Quali redditi non sono da inserire in dichiarazione?

Tra i principali doveri di un contribuente c’è la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi. Un adempimento da rispettare attraverso la compilazione del modello 730 oppure del modello Redditi Persone Fisiche, allo scopo di comunicare al Fisco tutte le entrate economiche conseguite nel corso dell’anno e poter così versare le imposte dovute.

La dichiarazione dei redditi assume una grande rilevanza per il calcolo dell’IRPEF sulla base del ben noto sistema della suddivisione in cinque scaglioni di reddito e aliquote progressive dal 23% al 43%. Pertanto, maggiore sarà la base imponibile e più alta di conseguenza risulterà essere  l’imposta sui redditi da versare nelle casse dell’Erario.

Inoltre, serve tener ben presente la regola generale per la tassazione, ovverosia l’articolo 3 del DPR n. 917/86. Tale normativa stabilisce che ogni contribuente residente deve dichiarare al Fisco italiano i redditi percepiti anche al di fuori dei confini dello Stato, mentre i contribuenti non residenti devono inserire nella dichiarazione i soli redditi derivanti da fonti attive sul territorio nazionale. Tuttavia, come detto, si tratta di una regola di carattere generale caratterizzata da diverse eccezioni.

Infatti, il nostro sistema tributario ammette l’esistenza di una serie di tipologie di reddito che il contribuente non è tenuto a inserire nella propria dichiarazione reddituale. Le cause dell’esenzione sono molteplici e riguardano, ad esempio, redditi ottenuti a seguito di una prestazione occasionale, retribuzioni non percepite, tassazione già avvenuta alla fonte, particolari categorie di pensioni, ecc. Al netto delle differenti motivazioni, ciò che conta è conoscere esattamente quali tipologie di reddito non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF.

Scopo di quest’articolo è analizzare in modo dettagliato ogni categoria di reddito che gode dell’esenzione in dichiarazione, così da permettere al contribuente di evitare errori nella compilazione del modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche.

Indice:

 

Categorie di redditi esenti dalla dichiarazione

Quali redditi sono esenti da Irpef e da non inserire in dichiarazioneAndiamo subito dritti al nocciolo della questione per capire quali categorie di reddito risultano esonerate dall’inserimento nelle dichiarazione dei redditi. Nello specifico parliamo delle seguenti tipologie di reddito:

  • redditi da prestazioni di servizi che rientrano nella casistica del lavoro autonomo occasionale;
  • trattamento di fine rapporto (TFR) o altre indennità e somma elargite allo scopo di cessare il rapporto di lavoro dipendente;
  • retribuzioni non percepite;
  • somme incassate per il conseguimento di una borsa di studio;
  • redditi derivanti dall’attività svolta all’interno di associazioni sportive dilettantistiche;
  • particolari pensioni con esenzione IRPEF;
  • altre fattispecie esenti IRPEF (indennità di mobilità, assegno di maternità, ecc);

Andiamo a scoprire per ogni categoria presente nel suddetto elenco quali sono le caratteristiche e gli aspetti più rilevanti.

 

Redditi da lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale permette al soggetto di offrire la propria opera, percependo un compenso senza necessità di aprire una partita IVA. Si tratta di una pratica piuttosto diffusa che consente di arrotondare le entrate eseguendo lavoretti saltuari. La prestazione, per poter essere considerata occasionale, dovrà esercitarsi senza vincoli di subordinazione o dipendenza col richiedente, nonché risultare di natura non continuativa nel tempo e svolta senza sfruttare strutture organizzate o all’interno del luogo di lavoro del committente.

Attraverso il jobs act sono stati rivisti alcuni punti della disciplina inerente la prestazione occasionale, tuttavia ancora oggi possiamo beneficiare di tale opportunità per svolgere saltuariamente lavori remunerati senza partita IVA. La normativa di riferimento è l’articolo 2222 del codice civile, mentre per la tassazione IRPEF è necessario considerare le disposizioni contenute nell’articolo 67, lettera 1 del DPR n. 917/86.

Tale decreto inserisce i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nella tipologia dei cosiddetti redditi diversi. Pertanto, il lavoratore dovrà dichiarare i compensi ricevuti compilando il quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche. Se il soggetto è un pensionato o un lavoratore dipendente, dovrà utilizzare il modello 730 e inserire l’importo nel quadro D. Ricordiamo che in ambedue i casi, il contribuente potrà recuperare la ritenuta d’acconto pari al 20% che il committente ha applicato in qualità di sostituto d’imposta.

 

Quando è possibile non dichiarare i redditi da lavoro autonomo occasionale?

L’ordinamento tributario prevede un solo caso in cui è consentito non inserire nella dichiarazione dei redditi i compensi ottenuti per prestazioni occasionali, vale a dire quando l’importo annuo risulta inferiore a 4.800 euro.

