Come comportarsi nei casi di verifiche della Guardia di Finanza
Uno dei momenti più delicati della vita del contribuente è senza ombra di dubbio quello di una eventuale verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza. E’ fondamentale, nel caso in cui si fosse sottoposti a controllo fiscale, essere a conoscenza dei propri diritti e doveri nel rapporto con l’amministrazione finanziaria e delle norme che regolano l’operato di chi effettua gli accertamenti.
Per essere in grado di affrontare in modo sereno le verifiche di controllo dell’amministrazione finanziaria, svolte dalla Guardia di Finanza, è necessario conoscere adeguatamente:
- come sono strutturate le verifiche fiscali e i controlli della G.d.F;
- i diritti e doveri del contribuente durante e dopo l’accertamento;
- da quali figure professionali ci si può far seguire e chiedere supporto.
Sembra banale, ma l’unico modo per potersi difendere in modo opportuno in caso di accertamento da parte degli organi di polizia tributaria o dall’Agenzia delle Entrate è quello si sapere cosa potranno andare a verificare gli ispettori e con quali poteri potrebbero agire.
La G.d.F. ha il potere di accedere nei locali adibiti all’esercizio di attività di imprese per esaminare personalmente le scritture contabili, i dati, rilevare i fatti di gestione, costi, ricavi, documentazione e qualsiasi altro elemento patrimoniale presente (o no), nella dichiarazione dei redditi.
Con le nuove regole, e con un sistema di diritto più moderno, si sta cercando di superare la reciproca diffidenza tra l’erario e i contribuenti, in un impianto normativo equilibrato che, se conosciuto bene, potrà dare risultati migliori sia per il controllato che per il controllante. E’ fondamentale conoscere i propri diritti e doveri e nel contempo sapere fin dove può spingersi chi effettua la verifica.
Indice:
- Cos’è la verifica fiscale
- Le fasi della verifica fiscale
- Quali verifiche può fare la Guardia di Finanza durante il controllo fiscale
- Dove deve svolgersi la verifica fiscale
- Quanto dura una verifica fiscale
- La fase di accesso della verifica fiscale
- La fase di ricerca della verifica fiscale
- La fase di ispezione documentale della verifica fiscale
- I principi a tutela del contribuente durante una verifica fiscale
- Il sequestro delle scritture contabili
- Conclusione della verifica fiscale
- Il garante del contribuente in caso di verifica fiscale
Cos’è la verifica fiscale
La verifica fiscale è un indagine ispettiva della polizia tributaria con le seguenti finalità:
- prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle norme finanziarie e tributarie;
- quantificare la capacità contributiva del contribuente oggetto della verifica;
- acquisire documenti, elementi e notizie utili per determinare la vera base imponibile del verificato;
- combattere gli illeciti fiscali: economia sommersa, evasione, frode.
Una verifica fiscale, normalmente, viene avviata per la tutela dell’interesse pubblico alla prevenzione e ricerca degli illeciti tributari e dev’essere improntata sui criteri di legalità, efficacia, economicità e trasparenza.
Anche la polizia tributaria, chiamata a verificare il contribuente, deve eseguire la verifica nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie del verificato nella sua veste di pubblico funzionario e tutelarlo in un momento sicuramente non facile.
Allo stesso modo, il soggetto che subisce la verifica è obbligato a subire la presenza dell’organo di accertamento e le successive attività di indagine.
Le fasi della verifica fiscale
Le fasi principali in cui si articola una verifica fiscale sono essenzialmente tre:
- accesso;
- ricerca;
- ispezione documentale;
Ognuna di queste fasi deve svolgersi nei locali riconducibili al soggetto passivo dell’accertamento ed è regolata dalle seguenti fonti normative a cui sarebbe bene dare un’occhiata:
- D.P.R. 633/1972;
- D.P.R. 600/1973;
- Legge 212/2000 (o statuto dei diritti del contribuente);
- Circolari dell’Agenzia delle Entrate;
- Circolari della Guardia di Finanza.
