La fondazione: strumento di protezione e pianificazione patrimoniale
Viviamo in un mondo difficile dal futuro sempre più incerto, dove anche chi si sente completamente al sicuro, in realtà, potrebbe non esserlo. La tutela del patrimonio è un aspetto fondamentale per garantire un’adeguata condizione di vita a se stessi e alla propria famiglia.
Agire per tempo e con saggezza risulta di vitale importanza per avere le spalle coperte in caso d’improvvisi dissesti finanziari o brutte sorprese. Molte persone non sanno che esistono strumenti giuridici che permettono di tutelare il patrimonio dall’attacco di creditori, banche e Fisco.
Tra gli strumenti più famosi c’è la fondazione: argomento di cui si sente parlare, spesso in termini negativi, ma che in pochi sono a conoscenza di come funzioni e delle sue reali funzioni. Di seguito andremo a scoprire di cosa si tratta, come si costituisce una fondazione, i suoi scopi e le differenze tra le fondazioni italiane e quelle dei paesi esteri.
Indice:
- Gli strumenti per la tutela del patrimonio
- Fondo patrimoniale
- Atto di destinazione
- Trust
- Fondazione
- Che cos’è una fondazione?
- Scopo di una fondazione
- Esercizio di un’impresa commerciale
- Come si costituisce una fondazione
- Fondazione: differenze tra civil e common law
- Le fondazioni estere
- Diversità tra gli ordinamenti dei vari paesi
- La fondazione familiare
- Tutela del patrimonio familiare: è bene pensarci per tempo
- Le fondazioni di partecipazione
- La fondazione: efficace strumento di autonomia patrimoniale
- Fondazione: la paura di perdere il patrimonio
- Il trattamento tributario di una fondazione
- Fondazioni: abusarne ha causato una brutta reputazione
- La tutela del patrimonio: prevenire è meglio che curare
Gli strumenti per la tutela del patrimonio
L’ordinamento giuridico italiano prevede diversi strumenti per la tutela del patrimonio; alcuni sono da considerarsi in totale disuso, altri invece, vengono sfruttati solo da pochi “eletti” poichè sconosciuti alla maggior parte della popolazione.
Stiamo parlando, in particolare, dei seguenti strumenti:
- fondo patrimoniale;
- atto di destinazione;
- trust;
- fondazione.
1. Fondo patrimoniale
Nasce nel 1975 con lo scopo di creare uno schermo di protezione a tutela dei beni più importanti per assicurare una vita sempre dignitosa ai propri familiari.
In realtà è un sistema che l’interpretazione giurisprudenziale ha progressivamente svuotato di ogni rilevanza, con sentenze della corte suprema che di fatto lo hanno reso uno strumento solo efficace in poche casistiche e che non protegge in pieno il patrimonio.
L’aspetto più importante del fondo patrimoniale è, allo stato attuale, più che altro simbolico e vuole dimostrare come, già dal 1975, la legge italiana ammette e legittima gli strumenti per la tutela del patrimonio personale.
2. Atto di destinazione
Entra nell’ordinamento giuridico italiano dal 2005 attraverso l’articolo 2645-ter del codice civile. La legge stabilisce che beni mobili e immobili iscritti in pubblici registri possono essere impiegati per la realizzazione di interessi allo scopo di tutelare persone con disabilità, pubbliche amministrazioni e altri enti o altri interessi meritevoli di tutela.
Viene sancito un vincolo di destinazione in modo che i beni siano sfruttati unicamente per un determinato fine o per i debiti contratti per tale scopo. L’atto di destinazione però resta ancora uno strumento non completamente sicuro per un’adeguata tutela patrimoniale: infatti, l’unico limite di applicazione del “vincolo di destinazione” sarà l’interpretazione dell’interesse meritevole di tutela.
E’ utile sottolineare che non vi sia un’interpretazione assoluta sul requisito della “meritevolezza” infatti, stando ad una valutazione alquanto restrittiva, si ritiene che il vincolo di destinazione è giustificabile solo se viene perseguito “un fine di utilità sociale”, a carattere socialmente utile.
Secondo questa tesi, se non vi è un fine di pubblica utilità, l’atto è da considerarsi nullo e passibile di azioni revocatorie.
Altra interpretazione, ormai quella maggioritaria, ritiene che il requisito della meritevolezza venga soddisfatto quando lo scopo perseguito è “lecito”, ovvero non contrario alle leggi e normative vigenti, all’ordine pubblico e al buon costume.
Pertanto, “ la meritevolezza di tutela” verrebbe meno, quindi, solo laddove sarebbero valicati i limiti di legge, dell’ordine pubblico e del buon costume.
