Regime forfettario: come accedere, quanto si paga di tasse e cause ostative
L’inizio del 2019 ha portato, ad imprenditori e liberi professionisti, un grosso pacchetto di novità derivanti dalla Legge di Stabilità approvata gli ultimi giorni del 2018 dal Governo Lega – 5 Stelle. Tra le più importanti e significative di queste, rientra a pieno diritto il nuovo regime forfettario ovvero una flat-tax al 15% per buona parte delle Partite Iva.
Il nuovo modello di imposizione agevolata per i titolari di impresa, dedicato a imprenditori e liberi professionisti, si basava inizialmente su due differenti regimi fiscali::
- il primo forfettario, a partire dal 1 gennaio 2019;
- il secondo analitico, a partire dal 1 gennaio 2020;
Il primo, il regime forfettario 2019, altro non è che una sorta di estensione del regime forfettario già in vigore dal 2015 nel nostro ordinamento, che prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% che si riduce al 5% nei primi 5 anni di attività, per i contribuenti che conseguiranno ricavi fino a 65mila euro l’anno.
Il secondo regime, analitico, (tramontato a causa del cambio dell’esecutivo a settembre 2019) era destinato, invece, a quei contribuenti che avrebbero conseguito ricavi non superiori a 100mila euro che avrebbero potuto pagare un’imposta sostitutiva del 20% sui loro utili. Tale regime sarebbe dovuto entrare in vigore dal 2020 ma è stato cancellato dall’agenda del nuovo Governo PD – 5 Stelle.
Chi supererà i 65mila euro di ricavi pertanto resterà, ahimè, nel regime ordinario di tassazione, dovendo quindi accollarsi tutte le imposte sui redditi che fin’ora ha sempre pagato: IRPEF ad aliquote progressive, addizionali IRPEF, IRAP, ecc.
Il regime forfettario a 65.000 euro rappresenta novità davvero importante che consentirà a molti imprenditori di mettersi a tavolino e valutare molto bene e concretamente i vantaggi e gli svantaggi del nuovo regime e, soprattutto, capire se sia conveniente aderirvi oppure sia più cauto restare nell’ormai consolidato regime ordinario di tassazione che, in alcuni casi specifici, resta addirittura più vantaggioso.
Di seguito spiegherò, nel dettaglio, le caratteristiche del Regime forfettario: chi può aderirvi e come fare, quanto costa la scelta di questo nuovo regime, quanto si pagherà di tasse, eventuali cause di esclusione o di non accesso ma, soprattutto, faremo alcune simulazioni per capire fin dove conviene o meno passare alla nuova flat-tax.
Indice:
- Cos’è il nuovo Regime forfettario e cos’è la flat-tax?
- Come funziona la flat-tax regime forfettario
- Regime forfettario: limiti e requisiti di accesso
- Chi non può aderire al regime forfettario
- Regime forfettario ed esonero dalla fattura elettronica
- Vantaggi del regime forfettario
- Svantaggi del regime forfettario
- Calcolo reddito imponibile e tassazione per le partite Iva in regime forfettario
- Regime forfettario: scadenze versamento acconti e saldo di imposta
- Regime forfettario per le nuove partite Iva: tassazione al 5% per le start up
- I contributi previdenziali nel regime forfettario
- Opzione riduzione del 35% dei contributi artigiani e commercianti
- Accesso al regime forfettario se si è soci di società
- Regime forfettario per i soci di SRL
- Accesso al regime forfettario per i soci di una società di persone
- Accesso al regime forfettario per soci di enti no profit
- Accesso al regime forfettario per il socio di una cooperativa
- Accesso al regime forfettario per un membro di impresa familiare
- Per aderire al regime forfettario bisogna fare domanda?
- Come si emette la fattura nel regime forfettario
- A chi conviene il regime forfettario
Cos’è il nuovo Regime forfettario e cos’è la flat-tax?
Come già citato nell’introduzione, l’approvazione del nuovo Regime Forfettario rappresenta una delle più importanti novità della nuova Legge di Bilancio destinata alle cosiddette “Partite IVA” che potranno così essere i beneficiari di una flat-tax nel caso di ricavi che non superino 65.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in cui si intende esercitare l’opzione.
Sono stati abbattuti tutti i limiti e le distinzioni relative all’attività esercitata e, praticamente, tutte le imprese e i liberi professionisti, con il volume d’affari sopracitato, potranno accedere al Regime Forfettario, a partire dal 1 gennaio 2019, pagando un imposta sostitutiva al 15% sulla percentuale dei ricavi a seconda del loro coefficiente di redditività.
Attualmente, il Regime Forfettario destinato alle Partite IVA è l’unica forma di agevolazione in vigore che prevede una tassazione con aliquote estremamente vantaggiose (15% e 5% per i primi 5 anni di attività sul totale dei ricavi moltiplicato per un coefficiente di redditività che poi andremo a descrivere nel dettaglio) e, soprattutto, importanti semplificazioni in termini contabili e di IVA, compreso la riduzione, previo presentazione all’INPS dell’apposita domanda, dei contributi previdenziali.
L’accesso al Regime forfettario è previsto, ovviamente, per tutti coloro che decidono avviare una nuova attività e, anche per tutti quei soggetti già titolari di impresa, che rispettino i requisiti previsti dalla legge.
