Ogni anno, arrivati ad aprile si prospettano i dubbi relativi alla dichiarazione dei redditi da presentare e, addirittura, per molte persone c’è il dubbio se presentare o meno qualche tipo di dichiarazione, infatti come vedrai l’obbligo di presentazione di uno dei modelli spesso viene dispensato da alcune circostanze.
Ad esempio un contribuente che non ha conseguito redditi nel corso dell’anno precedente oppure, quando la totalità dei suoi redditi sono già tassati alla fonte, non vi è alcun obbligo di presentazione nè del modello 730 nè del modello UNICO.
E’ utile sottolineare che il contribuente che si trovi nelle due situazioni appena indicate, ma abbia delle spese (ad esempio spese mediche, assicurazioni, interessi sul mutuo per la casa di abitazione, spese universitarie, ecc.), potrà presentare il 730 o il modello UNICO per poter usufruire delle detrazioni spettanti.
Ricapitolando ogni contribuente per poter procedere alla dichiarazione dei redditi deve innanzitutto verificare:
- se si tratta di un soggetto obbligato o esonerato
- qual è il modello da compilare
- quali sono i documenti che deve allegare
- quali sono le scadenze e le modalità di presentazione in base alla diversa tipologia di modello adottato.
Il 730 è un modello semplificato che consente di ottenere, solitamente, un credito attraverso il sostituto di imposta (datore di lavoro o INPS nel caso di pensionati) proprio pochi mesi dopo la dichiarazione e direttamente in busta paga.
E’ un modello che può essere quindi utilizzato soltanto da alcune categorie di lavoratori: dipendenti, pensionati o chiunque si avvalga di un sostituto di imposta. E’ anche possibile utilizzare il modello 730 per quei contribuenti che percepiscono redditi di lavoro autonomo per i quali però non è prevista l’apertura della partita Iva.
Indice:
- chi riceve esclusivamente dei redditi da abitazione principale e pertinenze della stessa;
- chi percepisce solo redditi esenti da imposta;
- il lavoratore dipendente che abbia ricevuto redditi da un solo datore di lavoro (sostituto di imposta);
- chi percepisce redditi già tassati precedentemente a titolo di imposta o per imposta sostitutiva;
- chi percepisce redditi inferiori a 500 euro da fabbricati o terreni;
- il dipendente che ha percepito meno di 8.000 euro;
- il pensionato che ha percepito meno di 7.500 euro.
- i dati della Certificazione Unica, consegnata al dipendente o pensionato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) e inviata da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate in cui sono indicati, il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico
- gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali;
- le spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ecc.
- le spese veterinarie e i relativi rimborsi, comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari;
- le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare, che vengono comunicati rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali
- i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici;
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicati dagli amministratori di condominio;
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24, le compensazioni eseguite e i contributi versati per i lavoratori domestici).
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2017;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2017 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
Quali sono i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi?
Come detto esistono delle circostanze che permettono ai contribuenti di essere dispensati dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione dei redditi. Vediamo nel dettaglio chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi:
Modello 730 precompilato
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata per chi presenta il modello 730. I lavoratori dipendenti e pensionati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell’invio.
Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata. Può, infatti, presentarla con le modalità ordinarie.
Nella dichiarazione precompilata sono presenti queste informazioni:
Se dalla dichiarazione emerge un credito o un debito il relativo rimborso o trattenuta avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.
Quindi, se dal 730 precompilato emerge un credito da rimborsare, il contribuente otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Se, invece, emerge un debito, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta. La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.
Modello 730 Ordinario
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI ex UNICO.
Il contribuente che riceve il 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 come ad esempio redditi d’impresa, non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ed UNICO.
Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile.
Il mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
Chi può presentare il modello 730
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2017 sono:
– pensionati o lavoratori dipendenti;
– persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
– soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
– sacerdoti della Chiesa cattolica;
– giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
– persone impegnate in lavori socialmente utili;
– lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
– personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
– lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2017 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
– produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.
Chi può presentare il modello 730 semplificato
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel corso dell’anno precedente hanno percepito:
– redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
– redditi dei terreni e dei fabbricati;
– redditi di capitale;
– redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
– redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
– alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte. I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate.
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