Tali dubbi rilevano che il vincolo di destinazione, così come delineato attualmente, si presta soltanto a poche applicazioni pratiche, e soprattutto vincolato dall’interpretazione più o meno elastica del giudice di turno in caso di richiesta di revocatoria.
3. Trust
Il trust è uno strumento di difesa patrimoniale che fa parte del diritto anglosassone (common law) ma che può essere applicato anche in Italia avendo aderito alla convenzione dell’Aja. La traduzione del termine, in italiano, significa “fiducia” e, infatti, attraverso questo atto, un disponente decide di destinare parte del proprio patrimonio al raggiungimento di uno scopo o il perseguimento di un particolare interesse.
Il patrimonio del disponente viene gestito da un amministratore (trustee) che dovrà farlo nell’interesse di uno o più soggetti terzi che saranno i beneficiari e quelli che riceveranno i beni in caso di scioglimento del vincolo.
Il trust può essere una valida soluzione per mettere al riparo il patrimonio familiare, assicurare il mantenimento di una persona disabile, gestire delle situazioni societarie particolarmente complesse, o per disciplinare la situazione patrimoniale durante una separazione coniugale.
Uno degli aspetti più significativi del trust è che i beni, non facendo più parte del patrimonio del disponente, non possono essere aggrediti da eventuali creditori e non rientrano nella successione.
Tali beni non possono essere aggrediti nemmeno dai creditori dell’amministratore (trustee), il quale ha soltanto la responsabilità di gestirli per raggiungere i fini stabiliti dal disponente ma non ne diviene mai il reale proprietario.
Il disponente, comunque, può anche riservarsi dei diritti speciali, potendo nominare anche se stesso come Trustee ma in questo, la tutela patrimoniale, spesso, viene meno in quanto il cosiddetto trust auto-dichiarato (quello in cui disponente e tristee sono la stessa persona) è facilmente passibile di azione revocatoria.
Il trust come detto, è un istituto anglosassone recepito nel nostro ordinamento e la Convenzione detta disposizioni relative alla legge applicabile dal giudice italiano chiamato a risolvere conflitti nel caso in cui i beni del trust creato da uno straniero siano situati in Italia (trust internazionale).
E’, pertanto, in discussione l’ammissibilità del trust creato da cittadini italiani e con beni situati in Italia.
La giurisprudenza più recente sembra pienamente orientata nel senso della sua ammissibilità, sebbene non siano intervenute in materia sentenze e l’istituto sia in palese contrapposizione con alcuni fondamentali principi del nostro ordinamento, come il divieto di patti successori, il principio di tipicità e numero chiuso dei diritti reali e il principio della responsabilità patrimoniale generica del debitore.
4. Fondazione
La fondazione è un ente con una sua personalità giuridica costituito da un insieme di beni con lo scopo di perseguire un determinato fine. A seconda dell’ordinamento giuridico i beni potranno essere commercializzati e assicurare completa segregazione del patrimonio del disponente rispetto a quello destinato alla fondazione.
Anche in questo caso, però, c’è da sottolineare come la situazione in Italia sia completamente diversa rispetto alle fondazioni estere di paesi come Malta, Panama, Liechtenstein, Svizzera, Austria ecc. Il problema di fondo è, che per la giurisprudenza italiana, una fondazione deve essere costituita solo per perseguire fini di pubblica utilità, o comunque non l’interesse individuale del fondatore.
Questo requisito all’estero non è sempre richiesto e una fondazione può perseguire qualunque scopo sia di pubblica che di privata utilità.
Che cos’è una fondazione?
La fondazione è un ente costituito da un patrimonio messo a disposizione per il conseguimento di un determinato scopo; viene creata da una persona fisica o da persona giuridica definita fondatore che destinerà il patrimonio allo scopo, versando beni mobili ed immobili di sua proprietà.
Anche più soggetti possono destinare il proprio patrimonio e creare una fondazione. Esiste la possibilità che l’ente sia costituito per disposizione testamentaria, con la nascita della fondazione solo alla sopraggiunta morte del fondatore ed avrà come patrimonio parte della sua eredità.
Il fondatore non può concorrere alla gestione della fondazione che verrà presa in carico da uno o più amministratori con la responsabilità di eseguire i compiti stabiliti nell’atto costitutivo, in modo da perseguire lo scopo.