Per il calcolo dell’imposta sostitutiva è necessario prendere come riferimento il totale dei ricavi prodotti nel periodo di imposta e moltiplicarli per il coefficiente di redditività relativo alla propria attività secondo la tabella che segue:
Progressivo
|
Gruppo di settore
|
Codici attività ATECO 2007
|
Coefficiente di redditività
|
---|---|---|---|
1
|
Industrie alimentari e delle bevande |
(10 – 11)
|
40%
|
2
|
Commercio all’ingrosso e al dettaglio |
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
|
40%
|
3
|
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande |
47.81
|
40%
|
4
|
Commercio ambulante di altri prodotti |
47.82 – 47.89
|
54%
|
5
|
Costruzioni e attività immobiliari |
(41 – 42 – 43) – (68)
|
86%
|
6
|
Intermediari del commercio |
46.1
|
62%
|
7
|
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione |
(55 – 56)
|
40%
|
8
|
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi |
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
|
78%
|
9
|
Altre attività economiche |
(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
|
67%
|
Questo significa che per un’impresa con un’attività economica che rientra nel gruppo di settore 8 con un coefficiente di redditività del 78%, il calcolo dell’imposta sarà il seguente:
IMPOSTA SOSTITUTIVA= (TOTALE RICAVI x 78%) x 15%
L’obiettivo di questa misura da parte del Governo è quello di estendere la tassazione agevolata al 15% a tutti quei contribuenti, titolari di partita IVA, che non riuscivano a star dentro ai vecchi limiti per la forfettaria (30mila euro per il liberi professionisti, 50mila euro per le altre attività specifiche).
Questo nuovo regime permetterà la semplificazione di parecchi adempimenti contabili relativi al regime ordinario di tassazione delle partite IVA a più di 1,5 milioni tra imprese, professionisti e start-up.
Come funziona la flat-tax regime forfettario
Il funzionamento della flat-tax relativa al nuovo regime forfettario, altro non è che una sorta di estensione del vecchio regime forfettario con soglia di ricavi a 30mila euro.
Non cambia infatti l’aliquota di tassazione (15%), non cambia l’aliquota agevolata per i primi 5 anni di attività (5%), non cambiano le facilitazioni a livello IVA e fatturazione elettronica, ma soltanto il limite dei ricavi elevato a 65mila euro.
A tutti i contribuenti partite IVA che rispetteranno tale soglia spetterà un’aliquota di tassazione del 15% su un reddito ottenuto attraverso una vera e propria forfettizzazione dei costi.
Si deduce infatti, dalla tabella sopra esposta, che la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta al 15% relativa ad ogni tipologia di attività indicata in tabella e categorizzata dai codici ATECO, sia fissa e non dipenda dai costi effettivamente sostenuti.
Ad esempio, dalla tabella dei coefficienti di redditività, si è stabilito che un’impresa che rientra nel Gruppo 8 (Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi) abbia un coefficiente di redditività del 78%. Questo, in parole povere, significa che su 10.000 euro di ricavi vi siano 7.800 euro di utile e soltanto 2.200 euro di costi.
Discorso più favorevole per le imprese del Gruppo 4 (commercio ambulante di altri prodotti) con un coefficiente di redditività del 54%. In questo caso si è stabilito che su 10.000 euro di ricavi vi siano 5.400 euro di guadagni e 4.600 euro di costi. L’imposta sostitutiva infatti sarà il 15% di 5.400 euro.
Dal punto di vista delle semplificazioni, oltre alla tassazione agevolata, il regime forfettario ha previsto le seguenti semplificazioni:
- la non soggezione ad IVA e ai relativi adempimenti dei ricavi (annullate quindi le dichiarazioni IVA e le comunicazioni annuali e periodiche, nonchè l’indicazione dell’IVA in fattura);
- non essere soggetti passivi di IRAP, IRPEF e addizionali in quanto sostituiti dall’imposta al 15%;
- nessun obbligo di compilazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale;
- nessun obbligo di emettere la fattura elettronica;
- nessun obbligo di tenere i libri contabili obbligatori (registro acquisti, vendite, ecc.);
- resta solo l’obbligo di numerare e conservare le fatture di vendita (non quelle di acquisto);
- non si dovrà addebitare l’IVA sulle fatture emesse né si sarà soggetti passivi di ritenuta d’acconto;
- è possibile esercitare l’opzione dello sconto del 35% sui contributi artigiani e commercianti.
I contribuenti forfettari, pertanto, dovranno solamente emettere fatture senza IVA, numerarle e conservarle per 10 anni. A fine anno si è tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi all’interno della quale verranno calcolati anche i contributi previdenziali.
Questo nuovo regime ricorda molto la vecchia forfettaria, quella con il limite dei ricavi a 30.000 euro per intenderci ed, effettivamente, sono poche le differenze tra le due agevolazioni (le vedremo in seguito), tanto da poter affermare che il regime forfettario dal 2019 non cambia tanto nei requisiti, quanto nei limiti innalzati per aumentarne la platea dei fruitori.
E’ utile, ancora, ricordare che l’aliquota resta del 5% per le start-up e sono previsti ulteriori vantaggi fiscali per le start-up under 35 e over 55.
Regime forfettario: limiti e requisiti di accesso
La Legge di Bilancio, approvata dal parlamento il 29 dicembre 2018, prevede nuovi limiti e requisiti di accesso al nuovo regime forfettario.
La cosa che salta subito all’occhio, è il corposo innalzamento del limite dei ricavi entro il quale è possibile fruire di questo regime agevolato che sarà unico e pari a 65.000 euro, calcolato sull’anno d’imposta precedente.
Non vi saranno più limiti di ricavi differenziati in base all’attività esercitata, come accadeva nel vecchio regime forfettario, ma per tutte le imprese e professionisti è fissata la medesima soglia.
Oltre al limite di fatturato innalzato a 65.000 euro per l’accesso al nuovo regime, i titolari di partita IVA dovranno rispettare altri requisiti.
Tra le novità del regime forfettario 2020 sono state poste in essere alcuni vincoli ed obblighi, ovvero:
- la reintroduzione del limite di reddito di 30.000 euro per dipendenti, assimilati e pensionati. Limite che deve essere stato rispettato anche nel 2019 per mantenere questo regime agevolato;
- spese per il personale dipendente o collaboratori inferiore ai 20.000 euro annui;
- obbligo di emissione dello scontrino elettronico pur restando valido l’esonero dall’emissione della fattura elettronica.
