Cos’è e come si compila l’ISA: Indice Sintetico di Affidabilità fiscale

In sostituzione degli ormai vecchi ed obsoleti Studi di Settore che per tanti anni si sono presi il merito di far ammattire i contribuenti con le loro domande, spesso senza risposta, sono arrivati i nuovi indicatori sintetici diaffidabilità attraverso i quali l’Agenzia delle entrate potrà dare un voto ad ogni contribuente.

Una rivoluzione creata con l’intento di favorire l’emersione spontanea di redditi non dichiarati stimolando l’assolvimento degli obblighi fiscali e tributari del contribuente a cui sono correlati benefici specifici in relazione al diverso grado di affidabilità.

Ad ogni contribuente, di fatto, l’Agenzia delle Entrate darà un voto di buona o cattiva condotta mettendo in atto una vera e propria riforma destinata a cambiare radicalmente il rapporto tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Gli ISA, come nella pagella scolastica, attribuiscono ad ogni contribuente un voto che va da 1 a 10 utilizzando un software che misura attraverso un metodo statistico ed economico i dati e le informazioni relative a più periodi di imposta e, attraverso il quale sarà possibile verificare, nel corso degli anni, la normalità e la coerenza nella gestione di aziende e/o attività professionali.

Questi dati elaborati dal software ISA forniranno all’Amministrazione Finanziaria i nominativi dei contribuenti che risulteranno affidabili e ai quali saranno concessi significativi incentivi e vantaggi a titolo di riconoscimento.

Indice:

 

Quali sono gli obiettivi principali degli ISA

ISA Indice Sintetico di AffidabilitàL’obiettivo principale degli ISA è quello del superamento degli ormai obsoleti Studi di Settore che tanto hanno fatto disperare contribuenti e commercialisti con le loro domande, spesso a trabocchetto che sono state, più di una volta, oggetto di contestazione sollevate proprio dai contribuenti colpiti, con ricorsi alle varie commissioni tributarie e sprechi ingenti di denaro.

L’approccio degli Indici Sintetici di Affidabilità vuole essere più amichevole e mettere il contribuente nella posizione di avere una convenienza tangibile a raggiungere un indice quanto più alto possibile per goderne i relativi vantaggi fiscali.

Tanto più un contribuente apparirà affidabile tanto meno, questo, rischierà di subire accertamenti e potrà così dormire sonni tranquilli ed avere altri vantaggi che vedremo in seguito. Non esisteranno più contribuenti congrui o non congrui ma si parlerà di contribuenti più o meno virtuosi in base all’indice conquistato.

Gli altri scopi degli ISA sono:

  • favorire il pagamento di tutti i tributi dovuti da imprese, professionisti e autonomi;
  • migliorare il rapporto di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e i contribuenti imprese;
  • far emergere spontaneamente basi imponibili altrimenti rimaste occultate;
  • verificare la coerenza e normalità di gestione di imprese e professionisti a livello fiscale;
  • stimolare l’assolvimento degli adempimenti tributari da parte dei contribuenti imprese.

 

Vantaggi premiali legati all’affidabilità ISA

Abbiamo parlato fin qui di vantaggi legati al voto positivo rilasciato dal software ISA ed andiamo quindi ad elencarli, senza prima dimenticarci di sottolineare che i suddetti bonus saranno rilasciati soltanto a chi otterrà un alto grado di affidabilità:

  • esonero dal visto di conformità per le compensazioni IVA di crediti inferiori ai 50.000 € e per le imposte sui redditi e IRAP per importi inferiori ai 20.000 € annui;
  • esonero dal visto di conformità e quindi della prestazione di garanzia per i rimborsi IVA fino a un massimo di € 50.000 annui;
  • esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ossia gli accertamenti analitico – induttivi;
  • non applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
  • anticipo di un anno dei termini di decadenza e prescrizione dell’attività di accertamento del reddito di impresa e lavoro autonomo;
  • esclusione del conteggio sintetico del reddito complessivo se non supera di 2/3 il reddito dichiarato;

 

Soggetti esclusi dagli ISA

Non per tutte le categorie di imprese o liberi professionisti sono obbligatori gli indici sintetici di affidabilità. Sono, infatti, esonerati dalla presentazione del modulo ISA i contribuenti che:

