Come richiedere gli assegni per il nucleo familiare

Un importante sostegno economico che viene erogato in particolari condizioni, è l’assegno per il nucleo familiare: un sussidio a favore di un lavoratore dipendente o pensionato con una famiglia numerosa e un reddito che rientra in determinati limiti imposti dalla legge.

Di seguito andremo ad analizzare chi ne ha diritto, quali sono i requisiti da rispettare, come si calcola e quando decade.

Indice:

 

Che cos’è l’assegno al nucleo familiare

Come ottenere gli assegni familiariL’assegno al nucleo familiare (spesso indicato con la sigla ANF) è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS, a sostegno di tutte le famiglie dei lavoratori dipendenti e pensionati, con redditi complessivi entro limiti stabiliti dallo stesso ente previdenziale o in cui vi è la presenza di uno o più componenti che versano in particolari condizioni (minori, disabili, ecc.).

 

Chi ha diritto agli assegni familiari

Sono molte le categorie di contribuenti che hanno diritto a richiedere l’assegno per il nucleo familiare, in particolare:

  • tutti i lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti con occupazione nel settore agricolo;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori iscritti alla gestione separata;
  • pensionati da lavoro dipendente;
  • pensionati a carico dei fondi speciali;
  • pensionati a carico dei fondi ex ENPALS;
  • tutti coloro che sono titolari di prestazioni previdenziali;
  • tutti i lavoratori che si trovano in altri casi di pagamento diretto.

 

Come si calcolano gli importi degli assegni familiari

L’importo da erogare viene calcolato in base a diversi fattori:

  • tipologia del nucleo familiare;
  • numero dei componenti;
  • reddito annuo complessivo dello nucleo familiare.

La legge stabilisce delle fasce di reddito per favorire le situazioni più precarie e disagiate come, ad esempio, nuclei monoparentali o con persone diversamente abili a carico.

Spetta all’INPS pubblicare le specifiche tabelle annuali, a partire dal 1 luglio e valevoli fino al 30 giugno dell’anno successivo, in cui sono indicati gli esatti importi per l’assegno del nucleo familiare.

La cifra mensile del sussidio è, quindi, estremamente variabile a seconda delle singole situazioni. Per fare un esempio: considerando una famiglia composta da due coniugi e un figlio e con un reddito annuo inferiore a 14.383 euro, il sussidio percepito ad ogni mese sarà di 137 euro. Questo valore si riduce con l’aumento del reddito: se la stessa famiglia dichiara 40mila euro, l’assegno diventa di soli 43 euro mensili.

 

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare per poter aver diritto agli assegni può essere composto da:

  • il lavoratore dipendente o il titolare della pensione che ne fa richiesta;
  • Il coniuge del richiedente che non deve essere legalmente ed effettivamente separato. Può anche non essere convivente ma non deve aver abbandonato la famiglia;
  • Figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni. È bene specificare che per equiparati si intendono i figli adottivi, affiliati e in generale tutti quelli legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonché quelli avuti da precedenti matrimoni del coniuge e i minori affidati dagli organi competenti. Rientrano in questa categoria i nipoti a carico degli ascendenti anche se non formalmente affidati;
  • Figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni ritenuti inabili attraverso regolare autorizzazione, purché non coniugati. Con il termine inabili si identificano tutti quei soggetti che, a causa di un difetto fisico o di un problema mentale, si trovano nella perenne impossibilità di svolgere un proficuo lavoro;
  • Figli ed equiparati di età compresa tra 18 e 21 anni compiuti, purché appartenenti a nuclei familiari numerosi, ovvero composti da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni;
  • Fratelli e sorelle del richiedente sia di minore che maggiore età ritenuti inabili, ma solo se orfani di entrambi i genitori, senza il diritto alla pensione ai superstiti e non coniugati;
  • Nipoti del dichiarante in linea retta o collaterale, non a carico del discendente, sia minorenni che maggiorenni e ritenuti inabili. Anche in questo caso valgono le stesse condizioni richieste per fratelli e sorelle;
  • Nipoti in linea retta con età inferiore ai 18 anni a carico dell’ascendente.

Ci sono casi particolari come il nucleo familiare per titolari di pensione ai superstiti. In queste situazioni si ha diritto all’ANF se la famiglia è composta dal coniuge superstite avente diritto alla pensione e dai figli ed equiparati minorenni e maggiorenni inabili con diritto alla pensione o contitolari della stessa.