Chi non può aderire al regime forfettario
Non è possibile avvalersi del regime forfettario per i seguenti soggetti:
- persone non residenti, eccezion fatta per chi risiede in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e che producano nel nostro Paese almeno il 75% del reddito complessivo;
- coloro i quali si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito come ad esempio: agricoltura e attività connesse alla pesca, vendita di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta, agenzie di viaggio e turismo, agriturismi, vendite porta a porta, rivendita beni usati, di oggetti d’arte o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte o da collezione;
- chi effettua prevalentemente o in via esclusiva operazioni di cessioni di fabbricati, porzioni e terreni edificabili;
- chi effettua operazioni prevalentemente di cessione di mezzi di trasporto nuovi;
- coloro i quali partecipano attivamente o detengono quote in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione ed esercitano attività economica riconducibile a quella della società;
- le persone che esercitano un’attività economica prevalente nei confronti di datori di lavoro dei quali sono stati alle dipendenze nei due precedenti periodi d’imposta;
- chi svolge attività artistica, di impresa e di lavoro autonomo e professionale svolta in forma individuale;
- lavoratori dipendenti, subordinati e/o pensionati con un reddito da lavoro dipendente o pensione superiore ai 30.000 euro l’anno;
- chi ha sostenuto spese per lavoro dipendente e affini superiori a 20mila euro lordi nel periodo di imposta precedente.
Regime forfettario ed esonero dalla fattura elettronica
Tra i numerosi vantaggi dei contribuenti che potranno optare per il nuovo regime forfettario, non esistono soltanto quelli fiscali, ovvero la riduzione della tassazione ad un’aliquota fissa relativamente bassa, sono disponibili tutta una serie di facilitazioni e semplificazioni che consentono agli imprenditori di poter vivere la loro vita lavorativa senza preoccuparsi troppo della burocrazia soffocante che attanaglia le imprese nel regime ordianario.
Accanto all’aliquota fissa del 15% e la possibilità di non applicare l’IVA sulle fatture emesse esiste un’importante agevolazione, ovvero, l’esenzione dall’obbligo di emettere le fatture elettroniche.
Il problema per i forfettari sarà però quello di gestire le fatture passive dei clienti in regime ordinario, obbligati invece alla fatturazione elettronica: questo significa che, comunque, anche i forfettari si troveranno costretti ad utilizzare un qualsiasi metodo per ricevere e gestire le fatture elettroniche passive.
Vantaggi del regime forfettario
L’adesione al regime forfettario prevede numerosi vantaggi e semplificazioni per le partite IVA che potranno usufruirne.
I vantaggi pratici di tale regime sono quelli elencati nel paragrafo “Come funziona la flat-tax regime forfettario“, che per essere più chiari proverò a sviluppare di seguito:
- Esonero della registrazione e tenuta delle scritture contabili: i contribuenti forfettari non saranno tenuti a registrare fatture e corrispettivi, nè saranno costretti a conteggio e liquidazione dell’IVA trimestrale o mensile in quanto dispensati anche dall’applicazione di tale imposta. Questo comporta una grossa semplificazione per l’imprenditore che non si troverà costretto a gestire con precisione e meticolosità fatture di vendita e di acquisto da consegnare al commercialista per il calcolo dell’IVA a debito o credito, nè per la compilazione di registri o stesura del bilancio, riducendo al minimo il lavoro del commercialista, cosa che potrebbe comportare anche una riduzione del suo onorario annnuale;
- Dispensa dall’obbligo degli Studi di settore e dei parametri: altra semplificazione in termini di burocrazia e di tempo da “perdere” per fastidiosi e complessi adempimenti che ogni anno impegnano imprenditori e commercialisti a rispondere a questionari troppo spesso complessi e ambigui. La dispensa dalla compilazione di Studi di settore e Parametri faciliterà la vita di tutti: imprenditori e commercialisti;
- Esonero dall’IRAP: l’abolizione di questo tributo per le partite IVA forfettaria comporta, come nei precedenti punti, una semplificazione in termini di burocrazia e adempimenti e una tassa in meno da pagare, rimpiazzata dall’imposta sostitutiva del 15% che comprende IRPEF, IRAP e addizionali;
- Esonero dalla liquidazione e versamento dell’IRPEF: anche in questo caso, l’IRPEF verrà rimpiazzato dall’imposta sostitutiva ad aliquota fissa del 15% sul totale dei ricavi moltiplicato per il coeffciente di redditività relativo all’attività svolta. Questa semplificazione e forfettizzazione dei costi comporta l’esenzione dalla tenuta e compilazione del registro degli acquisti che, a questo punto, saranno ininfluenti per il calcolo delle imposte da pagare a fine anno;
- Esonero dalle comunicazioni periodiche IVA e Intrastat (in quasi tutti i casi): eccezion fatta per i contribuenti che sfruttano il reverse charge dell’IVA, gli altri non dovranno preoccuparsi di fatturare l’IVA nè di portarla in detrazione, i contribuenti forfettari sono esonerati da qualsiasi tipo di comunicazione periodica relativa all’imposta sul valore aggiunto e, per quanto riguarda il modello Intrastat vige ancora l’obbligo di presentazione solo per le operazioni in cui si applica il reverse charge o integrazione dell’IVA
- Opzione contributi previdenziali ridotti: è possibile chiedere una riduzione del 35% dei contributi previdenziali obbligatori da versare, se iscritti alla gestione artigiani e commerciali. Tale riduzione opera, ovviamente anche sulla quantità di contributi (settimane lavorative) che verranno attribuiti al contribuente ogni anno. Infatti, lo svantaggio di tale opzione è che, ai fini pensionistici, saranno accreditate soltanto 33 settimane anzichè 52 per ogni anno di attività.
- Esonero dal versamento delle addizionali IRPEF: discorso analogo come per IRAP e IRPEF. L’imposta sostitutiva comprende tutti i tributi che il contribuente in regime ordinario è costretto a pagare, compreso le addizionali regionali e comunali;
- Calcolo dei costi in modo forfettario: il calcolo dei costi in modo forfettario, in base al coefficiente di redditività per ogni tipologia di attività, comporta una riduzione degli adempimenti di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture di acquisto che, con il nuovo regime di vantaggio, hanno poca ragione di essere conservate, se non per fini statistici e di controllo dell’effettiva redditività dell’impresa. Da un punto di vista fiscale, lo Stato presume che ogni tipologia di attività abbia una percentuale di utile e su questa percentuale si applicherà l’aliquota prevista per il calcolo dell’imposta sostitutiva. Una formula molto vantaggiosa per quelle imprese che hanno pochi costi, meno per le altre.
