Con la Legge di Bilancio per il 2019 il Governo ha introdotto un’agevolazione fiscale sulle spese sostenute per usufruire del servizio di trasporto pubblico. Si tratta del cosiddetto bonus trasporti, spesso indicato anche col nome di bonus autobus oppure bonus treni. Consiste nella possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi, ai soli fini IRPEF, il 19% dei costi relativi all’acquisto di abbonamenti per metropolitane, autobus nonché treni locali, regionali e interregionali.
In un periodo non certo felice a causa della pandemia di Covid-19, con tutti i conseguenti risvolti negativi dal punto di vista socio-economico, si tratta di un aiuto esteso anche a tutto il 2020 che va ad aggiungersi a quelli introdotti ad inizio anno grazie al Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio. Vediamo di capire esattamente come funziona il bonus trasporti, chi ne ha diritto, a quanto ammonta, come richiederlo e come sfruttare la possibilità di cumulare l’agevolazione con la detrazione IRPEF delle spese per il trasporto scolastico.
Indice:
- Cosa cambia con il Superbonus?
- Quali sono le più importati novità del Superbonus 110%?
- Quali interventi rientrano nel bonus 110%
- Come funziona il bonus caldaia
- Quando si applica l’aliquota al 65%
- Quando si applica l’aliquota al 50%
- Sostituzione caldaia senza diritto alla detrazione
- Requisiti per accedere al bonus caldaia e chi ne ha diritto
- Limiti di spesa per la sostituzione della caldaia
- Procedura per ottenere la detrazione delle spese di sostituzione caldaia
Cosa si intende per trasporto locale, regionale o interregionale?
Prima di entrare nel vivo della questione è opportuno chiarire la definizione che inquadra il servizio di trasporto soggetto all’agevolazione fiscale. Con i termini “locale“, “regionale” ed “interregionale” si intende il trasporto di persone ad accesso generalizzato offerto da un ente pubblico. La prestazione può essere erogata anche da un’azienda privata affidataria di un servizio pubblico sulla base di una specifica concessione o autorizzazione ricevuta dell’ente pubblico.
Bonus trasporti: cos’è e come funziona
Dal 1° gennaio 2020 è possibile continuare a beneficiare del bonus trasporti, ovvero applicare una detrazione IRPEF al 19% sulle spese riguardanti abbonamenti locali, regionali e interregionali di autobus, treni e metropolitane. In pratica, nella prossima dichiarazione dei redditi gli aventi diretto potranno detrarre dalle tasse la suddetta percentuale, ma rispettando un tetto massimo di spesa pari a 250 euro annui.
A dire il vero il Governo aveva intenzione di ampliare il bonus trasporti, entrato in vigore il 1° gennaio del 2018, con un’ulteriore agevolazione. Mi riferisco ai cosiddetti buoni TPL (Trasporto Pubblico Locale) che però sono rimasti nel cassetto: lo scopo del legislatore sarebbe stato quello di trattare le spese rimborsate dal datore di lavoro per l’acquisto di biglietti di autobus e treni da parte del dipendente, esattamente come i buoni pasto: ovvero costi che non avrebbero così concorso alla formazione del reddito del lavoratore, ma il tutto è rimasto nella penna dei ministri del Governo.
Tornando al bonus trasporti, è utile precisare che inizialmente la legge imponeva al richiedente di conservare la documentazione che attestava l’acquisto e la data di validità dell’abbonamento. Non veniva fatto alcun riferimento al metodo di pagamento utilizzato, quindi era concesso anche l’uso del contante. Con le nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2020 è sempre necessario conservare il titolo di viaggio, ma sussiste anche l’obbligo di effettuare il pagamento unicamente con metodi tracciabili. Di conseguenza se il saldo dell’abbonamento avviene in contanti si perde ogni diritto all’agevolazione prevista dal bonus trasporti.
