Tassazione dei diritti d’autore

Il diritto d’autore consente a colui che ha sviluppato un’idea e ne ha creato un’opera di cedere l’utilizzo del risultato ad un soggetto terzo. Tale cessione verrà retribuita tramite il versamento di un compenso pattuito tra le parti e rilascerà all’acquirente la titolarità, il diritto di sfruttamento dell’opera ed anche i proventi connessi. L’opera artistica può appartenere all’ambito delle scienze, della letteratura, al teatro e alla cinematografia, alla musica, all’architettura, alle arti figurative.

In pratica, l’autore dell’opera può disporre come ritiene della stessa, utilizzandola e cedendola in via esclusiva, esigendo che non vengano apportate modifiche da altri soggetti e rinnegandone eventualmente la paternità ove queste siano state apportate, infine, dev’essere retribuito per aver ceduto il diritto di sfruttare economicamente la propria opera.

Il diritto d’autore è composto da:

  • diritti morali: sono quelli relativi alla creazione dell’opera, all’integrità e al ritiro dell’opera dal commercio;
  • diritti patrimoniali: ossia quelli legati alla pubblicazione, al diritto di riproduzione, rappresentazione ed esecuzione, oltre al diritto di trascrizione e di disporre (comunicazione, traduzione, di pubblicità e di diffusione) ed utilizzare economicamente l’opera.

I diritti morali rimangono, pertanto, in capo all’ideatore, che ne conserverà per sempre la paternità, stiamo parlando di cosiddetti diritti inalienabili, mentre quelli patrimoniali passano all’acquirente con la cessione del diritto d’autore.

La tipologia del contratto di cessione del diritto d’autore rientra tra quelli atipici, infatti, la collaborazione tra le due parti non concerne un rapporto di lavoro subordinato, ma l’ideatore conserva la piena autonomia per quanto riguarda il luogo di lavoro, gli orari e altri aspetti, salvo garantire la realizzazione dell’opera frutto dell’estro e dell’ingegno. Questo è quanto stabilito dalla legge, anche se vi sono ambiti nei quali tali condizioni non vengono rispettate, soprattutto perché la regolamentazione è ancora piuttosto sommaria.

In linea teorica, chiunque abbia qualcosa da dire e interesse a divulgarlo potrebbe creare un’opera e cederne i contenuti a terzi. Vediamo, quindi, quando e come si può perfezionare la cessione.

Indice:

 

La cessione dei diritti d’autore senza titolarità della Partita IVA

Non è indispensabile essere titolari di Partita Iva, o aprirne obbligatoriamente una, per poter stipulare un contratto di cessione dei diritti d’autore. L’autore o inventore può, generalmente, svolgere l’attività di composizione, scrittura, fotografia, disegno o altro, in qualsiasi forma. Questo genere di occupazione, infatti, non è soggetta alle limitazioni previste per le attività definite prestazioni occasionali. La legge italiana, in pratica, tutela in modo particolare il diritto d’autore e disciplina che le cessioni effettuate dall’autore stesso non sono considerabili prestazioni di servizi. Per tale ragione, le cessioni del diritto d’autore sono a tutti gli effetti operazioni fuori campo Iva e sono sottoposte ad una tassazione speciale, come spiegherò.

Ne consegue che, se una persona ha la passione per la scrittura e scrive un romanzo, e questo romanzo viene acquistato da una casa editrice, o dipinge dei quadri che vengono acquistati da un gallerista, essa può decidere di cedere il diritto d’autore senza, salvo alcuni casi particolari, aprire una partita Iva.

 

La cessione dei diritti d’autore con Partita IVA

I soggetti titolari di Partita Iva, i quali svolgono un’attività imprenditoriale e professionale organizzata, come un libero professionista che, oltre all’attività di avvocato, ingegnere o medico, crea delle opere e ne cede a terzi il diritto d’autore, rientrano certamente in questa categoria.

Innanzitutto, per i professionisti bisogna distinguere se l’attività che ha realizzato l’opera oggetto di cessione del diritto d’autore, è o meno connessa al lavoro professionale.