Quali verifiche può fare la Guardia di Finanza durante il controllo fiscale
La verifica fiscale ha come scopo fondamentale quello di accertare eventuali irregolarità nella gestione fiscale di un’impresa. Gli agenti della GdF effettuano un controllo per verificare:
- La formale regolarità della tenuta della contabilità che comprende la conservazione della documentazione e la compilazione dei registri obbligatori;
- Il rispetto della legalità relativamente alle operazioni commerciali e aziendali poste in essere dall’imprenditore;
Il compito principale degli agenti della Guardia di Finanza sarà pertanto quello di scovare i fenomeni di evasione fiscale accertando la presenza di schemi illeciti per abbattere il reddito imponibile come la sopravvalutazione dei costi e la sottovalutazione dei ricavi.
Non credo sia necessario che ti dica che, riguardo la sopravvalutazione dei costi verranno cercate dagli agenti della Guardia di Finanza tutte le tecniche di creazione di costi fittizi mediante false fatture ricevute o costi maggiorati per operazioni realmente effettuate. Tale condotta, è quella su cui la ricerca degli organi preposti all’accertamento, è di solito particolarmente accurata perchè la contabilizzazione di fatture di acquisto false o maggiorate è uno dei metodi maggiormente sfruttati dagli imprenditori furbetti che a causa di questo si mettono a rischio di subire condanne, anche, penali.
Riguardo invece la sottovalutazione dei ricavi, particolare attenzione verrà prestata al bilancio, verificando se le voci inserite come ricavo possono essere considerate attendibili o meno e se le fatture emesse non sono state in qualche modo sottostimate.
Dove deve svolgersi la verifica fiscale
Le verifiche fiscali possono aver luogo nei locali di attività commerciali, agricole, professionali e artistiche, in relazione alla effettiva esigenza ispettiva di controllo del luogo di svolgimento dell’attività nel modo meno invasivo possibile da parte dell’organo accertatore.
Salvo casi eccezionali e urgenti, gli accessi devono aver luogo durante l’orario di apertura delle attività accertate in modo tale da arrecare la minor turbativa possibile alle attività lavorative del contribuente. Gli accertatori dovranno garantire all’investigato di poter proseguire la propria attività lavorativa, anche durante l’accertamento, senza influire negativamente sulle sue relazioni commerciali e professionali. A tal proposito, nei limiti del possibile, la Guardia di Finanza dovrebbe effettuare gli accessi nelle sedi dei contribuenti soggetti a verifica, in borghese.
Per quanto riguarda invece, i controlli relativi al rispetto delle norme igienico-sanitarie nei locali pubblici, gli unici ad avere l’autorità per effettuarli sono i carabinieri del Nucleo antisofisticazione (Nas) per i controlli di natura straordinaria e le Asl per i controlli ordinari.
Guardia di Finanza e altri enti di controllo possono effettuare soltanto controlli documentali relativi a contabilità e regolarità delle autorizzazioni e dei permessi.
Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili, potrà svolgersi anche nell’ufficio degli accertatori o presso il commercialista o professionista che lo rappresenta.
Quanto dura una verifica fiscale
Data la complessità e la varietà delle attività che possono essere soggette a controlli, non è prevista una durata massima delle verifiche. E’ chiaro che più il volume d’affari sarà elevato e più ci vorrà tempo per acquisire, prima, e controllare, poi, la documentazione che dovrà essere utilizzata. E’ però previsto che, i giorni di permanenza della Guardia di Finanza presso l’esercizio soggetto ad ispezione, non possano superare i 15 per i lavoratori autonomi e le ditte in contabilità semplificata, mentre per tutti gli altri soggetti il limite è di 30 giorni.
Per il computo dei giorni, valgono soltanto quelli di effettiva presenza degli ispettori presso i locali dell’impresa. E’ utile comunque sottolineare che, una violazione dei termini di permanenza presso i locali dell’accertato, non comporterebbe la nullità del procedimento.
Al termine delle operazioni, la GdF dovrà redigere un verbale di riepilogo con tutti i rilievi mossi nei confronti del verificato che, entro 60 giorni potrà proporre una memoria difensiva. E’ ancora utile sapere che per ogni giorno effettivo di verifica, la GdF dovrà produrre un apposito verbale che attesti le operazioni svolte e i rilievi mossi al contribuente con le relative osservazioni.