- Minori costi di tenuta della contabilità: i vantaggi sopra esposti e le semplificazioni in termini di burocrazia, tenuta di libri contabili, registrazione delle fatture, esonero dall’IVA e dalle comunicazioni periodiche, e tutto il resto, dovrebbero comportare un costo notevolmente inferiore relativamente al commercialista che terrà la contabilità dell’impresa in quanto gravato da meno oneri. Dico dovrebbe perchè in questo caso il condizionale è d’obbligo.
- Ulteriore riduzione di aliquota per start-up e nuove attività: per i primi cinque anni, start-up e nuove attività pagheranno l’imposta sostitutiva ad un’aliquota ulteriormente ridotta al 5%.
Svantaggi del regime forfettario
L’applicazione del regime forfettario, per quanto possa apparire come la “panacea di tutti i mali” per i piccoli imprenditori, non sempre risulta conveniente anche se l’aliquota resta sicuramente appetibile.
Il fatto che i costi vengano calcolati in maniera forfettaria, in base al coefficiente di redditività di ogni singola attività, rende il reddito completamente indipendente dalle spese effettivamente sostenute. Questo comporta un aumento della tassazione nei casi in cui l’imprenditore abbia impostato un modello di business con margini esigui.
Inoltre, il regime forfettario, in molti casi, risulta sconveniente per coloro i quali hanno parecchi oneri detraibili e deducibili in dichiarazione dei redditi. L’adozione di tale regime, infatti, comporta il sacrificio di questi oneri, eccezion fatta per la deduzione dei contributi previdenziali che andrà a ridurre il reddito forfettario come per gli ordinari.
Chi, ad esempio, può beneficiare di detrazioni per lavori di ristrutturazione effettuati sulle proprie abitazioni, paga interessi passivi sui mutui, effettua parecchi versamenti a forme di previdenza complementare, gode di detrazioni per carichi di famiglia, sostiene spese mediche e affini, rischia di trovare poco conveniente il passaggio al regime forfettario per la perdita di tali decorrenze.
Ovvio che, in questi casi, sarebbe utile fare un’analisi approfondita su quanto possa diventare conveniente o sconveniente l’aliquota più bassa della forfettaria paragonata al vantaggio fiscale che produrrebbero, invece, tali oneri in regime ordinario. Valutazione meno necessaria se il contribuente possiede altri redditi in grado di sfruttare e assorbire il vantaggio fiscale delle detrazioni.
Nel regime forfettario, tra le altre cose, non è possibile dedurre il costo dei beni strumentali. Va da se che, laddove queste spese siano ingenti, non sempre la percentuale di costi forfettizzata potrà risultare conveniente al contribuente.
Discorso analogo per l’IVA che si paga ai fornitori che diventa un costo a tutti gli effetti.
Relativamente al reddito di impresa, non esiste la possibilità di beneficiare delle detrazioni di imposta dedicate alle imprese minori che in caso di redditi esigui possono quasi azzerare imponibile e imposte a debito.
Per i contribuenti forfettari non è possibile conseguire perdite, almeno da un punto di vista del reddito dichiarato, in quanto calcolato in misura forfettaria in base ai ricavi. Questo significa che, anche in un eventuale “anno disgraziato“, che può diventarlo, ad esempio, per la perdita di un credito dovuto al fallimento di un cliente, il reddito verrà determinato in base ai coefficienti di redditività, non tenendo conto della perdita patita, anche se questa cancellerebbe la totalità dei redditi prodotti e anche oltre.
Calcolo reddito imponibile e tassazione per le partite Iva in regime forfettario
Per il calcolo del reddito imponibile relativo al regime forfettario è necessario fare qualche semplice operazione partendo dal totale dei ricavi annuali che deve essere SEMPRE inferiore a 65.000 €.
Partiamo dal coefficiente di redditività che, se da un lato preclude la possibilità di scaricare le fatture inerenti la propria attività, dall’altra sottrae una quota forfettaria ai ricavi conseguiti nell’anno, andando a formare la base imponibile su cui calcolare il reddito.
Quota forfettaria che, come abbiamo detto, varia a seconda della tipologia di attività suddivisa in base ai Codici ATECO. Per sintetizzare, elenco di seguito le categorie di attività con i relativi coefficienti di redditività:
- Industrie alimentari e delle bevande: 40%
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio: 40%
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: 40%
- Commercio ambulante di altri prodotti:54%
- Costruzioni e attività immobiliari: 86%
- Intermediari del commercio: 62%
- Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione: 40%
- Altre attività economiche: 67%
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, finanziarie ed assicurative: 78%
Questo significa che ad esempio per le “Industrie alimentari e delle bevande” lo Stato ha stabilito che ci sia un 40% di reddito sulla totalità dei ricavi e un 60% di costi.
Per le “Costruzioni e attività immobiliari” il Fisco è stato meno tenero ed ha considerato un buon 86% di utile contro un 14% di costi calcolati in modo forfettario.
Questo significa che una qualsiasi impresa di “Costruzioni e attività immobiliari” che decida di adottare il regime forfettario non potrà scaricare i costi sostenuti a fine anno per abbattere i propri ricavi ma, indipendentemente dai costi stessi, l’utile su cui verrà calcolata l’imposta da pagare sarà pari all’86% dei ricavi.
Se questa impresa di costruzioni e attività immobiliari avesse, a fine anno, 30.000 euro di ricavi, significa che, secondo il coefficiente di redditività, sarebbero calcolati in modo forfettario:
- UTILE: l’86% rispetto al totale dei ricavi (86% di 30.0000 €) = 25.800 €;
- COSTI: il restante 14% dei ricavi che risultano detassati (14% di 30.000 €) = 4.200 €.