  • se la cessione dei diritti d’autore non è connessa all’attività professionale, ad esempio: un medico che scrive romanzi gialli, il denaro guadagnato dalla cessione dell’opera sarà considerato un reddito da lavoro autonomo e sarà soggetto alla tassazione prevista in tali casi;
  • se la cessione dei diritti d’autore è connessa alla professione esercitata, ad esempio: un avvocato che scrive per una rivista giuridica mensile commentando una sentenza della Cassazione, gli utili realizzati grazie al diritto d’autore andranno ad essere sommati al suo reddito professionale. Se il professionista rientra nel regime forfettario dovrà prestare attenzione a non superare il limite dei ricavi e compensi, che può arrivare ad un massimo di euro 65.000 euro annui. Se tale tetto dovesse essere superato, i redditi percepiti sarebbero soggetti alla tassazione ordinaria, come da disciplina fiscale.

 

Ritenuta d’acconto nella cessione dei diritti d’autore

Il committente che paga il compenso pattuito al prestatore d’opera provvede ad emettere una ricevuta fiscale, o fattura dove previsto, su cui viene indicato il compenso pattuito e quello liquidato. Il pagamento, infatti, viene effettuato applicando una ritenuta d’acconto pari al 20%, ugualmente alle normali ricevute di prestazione occasionale. Ciò che risulta differente dalle normali ricevute di prestazione occasionale è che, con la cessione dei diritti d’autore, la base imponibile su cui viene operata la ritenuta d’acconto è ridotta, ossia viene così calcolata:

  • base imponibile pari al 75% del lordo per gli autori con più di 35 anni d’età;
  • base imponibile pari al 60% del lordo per gli autori con meno di 35 anni d’età.

Ne consegue che gli autori che hanno più di 35 anni hanno diritto ad una riduzione forfettaria del 25%, quelli con meno di 35 anni al 40%. La ritenuta d’acconto viene operata per tutti quei soggetti che non hanno una Partita Iva e per quelli che hanno la Partita Iva, ma l’opera realizzata non è attinente all’attività professionale.

 

I contributi previdenziali per le cessioni di diritti d’autore

I lavoratori dello spettacolo, iscritti alla Cassa professionale dei Giornalisti e al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo, devono versare i contributi previdenziali all’istituto cui appartengono, per tutti gli altri soggetti prestatori, invece, non è dovuta una contribuzione alla Gestione Separata INPS, come ha chiarito lo stesso Ente con la comunicazione 19435 del 28 novembre 2013.

In ogni caso, i contributi previdenziali versati in merito ai corrispettivi percepiti per la cessione dei diritti d’autore, esattamente come gli altri contributi previdenziali, sono oneri deducibili dal reddito, a prescindere dal regime fiscale in cui si rientra.

Quindi, seppure non tutti gli autori che cedono i diritti d’autore sono soggetti al pagamento dei contributi di previdenza ai fini pensionistici, tutti vengono tassati ai fini IRPEF! Posto che la percezione del diritto d’autore genera un reddito e, come tale, viene tassato.

 

Tassazione dei compensi in sede di dichiarazione dei redditi

I redditi percepiti dalla cessione delle proprie opere intellettuali vanno indicati, solitamente, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, riga 25, nella sezione III, che prevede gli altri redditi da lavoro autonomo.

Se i proventi della cessazione del diritto d’autore sono redditi da lavoro autonomo, il prestatore avrà diritto ad una deduzione forfettaria del 25%. Ad esempio, se dovesse percepire introiti pari a 1.000 euro per diritti d’autore, la tassazione verrebbe operata su 750 euro e verranno portati in deduzione i restanti 250 euro. Questo discorso vale per tutti i soggetti con più di 35 anni.

Per quelli under 35, invece, la deduzione spettante ammonta al 40% dei proventi: per tornare ai nostri 1.000 euro, le tasse verranno calcolate su 600 euro.

 

Tassazione per percettori di diritti d’autore assimilati al lavoro dipendente

In questo caso, il reddito percepito come lavoratore con contratto da dipendente, seppure il lavoro sia relativo a collaborazioni con mezzi d’informazione, che richiedano, ad esempio, la redazione di articoli, sarà assoggettato alla normativa operata per i redditi da lavoro subordinato.

