Come risolvere la mancata emissione della fattura?
La fattura è un documento fiscale che ogni titolare di partita IVA ha l’obbligo di emettere a seguito di una prestazione di servizi o cessione di beni. La fattura ha una grande rilevanza poiché rappresenta la prova dell’avvenuta transazione e certifica l’importo concordato tra le parti e incassato dal venditore e/o fornitore.
Il committente, qualora l’acquisto fosse collegato alla propria attività imprenditoriale o professionale, può dedurre i costi sostenuti e ridurre così il reddito proprio imponibile. Inoltre, qualora lo stesso non applicasse qualche regime agevolato come ad esempio, il regime forfettario, avrà anche la possibilità di detrarre l’IVA pagata al fornitore dal totale della propria IVA a debito del trimestre o della mensilità.
Scopo di quest’articolo è analizzare quali sono le infrazioni legate all’emissione della fattura e descrivere cosa accade quando non viene rilasciato il documento fiscale, oppure viene registrato in modo irregolare.
Indice:
- Obbligo di rivalsa per il venditore e credito con il Fisco per l’acquirente
- Le infrazioni legate alla fatturazione
- Quando emettere la fattura
- Quali sono le responsabilità del cessionario?
- Sanzioni per violazione dell’articolo 6 del D.lgs n. 471
- Come regolarizzare la posizione del soggetto passivo IVA
- Fatture per operazioni inesistenti
Obbligo di rivalsa per il venditore e credito con il Fisco per l’acquirente
Come ognuno di noi ben sa, nell’importo totale della fattura è compresa l’imposta sul valore aggiunto con percentuale variabile in base al tipo di bene venduto o servizio prestato. Comunque, indipendentemente dall’aliquota IVA, si tratta di un tributo a solo carico dell’acquirente finale. Pertanto, tale soggetto paga il balzello nel momento in cui versa la cifra richiesta dal venditore in fattura, generando una situazione di credito con il Fisco. Infatti, l’IVA è un’imposta che il consumatore finale paga senza aver alcuna possibilità di detrazione.
Dall’altro lato ci sono venditori di beni o fornitori di servizi i quali, tramite le fatture emesse, dimostrano i ricavi generati durante lo svolgimento dell’attività. La somma complessiva determina il volume d’affari, mentre l’IVA rappresenta un debito sulle vendite che il soggetto ha messo in conto al cliente e dovrà successivamente versare nelle casse dello Stato. In questo caso, si parla di obbligo di rivalsa, ovvero il cedente addebita all’acquirente l’imposta sul valore aggiunto in fattura e incassa l’intero ammontare. In un secondo tempo, provvederà al versamento dell’imposta incassata nelle casse dell’Erario qualora sia presente un debito IVA, vale a dire una differenza positiva tra l’IVA a debito sulle vendite e l’IVA a credito sugli acquisti.
Le infrazioni legate alla fatturazione
Come abbiamo visto, il computo del reddito imponibile e il versamento dell’IVA sono strettamente legati alla regolare emissione delle fatture. Quindi, molto spesso, vengono commesse infrazioni allo scopo di frodare il Fisco. Tra la violazioni più frequenti rientrano:
- omissione della fatturazione;
- mancata registrazione delle fatture;
- indicazioni errate nel documento fiscale. In questo caso l’infrazione consiste nell’inserire in fattura un quantitativo inferiore (talvolta anche superiore) di un bene o servizio, rispetto al valore effettivamente venduto.
Quando emettere la fattura
La legge di riferimento in materia di fatturazione è l’articolo 21 del DPR 633/1972. La normativa impone l’obbligo di emissione del documento fiscale nel momento in cui termina la compravendita. Di conseguenza, è opportuno identificare con precisione quale sia il suddetto momento che determina l’avvenuta transazione. Le operazioni possono avere differente natura a seconda del tipo di bene venduto o servizio prestato, portando alle seguenti situazioni:
- operazioni con oggetto il trasferimento di beni immobili o con vendita formalizzata tramite iscrizione presso un pubblico registro: la transazione viene considerata compiuta nel momento della stipula del contratto;
- operazioni con oggetto beni mobili: la transazione viene considerata effettuata nel momento in cui si perfeziona la vendita, ciò significa, secondo le norme del codice civile, quando avviene la consegna del bene oppure la spedizione se l’oggetto si trova in altro luogo;
- per prestazioni di servizi l’operazione viene considerata conclusa quando il cliente paga il corrispettivo concordato.
Prendendo come riferimento le sopracitate tempistiche, la normativa impone l’emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo.
Quali sono le responsabilità del cessionario?
La legge impone al venditore l’emissione della fattura per tutte le operazioni imponibili, siano esse relative alla vendita di un bene o cessione di una prestazione di servizi. Il soggetto è anche tenuto a verificare che un eventuale terzo abbia rilasciato la fattura per suo conto.