  • iniziano l’attività nel corso periodo di imposta ai quali gli stessi fanno riferimento;
  • cessano l’attività nel corso periodo di imposta ai quali gli stessi fanno riferimento;
  • dichiarano compensi o ricavi superiori a 5.164.569 euro;
  • si avvalgono del regime forfettario 2019 o dei precedenti, nonchè di altri regimi di determinazione forfettaria del reddito;
  • si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
  • sono lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
  • esercitano due o più attività di impresa che non rientrano nel medesimo ISA se il totale dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
  • sono enti del terzo settore non commerciali che hanno scelto la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • sono organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario;
  • rappresentano imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017;
  • esercitano attività sotto forma di cooperative, società consortili e consorzi che operano solo ed esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ivi comprese le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo ed esclusivamente a favore degli utenti stessi;

 

Come si compila il modello ISA

Il modello ISA è stato concepito come parte integrante del modello Redditi. Per la sua compilazione è sufficiente barrare la casella ISA presente sulla prima pagina del modello Redditi e seguire tutte le istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I modelli ISA sono disponibili per i seguenti settori:

  • Commercio;
  • Servizi;
  • Professionisti;
  • Manifatture;
  • Agricoltura.

Le istruzioni sono suddivise in:

  • Istruzioni – Parte generale;
  • Istruzioni Quadro A;
  • Istruzioni Quadro F;
  • Istruzioni Quadro G.

 

Come e quando si presenta il modello ISA:  scadenze e sanzioni

Tutti i soggetti obbligati alla presentazione dell’ISA 2019 dovranno inviarlo telematicamente entro e non oltre la scadenza del 30 settembre 2019. E’ comunque attesa una proroga al 30 novembre non ancora ufficializzata.

Tale modello deve essere trasmesso insieme al modello Redditi ma, la lentezza nel rilascio del relativo software da parte dell’Agenzia delle Entrate, le modifiche in corso d’opera che stanno rendendo la vita piuttosto difficile ad intermediari e addetti ai lavori, al punto che qualcuno rimpiange addirittura i vecchi Studi di Settore, hanno già causato lo slittamento della scadenza per il versamento delle imposte sui redditi al 22 luglio.

In caso di mancata trasmissione del modello ISA, o di invio del modello contenente informazioni non veritiere, incomplete o addirittura mendaci, è prevista una sanzionepecuniaria dai 250 euro ai 2000 euro.

Sarà comunque possibile sanare eventuali inesattezze tramite ravvedimento operoso . Una ulteriore sanzione è applicabile in caso di omissione di invio del modello. Infatti l’Agenzia delle entrate potrà procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo puro.

 

A cosa servono gli ISA ?

Gli ISA, in un tentativo di approccio differente rispetto ai vecchi Studi di Settore, vuol provare a valutare e verificare l’affidabilità delle imprese e dei professionisti, sfruttando degli indicatori diversi che servono ad evidenziare eventuali anomalie relative alle dichiarazioni reddituali di:

  • Normalità economica: che servono per la valutazione di coerenza e congruità dei ricavi, o compensi, in base alla tipologia di attività e alla struttura dell’impresa tenendo conto dei ricavi stimati, del valore aggiunto e del reddito di impresa;
  • Dati utilizzati: a differenza che gli Studi di Settore che valutavano soltanto l’ultimo anno di attività, gli indici di stabilità effettueranno la valutazione sfruttando i dati di un range di tempo della durata di 8 anni;
  • Basi imponibili: verrà valutata l’attività svolta in prevalenza dal contribuente insieme alle altre attività per stimare in modo più preciso un eventuale valore aggiunto sui ricavi, i compensi e il reddito;
  • Modelli organizzativi: grazie agli ISA sono state introdotte delle metodologie del tutto innovative per individuare i modelli organizzativi allo scopo di ridurne il numero fornendo contemporaneamente più precisione e stabilità all’assegnazione del cluster;
  • Analisi dei dati: è stata rinnovata completamente l’analisi dei dati per ogni singolo cluster;
  • Stima del valore aggiunto: grazie ai nuovi indicatori saranno molto più precisi i calcoli dei coefficienti di stima con i nuovi indici di affidabilità, e non sarà nemmeno necessario apportare i cosiddetti correttivi di crisi, propri degli studi di settore, quando necessario in quanto il nuovo modelli sarà in grado di rilevare automaticamente l’andamento globale del mercato economico per ogni singolo settore di attività;
  • Semplificazione: dato le numerose lamentele relative ai vecchi Studi di Settore, uno degli obiettivi degli ISA è proprio quello di semplificare la vita al contribuente. Saranno infatti molto più semplici, meno inquisitori e alla ricerca della cosiddetta compliance tra il Fisco e i contribuenti.

 

Funzionamento degli Indici Sintetici di Affidabilità

Come a scuola, ogni fine anno le imprese italiane ricevono una valutazione proprio attraverso gli indici sintetici di affidabilità e tale risultato potrà dar luogo, a seconda della valutazione, a dei vantaggi premiali se la valutazione sarà estremamente positiva, oppure essere soggetti ad accertamenti con dei risultati estremamente negativi.