Il contribuente, a sua volta, ha il diritto di richiedere di mettere a verbale qualsiasi elemento riterrà utile alla sua posizione.
La fase di accesso della verifica fiscale
Il momento più delicato e, se vogliamo, anche drammatico di una verifica fiscale è proprio l’accesso. E’ una fase in cui gli addetti alla verifica possono reperire documentazione extracontabile significativa, perchè non filtrata, che potrà dare loro una grossa mano come prova per sostenere una eventuale evasione fiscale.
Nel momento dell’accesso nei locali del contribuente, spesso, si generano situazioni di tensione, in particolare perchè l’attività viene spesso bloccata nel suo esercizio. Chi esegue la verifica dovrà OBBLIGATORIAMENTE, esibire l’ordinanza di accesso che dovrà essere consegnata in copia al verificato. Gli agenti, ovviamente, dovranno essere muniti di tesserino personale di riconoscimento e comunicare nel verbale:
- quali funzionari o agenti saranno autorizzati ad accedere presso i suoi locali per la verifica;
- presso quali locali e in che giorni avverrà l’ispezione;
- quali controlli verranno eseguiti.
Al soggetto della verifica dovranno essere comunicate le ragioni che giustificano il provvedimento di verifica, precisando per che periodi di imposta e su quali imposte verteranno i controlli (IVA, imposte dirette, operazioni con l’estero). Informazioni che devono essere presenti nell’ordine di accesso.
Il contribuente dal canto suo dovrà, per prima cosa, verificare l’esistenza e la legittimità dell’ordine di accesso esaminando attentamente il documento che gli accertatori dovranno presentargli.
Concretamente gli agenti della Guardia di Finanza dovranno:
- consegnare al verificato la sua copia dell’ordine di accesso sottoscritta dal dirigente che lo ha autorizzato;
- informarlo CHIARAMENTE dei suoi diritti e dei suoi doveri;
- descrivere tutte le operazioni di accesso eseguite in un apposito verbale;
- redigere, ogni giorno, un verbale di verifica che indichi le attività svolte e tutto quello che viene chiesto al contribuente con le sue relative risposte;
- compilare un verbale separato nel caso in cui la verifica sia stata autorizzata dal Procuratore della Repubblica. In tal caso il contribuente dovrà ricevere anche la notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità giudiziaria;
- consegnare copia dei verbali di accesso e di verifica al contribuente.
La fase di ricerca della verifica fiscale
Dopo l’accesso, con tutte le sue lungaggini burocratiche, inizia la ricerca della documentazione che ha come scopo quello di verificare che il contribuente rispetti la normativa tributaria, sia riguardo la tenuta delle scritture contabili obbligatorie e della documentazione da conservare in archivio che nel merito della gestione.
Gli agenti della GdF potranno cercare nei locali dell’attività del contribuente qualsiasi reperto o elemento necessario a verificare la corretta gestione tributaria di chi viene verificato. Sono pertanto autorizzati a eseguire ispezioni documentali su libri contabili, registri, documenti e scritture anche extracontabili. E’ il classico esempio dell’agenda su cui molti “segnano” incassi mai contabilizzati o altre “porcherie” che potranno essere usate dalla GdF a conferma della presunzione di illeciti amministrativi e fiscali.
Anche la ricerca, come l’accesso, potrà avvenire contro la volontà del contribuente e continuare anche allorchè lo stesso contribuente sostenesse di aver esibito tutta la documentazione in suo possesso. Di norma, prima di mettersi a frugare tra fogli, documenti e dossier, gli agenti della Guardia di Finanza, chiedono al verificato di esibire spontaneamente tutta la documentazione, e chiaramente, se lo stesso dovesse dimostrarsi restio a collaborare, la ricerca procederà in modo coattivo e autonomo da parte dei verificatori che potranno reperire tutto il materiale a loro necessario per la verifica.
Se le scritture contabili obbligatorie non dovessero trovarsi nel luogo di ispezione, potranno essere acquisite dalla GdF anche presso altri soggetti come ad esempio il commercialista che le detiene per conto del contribuente. Nel caso di scritture conservate presso terzi, il contribuente dovrà consegnare agli agenti un’attestazione con le specifiche delle scritture detenute e il luogo in cui trovarle.
