Protezione e tutela patrimoniale: le polizze assicurative
Dati alla mano, l’Italia è un Paese di risparmiatori… Sappiamo bene che investire il capitale con profitto, e proteggere il proprio patrimonio, non sia sicuramente un’impresa facile. A nostra disposizione esistono comunque numerosi strumenti finanziari da scegliere in base alle esigenze personali e ad una più o meno alta propensione al rischio.
Una soluzione che nel corso degli ultimi anni ha avuto particolarmente successo è stata, ed è ancora attualmente, la polizza assicurativa. La situazione economica globale piuttosto incerta, i mercati finanziari, spesso, segnati da ingiustificato nervosismo e un’elevata volatilità che ai comuni risparmiatori appare ingiustificata e difficile da comprendere, hanno contribuito all’espansione di tale tipologia di investimento.
Si tratta di uno strumento di risparmio che assicura una certa sicurezza e permette anche un’efficace segregazione patrimoniale, ovvero mette al riparo il capitale dall’aggressione di eventuali creditori insoddisfatti in caso di difficoltà finanziarie. Per completezza di informazioni, è bene sottolineare che, in quest’ultimo caso, sia necessario che la polizza assicurativa risulti di tipo previdenziale e che si arrivi fino al termine del contratto affinché possa configurarsi una efficace segregazione del capitale investito.
È molto importante capire che non tutte le polizze garantiscono il medesimo grado di protezione e saper distinguere una polizza vita da un contratto di capitalizzazione rappresenta il primo passo per fare la scelta più consona alle proprie esigenze di risparmiatore.
La polizza vita, è un contratto di tipo previdenziale e si suddivide, a sua volta in assicurazione per il caso vita, assicurazione per il caso morte e assicurazione mista.
Più avanti analizzeremo nel dettaglio le tre diverse tipologie di polizza ma, giusto per dare un’anticipazione, possiamo dire che le assicurazioni per il caso vita prevedono che alla scadenza del contratto, il contraente incassi il capitale comprensivo degli interessi maturati, in unica soluzione o attraverso una rendita periodica.
Le assicurazioni caso morte, invece, erogano l’indennità ai beneficiari, solo in caso di decesso dell’assicurato ed entro la data prevista dal contratto.
Infine, la tipologia di assicurazioni miste uniscono le caratteristiche delle due precedenti forme, concedendo il capitale o la rendita, alla scadenza del periodo del contratto o, eventualmente, in caso di decesso dell’assicurato.
Un altro tipo di polizze sono i, cosiddetti, contratti di capitalizzazione, ovvero uno strumento finanziario che prevede il pagamento di un premio annuale che va ad accumularsi fino alla scadenza del periodo contrattuale, momento in cui sarà restituita l’intera somma maggiorata degli interessi maturati nel corso degli anni. Quindi non c’è alcun collegamento con la vita o la morte del beneficiario ed è una forma di risparmio a basso rischio con rivalutazione dell’investimento.
Come abbiamo già anticipato, una polizza vita (di tipo previdenziale) mette sempre al riparo il capitale investito da pignoramenti o sequestri. Un diritto sancito dall’articolo 1923 del codice civile che stabilisce che le somme che l’assicuratore deve restituire al firmatario del contratto non possano essere sottoposte ad alcun tipo azione di tipo esecutivo o cautelare.
Questo è sempre valido anche nel caso in cui polizza venga stipulata a favore di terzi. Naturalmente, una volta che la società assicurativa verserà il dovuto al beneficiario, la somma sarà nuovamente parte del suo patrimonio e, pertanto, nuovamente aggredibile dai creditori. E’ però, utile sottolineare che per avere una segregazione del capitale sicura, e a prova di qualsiasi tipo di azione revocatoria, è necessario che i contratti vengano stipulati in bonis, ovvero quando ancora non vi siano in essere situazioni debitorie o di pericolo.