Le fondazioni si possono suddividere in due categorie:
- Fondazione operativa: lo scopo è perseguito direttamente attraverso le attività della propria organizzazione interna. È il modello più diffuso in Italia
- Fondazione erogativa (grant-making): è la tipologia che prevede di non erogare direttamente i servizi, ma di utilizzare il patrimonio della fondazione per il finanziamento di progetti e attività (anche proposti da altri soggetti) ritenuti consoni agli scopi statutari. È il modello più diffuso nei paesi anglosassoni e in Germania ma il suo interesse sta crescendo anche nel nostro Paese.
Scopo di una fondazione
A tal proposito il codice civile non dice assolutamente nulla. Questo silenzio legislativo non va però interpretato come una totale libertà di scelta lasciata al fondatore. In realtà si è formata un’opinione consolidata che stabilisce che una fondazione debba essere, necessariamente, un ente no-profit senza alcun scopo di lucro. La diretta conseguenza è il divieto di distribuzione di utili a terzi. Questo è un aspetto estremamente importante che distingue una fondazione da una società.
Il DPR 361/00 stabilisce che lo scopo di una fondazione debba essere caratterizzato da una pubblica utilità. In poche parole il fondatore non può destinare parte del proprio patrimonio alla Fondazione per il raggiungimento di fini ed interessi personali. Lo scopo della fondazione deve essere stabilito chiaramente nell’atto costitutivo.
Esercizio di un’impresa commerciale
Una fondazione è un ente senza finalità di lucro, tuttavia, questo non le preclude la possibilità di svolgere un’attività imprenditoriale e/o commerciale. Questa però, deve essere esercitata in maniera secondaria e comunque subordinata al conseguimento dello scopo della fondazione.
In questi casi non è necessaria nessun tipo di iscrizione al Registro delle Imprese e non è parimenti non è previsto il fallimento ma solo la liquidazione. Una fondazione può anche avvalersi di un’altra società per la gestione delle attività economiche, le cui quote saranno detenute dalla fondazione stessa. In questi casi le norme per l’attività imprenditoriale saranno applicate solo alla società controllata.
Come si costituisce una fondazione
Per costituire una fondazione è necessario compiere i seguenti adempimenti:
- redigere l’atto di fondazione: è rappresentato dall’atto costitutivo e dallo statuto. Essendo atti pubblici è necessario rivolgersi ad un notaio.
- Richiedere il riconoscimento della fondazione alla prefettura di competenza per tutte le fondazioni che operano a livello nazionale, e alla regione per quelle che operano a livello regionale.
- A differenza di un’associazione, in cui l’atto costitutivo è stipulato tra più soggetti, nella fondazione è unilaterale e può essere contratto da una sola persona che diventa l’unico fondatore.
L’atto di fondazione può essere redatto tra vivi oppure per testamento e deve contenere:
- Il nome dell’ente e il suo scopo: quest’ultimo deve essere determinato e lecito e non può contrastare le norme di legge o l’ordine pubblico. L’altro requisito è la coincidenza con il fine collettivo o filantropico e non l’interesse individuale del fondatore. Lo scopo può essere perseguito anche attraverso attività economiche ed imprenditoriali.
- Descrizione del patrimonio che rappresenta lo strumento fondamentale per perseguire lo scopo della fondazione: i beni possono essere utilizzati solamente per realizzare il fine stabilito nell’atto di costituzione. Il patrimonio è anche una garanzia per eventuali creditori della fondazione.
- Descrizione dell’organizzazione di uomini e mezzi: la fondazione è normalmente un’organizzazione con uffici, personale e una struttura stabile per poter compiere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento dello scopo.
- Tutte le norme che disciplinano l’organo amministrativo della fondazione: può essere costituito da un unico soggetto o da più persone che formano il consiglio di amministrazione.
- Criteri e modalità di erogazione delle rendite a terzi: questo aspetto riguarda tutte le fondazioni la cui attività consiste nell’erogare beni o prestazioni a favore di determinati beneficiari.
- Norme che regolarizzano l’eventuale estinzione dell’ente, la sua trasformazione e la devoluzione del patrimonio: non è previsto che, in caso di chiusura della fondazione, i beni residui tornino al fondatore o ai suoi eredi.
L’atto di fondazione è da ritenersi nullo se:
- non rispetta norme imperative;
- il motivo è illecito;
- l’oggetto è illecito, impossibile o indeterminato;
- non sono presenti i requisiti essenziali (patrimonio, scopo, ecc.);
- manca il requisito della forma pubblica dell’atto costitutivo;
- la disposizione patrimoniale è riferita a beni futuri.