Per quanto riguarda il calcolo dell’imposta da pagare (imposta sostitutiva che andrà a sostituire IRPEF, IRAP e addizionali) verrà applicata l’aliquota fissa del 15% sull’utile forfettizzato, che nel caso dell’esempio qui sopra è di 25.800 €.
- IMPOSTA SOSTITUTIVA: 15% dell’utile forfettizzato (15% di 25.800 €)= 3.870 €
Regime forfettario: scadenze versamento acconti e saldo di imposta
Non sfugge al perverso meccanismo di acconti e saldi nemmeno il regime forfettario. Le imposte, quindi, dovranno essere versate con scadenze al pari di quelle ordinarie.
Per la precisione, il contribuente dovrà versare saldo e acconti per l’anno in corso entro il 30 giugno, con la possibilità di rateizzare gli importi fino a 6 rate.
Per quanto riguarda l’acconto, come per la tassazione ordinaria:
- primo acconto (30 giugno): 40% del saldo dell’anno precedente rateizzabile fino a 6 rate;
- secondo acconto (30 novembre): 60% del saldo dell’anno precedente non rateizzabile.
Per quanto riguarda i contributi INPS il discorso è il medesimo della tassazione ordinaria ovvero:
- primo acconto INPS (30 giugno): 50% dell’80% del saldo dell’anno rateizzabile in 6 rate;
- secondo acconto INPS (30 novembre): l’altro 50% dell’80% del saldo non rateizzabile.
E’ utile sottolineare che per il secondo acconto IRPEF, se non si dispone della liquidità necessaria ad onorare l’impegno entro il 30 novembre sia possibile procedere con qualche giorno o mese di ritardo sfruttando il ravvedimento operoso, cosa non possibile relativamente all’INPS che non si può ravvedere.
Regime forfettario per le nuove partite Iva: tassazione al 5% per le start up
Per l’apertura di nuove attività sono previste ulteriori sconti in relazione al nuovo regime forfettario.
Nella fattispecie tutti i soggetti che iniziano una nuova attività potranno beneficiare di una tassazione con un’aliquota super agevolata ancor più vantaggiosa.
Tali soggetti rientrano a pieno titolo nel cosiddetto regime forfettario per le start-up che, per i primi cinque anni di attività, prevede un’imposta sostitutiva del 5% anzichè del 15%.
Per vedere applicato il regime forfettario per le start-up devono verificarsi alcune condizioni imprescindibili:
- che il contribuente che intende avvalersene non abbia esercitato nei 36 mesi precedenti l’inizio della nuova attività, alcuna attività professionale, artistica o di impresa, nemmeno in forma associata o familiare;
- che la nuova attività non sia nemmeno lontanamente riconducibile alla prosecuzione di altra attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo;
- se dovesse essere invece, la prosecuzione di un’attività esercitata in precedenza da un altro soggetto, è necessario che l’ammontare dei ricavi del vecchio soggetto non superi i limiti imposti che consentono l’accesso al regime di vantaggio.
I contributi previdenziali nel regime forfettario
Per quanto riguarda i contributi previdenziali, bisogna partire dal presupposto fondamentale secondo cui, tutti coloro i quali aprono una partita IVA, sono obbligati ad iscriversi ad una Cassa Previdenziale o all’INPS.
Tutte le attività che godono di una Cassa Previdenziale propria obbligano i contribuenti ad iscriversi ad essa, laddove, invece, non sia prevista alcuna Cassa Previdenziale, sarà obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata.
Ogni Cassa Previdenziale ha le sue regole e la sua specifica disciplina, infatti, ogni anno, vengono decisi gli importi dei contributi da versare, il reddito minimale e i fissi trimestrali.
Per quanto riguarda la Gestione Separata, non esistono nemmeno i minimali da dover obbligatoriamente versare anche nel caso in cui non si produca reddito.
Se la nuova attività è inclusa tra quelle relative alla gestione artigiani o commercianti sarà obbligatoria l’iscrizione all’INPS nella rispettiva categoria.
La regola fondamentale, relativa ai contributi previdenziali del regime forfettario, è che nulla cambia rispetto alla tassazione ordinaria, ovvero, restano le stesse regole ed aliquote, gli stessi minimali e contributi fissi e le medesime scadenze rispetto alle attività in regime non agevolato.
I titolari di partita iscritti alla Gestione Separata dell’INPS pagheranno i loro contributi previdenziali con un’aliquota del 25,72% sul reddito dichiarato.
Per calcolare i contributi INPS dovuti dovranno procedere ad effettuare il calcolo seguente:
- Contributi INPS a debito = 25,72% del Reddito fiscale
- Reddito fiscale = fatturato x coefficiente di redditività.
Sui contributi previdenziali pagati permane, come per la tassazione ordinaria, la regola della deducibilità per cassa e, pertanto, potranno essere dedotti interamente dal reddito del periodo di imposta in cui vengono pagati.
Diversa la situazione per chi è iscritto alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS, quelli che, sfortuna loro, si trovano costretti a pagare un minimale di 3.600 euro l’anno a prescindere dai redditi prodotti, quindi anche in caso di perdite.
Per questi soggetti restano valide le 4 scadenze relative al pagamento dei contributi INPS sul reddito minimale:
- 16 maggio;
- 16 agosto;
- 16 novembre;
- 16 febbraio
e, al di la dei contributi sul reddito minimale sarà dovuto il 24% sulla restante parte che supera il suddetto reddito.
La novità del regime forfettario per gli artigiani e commercianti è rappresentata dalla possibilità di avere una riduzione del 35% sui contributi da versare.
Opzione riduzione del 35% dei contributi artigiani e commercianti
Per i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfettario, iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS, è prevista una ulteriore agevolazione che può aiutare, e non poco, le attività imprenditoriali troppo spesso in difficoltà a causa dell’elevato debito derivante dai contributi previdenziali sommati a IRPEF, IRAP, addizionali, tasse, ecc.
I soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS, che aderiranno al nuovo regime forfettario, potranno avvalersi di una riduzione del 35% sui contributi da versare all’ente previdenziale.
