Invio tardivo o mancato invio della fattura elettronica: quali le sanzioni?
A partire da gennaio del 2019 è entrata in vigore la fatturazione elettronica, un’importante novità che, tuttavia, può comportare qualche iniziale difficoltà di adattamento.
Il Governo ha infatti deciso di prevedere una moratoria per l’applicazione di eventuali sanzioni, che ha già visto il suo termine il 30 giugno 2019 per tutti i contribuenti trimestrali ed il 30 settembre per quelli mensili.
- Ma cosa succede quando si dimentica di inoltrare all’Agenzia delle Entrate una fattura elettronica?
- Quali sono le scadenze da rispettare e a quanto ammontano le sanzioni per un invio tardivo?
In questa guida cercheremo di dare una risposta a tali quesiti.
Indice:
- Termini emissione e invio fattura elettronica immediata
- Fattura elettronica differita: data di scadenza e termini per l’invio
- Invio tardivo della fattura elettronica: le sanzioni previste dalla legge
- Fattura elettronica: esempio di sanzione in caso di ritardato invio
- Come rimediare ad errori involontari nella fatturazione elettronica
Termini emissione e invio fattura elettronica immediata
La fattura elettronica immediata viene emessa direttamente dal soggetto che effettua la cessione di un bene oppure eroga una prestazione. È prevista per ciascuna operazione imponibile, e l’emissione deve avvenire entro 24 ore a partire dal momento in cui si effettua l’operazione ai fini IVA. Per maggior precisione la data di emissione equivale a:
- data di stipula del contratto di compravendita per beni immobili;
- data del pagamento del corrispettivo per prestazioni di servizio;
- data della consegna o spedizione nel caso di vendita di beni mobili.
Durante la compilazione di una fattura immediata è necessario indicare la data effettiva dell’operazione nell’apposito campo (Data del documento).
È importante evidenziare come la trasmissione della fattura elettronica immediata al sistema di interscambio (SdI), debba avvenire entro e non oltre 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione imponibile.
Per capire meglio, facciamo un esempio pratico di emissione di una fattura elettronica immediata immaginando che un determinato bene sia stato venduto in data 10 aprile 2019. In questo caso il soggetto tenuto ad emettere la fattura elettronica immediata ha due possibilità di scelta:
- emissione ed invio al sistema di interscambio nello stesso giorno in cui è avvenuta la vendita. La data dell’operazione e di emissione coincidono e nel nostro esempio sarà il 10 aprile;
- emissione in data 10 aprile 2019 e successivo invio allo SdI entro 12 giorni. Il contribuente avrà tempo fino al 22 aprile per adempiere all’obbligo di inoltro della fattura elettronica all’Agenzia delle Entrate.
Fattura elettronica differita: data di scadenza e termini per l’invio
Nel caso in cui avvengano operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi, più o meno continuativi, nel corso dello stesso mese a favore di uno specifico acquirente o committente, è possibile emettere una fattura elettronica di tipo differito.
Il termine ultimo per l’emissione di una fattura elettronica differita è entro il giorno 15 del mese successivo. È necessario che tali operazioni siano documentate da un ddt o documento analogo, i cui estremi dovranno essere indicati all’interno della fattura elettronica differita.
L’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare alcuni punti in merito attraverso la divulgazione della circolare 14/E/2019 ed in particolare ha sottolineato:
- in caso di più operazioni effettuate durante lo stesso mese, e documentate dai rispettivi ddt o documenti analoghi, la data della fattura differita corrisponde con la data dell’ultima operazione effettuata nella mensilità presa come riferimento (la data della fattura coincide con quella dell’ultimo ddt emesso nel mese);
- la fattura elettronica differita deve essere inviata al servizio di interscambio in un qualsiasi giorno compreso tra il 1° e il 15 del mese successivo.
Anche in questo caso non c’è nulla di meglio che un semplice esempio per rendere il concetto chiaro ed evitare incomprensioni. Ipotizziamo di aver effettuato tre prestazioni di servizi nell’arco del mese di maggio 2019 e precisamente nei gironi 5, 12 e 31.
La data di emissione della fattura corrisponde con quella dell’ultima operazione effettuata, quindi il 31 maggio. Il termine per l’invio della fattura elettronica differita allo SdI è, come abbiamo detto in precedenza, entro il 15 del mese successivo. Nel nostro esempio il tempo limite è il 15 di giugno 2019.
Invio tardivo della fattura elettronica: le sanzioni previste dalla legge
È il D.Lgs.n.471/1997 e precisamente l’articolo 6 a stabilire le sanzioni applicabili in caso di errata oppure omessa emissione della fattura elettronica. In particolare, le sanzioni amministrative saranno le seguenti:
- in tutte le situazioni di omessa, errata o tardiva fatturazione il soggetto è tenuto a versare una multa che va dal 90% ad un massimo del 180% dell’IVA in fattura (la sanzione minima è fissata a 500 euro);
- nei casi di violazione della fatturazione che non modifica la liquidazione IVA, il trasgressore verrà sanzionato con un’ammenda compresa tra 250 euro e un massimo di 2.000 euro;
- nelle violazioni della fatturazione in operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o di reverse charge, la sanzione prevista va dal 5% al 15% dei corrispettivi, con un’ammenda minima di 500 euro. Anche in questo caso se la violazione non incide sulla liquidazione IVA o sulla determinazione del reddito, la multa è compresa tra 250 euro fino a 2.000 euro.