Fondazione: differenze tra civil e common law
In base al tipo di ordinamento giuridico, una fondazione può essere o meno riconosciuta come persona giuridica. La distinzione dipende dal paese di appartenenza. I paesi soggetti al diritto continentale o diritto romano-germanico (comunemente chiamato civil law, di cui fa parte l’Italia) si distinguono dalle nazioni che devono sottostare ad un ordinamento di origine britannico definito common law come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Scozia, Australia, ecc.
Negli ordinamenti civil law una fondazione viene solitamente riconosciuta come una persona giuridica di diritto privato. Tuttavia, ci sono casi in cui è consentita anche la costituzione di una fondazione fiduciaria priva di personalità giuridica.
Negli ordinamenti di common law, invece, la fondazione non è mai riconosciuta come persona giuridica. Questo comporta che le organizzazioni con scopi filantropici siano denominate fondazioni ma hanno la tipica natura giuridica di un trust, di corporazioni o associazioni non riconosciute.
Le fondazioni estere
Abbiamo già accennato di come la fondazione rappresenti uno strumento giuridico profondamente diverso se istituito in Italia o all’estero. Nel nostro Paese, il patrimonio è si tutelato ma con grosse limitazioni mentre in nazioni come Olanda, Svizzera, Germania ma anche in tutte le piazze offshore, il fondatore può effettivamente godere di maggior tutela.
Una fondazione estera permette, nella maggior parte dei casi, di perseguire qualunque scopo sia che si tratti di pubblica o privata utilità. In realtà, questo, si traduce con la possibilità che l’ente possa produrre o scambiare beni o servizi. L’unica condizione da rispettare è il perseguimento dei fini ideali stabiliti nell’atto costitutivo.
Non è raro che una fondazione estera sia gestita per perseguire scopi transitori, utilizzando il patrimonio per un periodo di tempo limitato. Normalmente una fondazione estera si occupa sia del lato amministrativo dei beni che della destinazione della rendite per perseguire lo scopo. Potranno quindi esserci delle separazioni all’interno della stessa istituzione con la costituzione di una fondazione finanziaria o holding che amministrerà il patrimonio e con l’obbligo di devolvere le rendite o gli utili di impresa all’altra fondazione che li utilizzerà per perseguire lo scopo.
In definitiva una fondazione estera è uno strumento che può essere sfruttato specialmente per la gestione di un patrimonio le cui rendite saranno destinate a soggetti in base a determinati criteri stabiliti dal fondatore. In questo modo si ottiene un’adeguata segregazione dei beni dello stesso fondatore e della fondazione.
Diversità tra gli ordinamenti dei vari paesi
All’interno dei singoli paesi, i vari ordinamenti stabiliscono limiti più o meno restrittivi nei confronti delle fondazioni. In Italia, Francia, Spagna e Portogallo il requisito fondamentale per la costituzione di una fondazione è lo scopo di pubblica utilità.
In altri ordinamenti come l’Olanda e la Germania è praticamente lecito qualsiasi fine si voglia perseguire, compresi quelli privati come l’erogazione di rendite ai propri familiari o l’educazione dei figli del fondatore.
Ciò che contraddistingue la maggior parte degli ordinamenti giuridici è invece la totale assenza dello scopo di lucro. Le fondazioni devono essere organizzazioni no-profit ma anche in questo caso esistono sempre le eccezioni.
Riguardano sostanzialmente paesi che si possono ritenere piazze off-shore e paradisi fiscali come il Liechtenstein, Belize, Panama e molte altri, che invece consentono la costituzione di fondazioni anche con finalità lucrative.
In Europa il paese più sfruttato per la costituzione di una fondazione è il Liechtenstein. Il regime fiscale agevolato e un ordinamento giuridico particolarmente permissivo, sono i due motivi che trasformano una fondazione in una vera e propria cassaforte, in cui far confluire beni al riparo dalle avide mani del fisco ed eventualmente dei creditori.
Il fondatore nemmeno compare nell’atto costitutivo così come i beneficiari che vengono inscritti soltanto nello statuto allegato o nel regolamento interno. Essendo documenti riservati che non necessitano di essere depositati presso il pubblico registro, assicurano l’anonimato anche dei beneficiari.
Un altro paese interessante è l’Olanda dove le fondazioni sono spesso utilizzate come strumento per detenere la partecipazione in una o più società. L’ordinamento olandese, a fronte dei conferimenti effettuati nella fondazione, emette dei certificati solo per il fondatore che lo autorizzano a godere dei redditi di capitale erogati dalla fondazione stessa o dei proventi generati da una società partecipata.
Anche in Austria la fondazione di diritto privato è un ente particolarmente apprezzato per la gestione e per evitare la frammentazione di grossi patrimoni. Sono istituzioni che fanno della riservatezza la loro qualità migliore, tanto che non sono particolarmente note al pubblico internazionale ma gestiscono oltre 100 miliardi di patrimonio.
