Come accedere al regime forfettario: limiti di fatturato e requisiti
Il nuovo regime forfettario per i titolari di partita IVA, in vigore dal 1 gennaio del 2016 e che va a modificare in modo sostanziale quello approvato nel 2008 (Regime dei minimi) e il regime forfettario 2015, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva forfettaria del 15% sui ricavi sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
Tra le novità del regime forfettario ne saltano all’occhio subito due:
- l’assenza del limite di età dei 35 anni oltre la quale non è più possibile accedervi;
- la soppressione del vincolo della durata massima di 5 anni, com’era nel “vecchio regime”.
Vediamo chi può accedere al nuovo regime forfettario e quali sono i limiti dei ricavi che variano a seconda del tipo di attività svolta:
– Destinatari: il nuovo regime forfettario è destinato alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni non in società che pertanto restano escluse in qualsiasi forma.
– L’accesso al regime: è riconosciuto a coloro i quali abbiano sostenuto nel precedente periodo d’imposta:
1) spese per lavoro dipendente e affini non superiore a 5mila euro lordi. Si terrà conto anche dei compensi corrisposti all’imprenditore stesso e ai suoi famigliari. Non sono compresi i compensi corrisposti in via occasionale.
2) un costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20mila euro. I beni strumentali usati in modo promiscuo si calcolano al 50 per cento.
3) i ricavi non devono superare le soglie previste dalla legge che variano da 15mila a 40mila euro a seconda dell’attività esercitata diversificati in base al codice ATECO.
4) i redditi di lavoro dipendente o pensione eventualmente percepiti non devono essere maggiori rispetto a quelli d’impresa o professionali, a meno che la somma di tutti non superi 20mila euro. (questa disposizione è stata abrogata nella legge di stabilità per il 2016 ed ha solo effetto nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015)
– Soggetti esclusi: non possono avvalersi del regime forfettario:
- soggetti che si avvalgono di regimi IVA speciali;
- soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o Norvegia e Islanda e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che effettuano, in prevalenza cessioni di fabbricati e di terreni edificabili;
- soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone o di capitali aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
– Ritenuta d’acconto e IVA: anche il nuovo prevede l’esonero dal versamento dell’IVA e i ricavi e compensi continuano a non essere nemmeno assoggettati a ritenuta d’acconto. Ovviamente sulle fatture dovrà essere presente la dicitura che specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva. Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Pertanto non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva. Esenzione anche dagli studi di settore.
– Obblighi e deroghe: Resta l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti. Si è esonerati, invece, dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
– Calcolo del reddito: il reddito imponibile viene calcolato in maniera forfettaria, applicando ai ricavi percepiti un coefficiente che varia a seconda della tipologia di attività. In definitiva, considerando il 78% del reddito percepito, si sottraggono i contributi previdenziali e si ottiene l’imponibile a cui va applicata l’imposta del 15%. A differenza del “vecchio regime dei minimi”, le spese non assumono alcuna rilevanza, pertanto non potranno essere detratte. L’aliquota del 15% verrà ridotta ad un terzo per i soggetti che intraprendono una nuova attività, pertanto per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%). Tale agevolazione viene poi riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfetario per gli anno 2016, 2017, 2018 e 2019.
– Contributi previdenziali: commercianti e artigiani potranno determinare i contributi dovuti applicando le aliquote contributive previste per le rispettive gestioni. Il reddito forfettario costituisce la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, e su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%. I contributi previdenziali pagati possono essere dedotti dal reddito imponibile al fine del calcolo finale dell’imposta
– Limiti di ricavi in base alla tipologia di attività: 30 mila euro per le attività professionali e 25 mila per gli intermediari del commercio. Può salire fino 50 mila euro per le attività di servizi di alloggio e ristorazione o per il commercio all’ingrosso o dettaglio. Nella tabella che segue sono specificati i limiti di reddito per alcune categorie di attività:
Settore |
Codice attività ATECO 2007 |
Limiti compensi |
Coeff. redditività |
---|---|---|---|
Industrie alimentari e delle bevande |
(10 – 11) |
45.000 |
40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 |
50.000 |
40% |
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande |
47.81 |
40.000 |
40% |
Commercio ambulante di altri prodotti |
47.82 – 47.89 |
30.000 |
54% |
Costruzioni e attività immobiliari |
(41 – 42 – 43) – (68) |
25.000 |
86% |
Intermediari del commercio |
46.1 |
25.000 |
62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione |
(55 – 56) |
50.000 |
40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi |
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) |
30.000 |
78% |
Altre attività economiche |
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) |
30.000 |
67% |
Dopo aver esaminato le caratteristiche del nuovo regime forfettario è importante valutare bene quale sia la reale convenienza nell’aderirvi. E’ fondamentale considerare che in questo caso i costi che sosterrai per la tua attività non saranno deducibili, perchè come ti ho sottolineato in precedenza, l’imposta sostitutiva sostituisce sia i costi che i ricavi, mentre in un regime ordinario ti sarà possibile abbattere il reddito proprio sottraendogli le spese sostenute.
Prima di effettuare l’opzione verso il regime forfettario pertanto dovrai valutare che, se la tua attività prevede un impatto dei costi piuttosto rilevante, potrebbe essere più opportuno avere la possibilità di dedurli e di detrarvi la relativa IVA.
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angelo Vergani
Ottobre 29, 2017 @ 09:05
Io sono ditta individule Partita IVA codice ateco 620100 e regimi ai minimi da 4 anni (età 51) ->
anno prossimo scade 5 anni per permanenza in regimi ai minimi
Fatturo poco, 6.000 8.000 euro / anno e pago contributi / anno 3.600 euro
Vorrei continuare con partita IVA ma passare al regime forfettario
1) Posso passare direttamente al regime forfettario ?
2) Pagherei il 35% in meno sui contributi INPS ? cioè 3600*0,35 = 1260 euro -> 3500 – 1260 =2340
3) Anche con sconto su contributi INPS , anzianità contributiva sarebbe coperta ? cioè pagherei 2340 / anno e maturerei comunque anzianità contributiva di anno ?