- in tutti i casi in cui si verifica una violazione meramente formale non è prevista alcuna sanzione amministrativa.
La legge stabilisce sanzioni, anche per chi non riceve la fattura elettronica e non si adopera per regolarizzare la propria posizione. Il committente deve attivarsi per emettere una cosiddetta autofattura da inviare allo SdI identificando il documento con la sigla TD20. Questa semplice soluzione evita al cessionario/committente di incorrere nelle sanzioni che prevedono un’ammenda pari al 10% dell’imposta, partendo da un minimo di 250 euro fino a 2.000 euro.
Un aspetto molto importante da evidenziare, è che la sanzione viene applicata un’unica volta anche se la violazione riguarda diversi adempimenti collegati alla fatturazione della medesima operazione imponibile.
Ricordiamo che il tardivo invio della fattura elettronica può beneficiare del ravvedimento operoso per ottenere uno sconto della sanzione. In questi casi il soggetto che intende avvalersi del ravvedimento dovrà utilizzare, durante la compilazione del modello F24, il codice tributo 8911 e considerare come anno di riferimento quello in cui è stata commessa l’inosservanza.
È opportuno sottolineare come le sanzioni sopra citate riguardino esclusivamente il ritardo o mancato invio delle fatture elettroniche. Nel caso di eventuali errori nella liquidazione dell’IVA, per sanare la posizione sarà necessario calcolare a parte la relativa sanzione, potendosi avvalere dello sconto previsto dal ravvedimento operoso.
Fattura elettronica: esempio di sanzione in caso di ritardato invio
Per il nostro esempio consideriamo un soggetto con liquidazione IVA trimestrale che abbia emesso regolare fattura il 1° giugno 2019 per un valore pari a 100 euro, a cui applicare l’IVA del 22% che porta la fattura ad un totale di 122 euro.
Nonostante la fattura sia stata emessa entro i termini previsti, per un qualunque motivo, l’inoltro all’Agenzia delle Entrate, attraverso il sistema di interscambio, supponiamo che avvenga in ritardo. I termini previsti dalla normativa prevedono l’obbligo di invio entro il 15 di luglio 2019… l’invio verrà, invece, effettuato solo il 1°settembre 2019.
Essendo decorso il termine del 30 giugno 2019 previsto dalla moratoria applicata dal Governo per i contribuenti trimestrali, il soggetto dovrà versare un’ammenda compresa tra il 90% e il 180% dell’IVA sulla fattura inviata con ritardo. Nel nostro esempio la sanzione parte da un minimo di 19,8 euro per arrivare ad un massimo di 39,6 euro.
Come rimediare ad errori involontari nella fatturazione elettronica
Spesso il contribuente si rende conto di aver commesso un errore, in modo del tutto involontario, nella procedura di emissione della fattura elettronica. In questi casi c’è una soluzione molto semplice: correggere lo sbaglio riemettendo la fattura con una nuova numerazione e procedere ad una nota di credito a storno della fattura errata.
La legge concede quindi la possibilità di sbagliare in buona fede, tuttavia, la correzione deve essere effettuata tracciando l’intero percorso eseguito per rimediare all’errore. Così facendo, si regolarizza la posizione eliminando qualsiasi azione poco chiara.
Siccome, spesso, si commettono errori involontari e che sono in prevalenza formali, risulta difficile rendersi conto di averli commesso e si trascura il rischio di incorrere in una qualunque sanzione. In aiuto del contribuente arriva il sistema telematico di interscambio che, genera messaggi di errore a seconda della tipologia di sbaglio commesso.
Ecco un elenco dei codici di errore per le più banali inosservanze che si possono commettere:
- codice 00001 si verifica nel caso in cui il nome del file non sia stato inserito in modo corretto;
- codice 00002 indica un nome file duplicato, ossia già registrato in precedenza;
- codice 00003 avverte il contribuente che le dimensioni del file sono superiori ai 5Mb ammessi dal sistema di interscambio;
- codice 00102 indica la manomissione del file che, di conseguenza, risulta compromesso ed illeggibile;
- codice 00200 viene generato qualora il file non sia conforme al formato FatturaPa.
Ci sono poi una serie di codici di errore che segnalano anomalie nelle aliquote e negli identificativi fiscali ed altri che avvisano di problemi riguardanti il valore dell’imposta oppure il numero progressivo della fattura.
L’unico altro modo per accorgersi di un eventuale errore involontario di fatturazione è attraverso un preciso controllo di gestione.
Con dei precisi controlli sarà possibile accorgersi del anche quando questo non causa necessariamente lo scarto della fattura elettronica in fase di trasmissione allo SdI ma, tuttavia, potrebbe comportare dei problemi in futuro.
Il più delle volte, infatti, si individua la leggerezza commessa solo in sede di liquidazione periodica dell’IVA e, per certi aspetti, potrebbe essere troppo tardi e le sanzioni già elevatissime.
Se hai trovato interessante questo articolo, per approfondire, ti consiglio il mio libro "PAGARE MENO TASSE" che ti svelerà i segreti che i commercialisti ti tengono volutamente nascosti...