Gli ISA, così come gli Studi di Settore saranno differenti per ogni macro-categoria lavorativa. Nel dettaglio i settori saranno:

  • Commercio all’ingrosso di macchine utensili;
  •  Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
  • Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi Integrati di gestione agli edifici;
  • Attività degli studi di ingegneria;
  • Fabbricazioni di calzature, parti e accessori;
  • Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria;
  • Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;
  • Servizi di ristorazione commerciale.

I risultati di questa valutazione basata sull’analisi delle informazioni fornite dall’impresa circa la sua forza lavoro, i suoi cespiti, i suoi ricavi, le ore lavorate, ecc., relative a più periodi di imposta, verificheranno la coerenza e la normalità della gestione aziendale o professionale dando luogo ad un risultato numerico che si esprime su scala da 1 a 10 che rappresenta il grado di affidabilità raggiunto dall’impresa stessa.

L’Agenzia delle Entrate, in base alla valutazione ottenuta dividerà i contribuenti imprese o professionisti in 3 macro-categorie:

  • voto da 1 a 6: non si è considerati fiscalmente affidabili e si entra a far parte delle liste selettive di controllo;
  • voto da 6 a 8: affidabile fiscalmente;
  • voto da 8 a 10: affidabile fiscalmente con accesso al regime premiale.

 

Il regime premiale

Il regime premiale, per tutti i contribuenti con un indica ISA che va da 8 a 10 consente di accedere alle seguenti facilitazioni in base al voto raggiunto. Vediamo nel dettaglio quali potranno essere i benefit disponibili a seconda del voto raggiunto.

Voto 8

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di crediti fino a 50.000 euro annui e per importi fino a 20.000 euro l’anno (per imposte dirette e IRAP);
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o della prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo superiore a 30.000 euro fino a 50.000 l’anno;
  • anticipo di un anno relativamente ai termini di decadenza per le attività di accertamento fiscale;

 

Voto 8,5

  • esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

 

Voto 9

  • esclusione dalla disciplina delle società di comodo;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

 

L’accertamento basato sugli Indici Sintetici di Affidabilità

Passiamo alle note dolenti dopo aver descritto nel dettaglio il cosiddetto “Regime Premiale” dedicato a quei contribuenti considerati affidabili fiscalmente e che addirittura entrano a far parte del regime premiale. L’altra faccia della medaglia sono quelle imprese che non riescono a raggiungere un punteggio quantomeno sufficiente, ovvero sotto il 6, e che entreranno a far parte delle cosiddette “liste selettive” per un eventuale:

  • Accertamento analitico;
  • Accertamento analitico-induttivo;
  • Accertamento induttivo.

E’ utile precisare che, come per gli Studi di Settore, in caso di risultato negativo, il contribuente potrà scegliere se adeguare il proprio ricavo per raggiungere quanto meno la sufficienza, evitando cosi di finire nelle liste selettive per gli accertamenti ed essere considerato fiscalmente affidabile.

Tra le varie opportunità del contribuente esiste anche quella di adeguare i propri ricavi fino a raggiungere il regime premiale e godere delle agevolazioni previste.

Inoltre è opportuno precisare che, in linea con la discontinuità rispetto agli Studi di Settore, qualora l’indice di affidabilità risultasse non sufficiente, esso non costituirà uno strumento di accertamento ma soltanto un mero indizio di evasione da approfondire mediante prove specifiche e successivi controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

Sanzioni previste per ritardi, omissioni, inesattezze o dichiarazioni ISA infedeli

Come per tutti gli adempimenti fiscali e burocratici, anche per ISA, nonostante sia uno strumento all’insegna della compliance tra contribuente ed amministrazione finanziaria, sono previste sanzioni, anche piuttosto pesanti per errori, ritardi, omissioni e dichiarazioni infedeli. Vediamo di seguto nel dettaglio quali sono le pene relative alle già citate inesattezze:

  • Omissione, incompleta e/o inesatta compilazione dei dati: la sanzione amministrativa va da un minino di 200 euro fino ad un massimo di 2.000 euro. Prima di applicare la sanzione viene comunque inviata al contribuente la “lettera di compliance” che invita alla correzione spontanea dei dati e da la possibilità di avvalersi delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso;
  • Omissione/infedele compilazione del modello con indicazione di causa di esclusione: procedimento di accertamento induttivo puro.

Per le attività di controllo, di accertamento e di calcolo delle sanzioni relative a periodi di imposta in cui erano ancora in vigore gli Studi di Settore, si applicheranno le disposizioni precedenti e relative ai periodi accertati.

   

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