Quali sono le sanzioni per l’omessa fatturazione?
In Italia un fenomeno purtroppo abbastanza ripetitivo nel tempo è quello dell’omessa o ritardata fatturazione. Una circostanza che comporta serie conseguenze e l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge. La disciplina è regolamentata dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 471/97, che prevede, nei casi di omessa fatturazione o, di indicazione nel documento di un’aliquota inferiore, l’applicazione di una sanzione che va dal 90% al 180% dell’imposta riguardante l’imponibile non registrato, o documentato correttamente nel corso dell’esercizio di riferimento.
La sanzione amministrativa è da corrispondere nella misura da 250 a 2.000 euro se la violazione commessa non incide invece sulla liquidazione corretta del tributo. Una volta introdotto l’argomento, ora è il momento di entrare più nei dettagli per approfondire la materia dell’omessa fatturazione.
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Omessa fatturazione: sanzioni
Una fattura non emessa in formato elettronico è da ritenersi inesistente quindi, a tutti gli effetti, da considerare come mai emessa. In parole ancora più semplici, una fattura che non transita attraverso il Sistema di Interscambio è da ritenersi un documento inesistente, una circostanza seria che può generare problemi, sia per i cedenti che per i cessionari delle relative operazioni. Le parti coinvolte in queste situazioni incorrono nelle sanzioni amministrative pecuniarie riportate nell’articolo 6 del Decreto Legislativo 471/97.
Come anticipato in premessa, nei riguardi dei cedenti/prestatori è applicabile una sanzione che va dal 90% al 180% dell’imposta non documentata correttamente. Una sanzione che quando l’omessa fatturazione non influisce sulla liquidazione dell’imposta varia da 250 fino a un massimo di 2.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, intervenuta per rispondere all’interpello n. 528/E/2019, ha confermato questa sanzione in caso di tradivo invio della fattura elettronica, purché la tardiva emissione sia fatta entro la scadenza utile per la liquidazione periodica dell’IVA senza quindi incidere sulla stessa. La stessa Amministrazione finanziaria ha ribadito come la circostanza costituisca una violazione formale. Le operazioni con IVA non esposta invece sono soggette a una sanzione che va dal 5% al 10% dei corrispettivi.
Queste sono le sanzioni applicabili a norma di legge a carico dei cedenti/prestatori delle operazioni. Tuttavia, corre l’obbligo di precisare che, nei casi di violazione di obblighi direttamente riconducibili alle fatture elettroniche, le sanzioni sono applicabili soltanto una volta secondo il principio del cumulo.
Il regime sanzionatorio per cessionari/committenti è invece differente. Per l’IVA non documentata correttamente è applicabile una sanzione pari al 100% dell’imposta stessa. Per i cessionari/committenti esiste però l’opportunità di scongiurare la sanzione amministrativa: una possibilità connessa alla regolarizzazione della relativa operazione, possibile qualora i cessionari/committenti interessati non ricevano una regolare fattura elettronica entro quattro mesi dall’operazione.
Quando i prestatori, entro tale termine, non provvedono all’emissione della fattura, i cessionari/committenti hanno la reale opportunità di emettere un’autofattura finalizzata ad evitare la sanzione amministrativa pecuniaria. L’autofattura è un documento da predisporre entro i 30 gg seguenti alla scadenza dei 4 mesi dall’operazione e da trasmettere in modalità telematica al Sistema di Interscambio. Per la definitiva regolarizzazione dell’operazione, parallelamente, va versata l’IVA riportata nell’auto fatturazione, imposta che in questo caso è possibile portare in detrazione al momento della liquidazione periodica.
Due diversi regimi sanzionatori abbastanza pesanti, uno per i cedenti e l’altro per i cessionari, da evitare con i comportamenti giusti, cioè con l’emissione regolare delle fatture elettroniche entro i termini di scadenza previsti dalle disposizioni di legge in materia.
Il ravvedimento operoso
Terminata la panoramica sulle entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, regolamentate dalle disposizioni di legge in materia, in caso di omessa fatturazione, è il momento di trattare la possibilità del ravvedimento operoso. Le sanzioni da corrispondere per omessa, tardiva o errata fatturazione con il ravvedimento operoso possono ridursi di:
- 1/9, entro il termine di 90 gg dall’omissione o dall’errore;
- 1/8, entro la scadenza per presentare la dichiarazione IVA riferita all’anno nel quale la violazione è stata commessa;
- 1/7, entro la scadenza per presentare la dichiarazione IVA riferita all’anno successivo nel quale la violazione è stata commessa;
- 1/6, oltre la scadenza per presentare la dichiarazione IVA riferita all’anno successivo nel quale la violazione è stata commessa.
Nei casi di omissione, ritardi o errori relativi alle fatture elettroniche bisogna ravvedersi pagando le sanzioni. Il pagamento va effettuato attraverso il modello F24, con la corretta compilazione della sezione “erario” e usando il codice tributo 8911.
Imposta di bollo
Un altro aspetto a cui prestare attenzione è riconducibile all’assolvimento dell’imposta di bollo. Nei casi di fatture esenti o fuori campo IVA di importo maggiore a 77,47 euro è prevista infatti l’imposta di bollo, nello specifico va versato dal cedente/ prestatore il bollo di 2,00 euro.
Un’imposta di bollo prevista dal D.M. 17 giugno 2014 che, in sintesi, prevede per il cedente la seguente procedura:
- riportare nello specifico spazio della fattura l’imposta di bollo;
- pagare l’importo annuale dell’imposta di bollo entro 120 gg dalla fine del periodo di imposta;
- usare l’F24 con l’indicazione del codice 2501.
Quando il bollo viene addebitato al cliente, bisogna indicare la marca pure nel corpo della fattura elettronica, vale a dire nella parte numerica in maniera tale che la stessa venga ricompresa nel totale della fattura.
Conclusioni
Il buon senso e le sanzioni previste suggeriscono l’emissione corretta, e nei tempi stabiliti, delle fatture elettroniche, in quanto incorrere in un’omissione, in un ritardo, o in qualche errore non è una situazione gradevole da affrontare.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono alte e interessano sia i cedenti che i cessionari, ancora più gravose per i primi. I concessionari hanno infatti la possibilità di regolarizzare la posizione attraverso l’emissione dell’autofattura, un’opportunità che aiuta ad evitare la sanzione. Tuttavia più che intervenire con la regolarizzazione, anche per i concessionari è meglio agire nei tempi giusti e con la massima accortezza. Il rispetto delle norme di legge e delle scadenze sono sempre la via più breve per non avere problemi.
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