Tale riduzione è applicabile sull’ammontare complessivo del debito che l’imprenditore dovrà versare ogni anno all’INPS, sommando quindi la parte fissa e la parte percentuale.
La nota stonata di questa opzione è che tale risparmio comporterà, però, una riduzione del 35% del totale dei contributi versati anche in relazione al calcolo dell’anzianità contributiva pensionistica.
In termini di numeri, al posto delle canoniche 52 settimane che vengono accreditate annualmente al lavoratore dall’INPS, la riduzione determina l’accreditamento di sole 34 settimane l’anno.
Accesso al regime forfettario se si è soci di società
Uno dei punti più discussi e più interessanti, è quello relativo alla possibilità di accedere al nuovo regime agevolato se si è già titolari di partita IVA o se si detengono partecipazioni in società di persone, società di capitali, associazioni, cooperative, enti no profit, ecc.
Ogni situazione ha una soluzione propria e in qualunque caso, la strada per accedere al regime forfettario esiste anche se, in alcuni casi, sarà necessario fare qualche piccola, o grande rinuncia.
Vedremo di seguito quando è possibile mantenere la partecipazione nella società e contemporaneamente aprire una partita IVA forfettaria e quando, invece non potrai aderire al regime agevolato prima di cedere le quote.
Regime forfettario per i soci di SRL
Tra le cause di esclusione dal regime forfettario merita un approfondimento quella relativa a chi è socio di una SRL. Non è possibile accedere al regime forfettario per tutti i soci di Società a Responsabilità Limitata la cui attività sia riconducibile a quella che si andrà a svolgere con il regime forfettario.
Questo significa che chi possiede contemporaneamente quote in una SRL, e una propria partita IVA, possa assolutamente avvalersi del regime forfettario se la nuova attività sarà completamente diversa da quella svolta dalla SRL ma non possa, in qualche modo, svolgere attività attinenti o riconducibili alla SRL stessa in modo da godere di un vantaggio fiscale indebito sottraendo fatturato alla SRL.
Non potranno, ovviamente, avvalersi del regime forfettario coloro i quali controllano direttamente o indirettamente una società o ne detengono il 51% delle quote, se la nuova attività che si avvarrà del regime forfettario sarà riconducibile alla prima.
Questo passaggio fondamentale rappresenta una modifica in corso d’opera ad una prima stesura della legge forfettaria che prevedeva che sarebbero stati esclusi dal regime forfettario:
“gli esercenti di attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione”.
Infatti, alla prima stesura del provvedimento risultavano “out” dalla nuova agevolazione tutti coloro i quali detenessero partecipazioni di ogni genere a qualsiasi forma societaria (società di persone o società di capitali anche non in regime di trasparenza).
Tale limite è stato modificato ampliando la platea dei papabili ed escludendo soltanto quelli che svolgono attività riconducibili a quella del contribuente forfettario considerato.
Ne consegue, ad esempio, che un architetto che detiene partecipazioni, o anche il controllo, di una SRL potrà contemporaneamente diventare titolare di un’attività di ristorazione in forfettaria.
Accesso al regime forfettario per i soci di una società di persone
Tra le cause di esclusione relative all’accesso al regime forfettario, è molto chiara quella che non permette l’adesione al regime agevolato per chi è titolare di quote di partecipazione in società di persone. Non importa che siano soci di capitale (accomandanti di una SAS) o soci amministratori.
Discorso analogo relativamente alla partecipazione in associazioni professionali, società di fatto, associazioni senza personalita’ giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, società semplici, imprese familiari, ecc.
Non sarà, pertanto, possibile detenere contemporaneamente partecipazioni in società di persone e accedere al regime forfettario come invece accade, in alcuni casi, per i soci delle SRL. La normativa al riguardo dice espressamente:
“è possibile accedere al regime forfettario nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o una srl trasparente venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che da diritto all’accesso al regime forfettario. Conseguentemente, nel caso di inizio attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una srl trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfettario. Analogamente, non è preclusa l’applicazione del regime forfettario nell’ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo d’imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato”.
Ma su questo punto ci sono ancora dubbi e i chiarimenti che dovrà fornire l’Agenzia delle entrate dovrebbero arrivare a breve.
In particolare, il dubbio riguarda la possibilità di avvalersi del regime forfettario per quei contribuenti che sono soci o detengono quote di partecipazione in società di persone.
Resta il dubbio se, effettivamente, sia possibile cedere la quota entro l’anno e successivamente aderire, nello stesso periodo di imposta, al regime agevolato o sia necessario attendere l’anno successivo.
Accesso al regime forfettario per soci di enti no profit
Se si decide di aprire un’attività di impresa sfruttando il regime forfettario, ma si è contemporaneamente socio, o addirittura presidente, di un ente no profit, non esiste alcuna causa ostativa.
Questo per il semplice fatto che: onlus, un enti no profit o associazioni senza finalità di lucro, non sono enti commerciali e non hanno nulla a che vedere con un’associazione professionale.
Accesso al regime forfettario per il socio di una cooperativa
Anche nel caso di socio di cooperativa che decida di intraprendere un’altra attività imprenditoriale sfruttando le agevolazioni del regime forfettario, non esiste alcuna condizione ostativa in quanto le partecipazioni in società cooperative mantengono la struttura normativa delle società di capitali.
Accesso al regime forfettario per un membro di impresa familiare
Chi è membro di un’impresa familiare, o coadiuvante di una ditta individuale di un familiare, non può usufruire del regime forfettario e dovrà quindi adottare un regime fiscale ordinario con applicazione dell’IVA e pagamento di IRPEF, IRAP e addizionali.
Per aderire al regime forfettario bisogna fare domanda?
In questo caso è necessario distinguere i soggetti che aprono una nuova partita IVA da chi è già in attività.
Nel primo caso, riguardante i soggetti che aprono una nuova attività, sarà necessario comunicare, nella domanda di attribuzione della partita IVA, all’Agenzia delle Entrate, l’adesione al regime forfettario barrando l’apposita casella corrispondente.