Questa importantissima forma di tutela, prevista dal legislatore, è la conseguenza della finalità previdenziale e di risparmio di una polizza vita. Un aspetto ulteriormente chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite attraverso la sentenza n. 8271 del marzo 2008, in cui viene ribadito come i premi della polizza vita, fino al momento del riscatto, siano protetti da qualsiasi azione esecutiva e cautelare.
Un’ulteriore sentenza, questa volta della Suprema Corte, ha invece dissipato ogni dubbio su ciò che accade in caso di fallimento dell’assicurato. In pratica, un contratto per una polizza previdenziale stipulato dal beneficiario in felici condizioni economiche, rimane in vigore anche dopo che il contraente sia stato dichiarato fallito. In queste situazioni, il curatore fallimentare non ha alcun diritto di agire nei confronti dell’assicuratore per chiedere e ottenere il riscatto del capitale versato sino a quel momento.
Indice:
Vantaggi e svantaggi delle polizze vita
Come abbiamo anticipato, uno dei principali benefici di una polizza vita è la segregazione del capitale versato all’assicuratore, quindi protezione nei confronti di azioni esecutive (ad esempio un pignoramento) oppure cautelari (sequestro conservativo o giudiziale). L’articolo 1923 del codice civile, tuttavia, esenta da tale regola le disposizioni riguardanti una revocatoria (sia di tipo fallimentare che ordinario) relativa agli atti compiuti in pregiudizio dei creditori. Allo stesso modo esclude le disposizioni relative alla collazione, imputazione e riduzione della donazione.
In parole molto più semplici, affiché la segregazione delle somme dovute dall’assicuratore sia efficace dovranno sussistere determinate condizioni: la più importante è che il contraente firmi il contratto in bonis, ovvero in condizioni economiche e patrimoniali non sospette. Inoltre, tutti coloro che fossero in grado di dimostrare di aver subito un pregiudizio da tale operazione possono richiedere il riscatto della polizza per soddisfare le proprie pretese.
La polizza vita prevede il versamento di un premio, solitamente annuale (può anche essere versato in una sola tranche, oppure suddiviso in rate di pari importo) da parte del contraente. La quota può prevedere anche importi molto bassi in base alle disponibilità finanziarie di chi ha stipulato il contratto e alle sue necessità.
E’, pertanto, da considerarsi uno strumento di risparmio e sicurezza per il futuro economico e patrimoniale della famiglia, molto flessibile e personalizzabile. L’obbligo di pagare una determinata somma con cadenza annuale, ma personalizzabile, aiuta il contraente a mettere in atto una forma di risparmio forzata non riducendosi a dover campare senza i fondi necessari, né dover sospendere la polizza per il mancato versamento della quota e incorrere in penali o costi supplementari.
Altro vantaggio di una polizza a vita è la possibilità, per il firmatario, di scegliere un altro beneficiario, o aggiungerne ulteriori, in corso d’opera: opportunità che può essere negata solo da particolari clausole contrattuali.
Come detto, sono, normalmente, formule assicurative che prevedono la sospensione temporanea dei versamenti o una riduzione del premio versato, in caso di necessità: serve però fare molta attenzione alle disposizioni in merito presenti nel contratto stipulato: solitamente, per poter esercitare il diritto alla sospensione dei versamento, o per modificare l’importo della rata, è necessario che sia trascorso un periodo minimo di tempo.
Ad esempio, nel caso di assicurazioni di tipo misto, non è possibile effettuare alcuna modifica senza che siano trascorsi almeno due o tre anni dalla sottoscrizione del contratto. Attenzione anche ad eventuali comportamenti negligenti inseriti nel contratto dalla compagnia assicurativa, che potrebbe anche rifiutarsi di versare l’indennità, proprio per il mancato rispetto di particolari clausole da parte del contraente.
