L’accertamento con adesione è uno strumento che può essere utilizzato tanto dal Fisco, quanto dal contribuente, per definire le preteste tributarie stabilite da un atto impositivo oppure a seguito di un processo di contestazione.
Tale istituto disciplinato dagli articoli 5, 6 e 12 del D.Lgs n.218/97, riguarda tutte le imposte dirette e indirette, e si perfeziona con il pagamento di quanto concordato tra le parti concedendo al contribuente una sostanziale riduzione della sanzione prevista.
Lo scopo del legislatore è favorire il rapporto collaborativo tra Amministrazione finanziaria e contribuente, assicurando un giusto equilibrio tra richieste erariali e capacità contributiva, nonché offrire al contribuente stesso la possibilità di difendere i propri diritti.
In pratica, l’accertamento con adesione rappresenta a tutti gli effetti un accordo stipulato tra ufficio delle imposte e contribuente; può avvenire, sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento che dopo, a patto che il soggetto interessato non abbia già presentato ricorso dinnanzi al giudice tributario. La tendenza degli ultimi anni da parte dell’Agenzia delle Entrate è quella di garantire una sempre maggior collaborazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per ottenere dei chiarimenti e riuscire a regolarizzare la posizione fiscale in modo agevolato e senza lunghe controversie.
Indice:
Accertamento con adesione: i soggetti interessati
La procedura riguarda, di fatto, tutti i contribuenti ovvero:
- persone fisiche;
- persone giuridiche (società di persone e società di capitali);
- associazioni professionali;
- enti;
- sostituti d’imposta.
Quali imposte rientrano nell’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione si configura a seguito di un invito espressamente formulato dall’Agenzia delle Entrate oppure per mezzo di istanza da parte del contribuente dopo il ricevimento della notifica per un atto di accertamento. Questo significa che si può proporre nei seguenti casi:
- dopo il ricevimento di un avviso di accertamento;
- dopo controlli eseguiti dagli agenti della Guardia di Finanza.
Come abbiamo già detto, riguarda tutte le tipologie di imposte dirette ed indirette e non fa alcuna distinzione in base al reddito prodotto o al tipo di controllo eseguito. Ciononostante la massima utilità della procedura avviene, soprattutto, in caso di controversie di natura valutativa o estimativa, ovvero in tutte quelle situazioni in cui è possibile trovare dei punti di convergenza tra le parti.
Le imposte dirette che rientrano nell’accertamento con adesione sono:
- IRPEF;
- IRAP;
- IRES;
- imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa;
- imposte sostitutive su riserve e fondi in sospensione.
Per quando riguarda invece le imposte indirette l’elenco comprende:
- IVA;
- imposta di registro;
- imposta in caso di successione o donazione;
- imposta ipotecaria;
- imposta catastale;
- imposta sull’incremento valore degli immobili (INVIM);
- imposta sostitutiva INVIM;
- imposta sostitutiva operazioni di credito;
- imposta provinciale di trascrizione (IPT) e relativa addizionale;
- imposta provinciale per immatricolazione nuovi veicoli.
Sono invece esclusi dall’accertamento con adesione:
- atti riguardanti le sole sanzioni;
- avviso di liquidazione imposte;
- avviso di liquidazione delle dichiarazioni.
I vantaggi
Il contribuente che si avvale dell’accertamento con adesione ottiene, come immediato beneficio, una sensibile riduzione delle sanzioni amministrative previste per l’irregolarità fiscale attribuita. Si tratta di una diminuzione nell’ordine di 1/3 rispetto al minimo fissato per legge.
In caso i fatti accertati siano perseguibili anche penalmente, il partecipare all’accertamento con adesione e il versare la somma dovuta precedentemente all’inizio del dibattito di primo grado è considerata una circostanza attenuante. Ciò comporta una riduzione fino ad 1/3 della pena prevista per il reato commesso e l’eliminazione delle sanzioni accessorie.
Attivazione della procedura
L’accertamento con adesione si attiva a seguito di una richiesta da parte dall’Agenzia delle Entrate oppure su istanza del contribuente. Vediamo l’esatta procedura nei due diversi casi.
Iniziativa dell’Amministrazione finanziaria
Qualora l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente individua le condizioni per l’invio di un avviso di accertamento, può invitare il contribuente sotto esame, prima della notifica, a presentarsi per cercare di trovare un accordo e regolarizzare la posizione, evitando così lunghe controversie e l’intervento del giudice tributario.
L’accertamento con adesione è quindi un invito a comparire dinnanzi all’Amministrazione finanziaria che ha, inizialmente, un carattere solamente informativo. Lo scopo è quello di portare a conoscenza dell’interessato i periodi d’imposta sotto esame e tutti gli altri elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
Il contribuente può decidere di non presentarsi, ma così facendo perde ogni diritto di potersi avvalere dell’accertamento con adesione e dei benefici che ne derivano per i periodi d’imposta notificati nell’invito.