Per chi, invece, è già in attività ed è in possesso dei requisiti per la permanenza o adesione al regime forfettario, non sarà necessaria la presentazione di alcuna domanda, in quanto, dal 2019, questo regime di vantaggio sarà, a tutti gli effetti, il “regime naturale” per tutti i contribuenti che ne posseggano i requisiti.
Per passare dal regime ordinario al forfettario dal 1 gennaio del 2019, per chi è già in attività, non sarà necessaria la presentazione di alcun documento all’Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, ecc.
Basterà emettere fatture senza IVA al cliente o senza ritenuta d’acconto dove prevista, specificando, in fattura l’utilizzo del regime fiscale agevolato.
Come si emette la fattura nel regime forfettario
La dicitura da riportate in fattura sarà la seguente:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”
Sulla fattura del regime forfettario va applicata la marca da bollo di 2 euro se l’importo supera i 77,47 euro.
Per il resto la fattura andrà emessa in modo tradizionale senza l’applicazione dell’IVA.
A chi conviene il regime forfettario
Si fa un gran parlare della convenienza, a prescindere, del nuovo regime forfettario, in quanto, l’aliquota vantaggiosa del 15% fa gola un po’ a tutti, specie se paragonata a quelle progressive ordinarie dell’IRPEF a cui andrebbero sommate IRAP e addizionali.
Ma è sempre così? Insomma, siamo proprio sicuri che il regime forfettario convenga proprio a tutti?
La risposta è “dipende…“, infatti, i vantaggi dell’adesione al regime forfettario, o la permanenza nel regime di tassazione ordinario, possono variare da persona a persona o da un tipo di attività all’altra.
In generale la flat-tax partite IVA è meno conveniente del regime ordinario per quelle attività che hanno parecchi costi, in particolare, se la mole dei costi in riferimento agli utili è più alta rispetto al coefficiente di redditività stabilito dalla normativa.
Parliamo di quelle attività in cui l’imprenditore abbia impostato un modello di business con margini esigui rispetto ai ricavi.
Ma non è solo questa l’unica casistica in cui il regime forfettario può diventare, addirittura sconveniente rispetto alla tassazione ordinaria, infatti, se si hanno svariate ed importanti deduzioni e detrazioni fiscali, spesso il coefficiente di redditività non copre tali oneri e non risulta conveniente il passaggio al regime agevolato.
Ad eccezione dei contributi previdenziali, deducibili nell’anno di pagamento anche dal reddito dei forfettari, tutti gli altri oneri di vario genere (spese mediche, assicurazioni, mutui, ecc.) non sono fruibili e, di fatto, vengono “perduti” non generando alcun credito di imposta da riportare negli anni successivi (pensiamo, ad esempio, alle ristrutturazioni edilizie o alle spese per il risparmio energetico).
E’, pertanto, necessario considerare attentamente tutti gli oneri che normalmente sono a carico del contribuente, cominciando da quelli familiari, fino ad analizzare tutti gli altri sopra indicati e valutare se all’interno di un regime ordinario di tassazione sono tali da ridurre il carico fiscale in modo significativo al punto da rendere più conveniente la tassazione alle aliquote ordinarie.
Un altro caso in cui il regime forfettario potrebbe risultare sconveniente è quello relativo alle situazioni in cui i compensi del contribuente non siano particolarmente elevati, e i costi sostenuti tali da ridurre sensibilmente il reddito imponibile. In questo caso è possibile che, grazie alle deduzioni e detrazioni, si arrivi al quasi completo azzeramento dell’imposta, cosa che con l’applicazione della forfettaria non potrà mai accadere.
Vediamo un tipico esempio di questo caso specifico perchè è, probabilmente, il più rilevante ed esaustivo.
Immaginiamo un tecnico informatico che consegua compensi per 15.000 € in un anno.
Nel caso in cui lo stesso si trovi nel regime forfettario pagherà le seguenti somme a titolo di imposta sostitutiva e contributi previdenziali.
- RICAVI: € 15.000
- REDDITO FORFETTARIO: 78% di 15.000 € = 11.700 €
- INPS GESTIONE SEPARATA: 25,7% del reddito forfettario (25,7% di 11.700 €) = 3.007 €
- IMPOSTA SOSTITUTIVA: 15% di (reddito forfettario – contributi INPS)= 1.303,95 €
Il contribuente pagherà un totale di 1.303,95 + 3.007 = 4.310,95 €
Nel regime ordinario, invece, supponiamo che lo stesso professionista, un tecnico informatico, a fronte di 15.000 € di ricavi, abbia dei costi pari a 6.000 € che ridurrebbero il suo reddito imponibile a 9.000 €. La sua tassazione risulterà questa:
- RICAVI: € 15.000
- COSTI: € 6.000
- REDDITO IMPONIBILE: € 9.000
- INPS GESTIONE SEPARATA: 25,7% del reddito imponibile = € 2.313
- IRPEF: 23% di (reddito imponibile – contributi INPS) = 1.538 €
- IRAP: 3,90% del reddito imponibile = 351 €
Il contribuente, al lordo di altre eventuali detrazioni previste dalla legge (familiari e spese quali mutui, assicurazioni, medicine, etc), che potrebbero ancora abbassare la cifra, pagherà un totale di 2.313 + 1.538 + 351 = 4.202 €.
Questo è un caso limite, ma è la dimostrazione pratica di come, non sempre, il regime forfettario possa far risparmiare tasse rispetto al regime ordinario.
Come già sottolineato, prima di scegliere ad occhi chiusi la forfettaria, attratti dalle semplificazioni burocratiche, dalla possibilità di fatturare senza IVA e dall’aliquota favorevole, è bene fare un attenta analisi con il proprio commercialista ed eventualmente delle simulazioni sui redditi degli anni precedenti prima di prendere una decisione definitiva al riguardo.