Nella malaugurata ipotesi in cui, per il sopraggiungere di gravi problemi finanziari l’assicurato, non sia più capace di pagare il premio, e si trovi, suo malgrado, costretto a rescindere il contratto, il capitale versato fino a quel momento gli verrà restituito ma, solitamente, gli saranno applicate delle penali, spesso molto ingenti per l’estinzione anticipata del contratto.
Siccome suddette penali non sono standard e variano per ogni tipologia di contratto e da compagnia a compagnia, è bene leggere con molta attenzione tutte le clausole di ogni contratto proposto prima di sottoscriverlo. E’ più prudente, inoltre, rivolgersi a compagnie assicurative conosciute ed affidabili, giusto per stare alla larga da spiacevoli sorprese.
Cosa accade se il contraente muore prima della scadenza di una polizza vita?
A questo quesito ha risposto la Suprema Corte ammonendo che saranno gli eredi dell’intestatario a beneficiare dell’indennità, fermo restando diverse indicazioni lasciate da colui che ha disposto la polizza.
Altra domanda da porsi è: “cosa succede in caso di mancato versamento di un premio?”
Ricordiamo che la polizza vita non obbliga il cliente al pagamento, ovvero, la compagnia assicurativa non può prendere alcuna disposizione per costringere l’assicurato a versare il premio. L’articolo 1924 del codice civile disciplina questa particolare situazione. Se il contraente non paga il dovuto durante il primo anno di contratto, la società assicurativa può procedere alla risoluzione del contratto solo dopo 6 mesi dalla data di stipula; trascorso tale periodo, se il pagamento non dovesse essere effettuato, la polizza perde di efficacia e il contratto sarebbe annullato. Eventuali versamenti già effettuati dal contraente. nel corso del primo anno, resteranno all’assicuratore (tranne in presenza di diverse disposizioni contrattuali che consentano il recupero delle somme già pagate in caso di insolvenza).
Se invece, ad esempio, il contraente di una polizza vita non versa il premio dopo 15 anni di regolari pagamenti, il contratto resta valido e si avvia una procedura di sospensione. Nel momento in cui l’assicurato deciderà di riprendere i pagamenti, la polizza verrà riattivata con un premio che non avrà nessuna maggiorazione per interessi di mora o penali. Tuttavia, potrebbero essere previsti dei costi per la procedura di riattivazione.
Vantaggi fiscali delle polizze
Un paragrafo a parte meritano i numerosi vantaggi fiscali che una polizza previdenziale è in grado si assicurare. Vediamo quali sono i più significativi:
- Esenzione dalle imposte di donazione e successione: la legge stabilisce che tutte le indennità spettanti agli eredi per diritto proprio, e frutto di assicurazioni previdenziali obbligatorie o firmate dal defunto, non fanno parte dell’attivo ereditario. In poche parole sono capitali non assoggettati né all’imposta di successione e tanto meno di donazione;
- Esenzione parziale dall’imposta sul reddito: anche in questo caso, la normativa in materia considera il capitale ricevuto per morte del contraente, a seguito di stipula di una polizza vita a copertura del rischio demografico, non assoggettabile ad IRPEF. È comunque necessario fare una distinzione in base al tipo di indennità ricevuta ed in particolare:
- i proventi derivanti dalla componente demografica della polizza vita sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- i proventi derivanti dalla componente finanziaria della polizza sono tassati secondo imposta sostitutiva con aliquota al 26%
- Differimento del pagamento delle imposte: le imposte di bollo e il capital gain vengono differiti a quando la polizza viene effettivamente liquidata, questo consente da un lato, di portare a compensazione eventuali minusvalenze senza vincoli temporali, e dall’altra avere il rendimento esente da imposte che va interamente ad accrescere il montante da reinvestire;
- Detraibilità dei premi versati: Il TUIR offre l’opportunità di detrarre dall’IRPEF dovuta una percentuale pari al 19% dei premi versati (la cifra massima non può superare i 530 euro annui). Tale vantaggio fiscale è valido solo per le “polizze rischio morte” e quelle che hanno come oggetto un’invalidità permanente non inferiore al 5%. Il beneficio diventa più o meno vantaggioso in base allo scaglione IRPEF di appartenenza. Relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana, è previsto un importo pari a 1.291,14 euro al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.