Rispetto ad una fondazione maltese o del Liechtenstein è un ente più statico perché non può occuparsi di gestioni commerciali (altrimenti subirebbe un’elevata tassazione). Uno dei principali vantaggi è la possibilità data al fondatore di occuparsi direttamente dell’amministrazione della fondazione per una gestione più celere e senza passaggi burocratici.
Un ulteriore ordinamento giuridico particolarmente permissivo è quello di Malta: consente la costituzione di una fondazione con notevoli vantaggi. Rispetto ad una fondazione del Liechtenstein, in questo caso è possibile godere di costi decisamente più abbordabili anche per persone con una caratura economica di medio livello. Non è previsto l’obbligo della nomina e identificazione dei beneficiari con la fondazione che si riserva la possibilità di farlo in u secondo tempo.
La fondazione familiare
Un ottimo metodo per tutelare il patrimonio, nei paesi di civil law, è la creazione di una fondazione familiare: uno strumento spesso utilizzato anche come valida alternativa al testamento o alle ultime volontà.
La fondazione di famiglia è un’organizzazione di diritto privato senza scopo di lucro, costituita per volontà di uno o più soggetti legati da vincoli familiari. Il fine è preservare e conservare parte del patrimonio familiare e da utilizzare anche per finalità di pubblica utilità.
L’ordinamento giuridico italiano di fatto porrebbe dei veti alla fondazione familiare infatti, come regola qualsiasi fondazione dovrebbe avere uno scopo di pubblica utilità e non essere ad esclusivo vantaggio di una o più famiglie stabilite.
Tuttavia, l’art.28 del codice civile dice espressamente che l’ente deve essere a vantaggio di una o più famiglie determinate e quindi, in pratica, viene ammessa solo a condizione che vengano rispettati contemporaneamente questi due requisiti, quindi che persegua fini di pubblico interesse e che sia a vantaggio di una o più famiglie.
La conseguenza di ciò è che si possono ritenere valide soltanto le fondazioni familiari che sono a beneficio di membri o famiglie che si trovano in particolari condizioni di bisogno o di merito.
Una fondazione familiare ha la totale proprietà dei beni ed è gestita da un consiglio o comitato di fondazione. Per la creazione è necessario rivolgersi a società di servizi specializzate comunemente chiamate family-office.
Molto spesso è proprio il multi-family office ad assumere la carica di consiglio della fondazione. Il fondatore è colui che versa i beni e che stabilisce lo scopo particolare che la fondazione dovrà perseguire.
Tutti gli organi e le azioni della fondazione hanno dei limiti imposti proprio dal conseguimento di tale scopo. Al fondatore spetta anche la decisione di scegliere i beneficiari e i diritti a loro riservati, con la possibilità di nominare un consulente di fiducia che controlli l’operato del consiglio di fondazione.
Tutela del patrimonio familiare: è bene pensarci per tempo
Per tutelare in modo adeguato il proprio patrimonio familiare, una elemento fondamentale è il tempo. È necessario fare le cose con la giusta tempestività decidendo in “tempi di quiete” quando attuare tutte le misure necessarie per mettere al riparo il proprio patrimonio da eventuali e futuri periodi burrascosi.
Specie se sei un imprenditore, non devi commettere l’imperdonabile errore di aspettare che la situazione debitoria sia potenziale o addirittura conclamata, perché sarebbe ormai troppo tardi. In questi casi gli atti posti in essere per la tutela patrimoniale, sarebbero facilmente resi nulli dalle successive azioni revocatorie.
Non è un’idea molto intelligente fare ricorso a strumenti per la tutela del patrimonio per cercare di sottrarsi agli obblighi già assunti nei confronti di terzi o per sfuggire alle proprie responsabilità: gli strumenti per la tutela patrimoniale non vogliono essere e non sono il rifugio pecatorum di chi pensa di essere furbo o non ha voglia di assumersi le proprie responsabilità relativamente ad errori commessi o eventuali dissenti finanziari.
Tutti gli eventuali creditori e i legittimi eredi, possono con facilità intraprendere azioni revocatorie o di riduzione per tutelare i propri interessi. Con molta probabilità renderanno inefficaci tutti i vincoli creati dagli strumenti per la segregazione e tutela patrimoniale.
In definitiva, è fondamentale capire che per difendere il proprio patrimonio bisogna agire in tempi non sospetti quando tutto va per il meglio e la situazione finanziaria non desta la minima preoccupazione. Farlo in tempi critici potrebbe essere troppo tardi.