Tuttavia, in tale circostanza il contribuente viene esonerato dalla dichiarazione nel modello 730 o Redditi Persone Fisiche solo se non presenta altri redditi. Viceversa, è tenuto a inserire nella dichiarazione ogni reddito percepito, compresa la somma derivante da lavoro autonomo occasionale sebbene inferiore alla soglia di 4.800 euro. In conclusione, possiamo affermare che l’esenzione IRPEF per redditi da opere occasionali è consentita esclusivamente per cifre fino a 4.800 euro e qualora rappresentano l’unica fonte di reddito.

Per dovere di informazione dobbiamo accennare ad una ulteriore questione: come detto in precedenza, i compensi conseguiti dal lavoratore occasionale sono sottoposti a ritenuta d’acconto in misura del 20% applicata dal committente che assume il ruolo di sostituto d’imposta. Indipendentemente dal superamento del limite di 4.800 euro e dall’esenzione della tassazione, il contribuente deve presentare la dichiarazione dei redditi e inserire l’importo se intende recuperare la ritenuta d’acconto.

Altro aspetto da non dimenticare riguarda la gestione previdenziale. In questo caso il soggetto è obbligato a iscriversi presso la gestione separata INPS qualora il reddito da lavoro occasionale dovesse superare i 5.000 euro.

Visto che abbiamo parlato di soglie di reddito per l’esenzione dalla tassazione IRPEF e per l’iscrizione alla gestione separata INPS, è opportuno ricordare che la disciplina sulla prestazione occasionale non impone alcun limite dei compensi oltre il quale scatta l’obbligo di apertura della partita IVA. I requisiti fondamentali rimangono la natura saltuaria delle opere prestate e l’assoluta assenza di qualsiasi forma di subordinazione, organizzazione e dipendenza dal committente.

 

Esenzione trattamento di fine rapporto

Il TFR rientra tra le tipologie di redditi esenti dalla tassazione IRPEF, in quanto risulta sottoposto a tassazione separata. Un sistema che riguarda qualsiasi altra forma di indennità, o somma percepita una tantum, come conseguenza dell’interruzione di un rapporto di lavoro dipendente.

Quindi, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità di preavviso, la cifra elargita per la sottoscrizione di un patto di non concorrenza, la somma attribuita a seguito di un provvedimento giudiziario o per la transazione al fine di interrompere il rapporto di lavoro, sono tutti importi che il contribuente non dovrà inserire nella propria dichiarazione. Essendo redditi assoggettati a tassazione separata, sarà il datore di lavoro  ad inviare una specifica comunicazione all’Amministrazione Finanziaria attraverso la Certificazione Unica.

Alla suddetta regola generale è prevista un’eccezione che riguarda il TFR in busta paga. La normativa non prevede l’esenzione da tassazione ordinaria IRPEF qualora il lavoratore dipendente del settore privato abbia chiesto e ottenuto l’erogazione della quota TFR come integrazione dello stipendio. La condizione necessaria è la sussistenza del rapporto di lavoro da almeno 6 mesi, mentre l’erogazione riguarda la quota TFR per il periodo compreso dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

In questi casi l’importo extra ricevuto in busta paga dal lavoratore sarà considerato alla stregua  di un normale aumento della retribuzione e, di conseguenza, tassato all’aliquota ordinaria dell’IRPEF. Per quanto riguarda eventuali anticipazioni richieste sul trattamento di fine rapporto accantonato, si ritorna all’applicazione della tassazione separata.

 

Retribuzione non percepita

Il contribuente a seguito di retribuzioni non percepite, indennità di preavviso e somme ricevute per la firma di un patto di non concorrenza, risulta esentato dall’inserimento in dichiarazione delle suddette somme. Infatti, si tratta di redditi non sottoposti a tassazione IRPEF, sebbene il lavoratore dipendente o l’amministratore abbiano ricevuto la Certificazione Unica con indicati gli importi in base a quanto stabilito dal contratto di lavoro o dal compenso pattuito.

C’è tuttavia un importante requisito da tenere in considerazione, ovvero, che i redditi risultano esenti da tassazione se percepiti non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. Un principio di cassa che trova applicazione anche se, per errore, sono state già versate le ritenute d’acconto.

La retribuzione verrà assoggetta a tassazione ordinaria solo ad avvenuto versamento e fermo restando che il mancato saldo iniziale sia riconducibile ad un comportamento volontario del datore di lavoro. Viceversa se, ad esempio, il mancato pagamento è la conseguenza della grave situazione finanziaria in cui versa l’azienda o la sussistenza di una procedura concorsuale, il lavoratore ha diritto di applicare la tassazione separata senza inserire i redditi nel modello 730 o Persone Fisiche.