 

Tassazione per percettori di diritti d’autore come redditi diversi

In questo caso, gli introiti percepiti in merito allo sfruttamento del diritto d’autore, nel momento in cui questi vengono classificati come redditi diversi, sono soggetti ad una deduzione forfettaria pari al 25%, ciò a prescindere dall’età dell’autore.

Che si tratti di un ventenne o di un sessantenne, bisognerà pagare le tasse sul 75% del reddito prodotto in tale modo.

 

Contratto di collaborazione con l’autore

Come anticipato, tale contratto di cessione dei diritti d’autore non è disciplinato dal codice civile, ma è un accordo tra le parti, committente e prestatore, che ne stabiliscono le condizioni contrattuali. Seppure, quindi, ogni contratto sia diverso dall’altro, e l’atipicità lascia spazio a molte scelte differenti, vi sono alcuni vincoli che devono essere rispettati nel contratto di cessione dei diritti d’autore. Questi vincoli riguardano la forma e le condizioni e sono i seguenti:

  • forma scritta: il contratto dev’essere messo per iscritto ai fini di provarne l’esistenza e le norme contrattuali contenute;
  • è nullo il contratto che non indica un limite temporale: esso, infatti, non può prevedere la cessione dei diritti d’autore di tutte le opere prodotte “in futuro” senza un termine preciso;
  • non sono cedibili i diritti morali, ma è contemplata la cessione dei soli diritti patrimoniali dell’opera;
  • il contratto di collaborazione non regola un rapporto di subordinazione del prestatore: l’impegno dell’autore è limitato all’esecuzione dell’opera, senza l’imposizione di orari di lavoro o di una sede prestabilita.

Il contratto deve prevedere, inoltre, i seguenti elementi:

  • l’oggetto della prestazione, ovverosia cosa viene ceduto;
  • il corrispettivo pattuito, fisso o variabile (o eventualmente a titolo gratuito);
  • le garanzie per la tutela della proprietà intellettuale;
  • gli obblighi di protezione del committente da parte dell’autore dell’opera;
  • gli obblighi dell’autore a non utilizzare in altro modo l’opera;
  • il richiamo alla legge applicabile per l’eventuale risoluzione delle controversie tra le parti e il Tribunale competente.

 

Il diritto d’autore in regime forfettario

I redditi da cessione dei diritti d’autore percepiti da un contribuente la cui attività lavorativa rientri nel regime forfettario sono calcolati con la seguente modalità:

  • deduzione del 25% per soggetti con più di 35 anni;
  • deduzione del 40% per quelli con meno di 35 anni.

Una volta determinato il reddito imponibile relativo a questo tipo di attività, l’importo ottenuto verrà sommato agli altri compensi percepiti dal professionista, dopodiché verrà applicata la tassazione prevista, ossia l’abbattimento forfettario delle aliquote ordinarie al fine di assoggettare i redditi al pagamento dell’imposta sostitutiva.

Quindi, i diritti d’autore mantengono la propria modalità di determinazione dell’importo da imputare a reddito, ma poi sono tassati con le agevolazioni prevista dalla forfettaria.

L’unica differenza dagli altri redditi del professionista sta nel fatto che quelli percepiti per i diritti d’autore non avranno l’ulteriore decurtazione forfettaria del 22% prevista, invece, per gli altri compensi professionali.

Resta infine da stabilire se i redditi percepiti per la cessione del diritto d’autore siano o meno correlati all’attività di lavoro autonomo svolta dal professionista, fase delicata e determinante per verificare l’eventuale superamento della soglia massima di 65.000 euro di ricavi e compensi incassati nel periodo d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tali redditi (diritti d’autore) sono da comprendere tra quelli derivanti dall’attività principalmente svolta, se gli stessi non sarebbero stati percepiti, a meno che non fosse in piedi l’attività di lavoro autonomo principale.

Per fare un esempio, un avvocato che scriva su una rivista giuridica in merito ad una nuova legge appena entrata in vigore, potrà facilmente considerare tale attività circostanziale alla sua professione principale. Mentre, se lo stesso avvocato scrivesse un romanzo storico e ne vendesse le royalties ad un editore, questa attività non sarebbe correlata a quella di lavoratore autonomo.

   

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