Richiesta del contribuente
La legge offre la possibilità ad un contribuente di presentare una richiesta in carta libera, con cui richiedere all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate di formulare nei suoi confronti una proposta di accertamento con adesione.
Tale domanda può essere inoltrata all’ufficio solo in queste determinate situazioni:
- prima della ricezione della notifica di un atto di accertamento e non preceduto dall’invito al contraddittorio;
- dopo la ricezione della notifica di un atto di accertamento e non preceduto dall’invito a comparire, ma prima della scadenza dei termini per l’eventuale presentazione del ricorso.
Il contribuente che decide di presentare l’istanza dovrà allegare alla domanda i dati anagrafici (compresi tutti i possibili recapiti telefonici) e provvedere a consegnarla direttamente all’ufficio competente oppure tramite posta ordinaria. Risulta di fondamentale importanza non dimenticare il rispetto del termine ultimo di consegna entro 60 giorni, a partire dalla data di ricezione della notifica dell’avviso di accertamento e comunque prima che tale avviso sia impugnato di fronte alla Commissione tributaria provinciale.
Decidendo di inviare la domanda per posta ordinaria, fa testo la data di arrivo all’ufficio competente. Se invece la spedizione avviene tramite plico raccomandato senza busta e avviso di ricevimento, la data valida corrisponde con il giorno dell’avvenuta spedizione. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda d’istanza, un funzionario dell’ufficio provvederà a contattare, anche telefonicamente, il soggetto per notificargli l’avviso a comparire.
Il contribuente può richiedere l’istanza all’accertamento con adesione anche se è stato sottoposto a ispezioni e verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, portando alla stesura di un verbale di contestazione. In questi frangenti però, spetta all’autorità stabilire se è opportuno accettare la domanda del contribuente ed invitarlo a discutere la sua posizione per trovare un accordo.
Conclusione dell’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione può terminare con il raggiungimento o meno dell’accordo tra le parti. In ogni caso, prevede un contraddittorio che può avvenire anche in più sessioni a seconda della complessità della situazione. L’interessato può presentarsi da solo oppure essere accompagnato da un procuratore in veste di suo assistente o rappresentante. È durante questa fase che l’Amministrazione finanziaria matura la convinzione dell’adeguatezza delle pretese tributarie nei confronti del contribuente e decide di riconoscere la riduzione di 1/3 delle sanzioni.
Qualora si dovesse raggiungere un punto di incontro, i termini dello stesso vengono riportati all’interno dell’atto di adesione sottoscritto da entrambe le parti. La conclusione della procedura avviene solo nel momento in cui il contribuente salda la somma stabilita dall’accordo. A questo punto il rapporto tributario può essere finalmente considerato risolto.
Non è raro che le parti non trovino un accordo e in questi casi il contribuente ha diritto di presentare ricorso al giudice tributario, opponendosi così all’atto emesso o che verrà emanato a breve dall’ufficio competente.
C’è anche la possibilità che l’accertamento con adesione venga archiviato, qualora l’Agenzia delle Entrate dichiari la totale erroneità dei presupposti avendo preso atto delle corrette argomentazioni presentate dal contribuente.
Ricordiamo che dal momento della presentazione della domanda per richiedere l’accertamento con adesione, tutti i termini rimangono sospesi per un periodo di 90 giorni. Ciò vale sia per eventuali ricorsi che per il versamento delle somme dovute. La stessa iscrizione a ruolo da parte dell’ufficio per le imposte accertate deve rispettare la scadenza di sospensione dei suddetti 3 mesi. Solo al termine di tale lasso temporale il contribuente, non avendo raggiunto un accordo con l’Amministrazione finanziaria, può decidere di impugnare l’atto di fronte alla Commissione tributaria provinciale.
Pagamento delle somme dovute
In base al tipo d’imposta soggetta ad accertamento, il versamento sarà effettuato tramite modello F24 o F23.
Il contribuente ha due possibili scelte per versare il dovuto e precisamente:
- in un’unica soluzione con un termine massimo di 20 giorni per saldare la somma, a partire dalla data di redazione dell’atto;
- forma rateale con un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, che diventano 16 se la somma da versare è superiore a 50mila euro. Anche in questo caso la prima rata dev’essere corrisposta entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.
È opportuno precisare come nel caso di pagamento rateizzato sia necessario pagare anche gli interessi sulle quote successive e calcolati a partire dal giorno in cui è stata versata la prima rata. Ricordiamo che è obbligatorio recapitare la ricevuta di pagamento all’ufficio competente entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o dal pagamento della prima rata.
Ultimo aspetto da non scordare è la possibilità di effettuare la compensazione delle somme pagate con eventuali crediti d’imposta vantati; opportunità che si può sfruttare solo se gli importi a debito sono da versare attraverso il modello F24.
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