Le fondazioni di partecipazione
La fondazione di partecipazione nasce verso la metà degli anni novanta per cercare di unire sforzi pubblici e privati per realizzare progetti condivisi senza impiegare ingenti patrimoni.
Si tratta di un’istituzione che fa parte della categoria delle fondazioni classiche ma con alcune particolarità: deve coniugare l’aspetto personale (tipico delle associazioni) con quello patrimoniale proprio delle fondazioni.
Ecco di seguito quali sono gli elementi che contraddistinguono una fondazione di partecipazione:
- Partecipazione: al momento della costituzione di una fondazione di partecipazione, il conferimento di beni da parte dei fondatori non interrompe il rapporto tra questi soggetti e l’ente (come invece avviene in una classica fondazione). I fondatori controllano le attività e partecipano alla gestione dell’ente e delle strategie operative;
- Pluralità di fondatori: una fondazione di partecipazione nasce per la volontà di un certo numero di soggetti che condividono lo stesso progetto e decidono di costituire una nuova persona giuridica. L’atto costitutivo è unilaterale ed è solo in apparente contrasto con la pluralità dei fondatori, poiché la volontà di più soggetti è finalizzata al conseguimento di un unico scopo;
- Patrimonio di destinazione con struttura aperta: un’altra fondamentale caratteristica di una fondazione a partecipazione è la possibilità di aggiungere altri soggetti pubblici e privati che possono portare ulteriori conferimenti. La struttura aperta del patrimonio assicura l’esistenza di fondatori successivi alla costituzione dell’ente che, condividendo lo stesso scopo, decidono di partecipare incrementando il fondo di dotazione;
- Scopo immutabile: quest’aspetto è comune a tutte le fondazioni. È un requisito fondamentale per poter costituire un ente di questo tipo. Il fatto che lo scopo da perseguire sia immutabile non trasforma la fondazione in un’associazione ma semplicemente in un ente partecipato;
- Mancanza dello scopo di lucro: altro requisito fondamentale di una fondazione a partecipazione è perseguire interessi di carattere generale e di utilità sociale ma con la totale assenza di scopo di lucro. Questo impone il divieto di distribuire utili o rendite a favore di tutti i soggetti partecipanti;
- Finalità operativa: come già accennato, una fondazione di partecipazione nasce per portare a termine un progetto con fini di pubblico interesse. Vista la mancanza di una disciplina in merito, l’ente può operare nei più svariati campi spaziando dalla cultura, ricerca scientifica, ambiente, assistenza e in generale a tutti i settori di utilità sociale.
- Patrimonio: è costituito da tutti i beni immobili e mobili e altre utilità che vengono conferiti alla fondazione dai vari fondatori e da tutti i partecipanti. Il fondo di dotazione è la parte intangibile del patrimonio dell’istituto; si possono spendere solo le eventuali rendite.
- Fondo di gestione: rappresenta la cassa della fondazione ed è costituito da diversi elementi:
- Tutte le rendite e i proventi che derivano dal fondo patrimoniale e dalle attività della fondazione.
- Contributo annuo elargito dai fondatori promotori, nuovi fondatori e partecipanti. La somma è stabilita dal consiglio di gestione.
- Tutte le donazioni, lasciti e disposizioni testamentarie non espressamente destinate al fondo patrimoniale.
- Erogazioni statali o di altri enti pubblici e territoriali espressamente destinate al fondo patrimoniale.
La fondazione: efficace strumento di autonomia patrimoniale
L’obbiettivo di una fondazione è la tutela patrimoniale in modo da costruire una sorta di barriera invalicabile per eventuali creditori nei confronti dei beni personali e familiari. Naturalmente, deve essere creata in tempi non sospetti senza posizioni debitorie aperte, altrimenti si tratterebbe di un tentativo di truffa ai danni dei creditori. Dal punto di vista fiscale una fondazione si può ritenere neutra: se i beni immobili sono in Italia e di proprietà della fondazione, verranno tassati secondo le regole tributarie italiane.
La natura illimitata della fondazione, la personalità giuridica e la netta separazione tra i beni destinati al patrimonio della fondazione da quelli del fondatore, rendono questo strumento quasi perfetto per la garantire l’autonomia patrimoniale.
Quello che il disponente non deve dimenticare è che la fondazione diventa il reale proprietario dei beni e che l’amministratore non è tenuto a rispettare gli interessi mutevoli del fondatore ma solo attenersi in maniera scrupolosa alle istruzioni presenti nell’atto costitutivo. Tuttavia, il disponente può avere la facoltà di porre termine alla fondazione, cambiare o revocare un amministratore e stabilire nuovi beneficiari.
