Controlli dell’Agenzia delle Entrate sul regime forfettario

Scopo di quest’articolo è analizzare la situazione che vede coinvolto un contribuente in regime forfettario alle prese con le verifiche dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, cercheremo di capire in quali circostanze si può finire sotto la lente di ingrandimento del Fisco e come comportarsi per poter dimostrare di essere nel giusto e aver svolto in modo corretto tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa tributaria vigente.

Che l’Autorità Finanziaria svolga regolari controlli allo scopo di accertare il rispetto delle leggi e contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale è del tutto normale. A maggior ragione quando si parla della tassazione, in assoluto, più vantaggiosa prevista dal nostro sistema tributario. Infatti, il regime forfettario assicura notevoli agevolazioni al contribuente che decide di adottarlo, fermo restando il mantenimento dei requisiti richiesti per restare nel sistema. Oltre all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, il non dover sottostare agli studi di settore e poter adottare una contabilità più semplice di quella semplificata, bisogna aggiungere la ghiotta opportunità di applicare un’imposta sostitutiva unica con aliquota pari al 15%, oppure 5% per le start-up. Quindi si pagano meno tasse e, al contempo, si può gestire la partita IVA in maniera molto semplice ed economica.

Se da una parte, i contribuenti in regime forfettario godono di indubbi benefici, dall’altra non risultano di certo esonerati da eventuali controlli al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di accesso e permanenza, nonché per scoprire qualche furbetto che abusa di tale regime per combinare qualche “pasticcio“.

Il motivo che ha portato ad una stretta dei controlli, proprio sui soggetti che hanno optato per il regime forfettario, è dovuto al crescente numero di adesioni che ha visto, specialmente nel 2019, una vera e propria impennata. Le verifiche si concentrano, sia sui contribuenti che applicheranno il regime forfettario nel 2021, ma anche a tutti coloro che già lo stanno sfruttando dal 2019. Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate non trascura nemmeno i lavoratori autonomi sottoposti al regime dei minimi, sebbene sia ormai in via di esaurimento e faccia riferimento alle sole partite IVA aperte prima del 2016.

Considerando che il principale requisito per l’accesso al regime forfettario è il limite massimo dei ricavi / compensi nel periodo d’imposta pari a 65.000 euro, i controlli delle autorità competenti si focalizzano, in particolare, sui redditi dichiarati dai contribuenti. Per accertare un’eventuale irregolarità, i dati della dichiarazione dei redditi vengono incrociati con i dati ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) dopodiché, accertate le eventuali violazioni, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate provvedono a revocare i benefici fiscali. Bisogna comunque sottolineare come la politica del Fisco segua la via della conciliazione, cercando di stimolare il contribuente a regolarizzare in modo spontaneo la propria posizione. In tal senso, vengono spedite lettere di compliance per segnalare la presenza di presunte omissioni o irregolarità nella dichiarazione dei redditi, permettendo al soggetto di verificare quanto imputatogli e prendere rapidi provvedimenti per ottenere anche uno sconto sulle sanzioni.

Indice:

 

Caratteristiche del regime forfettario

Accertamenti regime forfettarioPrima di addentrarci nel vivo della questione riteniamo doveroso fornire una breve spiegazione sulle principali peculiarità del regime forfettario.

Come già detto, si tratta di un regime fiscale agevolato introdotto con la Legge n. 190/2014 e, successivamente, più volte modificato, in ultima istanza con l’intervento sui requisiti di accesso e permanenza effettuato nel 2019 tramite il D.L. n.124. Ad oggi, il regime forfettario rappresenta l’unica forma di tassazione agevolata applicabile da una partita IVA, ad eccezione del regime dei minimi per chi lo ha adottato entro il 2015 e ancora in vigore fino alla naturale scadenza.

Lo scopo del regime forfettario è quello di incentivare l’avvio di nuove attività commerciali e professionali che prevedono un  giro d’affari non elevatissimo, offrendo minori adempimenti e pochi obblighi da sostenere.

Si tratta del regime naturale per categorie quali lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali, imprese familiari e, in generale, persone fisiche titolari di partita IVA che possono applicare una sola imposta sostitutiva con aliquota al 15% su una percentuale forfettizzata del fatturato. Quindi, il contribuente non dovrà più preoccuparsi di versare IRPEF, IRAP e addizionali comunali e regionali, ma soltanto l’imposta sostitutiva sopracitata.

