di lui, “neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l’implicita ammissione che l’obbligazione non è stata estinta” o, ancora, indichi un terzo quale soggetto obbligato (per tutte, recentemente, Cass. 5.6.2019, n. 15303). In tali casi, l’eccezione ex art. 2959 c.c. è rigettata dal giudice.

D’altro canto, però, eccepire la prescrizione presuntiva non equivale a riconoscere il debito azionato e che si assume prescritto. La parte che intenda sollevare in giudizio l’eccezione di prescrizione presuntiva dovrà pertanto curare attentamente, nel proprio atto, di non prendere posizione sulla pretesa (evitando, dunque, di entrare nel merito di essa) e di non ammettere – neppure implicitamente, allegando circostanze come quelle appena viste sopra o altre ad esse assimilabili – che l’obbligazione non è stata estinta.

Per paralizzare l’eccezione di prescrizione avversaria la controparte (ossia il titolare del diritto che si assume prescritto) dovrà eccepire la verificazione di fatti interruttivi e, in ossequio alla regola dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., dimostrare tali fatti; dovrà quindi sollevare l’eccezione di interruzione, che è un’eccezione in senso lato e, dunque, rilevabile dal giudice anche d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio “sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo” senza necessità di specifica e tempestiva deduzione di parte. Essa può essere pertanto avanzata per la prima volta anche in appello, a patto che si fondi su fatti già agli atti del primo grado (così Cass. 29.11.2016 n. 24214).

Sempre su questo sito, si vedano la nozione di prescrizione (e relative operatività, rilevabilità e la rinuncia), le prescrizioni brevi e le prescrizioni presuntive, la differenza tra prescrizione e decadenza, il computo dei termini, sospensione ed interruzione della prescrizione.

   

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