La mancata esibizione di questa attestazione comporta di per se una specifica sanzione e il divieto di considerare a suo favore le scritture esibite successivamente in sede di accertamento o di contenzioso. Per cui è fondamentale essere in regola da questo punto di vista!
E’ un esplicito dovere del contribuente, la collaborazione alle operazioni di ricerca e controllo della propria documentazione con gli organi preposti a tale misura. Egli non potrà in alcun modo opporsi al controllo tributario imposto dalla legge, e dovrà mettere a disposizione degli stessi agenti, un locale idoneo alle operazioni giornaliere di verifica di documenti, registri e operazioni.
La fase di ispezione documentale della verifica fiscale
Questa fase è particolarmente tecnica e consiste nell’analisi di ogni documento contabile obbligatorio e non, dei libri contabili, dei registri e quant’altro per comprovare la presenza di illeciti fiscali e/o amministrativi. Durante questa fase gli agenti potranno verificare:
- la corrispondenza commerciale;
- la contabilità interna (report, elenco clienti, fornitori, enti pubblici, bilancini interni);
- la documentazione contabile eventualmente acquisita presso fornitori, clienti ed enti pubblici;
- la documentazione extracontabile (fogliettini volanti, agende, appunti);
- la documentazione bancaria.
Al fine di verificare:
- la corretta tenuta e conservazione della contabilità e di tutte le scritture contabili obbligatorie;
- l’attendibilità delle scritture contabili per verificare se la determinazione del reddito e del volume d’affari dichiarato sia verosimile;
- che la contabilità tenuta dal contribuente sia coerente con la sua realtà lavorativa;
- individuare le procedure di gestione contabile del soggetto verificato sotto il profilo fiscale.
Oltre alla documentazione contabile gli agenti della Guardia di Finanza potranno anche:
- acquisire email;
- intervistare dipendenti o controllare beni strumentali;
- controllare documenti ed oggetti personali o dell’azienda in generale;
- copiare dati e informazioni dai supporti informatici.
I principi a tutela del contribuente durante una verifica fiscale
Hai letto che, avendo un regolare ordine di accesso, la Guardia di Finanza può entrare e controllare tutta la documentazione che necessiterebbe ad accertare una tua eventuale evasione fiscale. Tutto questo è vero, ma si scontra con alcune libertà riconosciute dalla Costituzione Italiana:
- inviolabilità della libertà personale;
- inviolabilità del domicilio;
- libertà dell’iniziativa economica privata.
E’ infatti fatto assoluto divieto, in capo ai verificatori, nella fase della ricerca documentale di sottoporre il contribuente a perquisizione personale. E’ altresì vietato procedere forzosamente all’apertura di plichi sigillati, mobili, cassetti e ripostigli chiusi a chiave, nonchè l’apertura delle casseforti e borse del contribuente. Questo non significa che gli agenti non potranno effettuare la verifica in quei luoghi, ma per farla dovranno presentare l’autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, che potrà essere concessa anche telefonicamente.
Il sequestro delle scritture contabili
La Guardia di Finanza ha la facoltà di porre sotto sequestro le scritture contabili e i documenti del contribuente solo quando:
- non è possibile riprodurle;
- il contribuente contesta il contenuto del verbale;
- il contribuente si rifiuta di firmare il verbale.
I libri contabili e i registri non possono essere sequestrati ma gli agenti o i verificatori possono farne copie ed estratti, apporre, nelle parti che interessano, firma o sigle con data e bollo dell’ufficio, cautelarsi contro eventuali modifiche o successive alterazioni.
E’ utile sottolineare che alcuni contribuenti rifiutano di firmare i verbali della GdF ritenendo che in questo modo si possano vanificare o rendere inefficaci gli atti e le operazioni di controllo. Non pensate a questa opportunità, perchè non esiste, nel senso che questo atteggiamento non compromette assolutamente le sorti del verbale a cui viene apposta la dicitura “la parte si rifiuta di firmare“, e che poi seguirà il proprio normale iter, un po’ come le multe che si prendono per le violazioni del codice della strada (firmate o meno si è poi costretti a pagarle).