Per quanto riguarda questa misura partorita dal nuovo Governo, il giudizio dei più, specie di quelli che potranno godere dei benefici della tassazione agevolata è assolutamente positivo. Veder ridotto il carico fiscale relativamente alla propria attività e, soprattutto, essere favoriti anche dalle semplificazioni in termini di tenuta della contabilità e gestione aziendale, rappresentano un vero e proprio toccasana in un sistema che vede aumentare gli adempimenti e le “rotture di scatole burocratiche” anno dopo anno.
Ma esistono anche degli effetti, per cosi dire, distorsivi relativi ad un provvedimento di questo genere, nel senso che, l’estensione del regime forfettario a 65.000 euro potrebbe creare una sorta di disincentivo alla crescita o, ancor peggio alla fatturazione di operazioni quando si è in procinto di superare tale soglia.
Verrebbero a crearsi due categorie di imprenditori, i “privilegiati” (quelli che fatturano 65.000 € l’anno) e i “tartassati” che fatturando, ad esempio, 70.000 € l’anno, si ritroverebbero a pagare imposte per oltre 5 punti percentuali in più rispetto ai primi, e non solo sul reddito che eccede la soglia dei 65.000 euro, ma sulla totalità dei loro redditi.
In questo modo, viene meno un principio fondamentale su cui si basa la tassazione italiana, ovvero, quello della progressività dell’imposta, dividendo i contribuenti, non in scaglioni di reddito ma in vere e proprie classi, cambiando il destino degli uni o degli altri anche solo per 1 solo euro di fatturato in più o in meno.
Questa situazione, oltre che a portare ad un totale disincentivo all’aumento dei ricavi, come detto sopra, è un forte incentivo all’evasione ed elusione fiscale per quei contribuenti vicini alla soglia che farebbero “carte false” per non perdere i privilegi del regime agevolato conquistato…
Se hai trovato interessante questo articolo, per approfondire, ti consiglio di scaricare il mio libro gratuito "PRONTUARIO DI PAGARE MENO TASSE" che ti svelerà i segreti che i commercialisti ti tengono volutamente nascosti GRATUITAMENTE...
DanieleTomasi
Dicembre 29, 2020 @ 07:36
Il regime forfettario per i liberi professionisti non è lo stesso regime forfettario della associazioni no-profit, vero? Per esempio, mi pare di aver capito che le associazioni devono inserire l’IVA in fattura, e poi versarne il 50%. Le differenze sono interne a una stessa legge o si tratta di due leggi differenti?
Omar Cecchelani
Dicembre 30, 2020 @ 16:38
Sono due cose diverse
luisa
Aprile 3, 2020 @ 18:06
buonasera . visto il covid. mi sto informando su cosa posso fare con la mia micro attività . lavoro nel settore estetico , come consulente , sono da sola e collaboro con vari centri estetici , purtroppo non è facile trovare commercialisti specializzati e spesso noi ci troviamo con i piedi per aria . io non ho ancora trovato un consulente valido , e penso che prenderò il suo libro per informarmi il piu possibile . da quello che ho letto mi piace molto il discorso della SRLS. ma non ho capito se io per forza devo avere un incasso di 65000 euro al’ anno . per il momento chi mi segue mi ha consigliato il regime forfetario e questo anno sono già 5 anni che ce lho . ma ho anche molti costi , quelli del auto , visto che tutti i giorni faccio 100 km per andare al lavoro .lei cosa mi consiglia , oltre di trovare un bravo commercialista e studiare il suo libro
Omar Cecchelani
Aprile 7, 2020 @ 12:09
Buongiorno Luisa, allora, partiamo subito dal presupposto che non esiste un limite di fatturato per poter aprire una SRLS, volendo potrebbe anche fatturare 10.000 euro l’anno… Riguardo la convenienza della SRLS rispetto al regime forfettario, in quel caso sarebbe necessaria una semplice valutazione della percentuale di costi relativi alla sua attività, metterla a confronto con la percentuale forfettaria del tuo tipo di attività (67%). Da questa valutazione e in considerazione delle diverse aliquote relative all’imposta sostitutiva del regime forfettario e l’IRES, IRAP e imposta sostitutiva sugli utili percepiti, capire cosa sia più conveniente, fermo restando che la SRLS ti fornisce delle opportunità maggiori per ottenere dei risultati in termini di risparmio fiscale maggiori sfruttando una corretta pianificazione fiscale. Chiaramente, tutto ha un prezzo, ed i costi di gestione e la burocrazia sarebbero decisamente maggiori… Difficile dare una risposta precisa ma una valutazione con il suo commercialista la farei… Consideri però tutto, anche l’eventuale tempo che dovrebbe dedicare in più alla parte contabile…
Giorgio Pistone
Maggio 20, 2019 @ 20:44
Gent.mo Cecchelani,
A breve dovrei costituire una Srls unipersonale nel settore
artigiano per produzioni alimentari, a tale proposito vorrei
chiederti se è conveniente scegliere il nuovo regime forfettario,
infine vorrei sapere se è obbligatorio avere un amministratore
delegato o se invece questo lo può fare il socio unico.
Grazie, saluti. Giorgio
Giuseppe Di Carlo
Marzo 17, 2019 @ 10:56
Finalmente. Semplice, lineare. Chiaro. E chiedo : da 1 € a 65.000 € di fatturato , l aliquota contributica è SEMPRE 25.72 % del reddito forfettarizzato ?
Grazie.
Davide Mariotto
Marzo 4, 2019 @ 19:07
Buonasera Sig. Cecchelani,
in procinto di decidere se aprire partita iva, ho trovato l’articolo molto chiaro ed esaustivo.
Complimenti per la professionalità
Grazie
Omar Cecchelani
Marzo 5, 2019 @ 09:50
Grazie sig. Davide!
Gianpietro
Gennaio 30, 2019 @ 12:15
Grazie Omar, ho già comprato e letto il tuo libro ed è un piacere integrare con le tue mail argomenti che aggiornano la consapevolezza fiscale.
Omar Cecchelani
Gennaio 30, 2019 @ 15:58
Grazie è un piacere leggere questi commenti e recensioni!!! 🙂