 

Borse di studio

La regola generale impone l’applicazione della tassazione ordinaria IRPEF per i redditi derivanti da borse di studio, premi e assegni incassati a titolo di addestramento professionale o come sussidio agli studi. In altre parole, sono considerati redditi del tutto assimilabili a quelli da lavoro dipendente. Di conseguenza il contribuente dovrà compilare correttamente il modello 730 inserendo il relativo importo nel quadro C, o il modello Redditi Persone Fisiche indicandone le somme nel quadro RC.

Ci sono però alcuni casi particolari che consentono l’esenzione IRPEF della borsa di studio. L’articolo 4 della Legge n. 476/1984 prevede le seguenti fattispecie:

  • borsa di studio corrisposta da Regioni a statuto ordinario o speciale;
  • borsa di studio corrisposta a studenti universitari;
  • borsa di studio assegnata da un’università e da un istituto di istruzione universitario. Il finanziamento deve riguardare la frequentazione di un corso di perfezionamento, una scuola di specializzazione, un corso di dottorato di ricerca o attività di ricerca post-dottorato, oppure un corso di perfezionamento all’estero;
  • borse di studio assegnate a partire dal 1 gennaio 2000 e facenti parte del programma Socrates. Rientrano anche importi aggiuntivi elargiti dalle università, a patto che la somma complessiva non superi 7.746,85 euro;
  • borsa di studio assegnata per la frequentazione di una scuola universitaria di specializzazione per la facoltà di medicina e chirurgia;
  • borsa di studio erogata a favore di una vittima di atti terroristici o della criminalità organizzata. Rientrano anche le borse di studio assegnate a orfani e figli superstiti delle vittime;
  • borse di studio che fanno parte del programma Erasmus+, atte a finanziare le spese per spostamenti internazionali e soggiorno degli studenti universitari.

 

Redditi esenti IRPEF derivanti da associazione sportiva dilettantistica

Tale situazione è disciplinata dalla Legge n. 342 del 2000 e precisamente dall’articolo 37 che stabilisce quanto segue:

  • non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi, i primi 10.000 euro conseguiti durante il periodo d’imposta dal 1° gennaio al 31 dicembre;
  • oltre i 10.000 euro e fino a 20.658,28 euro si deve applicare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura pari al 23%;
  • per importi eccedenti 20.658,28 euro la tassazione prevede una ritenuta a titolo di acconto nell’ordine del 23%.

In buona sostanza la normativa impone al contribuente di indicare le somme percepite nella dichiarazione dei redditi solo al superamento del limite di 20.658.28 euro. Importi fino a tale soglia non contribuiscono alla formazione della base imponibile o risultano coperti dal versamento della ritenuta a titolo di imposta.

 

Quali pensioni sono esenti IRPEF?

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che esistono alcune tipologie di trattamenti pensionistici esenti dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Nei seguenti casi è possibile non indicare gli importi ricevuti nella dichiarazione dei redditi:

  • pensione di invalidità: riguarda gli assegni elargiti a cittadini italiani e coniugi di cittadini italiani che hanno subito danni permanenti causati dallo scoppio di un’arma, o un ordigno esplosivo lasciato incustodito, o abbandonato dalle Forze armate in periodo di pace, oppure a seguito di esercitazioni;
  • pensione di invalidità corrisposta a un cittadino italiano, straniero o apolide che ha subito danni permanenti durante l’adempimento del proprio dovere, o a seguito di un atto terroristico, oppure causato dalle azioni della criminalità organizzata: rientrano in questa fattispecie anche i trattamenti speciali di reversibilità corrisposti ai superstiti delle vittime decedute a causa di una delle suddette circostanze;
  • pensione tabellare elargita ad allievi ufficiali e sottufficiali che hanno subito menomazioni durante lo svolgimento del servizio di leva;
  • pensioni tabellari elargite a Carabinieri ausiliari e soggetti che svolgono il servizio di leva presso i corpi della Polizia di Stato, Guardia di Finanzia e Vigili del fuoco: tra i possibili beneficiari ci sono anche soggetti che assolvono il servizio di leva presso i militari volontari. Il requisito necessario per ottenere la pensione è aver subito una menomazione durante e per causa del servizio di leva, oppure nel corso del servizio di leva obbligatorio.

 

Altre tipologie di redditi esenti dall’IRPEF

Dopo aver elencato e analizzato le principali tipologie di redditi esenti da tassazione IRPEF, rimangono ancora alcune fattispecie che si possono non inserire in dichiarazione e precisamente:

  • indennità di mobilità per la sola parte utilizzata allo scopo di costituire una società cooperativa, secondo la Legge n. 223/1991;
  • assegno di maternità elargito a donne non lavoratrici, secondo le disposizioni dalla Legge n. 448/1998;
  • maggiorazioni sociali per i trattamenti pensionistici in base a quanto previsto dalla Legge n. 544/1988;
  • assegno per la collaborazione ad attività di ricerca. L’importo può essere versato da un’università, un osservatorio astronomico o astrofisico, oppure dall’osservatorio vesuviano, nonché da enti pubblici e istituzioni di ricerca.
   

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