Deducibilità fiscale dei canoni di locazione finanziaria

Per i professionisti e le aziende la deducibilità fiscale dei canoni di leasing è connessa ai termini dei contratti, che devono essere maggiori rispetto alla durata minima prevista. A tutti gli effetti quindi la deducibilità fiscale dei canoni dipende direttamente dalla durata contrattuale. Termini che però devono rispettare una durata minima, che varia in base alle diverse casistiche.

Cambia infatti a seconda che la deduzione fiscale interessi i contratti di leasing immobiliari o di beni mobili. Ma entriamo più nel dettaglio per approfondire l’argomento della deducibilità fiscale dei canoni di leasing e alcune essenziali caratteristiche.

Indice:

 

Rilevazione e criteri di deduzione

Archiviato la piccola ma doverosa introduzione, passiamo ora a conoscere da vicino le disposizioni di natura fiscale per i contratti di leasing delle aziende che utilizzano i beni. Per la contabilità, la rilevazione dei beni strumentali in leasing può essere fatta attraverso due modalità:

  • secondo il criterio patrimoniale, che permette la regolare iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale esclusivamente nel momento in cui, alla fine dei termini contrattuali, l’azienda riscatta il bene. Prima del riscatto, vengono quindi rilevati i canoni di leasing maturati durante l’esercizio, proprio in quanto il bene non è di proprietà dell’azienda;
  • secondo il criterio finanziario, che accomuna il leasing a un vero e proprio acquisto. In questo caso è prevista l’immediata iscrizione nell’attivo patrimoniale dei beni.

Dal punto di vista fiscale, le spese possono essere dedotte soltanto se i contratti di leasing sono stati formalizzati per beni strumentali ammortizzabili. Per essere ancora più chiari, ad esempio, non è assolutamente possibile dedurre i canoni di leasing corrisposti per terreni e azioni.

In base all’adozione del sistema contabile cambiano poi i criteri di deduzione per professionisti e imprese:

  • con il criterio patrimoniale, prima di riscattare i beni, solo i canoni sono deducibili;
  • con il criterio finanziario sono deducibili gli interessi passivi e l’ammortamento, da imputare al conto economico entrambi. In buona sostanza, i beni acquistati in leasing sono da ritenere alla pari dei normali beni strumentali acquistati in proprietà.

 

Durata inferiore al minimo fiscale, maxi canone e riscatto dei beni

Deducibilità fiscale leasingNel caso in cui i contratti di leasing abbiano una durata inferiore rispetto al minimo fiscale, a rilevare è il periodo minimo previsto dalla norma in materia. In queste circostanze, i canoni di leasing vengono dedotti in un lasso di tempo superiore a quello relativo all’imputazione ai conti economici. Tuttavia, così si viene a determinare un disallineamento tra i valori fiscali e quelli di bilancio.

Per quanto riguarda i maxi canoni eventualmente pagati prima delle consegne dei beni, questi rilevano secondo i principi di competenza e la loro deducibilità è possibile soltanto a cominciare dalla consegna dei beni e direttamente e in proporzione alla durata dei contratti di leasing.

Invece, all’atto del riscatto dei beni, i valori vanno ammortizzati fiscalmente secondo dei precisi coefficienti connessi alle tipologie dei beni stessi. Quando poi i riscatti dei beni non sono superiori ai 516,46 euro, un’azienda ha la possibilità di portare in deduzione l’intero valore del riscatto nello stesso esercizio. Successivamente al riscatto dei beni, per i contratti di leasing di una durata minore rispetto al minimo fiscale, le spese di acquisto relativamente al loro ammortamento vengono affiancate alla deduzione extra contabile dei canoni non dedotti in precedenza.

 

Deducibilità fiscale dei contratti di leasing: conclusioni

Analizzati la rilevazione, i criteri di deduzione, il maxi canone e il riscatto dei beni, prima di concludere corre l’obbligo di ulteriori precisazioni sull’argomento. A tal proposito, è bene anche precisare che in base all’articolo 102, comma 7 del TUIR, per le società e per i singoli imprenditori gli interessi sono deducibili. Pertanto, la limitazione della deducibilità interessa soltanto ed esclusivamente i soggetti IRES.

Inoltre, per i canoni di fabbricati strumentali, la deducibilità segue delle specifiche regolamentazioni. La quota capitale fa riferimento alle spese di acquisto al netto dei costi delle aree, in base alle analoghe regole stabilite per la proprietà degli immobili. Dunque, la quota riconducibile all’area rimane non deducibile.

   

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