Per accedere al regime forfettario i tre requisiti fondamentali sono:

  • residenza in Italia (qualora residenti all’estero in Stati UE / SEE bisogna aver prodotto almeno il 75% del reddito in Italia);
  • limite compensi/ricavi annuali non superiore a 65.000 euro;
  • costi per il lavoro accessorio (retribuzione lavoratori dipendenti e collaboratori tra cui rientrano anche i familiari) non superiori a 20.000 euro lordi.

Coloro che già svolgono un’attività, dovranno prendere come riferimento il fatturato dell’anno precedente, mentre per chi avvia una nuova attività faranno testo i compensi prodotti nell’anno in corso.

Per il calcolo del reddito imponibile è sufficiente moltiplicare i ricavi totali per il coefficiente di redditività, ovvero una percentuale fissa che si differenzia in base al tipo di attività svolta e relativo codice ATECO.

Per quanto riguarda il regime forfettario con aliquota al 5%, si potrà applicare solo in presenza di impresa emergente che può essere considerata una start-up ed è utilizzabile solo per i primi 5 periodi d’imposta. In questi casi rimangono sempre validi i requisti appena visti, a cui dover aggiungere le seguenti condizioni:

  • il soggetto non deve aver svolto, nei tre anni precedenti, attività di natura artistica, professionale o d’impresa (ivi comprese partecipazioni in associazioni e/o imprese familiari);
  • la nuova attività non deve rappresentare la mera prosecuzione di quella esercitata in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo. Fanno eccezione le sole pratiche obbligatorie per esercitare arti o professioni;
  • se il contribuente acquisisce l’attività da un altro soggetto, è necessario che i ricavi dell’anno precedente non superino i 65.000 euro.

Passando ai vantaggi, oltre alla tassazione particolarmente favorevole, li possiamo così sintetizzare:

  • determinazione del reddito tramite il criterio di cassa, che si basa sui ricavi/compensi generati nel periodo d’imposta a cui applicare il coefficiente di redditività e la successiva imposta sostitutiva;
  • i costi dell’attività vengono determinati in modo forfettario, quindi risultano indipendenti dalle spese sostenute;
  • esclusione dell’applicazione IVA, indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ritenute d’acconto;
  • esclusione fatturazione elettronica (si può comunque richiederne l’applicazione per ridurre di un anno i tempi di accertamento);
  • generale semplificazione degli adempimenti contabili.

Dopo questo riassunto sulle caratteristiche peculiari del regime forfettario, risultano piuttosto chiari i vantaggi, ma anche quanto siano vincolanti i requisiti da rispettare e adatti per attività commerciali e professionali di piccole e medie dimensioni.

Altro aspetto rilevante riguarda il calcolo automatico del reddito imponibile che viene effettuato attraverso l’applicazione del solo coefficiente di redditività al fatturato. Di conseguenza, rispetto al regime ordinario che impone l’indicazione dettagliata di tutte le spese, in questo caso il contribuente non sarà tenuto alla specificazione di alcun costo in dichiarazione dei redditi. Se da un lato questo aspetto può facilitare la vita del forfettario e ridurre di gran lunga la possibilità di errori involontari, o voluti con l’intento di eludere il Fisco, dall’altro può rappresentare un valido strumento illecito per “aggiustare” i bilanci di altre imprese, indi per cui l’Agenzia delle Entrate è particolarmente attenta alle operazioni “sospette” che le imprese intraprendono coi forfettari.

 

Controlli Agenzia delle Entrate: confronto tra dichiarazione dei redditi e Certificazione Unica

Attualmente, l’Amministrazione Finanziaria dispone di tutti i mezzi tecnologici e ogni informazione fiscale per poter, teoricamente, rivoltare il contribuente come un calzino. Di conseguenza, non risulta affatto complicato verificare le persone fisiche che hanno aderito al regime forfettario.

In tal senso, uno degli strumenti più semplici, ma nel contempo efficaci, è il confronto tra la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente e la Certificazione Unica inviata da una o più aziende committenti che collaborano con il soggetto forfettario.

E tutto in modo davvero molto semplice: supponiamo che un ingegnere con partita IVA dichiari di aver fatturato all’azienda Y un importo di 7.000 euro. Tuttavia, il committente invia all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica riportante una cifra differente. E’ palese come si sia in presenza di un’irregolarità che potrebbe essere frutto di un comportamento truffaldino o, più banalmente, di un errore in buona fede. Comunque sia, tale situazione darà il via ad un rapido accertamento.

