Emergenza Coronavirus: sospensione temporanea bollette luce, acqua, gas e canone RAI

Con il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 (“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” *), entrato in vigore il 2 marzo 2020 (data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 53), sono state emanate ulteriori disposizioni nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevedono – come indica il provvedimento stesso – “misure non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale”.

Trentasette articoli e quattro capi dedicati:

  • il primo, alla sospensione e proroga dei termini (artt. 1-12);
  • il secondo al lavoro privato e pubblico (artt. 13-24);
  • il terzo al sostegno ai cittadini ed alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione e salute (artt. 25-34);
  • il quarto alle disposizioni finali e transitorie (artt. 35-37).

Destinatari delle misure sono, prevalentemente, i comuni italiani ritenuti i più colpiti dall’epidemia ed individuati nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 1° marzo 2020; si tratta:

  • nella Regione Lombardia, dei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini;
  • nella Regione Veneto, di Vo’.

Per i predetti comuni il D.L. n. 9/2020 prevede, ad es., la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo 21.2-30.4.2020 derivanti da cartelle, avvisi ed ingiunzioni di pagamento (art. 2), dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23.2-30.4.2020 (art. 5), nonché dei termini per il compimento di atti processuali, comunicazioni e notificazioni fino al 31 marzo 2020, oltre al rinvio d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 di tutte le udienze (ad eccezione di quelle elencate) nei procedimenti civili, penali ed amministrativi (art. 10); all’art. 12, inoltre, il detto D.L. stabilisce la proroga al 30 giugno 2020 della validità delle tessere sanitarie, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), con scadenza antecedente al 30 giugno 2020.

Sempre per i soli comuni individuati dal D.P.C.M. 1.3.2020 il D.L. n. 9/2020 dispone che l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con Legge n. 481/95) adotti provvedimenti che prevedano la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, nei “settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani”(art. 4, comma 1).

La sospensione dei termini di pagamento delle bollette per circa due mesi comporta, però, inevitabilmente, l’accumulo degli addebiti: nell’intento di evitare che gli utenti si ritrovino, al termine del periodo di sospensione (e dunque dal 1° maggio 2020), con ingenti somme da corrispondere tutte in una volta, il comma 2 dell’art. 4 stabilisce che, entro il 1° luglio 2020 (“centoventi giorni dalla data di entrata in vigore” del D.L. n. 9/2020), l’ARERA dovrà emanare provvedimenti che stabiliscano anche le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi, oltre ad individuare, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto al versamento del canone RAI, da tempo incluso nelle bollette della luce, è sospeso anch’esso fino al 30 aprile 2020: le relative somme, oggetto di sospensione, verranno addebitate con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione, in unica rata e senza applicazione di sanzioni ed interessi.

(*) Leggi l’ordinanza

   

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