Il nucleo familiare può anche essere costituito da un solo individuo qualora il diritto alla pensione ai superstiti venga riconosciuto ad un orfano minorenne o maggiorenne inabile o ad una vedova.

 

Come richiedere l’assegno per il nucleo familiare

La domanda per la richiesta dell’assegno familiare deve essere presentata ogni anno in cui il richiedente ne abbia diritto.

I soggetti a cui fare richiesta sono:

  • datore di lavoro: è il caso dei lavoratori dipendenti che devono utilizzare il modello ANF/DIP (SR16). Il datore corrisponderà la cifra stabilita per tutto il periodo in cui il richiedente ha prestato lavoro alle sue dipendenze, anche se la domanda è stata presentata dopo la risoluzione del rapporto con un termine di prescrizione di 5 anni.
  • INPS: se il richiedente è un addetto ai servizi domestici o un lavoratore dipendente a tempo indeterminato del settore agricolo. Anche i lavoratori iscritti alla gestione separata, ovvero beneficiari di altre prestazioni previdenziali, devono effettuare la richiesta all’INPS tramite i seguenti canali:
    1. servizi telematici via Web, utilizzando il PIN per avere accesso al portale dell’istituto;
    2. contact center, chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa oppure a pagamento da rete mobile attraverso il numero 06-164164;
    3. Patronati, sfruttano i servizi telematici offerti.

Tutte le variazioni che riguardano il limite del reddito e la composizione del nucleo familiare, devono essere comunicate entro 30 giorni. Nel caso la richiesta per l’assegno familiare sia presentata per periodi pregressi, viene considerato un intervallo di tempo antecedente al massimo di 5 anni.

 

Quando è necessaria l’autorizzazione

L’autorizzazione è necessaria qualora l’erogazione sia effettuata da un datore di lavoro e nei casi in cui:

  • venga richiesto l’inserimento nel nucleo familiare di altri componenti come, per esempio, fratelli e sorelle;
  • sia prevista la duplicazione del pagamento;
  • sia necessaria l’applicazione dell’aumento dei livelli di reddito (nuclei monoparentali o che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro);
  • il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP.

Nei casi appena descritti, il richiedente deve presentare la domanda di autorizzazione all’INPS, preoccupandosi di allegare la documentazione necessaria e utilizzando i medesimi canali visti in precedenza. Successivamente l’ente previdenziale rilascerà il modello di autorizzazione ANF43 che l’utente allegherà alla domanda da presentare al proprio datore di lavoro.

Se l’erogazione viene effettuata direttamente dall’INPS è necessaria l’autorizzazione nei seguenti casi:

  • figli ed equiparati di coniugi separati, divorziati o in stato di abbandono;
  • figli nati al di fuori del matrimonio e riconosciuti dai genitori;
  • figli di un coniuge avuti da precedente unione matrimoniale;
  • fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori senza il diritto alla pensione ai superstiti;
  • nipoti discendenti in linea retta a carico del nonno o nonna;
  • familiari di età inferiore ai 18 anni incapaci di compiere atti propri della loro età;
  • familiari di età superiore ai 18 anni inabili (mancando la documentazione attestante l’inabilità al 100%);
  • minori in accasamento etero-familiare;
  • familiari di cittadini italiani, stranieri comunitari o di stati convenzionati che risiedano all’estero;
  • figli ed equiparati con età compresa tra 18 e 21 anni compiuti, purché appartenenti a nuclei familiari numerosi, ovvero composti da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni;
  • assenza della dichiarazione del coniuge del richiedente sul modello ANF/DIP da consegnare al datore di lavoro.

 

Decorrenza e variazione

La decorrenza per il diritto dell’assegno familiare parte dal primo giorno di paga dello stipendio o di versamento della pensione, per cui è stata prevista l’erogazione degli ANF. Naturalmente, nel corso di tale periodo devono verificarsi le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto, con la cessazione che avviene nel momento in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio la separazione legale dal coniuge o il raggiungimento della maggiore età da parte di un figlio).

In tutte le situazioni dove è prevista l’erogazione di assegni familiari giornalieri, il diritto decorre e cessa dal giorno in cui si verificano o terminano le condizioni utili.

Se i pagamenti sono subordinati ad autorizzazioni dell’INPS, data di inizio e fine dell’erogazione sono indicate all’interno dell’autorizzazione stessa.

Aspetto importante, da tenere presente, è il numero complessivo di assegni giornalieri che non può essere superiore a 6 per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

 

Redditi del nucleo familiare

Un altro fattore determinante per la concessione dell’assegno familiare è il reddito da prendere in considerazione. La legge utilizza come riferimento quello assoggettato all’IRPEFf con valore al lordo da tutte le detrazioni fiscali, gli oneri deducibili e le ritenute d’imposta. Il reddito totale del nucleo familiare deve essere composto per il 70% da quello percepito per lavoro dipendente ed assimilato.