Qualora non vengano rispettati gli obblighi di emissione, oppure il documento fiscale non è registrato entro il quindicesimo giorno del mese successivo al momento dell’avvenuta transazione, il venditore incorre in pesanti sanzioni. Il nostro ordinamento tributario offre la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per correggere l’infrazione e ottenere un sostanziale sconto dell’ammenda.
Al contrario, il trasgressore viene punito con una sanzione che parte da un minimo del 100% fino ad un massimo del 200% dell’imposta che si sarebbe dovuta applicare tramite fattura se non correggesse autonomamente ed entro tempi brevi l’anomalia.
Sanzioni per violazione dell’articolo 6 del D.lgs n. 471
La disciplina sull’obbligo di fatturazione e violazione dell’obbligo di registrazione fa riferimento all’articolo 6 del D.lgs n. 471 del dicembre 1997. In particolare la normativa stabilisce che:
- coloro che violano gli obblighi riguardanti la documentazione fiscale e la registrazione, ostacolando la verifica di operazioni imponibili ai fini IVA, sono puniti con sanzioni amministrative comprese tra il 10% e il 15% dei corrispettivi non documentati o non registrati;
- coloro che violano gli obblighi riguardanti la documentazione fiscale e la registrazione di transazioni non imponibili oppure esenti, sono puniti con sanzioni amministrative comprese tra il 5% e il 10% degli importi non documentati o non registrati;
- nel caso in cui venga portata in modo illegittimo in detrazione l’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta oppure in addebito secondo l’obbligo di rivalsa, il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa di pari valore della detrazione effettuata;
- se durante l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione il cessionario, o il committente, acquistano beni o servizi senza emissione della fattura, oppure con emissione irregolare da parte dell’altro contraente, è prevista una sanzione amministrativa pari al 100% del valore dell’imposta. Non sono applicate ammende alla controparte solo nel caso in cui venga accertata la sola responsabilità di una delle due parti.
In presenza di violazione di più obblighi riguardanti la documentazione o registrazione della stessa transazione, la sanzione è applicata una sola volta.
Come regolarizzare la posizione del soggetto passivo IVA
L’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 impone, al soggetto passivo d’imposta sul valore aggiunto, di emettere un’autofattura in duplice copia qualora non abbia ricevuto il documento fiscale trascorsi 4 mesi dall’avvenuta transazione. Per regolarizzare la posizione dispone di 13 giorni a partire dalla scadenza del suddetto periodo. Inoltre, il committente è tenuto a versare l’IVA attraverso il modello F24 inserendo il codice tributo 9399 e presentare l’autofattura nonché la ricevuta del versamento all’ufficio preposto.
Nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta avesse ricevuto una fattura irregolare, dovrà presentare all’ufficio competente la duplice copia di un documento integrativo allo scopo di regolarizzare la propria posizione. Anche in tale situazione il soggetto è tenuto all’eventuale pagamento della maggior imposta dovuta e allegare la ricevuta al documento integrativo.
La procedura di regolarizzazione termina quando l’ufficio competente restituisce al contribuente la copia dell’autofattura che attesta l’avvenuto pagamento dell’imposta. Il documento fiscale dovrà essere registrato all’interno del registro degli acquisti al fine di detrarre l’IVA.
Fatture per operazioni inesistenti
La cosiddetta fattura fittizia o falsa è una delle violazioni più comuni e il mezzo preferito per organizzare frodi fiscali. Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’origine fittizia della transazione e provare anche la consapevolezza del comportamento tenuto dal cessionario.
La fattura per operazioni inesistenti può riguardare transazioni commerciali mai avvenute, oppure concluse ma con prezzi inferiori a quelli indicati nel documento di vendita. Lo scopo è gonfiare l’ammontare in fattura per ridurre il reddito dell’intestatario e portare in deduzione costi fittizi. In altri casi, le operazioni sono reali ma avvenute tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel documento fiscale. Anche in questo caso la finalità è quella di consentire la deduzione di costi mai effettivamente sostenuti da parte di un committente diverso da quello reale.
Solitamente, le fatture per operazioni inesistenti riguardano prestazioni di servizi piuttosto che cessione di beni, poiché la natura immateriale del servizio evita il passaggio manuale e facilita il tentativo di evasione fiscale.
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Francesco Chiudinelli
Agosto 15, 2022 @ 14:08
Sono un professionista che per un disguido di informazioni, ho putroppo omesso di emettere ed inviare allo SDI una fattura elettronica per un pagamento di circa 800,00 ricevuto il 21/12/2021 relativo a prestazioni professionali.
Per sanare l’omessa fatturazione, posso emettere ed inviare allo SDI ad agosto 2022 (dopo circa 8 mesi) una fattura elettronica relativa alla prestazione del 2021 , inserendo quale data della fattura il 21/12/2021 e poi pagare l’IVA omessa e le relative sanzioni ??