Conclusione della verifica fiscale
La verifica fiscale di conclude con il “processo verbale di constatazione” con cui si formalizza l’esito del controllo fiscale. Rappresenta l’atto più importante dell’intera verifica fiscale in quanto riassume ed esplicita tutti i dati e i rilevamenti del procedimento, utili a dimostrare una eventuale evasione fiscale o maggior capacità contributiva del soggetto interessato.
I rilievi effettuati sono suddivisi per tipologia di imposizione (imposte sui redditi, IVA), per periodo di imposta e per argomento (come ad esempio la dichiarazione dei redditi, la documentazione, la determinazione dell’imponibile, il calcolo delle imposte, e/o la tenuta delle scritture contabili).
Una copia del verbale verrà rilasciata al contribuente mentre le altre rimarranno alla GdF che provvederà a trasmetterne una all’amministrazione finanziaria e nel caso di reati tributari una seconda alla Procura della Repubblica. Il contribuente avrà facoltà di presentare osservazioni e richieste all’ufficio impositore entro 60 giorni dalla firma del provvedimento.
Se le irregolarità costituiscono soltanto violazioni amministrative, l’Agenzia delle Entrate, dovrà esaminare attentamente il provvedimento ricevuto e tutte le osservazioni del contribuente e dopo 60 giorni (pena la nullità del provvedimento), emettere l’avviso di accertamento.
In caso di ulteriori violazioni, anche di carattere penale, il verbale di constatazione verrà inviato anche alla Procura delle Repubblica per la denuncia penale dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni accertate. Ne conseguiranno due procedimenti: il primo di carattere amministrativo con l’Agenzia delle Entrate risolvibile con il pagamento della sanzione imposta, il secondo di carattere penale che darà luogo ad un processo vero e proprio.
Il processo verbale di constatazione non è impugnabile in maniera autonoma dal contribuente ma è possibile contestarne il contenuto mediante ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Il garante del contribuente in caso di verifica fiscale
A garanzia dei diritti del contribuente, è stato istituito presso la Direzione Regionale delle Entrate di ogni singola regione, un Garante del contribuente ovvero un organo formato da 3 componenti scelti dalla Commissione Tributaria Regionale.
Il garante ha il compito di verificare le irregolarità, scorrettezze e disfunzioni dell’attività della GdF segnalata da contribuente nel corso della verifica fiscale. Il garante potrà chiedere informazioni e attivare procedure di autotutela fino all’annullamento di atti illegittimi e al richiamo degli uffici al rispetto dei diritti del contribuente.
Nel concreto il garante avrà il potere di:
- richiamare gli uffici competenti al rispetto dei termini per l’erogazione dei rimborsi;
- attivare le procedure di autotutela per gli atti di accertamento e riscossione;
- controllare la funzionalità completa dei servizi di assistenza e informazione al contribuente;
- verificare il rispetto delle garanzie dei contribuenti sottoposti a verifiche, ispezioni documentali, accessi e controlli;
In tutti i casi in cui il contribuente avesse sentore che la verifica fiscale stesse avvenendo in modo inusuale, irregolare o in modo non ortodosso, potrà contattare il Garante per veder tutelati i propri diritti di contribuente inoltrando un’apposita istanza.
Se si ritiene invece, che l’avviso di accertamento, successivo al controllo, inviato dall’Agenzia delle Entrate, sia in qualche modo illegittimo, il contribuente potrà affidarsi ad un difensore tecnico e impugnare il procedimento dinanzi ad un Organo denominato Commissione Tributaria Provinciale.
In caso di denuncia per reato tributario, sarà necessario contattare un avvocato penalista competente in materia fiscale che assumerà le difese del contribuente in tribunale.
Sarebbe addirittura consigliabile, vista la complessità della materia, interpellare e farsi assistere da un avvocato tributarista sin dalla prima fase della verifica per evitare di incorrere in errori che potranno rivelarsi decisivi nella fasi successive.
Se hai trovato interessante questo articolo, per approfondire, ti consiglio il mio libro "PAGARE MENO TASSE" che ti svelerà i segreti che i commercialisti ti tengono volutamente nascosti...