Fondazione: la paura di perdere il patrimonio
Uno dei motivi principali che spingono la maggior parte degli imprenditori italiani e soggetti privati a diffidare dell’istituto della fondazione, è la paura di perdere il patrimonio. Tale fobia deriva dal fatto che i beni affidati alla fondazione non sono più di proprietà del fondatore.
Ma è veramente così?
È bene subito dire che se si vuole ottenere la segregazione patrimoniale è indispensabile affrontare un cambio gestionale, altrimenti non è possibile garantire nessuna tutela. Tuttavia, se da un punto di vista psicologico questi timori possono essere giustificati, da quello giuridico, invece, tali preoccupazioni sono assolutamente infondate.
Il patrimonio è gestito da un amministratore (director) che teoricamente ha poteri illimitati, ma che nella realtà possono essere controllati e limitati dall’istituzione di un’altra figura: il così detto protector.
Quest’ultimo, di fatto, mette al riparo il fondatore dalla possibilità che un amministratore possa compiere atti di appropriazione indebita. Inoltre, è necessario considerare che un director è una figura altamente professionale in possesso della licenza dell’autorità finanziaria del suo paese e che ha l’assoluto interesse a svolgere le sue funzioni nel miglior modo possibile per poter amministrare più fondazioni possibili.
In definitiva, il patrimonio di una fondazione è perfettamente tutelato, sia da possibili creditori del fondatore che dell’amministratore e anche da tutti coloro che gestiscono i beni.
Il trattamento tributario di una fondazione
Questo è un punto abbastanza nebuloso. In molte giurisdizioni non è affatto chiaro come avvenga la tassazione, sia dei beni detenuti da una fondazione che delle rendite distribuite. Spesso capita che alcuni ordinamenti giuridici nemmeno riconoscano una fondazione. Appare evidente come la materia sia estremamente complessa e sia fondamentale rivolgersi a professionisti del settore per avere una consulenza e sapere a cosa si va in contro nel creare questo tipo di struttura.
In Italia, costituire una fondazione non presenta alcun vantaggio tributario. L’attuale regime di tassazione non fa nessun tipo di sconto ad una fondazione creata da soggetti privati non a scopo di lucro, ritenendola un ente non commerciale e come tale soggetta al TUIR ed in particolare all’art. 87, comma 1, lettera c).
Ciò significa che una fondazione ordinaria dovrà pagare l’imposta sui redditi (IRES), quella sulle attività produttive (IRAP), l’IVA senza possibilità di poterla recuperare e l’imposta sugli immobili municipali (IMU).
A tutto questo si deve aggiungere l‘imposta sostitutiva del 26% sui rendimenti derivanti da investimenti finanziari del patrimonio. Particolari agevolazioni spettano solamente alle fondazioni che rientrano nella categoria delle ONLUS e in alcuni casi alle fondazioni di partecipazione.
Da questo punto di vista il confronto con l’Europa è impietoso visto che nella maggior parte dei paesi vengono riconosciuti regimi fiscali particolarmente agevolati per questo tipo di soluzione.
Fondazioni: abusarne ha causato una brutta reputazione
La fondazione è spesso vista dai noi comuni mortali come uno strumento nelle mani dei potenti utilizzato esclusivamente per i loro interessi personali, sfuggire al Fisco o nascondere, in qualche modo, i propri averi.
Se da una parte ci sono moltissimi super ricchi (nella maggior parte dei casi all’estero) che si sono dedicati ad opere filantropiche costituendo delle famose fondazioni, anche famose, ottenendo anche dei giusti vantaggi personali, dall’altra ci sono stati per moltissimi anni dei veri e propri abusi soprattutto da parte degli istituti di credito.
Come sempre i furbetti non mancano e hanno sfruttato le fondazioni inserendole in aggressive strutture di pianificazione fiscale nazionale ed internazionale. Persino l’OCSE ha pubblicato, nell’ormai lontano 2009, un report con cui denunciava l’abuso che le banche facevano delle fondazioni per fare in modo che i propri clienti più facoltosi non pagassero tutte le tasse dovute.
Per decenni moltissimi istituti di credito hanno accumulato ingenti patrimoni sottraendoli al sistema tributario dei vari paesi, sfruttando società off-shore e fondazioni come strumenti utili per detenere partecipazioni ed immobili.