- Fiscalità agevolata per determinati attivi finanziari: una possibilità offerta da una polizza assicurativa è quella di inserire al suo interno altri strumenti come, per esempio, i fondi non ammortizzati. Si tratta di fondi comuni di investimento (i più noti sono i fondi hedge e speculativi) normalmente tassati in seno al contribuente persona fisica in base alla sua aliquota marginale. L’inserimento all’interno della polizza permette di versare un’imposta sostitutiva al 26%. Sebbene sia un’opportunità da poter sfruttare, serve sempre avere un’attenta pianificazione per mettere al riparo il patrimonio da possibili rischi.
Polizze vita a tutela del patrimonio
Il periodo attuale non è certo dei migliori, specie per chi ha un patrimonio da proteggere e tutelare. La crisi economica che ha messo in ginocchio migliaia di imprese e gli scenari internazionali che, troppo spesso, mettono a rischio i denari accumulati con anni di duro lavoro dagli investitori e dalle loro famiglie, hanno fatto aumentare in modo deciso il ricorso a strumenti finanziari più sicuri e protetto come sono, ad esempio, proprio le polizze assicurative che, come detto, possono essere considerate con un efficiente strumento a protezione del patrimonio.
Se pensiamo ad esempio alla tassa di successione, e al paventato aumento che sembra ormai probabile per riallineare il nostro Paese al resto d’Europa, sfruttare una polizza assicurativa che garantisce il passaggio del patrimonio ai beneficiari senza che lo stesso venga inserito nell’asse ereditario, garantisce un notevole risparmio tributario che, oltre ad ottimizzare la successione, eviterebbe una vera e propria erosione del capitale ad opera del Fisco.
Oltre che per il passaggio generazionale, la polizza assicurativa mette al riparo gli attivi al suo interno dal rischio di eventuali crisi bancarie o default finanziari di aziende che emettono obbligazioni (se ci si orienta verso questo tipo di investimento), che coinvolgerebbero direttamente eventuali azionisti, obbligazionisti e/o correntisti nel caso di investimenti superiori ai 100.000 euro.
Questo perchè quando anche i prodotti assicurativi facessero parte di società appartenenti ad un gruppo bancario, i patrimoni sono separati e distinti da quelli dell’istituto di credito, evitando così che l’eventuale rischio di default della banca possa andare a colpire i contraenti assicurati.
Dal punto di vista della segregazione patrimoniale abbiamo visto, inoltre, che le polizze assicurative sono strumenti molto efficaci a patto che l’istituzione di tali contratti venga fatta in bonis, ovvero, quando non siano in essere pesanti situazione debitorie o, comunque, quando questi atti non vengano compiuti in pregiudizio dei creditori.