Altro aspetto importante riguarda la tipologia dell’abbonamento. In tal senso, se il titolo di viaggio è nominativo, il documento deve riportare sia la durata che la spesa sostenuta. Al contrario, se il titolo di viaggio non presenta il nome del destinatario, è necessario conservare il documento e accompagnarlo con un’autocertificazione in cui il beneficiario dichiara che l’abbonamento è stato acquistato per uso personale o per un familiare a suo carico.
Ricordiamo inoltre che la detrazione al 19% sugli abbonamenti non è sempre applicabile. L’agevolazione non è infatti prevista per titoli di viaggio con durata oraria, sebbene superiore a quella giornaliera. Il bonus non spetta nemmeno per biglietti singoli e carte di trasporto integrate, ossia speciali tariffe che includono servizi extra oltre l’impiego del mezzo pubblico come, per esempio, l’ingresso ad un museo.
A chi spetta il bonus trasporti
Il bonus spetta a tutti i contribuenti che abbiano sostenuto una spesa per l’acquisto di un abbonamento nell’anno in cui è valida l’agevolazione. Ricordiamo che questo contributo è assoggettato al cosiddetto principio di cassa, quindi fa testo la data di acquisto e non quella di validità, ovvero quando si usufruisce del servizio. L’abbonamento riguarda autobus, metropolitane e treni per il trasporto pubblico a livello locale, regionale ed interregionale.
A quanto ammonta la detrazione?
Il tetto massimo di spesa è stato fissato dalla legge in 250 euro. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tramite la circolare 13/E 2019, che il limite si riferisce, non solo alla spesa sostenuta dal singolo contribuente, ma riguarda anche tutti gli eventuali familiari fiscalmente a suo carico. Ciò significa che una famiglia può sommare i costi di ogni abbonamento relativo ad autobus, treni e metropolitane utilizzati per il trasporto pubblico e ottenere uno sconto IRPEF nella misura del 19% sempre e solo entro il limite massimo dei 250 €.
Nel migliore dei casi, avendo raggiunto il tetto massimo di spesa dato dalla somma di tutti gli abbonamenti dei membri della famiglia fiscalmente a carico, si potrà beneficiare di uno sgravio in dichiarazione dei redditi pari a 47,5 euro.
Può sembrare una cifra bassa, ma del resto il bonus trasporti è pensato per aiutare le fasce più deboli e le famiglie con figli a carico che si muovono quotidianamente per raggiungere le strutture scolastiche. Anche il risparmio di poche decine di euro può rappresentare un grosso contributo economico, soprattutto in un contesto di assoluta incertezza come quello attuale.
Solo metodi di pagamento tracciabili
Lo abbiamo già detto, ma è bene sottolineare nuovamente l’importanza di acquistare l’abbonamento pagandolo con un metodo tracciabile. In pratica, si potrà utilizzare un bancomat o una carta di credito, ed evitare assolutamente l’uso del contante. Il pagamento cash fa perdere ogni diritto di poter richiedere ed ottenere la detrazione del 19%, anche avendo conservato tutta la documentazione che certifica l’effettivo acquisto e utilizzo dell’ abbonamento.
Tale aspetto ha ancor più rilevanza visto che negli anni precedenti era invece ammesso il pagamento in contanti, per cui è facile non prestare attenzione al cambiamento introdotto a partire dal 1° gennaio 2020.
Documentazione necessaria
Per aver diritto al bonus trasporti è necessario, oltre all’acquisto dell’abbonamento pagato con metodi tracciabili, conservare il titolo di viaggio e la documentazione che ne certifica il relativo pagamento.
Il titolo di viaggio per risultare valido deve riportare le seguenti informazioni:
- periodo di validità dell’abbonamento;
- importo della spesa sostenuta;
- data di pagamento;
- nome e cognome dell’intestatario.
A tal proposito l’abbonamento potrebbe essere anche non nominativo. In questo caso è necessario allegare la ricevuta di pagamento per poter così risalire alle generalità del beneficiario.
Qualora l’abbonamento fosse intestato ad un familiare a carico, per usufruire del bonus trasporti è obbligatorio allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove compaia il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa.