La tutela del patrimonio: prevenire è meglio che curare
La scienza e la medicina ci insegnano che per evitare di prendere un’influenza sarebbe opportuno vaccinarsi per tempo. Così come difendiamo la nostra salute con una corretta prevenzione, allo stesso modo dovremmo farlo per salvaguardare il frutto del lavoro di una vita. Difficile sapere ciò che riserva il futuro e le minacce al patrimonio sono innumerevoli, specie per chi ha un’attività in proprio. È buona cosa essere responsabili e sfruttare ogni strumento giuridico che possa mettere al riparo i proprio averi da questi pericoli.
Un periodo di crisi, un dissesto finanziario, un fido revocato, il fallimento di un proprio cliente, la mancanza di lavoro e altre disgrazie professionali, anche una malattia ad esempio, possono creare situazioni di pericolo e mettere gli imprenditori nella condizione di rischiare tutto quello che hanno anche da un punto di vista personale.
Chiunque abbia un fido, un’anticipo fattura, un castelletto in banca, che sia titolare di una SAS, SNC o SRL si è sicuramente trovato costretto a firmare delle fidejussioni.
Allo stesso modo, chiunque non paghi le tasse dovrà vedersela, prima con l’Agenzia delle Entrate, poi con la vecchia Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione).
E ancora, chiunque non abbia la possibilità di onorare i propri impegni e pagare i debiti ai propri fornitori, avrà una schiera di creditori arrabbiati e motivatissimi a recuperare quanto dovutogli che intraprenderanno tutte le azioni legali a tutela del proprio credito.
Queste situazioni, senza una opportuna tutela patrimoniale, portano inevitabilmente tutti i creditori (Fisco, banche e fornitori) ad aggredire, prima il patrimonio dell’azienda e subito dopo a rivalersi su quello personale del malcapitato.
Abbiamo visto come le fondazioni estere siano, in pratica, una delle migliori soluzioni percorribili per proteggere per tempo il proprio patrimonio. Un modo per prendersi cura dei bisogni familiari presenti e futuri e difendere i propri beni dall’attacco di eventuali creditori (compreso lo Stato).
Questa pratica, all’estero, è assolutamente normale, per non dire scontata, e viene insegnata in tutti i corsi per neo-imprenditori. Non è assolutamente ritenuto uno scandalo costituire una fondazione o un trust per difendere i propri averi, anzi è considerato uno strumento molto efficace che deve essere posto in essere nel rispetto e tutela dello status di imprenditore e quindi, in qualche modo, soggetto al rischio di impresa.
Perché rischiare la totalità del proprio patrimonio quando esistono strumenti giuridici adeguati per poterlo proteggere?
Una domanda che dovrebbe avere una risposta scontata, ma in Italia non è affatto così. Sono troppo poche le persone che si preoccupano di salvaguardare i proprio averi con atti preventivi, salvo poi pretendere delle improbabili ed inesistenti tutele quando si verificano situazioni di dissesto finanziario.
Nel nostro Paese esiste una sorta di resistenza psicologica nei confronti dei sistemi per la tutela del patrimonio, tanto grande quanto la poca conoscenza degli strumenti giuridici per metterla in atto.
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Giuseppe Di Donato
Marzo 1, 2020 @ 15:43
Una fondazione con scopo di utilità’ sociale,come da statuto,si serve degli introiti delle locazioni immobiliari della fondazione.Queste entrate sono di natura commerciale e quindi soggette a tassazione?
Omar Cecchelani
Luglio 27, 2020 @ 15:16
Riguardo le fondazioni, i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo, quindi anche gli immobili di proprietà utilizzati strumentalmente per l’esercizio dell’attività istituzionale.
Partecipano alla determinazione del reddito, anche gli immobili di proprietà della ONLUS oggetto di locazione a terzi.
Nathy
Febbraio 13, 2020 @ 08:59
Nello specifico, è possibile sapere nei dettagli, la normativa austriaca inerente le fondazioni. Grazie
ciro
Ottobre 17, 2019 @ 12:15
Molto utile per scopi privatistici ma se andiamo nel Pubblico Impiego la Fondazione conviene alla nostra attivita’ e nei confronti del personale esistente e con contratti a T.I. e lo stesso personale puo’ contrastare la nascita della Fondazione .
Eermenegildo cartoniEEEE
Aprile 6, 2019 @ 09:57
Interessante la “fondazione familiare”. Se ho compreso è possibile costituirla, utilizzandola al posto di un testamento: “Il fine è preservare e conservare parte del patrimonio familiare e da utilizzare anche per finalità di pubblica utilità”.
Quindi il patrimonio di 2 famiglie parenti, costituito da immobili, può essere destinato ai figli che potranno usufruire delle rendite purchè esse vengano in parte destinate anche a pubblica utilità. E’ possibile agire in tal modo? Grazie