Caratteristiche delle più comuni tipologie di assicurazioni vita
- Polizza caso vita: con questo tipo di assicurazione il contraente decide di pagare un premio per ricevere in cambio una rendita integrativa al raggiungimento della scadenza fissata nel contratto. Può anche stipulare una polizza che copra il rischio vita, ossia, la compagnia interverrebbe economicamente per sostenere eventuali spese riguardanti, ad esempio, cure mediche o altre gravi situazioni. È un modo per cercare di mettere al riparo la propria famiglia da futuri problemi finanziari e assicurare un futuro agevole e sereno. Può essere una valida soluzione per integrare la pensione oppure ricevere un capitale rivalutato in un’unica soluzione;
- Polizza caso morte: la categoria maggiormente diffusa e conosciuta e prevede il pagamento dell’indennità al momento del decesso del contraente. Il capitale verrà versato ai beneficiari indicati nel contratto e il suo ammontare sarà dato dalla somma di tutti i premi versati dall’assicurato, più la rivalutazione avvenuta nel corso degli anni. Questo tipo di polizze si differenziano in base alla modalità di versamento del premio e precisamente:
- premio unico: il contraente versa l’intera somma stabilita al momento della firma del contratto;
- premio con più versamenti: l’assicurato paga il premio in diverse soluzioni e la somma andrà a costituire l’indennità finale;
- premio con versamenti costanti: il contraente decide di versare l’intero capitale attraverso un pagamento rateale che può essere mensile, semestrale oppure con un’unica quota annuale;
- premio rivalutabile: l’assicurato versa il dovuto attraverso un piano rateale concordato al momento della firma e con una rivalutazione del premio in base a determinati parametri.
L’indennità non rientra nell’asse ereditario quindi spetterà ai beneficiari indicati nel contratto, anche se non sono i legittimi eredi. Infatti, secondo l’articolo 1922 del codice civile, i beneficiari acquisiscono un diritto verso la società assicurativa che dovrà corrispondere loro, quanto dovuto, al momento del decesso dell’assicurato scavalcando qualsiasi posizione o pretesa dei legittimatari. Questo è un punto molto importante e rappresenta la sostanziale differenza rispetto ad una polizza vita caso morte di tipo temporaneo;
- Polizza vita temporanea caso morte: Spesso è indicata con l’acronimo TCM ed è caratterizzata dall’essere un contratto a scadenza. Questo significa che, se entro la data indicata nel contratto, come scadenza, l’assicurato passa a miglior vita, la compagnia provvederà a versare il premio dovuto. In caso contrario, se il firmatario sopravvive oltre il termine prestabilito non verrà liquidato alcun indennizzo. La scelta del periodo di copertura spetta all’assicurato e, solitamente, tale durata è nell’ordine dei 10-20 anni al massimo. Molto spesso, la polizza vita temporanea caso morte viene stipulata in abbinamento ad un mutuo immobiliare, in modo tale che al verificarsi di prematura dipartita del mutuatario le rate restanti vengano coperte dall’assicurazione;
- Polizza vita mista: la peculiarità di questa categorie di contratti è quella di offrire una copertura assicurativa completa. Ciò significa che in caso di scadenza del contratto con il soggetto ancora in vita, costui riceverà l’indennità. Se invece sopraggiunge la morte, la compagnia provvederà a versare il dovuto ai beneficiari. Come per ogni altro tipo di polizza vita, anche in questo caso è possibile recedere anticipatamente dal contratto oppure richiedere una riduzione del premio da versare. Con il riscatto anticipato si sospende il pagamento e si ritira il capitale accumulato. Normalmente è necessario aver versato premi per almeno 2/3 anni e sono previste trattenute tanto più alte quanto maggiore è l’anticipo del recesso. Anche la riduzione del premio è possibile solo dopo un tot di anni di versamenti, così come la sospensione del pagamento che congela il contratto fino alla sua naturale scadenza. La polizza vita mista è una soluzione senza dubbio interessante da valutare attentamente in base alle proprie esigenze e che potrebbe offrire una tutela a 360 gradi; rappresenta generalmente un’intelligente pianificazione patrimoniale anche se, con le condizioni sbagliate, può trasformarsi in un investimento tutt’altro che favorevole.
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Remigio Mignone
Maggio 31, 2020 @ 13:27
Vorrei sapere se una polizza vita può incorrere in una patrimoniale.Grazie
Remigio
Omar Cecchelani
Luglio 27, 2020 @ 10:00
Una volta riscattata si se ovviamente è il periodo in cui si dovrà pagare l’eventuale tassa patrimoniale. Mentre i soldi sono presso la compagnia assicurativa, quindi nel periodo in cui si sta ancora versando, no!