Cumulo tra bonus trasporti e spese sostenute per il trasporto scolastico
In una famiglia con figli fiscalmente a carico, una delle maggiori note di spesa riguarda l’istruzione. Tra queste ci sono i costi per il servizio di trasporto scolastico visto che moltissimi studenti, ogni giorno, devono percorrere anche notevoli distanze per raggiungere il luogo di studio. La normativa permette di detrarre le spese per l’istruzione scolastica nella misura del 19% e riguarda la frequentazione di :
- scuola materna;
- scuola primaria e secondaria di primo grado (quelle che un tempo si chiamavano scuole elementari e medie);
- secondaria di secondo grado (ex scuola superiore).
La detrazione fa riferimento sia ad istituti pubblici che privati ed è calcolata su un importo massimo di 800 euro per ogni alunno o studente.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano quelle per il trasporto scolastico. Quindi, è interessante capire se una famiglia con, ad esempio, tre figli ancora in età scolastica che sfruttano anche abbonamenti per il trasporto pubblico, possa cumulare il bonus trasporti con le spese pre e post scuola, quindi anche il servizio di trasporto.
Per fugare ogni dubbio è intervenuta, come spesso accade, l’Amministrazione Finanziaria emanando a riguardo la circolare n° 19/E 2020. Con tale documento si stabilisce la possibilità di detrarre le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 per il trasporto scolastico anche se:
- il servizio è reso dal Comune o da soggetti terzi rispetto alla struttura scolastica;
- non è stato deliberato dagli organi d’istituto.
L’apertura dell’Agenzia delle Entrate si è resa necessaria proprio perché a partire dal 1° gennaio 2018 è stato introdotta la detrazione sulle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Tutto questo discorso porta ad una semplice conclusione: la detrazione dei costi per il trasporto scolastico è cumulabile con le spese per l’acquisto di abbonamenti a metropolitane, autobus e treni.
Il genitore con un figlio fiscalmente a carico che già detrae dalla dichiarazione dei redditi il 19% delle spese scolastiche, può anche cumulare l’eventuale costo sostenuto per l’acquisto dell’abbonamento di trasporto pubblico per lo stesso figlio. In questo modo, il contribuente potrà beneficiare di entrambe le agevolazioni in dichiarazione dei redditi, fermo restando il principio generale che sulla medesima spesa non è possibile applicare più detrazioni.
Riepilogo caratteristiche bonus trasporti
Il bonus trasporti è un agevolazione fiscale con le seguenti caratteristiche:
- è una detrazione IRPEF al 19% sulle sole spese sostenute per l’abbonamento ad un servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale tramite metropolitana, autobus o treno;
- l’agevolazione è fruibile in dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 o modello Redditi persone fisiche nell’anno successivo a quello di effettuazione della spesa, secondo il principio di cassa;
- lo sgravio fiscale è calcolato su un importo complessivo non superiore a 250 euro annui per cui potrà arrivare al massimo a 47,50 €;
- il suddetto limite fa riferimento alle spese cumulate per l’acquisto dell’abbonamento utilizzato dal beneficiario e dai suoi familiari a carico;
- viene applicato il principio di cassa per cui la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nell’anno del pagamento, indipendentemente dal periodo di validità dell’abbonamento. Ad esempio la detrazione è applicabile anche se l’acquisto avviene nel mese di dicembre e il periodo di validità dell’abbonamento va dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno successivo;
- la detrazione non spetta per i biglietti singoli, titoli di viaggio con durata oraria anche se superiore a quella giornaliera e per carte di trasporto integrate;
- l’agevolazione è applicabile solo avendo pagato l’abbonamento con metodo tracciabile. Si perde il diritto alla detrazione utilizzando i contanti;
- il bonus trasporti è cumulabile con le detrazioni relative alle spese per il trasporto scolastico. Per lo stesso figlio a carico è possibile detratte il 19% delle spese pre e post scuola ed eventuali abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Lascia un commento