Da questo esempio risulta piuttosto evidente come un contribuente in regime forfettario che collabori con aziende, società private, oppure enti pubblici, abbia ben poche possibilità di fare il furbo: qualsiasi tentativo di dichiarare il falso risulterebbe lampante ed immediatamente scoperto.

 

Determinazione forfettaria della spesa

Come già descritto in precedenza, tra le peculiarità di tale regime agevolato c’è il conteggio forfettizzato dei costi. Con il sistema di tassazione ordinaria il contribuente deve provvedere, in fase di dichiarazione dei redditi, a calcolare il reddito loro e sottrarre a questo dato tutti i costi sostenuti nel periodo di imposta. Nel regime forfettario non avviene nulla di tutto ciò, infatti l’unico costo deducibile dal reddito lordo è quello relativo ai  contributi previdenziali.

Le varie attività economiche sono suddivise per categorie caratterizzate da un codice ATECO con relativo coefficiente di redditività, il quale andrà moltiplicato per la somma dei ricavi annui, con la finalità di ottenere il reddito imponibile a cui applicare l’imposta unica sostitutiva del 15% o 5%.

Una procedura alquanto semplice e di immediata comprensione che produce anche un ulteriore effetto: il contribuente non ha alcuna possibilità di alterare la dichiarazione dei redditi e la base imponibile attraverso una maggiorazione fittizia delle spese.

 

Verifiche fiscali regime forfettario: quando si attivano?

Nonostante il regime forfettario sia un sistema piuttosto difficile da “imbrogliare“, il Fisco è comunque molto vigile ed effettua regolari controlli. In particolare le verifiche scattano in presenza di determinate situazioni che andiamo di seguito ad elencare:

  • ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi: ogni titolare di partita IVA, così come gli altri contribuenti, tra i numerosi oneri fiscali, ha quello di inviare la dichiarazione dei redditi entro i termini stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. In caso di ritardo, la stessa Amministrazione Finanziaria provvede a sollecitare il soggetto al rispetto dell’adempimento con una certa rapidità. Anche chi è sottoposto a regime forfettario, se ritarda a presentare la dichiarazione dei redditi, andrà incontro a controlli. Per evitare di incorrere in sanzioni, sarà sufficiente prestare attenzione ai termini di consegna e, in tal senso, l’attività del commercialista riveste un ruolo di grande importanza;
  • la dichiarazione dei redditi non viene inviata: la situazione di certo non migliora quando il contribuente, dopo aver ricevuto il richiamo dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, non provvede comunque ad inviare la dichiarazione dei redditi. In questi casi, risulta alquanto probabile un’ulteriore indagine dell’autorità, la quale potrebbe richiedere la visione dello storico delle fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, così da accertare la presenza di irregolarità o mancanze. Comunque sia, sebbene il contribuente possa trovarsi in una posizione di assoluto rispetto della legge, la sola mancata presentazione della dichiarazione dei redditi comporta l’applicazione di sanzioni amministrative;
  • dichiarazione dei redditi irregolare: la presentazione di una dichiarazione dei redditi irregolare rappresenta la situazione, in assoluto, più frequente. Si tratta esattamente di ciò che abbiamo già descritto, ovvero la mancata corrispondenza tra gli importi dichiarati dal contribuente e le cifre riportate nella Certificazione Unica inviata dalle aziende o soggetti che hanno intrapreso rapporti di lavoro con il titolare di partita IVA. Anche in tali frangenti, l’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare in modo più approfondito le presunte irregolarità, può richiedere lo storico delle fatture emesse durante il periodo d’imposta;
  • requisiti di accesso non rispettati: non è affatto rara la situazione in cui una persona fisica, pur non possedendo i requisti di accesso o mantenimento del regime agevolato, decide ugualmente di sfruttarne i vantaggi offerti. Sarebbe buona norma rivolgersi, sempre, ad un bravo consulente fiscale o commercialista prima di applicare un regime agevolato senza avere l’assoluta certezza di rientrare nel rispetto delle condizioni richieste. Il professionista saprà anche valutare la situazione e stabilire se, effettivamente, il regime forfettario rappresenti una scelta applicabile e, soprattutto, la migliore.
   

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