Quali sono le differenze tra accertamento con adesione e acquiescenza

Non è mai piacevole aprire un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria, tuttavia ci sono soluzioni per consentire a contribuenti e Fisco di trovare un accordo, evitando così di presentarsi di fronte al giudice tributario. Tra gli strumenti di definizione stragiudiziale più sfruttati ci sono l’accertamento con adesione e l’acquiescenza all’avviso di accertamento.

Viene, in questo modo, concessa la possibilità al soggetto interessato di rideterminare le pretese tributarie oggetto di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, definendo le imposte dovute e beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Esiste però, una sostanziale differenza tra i due istituti che andremo a scoprire di seguito.

Indice:

 

Caratteristiche dell’accertamento con adesione

Accertamento con adesione o acquiescenzaSi tratta di un istituto disciplinato dal Decreto Legislativo 218/97 e messo a disposizione del contribuente che potrà definire la controversia con l’Autorità competente prima dell’emissione di un avviso di accertamento, rimodulando così le pretese fiscali a suo carico. La procedura è ammissibile anche dopo aver ricevuto la notifica, ma solo qualora la persona non abbia già presentato ricorso dinnanzi al giudice tributario. Lo scopo del legislatore è palese, ovvero evitare interminabili processi favorendo, invece, la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente in tema di accertamento delle imposte.

Ricordiamo che l’accertamento con adesione fa riferimento sia alle imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP, imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e su riserve o fondi in sospensione) che indirette (IVA, imposta di registro, imposta su successioni e donazioni, imposta catastale, imposta ipotecaria, imposta provinciale immatricolazione nuovi veicoli, INVIM ordinaria, imposta sostitutiva INVIM, imposta sostitutiva sulle operazioni di credito e imposta erariale di trascrizione e relativa addizionale).

Alla procedura sono ammessi tutti i contribuenti, vale a dire persone fisiche, persone giuridiche (società di persone e di capitali), associazioni professionali, enti e sostituti d’imposta. La richiesta dell’ufficio parte dopo che il soggetto ha ricevuto un avviso di accertamento, oppure a seguito di controlli e verifiche da parte dell’Agenzia della Entrate o Guardia di Finanza.

L’accertamento con adesione può essere attivato dall’Amministrazione finanziaria che formula al soggetto passivo d’imposta un avviso a comparire per definire la sua posizione. Lo stesso contribuente ha il diritto di presentare un’istanza con cui richiede un accertamento con adesione. Una volta raggiunto l’accordo tra le parti, il soggetto dovrà versare quanto dovuto ricevendo in cambio uno sconto di 1/3 sulle sanzioni previste.

 

Cos’è l’acquiescenza all’accertamento

L’acquiescenza all’accertamento è anch’essa disciplinata dal medesimo Decreto Legislativo 218/97. A differenza dell’accertamento con adesione rappresenta la completa accettazione da parte del soggetto passivo d’imposta a quanto stabilito dall’atto stesso. In pratica, è una vera e propria ammissione di colpevolezza del contribuente che aderisce di buon grado alle decisioni prese dall’Amministrazione finanziaria. Anche in questo caso si ottiene un alleggerimento del carico sanzionatorio.

Attraverso un atto di acquiescenza il contribuente accetta l’avviso di accertamento oppure il processo verbale di costatazione a seguito di un controllo dal parte dell’Agenzia delle Entrate o degli agenti della Guardia di Finanza. Tale comportamento porta alla rinuncia immediata o differita dell’impugnazione dell’atto, ottenendo in cambio uno sconto sulle sanzioni pari ad 1/3 di quanto dovuto e la possibilità di pagamento dilazionato delle imposte contestate e accertate.

Avvalendosi di questo strumento il soggetto, oltre ad ottenere la riduzione dell’ammenda nella medesima misura dell’accertamento con adesione, beneficia dell’ulteriore vantaggio di non dover sostenere gli ingenti costi per il ricorso.

Lo scopo di strumenti come l’accertamento con adesione e l’acquiescenza è lo stesso, ossia evitare il contenzioso tra Fisco e contribuente e il dover rimettere tutto nelle mani di un giudice. La sostanziale differenza è che in un caso, il soggetto passivo d’imposta apre un dialogo con l’Amministrazione finanziaria per rimodulare le pretese tributarie, mentre nell’altro ammette subito le proprie colpe e paga l’interna somma dovuta. In entrambi i frangenti si usufruisce del medesimo sconto sanzionatorio.

 

Condizioni per beneficiare dell’acquiescenza all’accertamento

Per ottenere l’abbattimento di 1/3 del carico sanzionatorio è necessario che il contribuente rispetti tre fondamentali condizioni:

  • rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento;
  • rinunciare alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione;
  • versare quanto stabilito dall’Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell’atto. La somma dovuta dovrà tener conto delle riduzioni applicate.

 

Come si pagano le imposte accertate?

Sia che si tratti di accertamento con adesione o acquiescenza, le somme imputate si devono versare tramite modello F23 o F24 (per i titolari di partita IVA è necessario utilizzare il modello F24 telematico) presso una banca, le poste oppure tramite un agente addetto alle riscossioni. Il contribuente può adottare due diversi metodi:

  • pagamento in un’unica soluzione;
  • pagamento rateizzato con un massimo di 8 rate di pari importo, che salgono a 16 rate qualora la somma da versare fosse superiore a 50mila euro.

Scegliendo il pagamento a rate si dovranno corrispondere anche gli interessi che maturano sulle quote successive e calcolati a partire dal giorno del versamento della prima rata.

Altro particolare da non dimenticare è l’invio obbligatorio della quietanza di pagamento all’ufficio competente. La ricevuta del versamento totale o della singola rata dev’essere spedita non oltre il decimo giorno dall’avvenuto pagamento.

 

Si può utilizzare l’acquiescenza all’accertamento per le sole sanzioni?

Questo particolare strumento offre anche tale possibilità, ovvero il contribuente può definire le sole sanzioni e pagare il dovuto ridotto di 1/3 entro i termini previsti per il ricorso.

Ricordiamo altresì che il legislatore con il D.Lgs. 35/2013 ha introdotto un’ulteriore opportunità, vale a dire utilizzare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dell’amministrazione pubblica per compensare le somme dovute a seguito di:

  • accertamento con adesione;
  • adesione all’invito al contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria;
  • processo verbale di contestazione a causa di controlli e verifiche;
  • acquiescenza all’accertamento;
  • definizione agevolata delle sanzioni;
  • conciliazione giudiziale;
  • mediazione.

 

Quali sono le alternative del contribuente di fronte alla notifica di un avviso di accertamento?

Nella malaugurata ipotesi di vedersi recapitare un avviso di accertamento, è possibile adottare una delle seguenti soluzioni:

  • inviare un’istanza per richiedere l’accertamento con adesione: il risultato è ottenere una sospensione di 90 giorni del termine per il ricorso. Questa opportunità è valida se l’Amministrazione finanziaria non ha già provveduto a notificare un invito;
  • acquiescenza all’accertamento: attraverso tale atto si ammette la colpa e si versa quanto dovuto a titolo di imposta, comprese le sanzioni comunque ridotte di 1/3. Si rinuncia così al ricorso e al proseguimento della controversia dinnanzi al giudice tributario;
  • definire le sole sanzioni ad 1/3 e provvedere al loro pagamento entro il termine fissato per il ricorso. In questo modo il processo avrà come oggetto unicamente le imposte contestate.
   

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