Si devono considerare anche i redditi esenti da imposta o sottoposti a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva. Questa evenienza si verifica solamente se il reddito è superiore a 1.032,91 euro e generato nell’anno solare prima del 1° luglio e fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Questo implica che per richieste di assegni familiari riguardanti il primo semestre, i redditi da considerare sono quelli conseguiti due anni prima, mentre per il secondo semestre saranno quelli dell’anno precedente alla presentazione della domanda.

Tra i redditi non si devono considerare:

  • trattamenti di fine rapporto e anticipi sul TFR;
  • trattamenti di famiglia previsti dalla legge;
  • rendite vitalizie elargite dall’INAIL, pensioni di guerra, pensioni per i militari di leva e quelle dovute a tutte le vittime di infortuni sul lavoro;
  • indennità di accompagnamento previste per: invalidi civili e ciechi civili assoluti, ex lavoratori con pensione di inabilità e minori invalidi nell’impossibilità di camminare;
  • indennità per sordi parziali e per soggetti con sordità congenita o acquisita;
  • indennità per danni irreversibili causati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni;
  • arretrati della cassa integrazione per anni precedenti a quello di erogazione;
  • assegni per il mantenimento dei figli, ricevuti dal coniuge separato e a carico del richiedente.

 

Assegno nucleo familiare: il pagamento

Il pagamento dell’assegno familiare può avvenire da parte del datore di lavoro o direttamente dall’INPS. Nel primo caso, il lavoratore dipendente percepirà il compenso al momento del ricevimento della busta paga.

Se il richiedente è un lavoratore preposto a servizi domestici, un dipendente a tempo indeterminato del settore agricolo, un addetto di aziende che hanno cessato l’attività o sono fallite e in tutti i casi in cui è beneficiario di altre prestazioni previdenziali, il pagamento viene effettuato dall’INPS. L’ente di previdenza sociale provvederà ad emettere un bonifico presso un ufficio postale o attraverso un accredito sul conto corrente bancario o postale all’avente diritto.

Ci sono poi altri casi specifici che riguardano:

  • pagamento al coniuge del beneficiario: si verifica solamente quando il coniuge non è a sua volta titolare del diritto di un ANF dovuto ad un rapporto di lavoro dipendente oppure da pensione derivante da lavoro dipendente. L’accertamento dei requisiti e la titolarità a poter percepire un assegno familiare, continuano ad essere effettuati nei confronti dell’avente diritto. Per la richiesta di pagamento il coniuge deve presentare regolare domanda impiegando il modello ANF 559.
  • pagamento con coniugi separati o divorziati: in queste situazioni, con la presenza di un affidamento condiviso, entrambi i genitori hanno lo stesso diritto di ricevere l’assegno familiare. La scelta di quale delle due parti possa richiedere la prestazione, dipende da eventuali accordi tra i soggetti interessati. In caso contrario l’autorizzazione a percepire l’ANF spetta al genitore convivente con i figli. È opportuno sottolineare come il genitore affidatario rimanga titolare del diritto acquisito anche quando non è lavoratore dipendente e non percepisca una pensione. Questo in virtù della posizione tutelata dall’ex coniuge, a patto che il reddito dell’affidatario rientri nei limiti imposti dalla legge.
  • pagamento al genitore convivente con figlio minorenne avuto al di fuori dal matrimonio: in questa particolare situazione, il soggetto può richiedere il pagamento dell’assegno familiare appoggiandosi all’altro genitore non convivente che dovrà essere un lavoratore dipendente o percepire una pensione da lavoro dipendente. Come limiti sul reddito vengono considerati quelli del genitore convivente.

 

Conclusioni

In un periodo in cui si parla tanto di reddito di cittadinanza per tutte le persone che versano in situazioni particolarmente disagiate, l’assegno per il nucleo familiare rappresenta un importante strumento sociale.

Il più delle volte è un sostegno economico fondamentale per chi vive della sola pensione o di un singolo stipendio e deve mantenere famiglie numerose, spesso, con la presenza di soggetti con gravi problemi.

Come abbiamo visto ci sono requisiti da soddisfare, limiti da rispettare e una procedura di inoltro della richiesta ogni anno da ripetere: un’insieme di informazioni che è necessario conoscere per godere del sussidio.

   

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