Sappiamo bene come il sistema contributivo italiano sia uno tra i più opprimenti, non solo in Europa, ma anche a livello internazionale.
Ciò nonostante esistono una serie di agevolazioni fiscali che permettono di ridurre la base imponibile su cui calcolare la maggior parte delle imposte da pagare, in particolare, quelle sul reddito di persone fisiche e imprese:
- IRPEF;
- IRES;
- IRAP;
- Addizionali regionali e comunali;
In questo articolo concentreremo la nostra attenzione sulle deduzioni fiscali, per capire con esattezza cosa sono, come funzionano e, soprattutto, come si ottengono e quanto incidono sulla dichiarazione dei redditi.
Indice:
Cosa sono le deduzioni fiscali
Le deduzioni fiscali sono agevolazioni che intervengono direttamente nella determinazione della base imponibile, ovvero il valore che verrà utilizzato per il calcolo dell’imposta da versare all’aliquota progressiva di riferimento, se parliamo, ad esempio, dell’IRPEF.
La normativa, a riguardo, ha definito un elenco di spese che possono essere considerate deducibili e che, una volta sostenute e documentate, così come prevede la norma, possono essere sottratte alla totalità dei redditi maturati a fine anno. Questa operazione consentirà al contribuente (persona fisica o impresa) di ridurre fin da subito la base imponibile alla quale applicare l’aliquota di riferimento per il calcolo delle imposte.
Le deduzioni spettano a tutti i contribuenti persone fisiche che presentano una regolare dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730, e a quelli che invece sono costretti ad utilizzare il Modello Redditi (ex Unico).
Per quanto riguarda i contribuenti impresa, il discorso è analogo. Le deduzioni sono applicabili a chi presenta una una dichiarazione fiscale: il modello Redditi SC (per le società di capitali) ed il modello Redditi SP (per le società di persona).
Naturalmente questo avviene se nell’anno precedente la dichiarazione, il soggetto ha sostenuto delle spese che prevedano la deducibilità degli oneri.
Come funzionano le deduzioni fiscali?
Il meccanismo delle deduzioni fiscali è piuttosto elementare, abbiamo visto che si sommano tra loro nel corso del periodo di imposta e la loro somma viene sottratta alla totalità dei redditi prodotti dal contribuente, consentendogli di avere una base imponibile inferiore su cui calcolare le imposte.
L’aspetto più complesso di questa agevolazione resta quello di stabilire quali effettivamente siano oneri deducibili, in che misura possono essere considerati e, soprattutto, la confusione di molti contribuenti che mettono sullo stesso piano deduzioni e detrazioni non conoscendo la differenza tra le due agevolazioni.
I concetti fondamentali per comprendere esattamente cosa sia un onere deducibile possono essere riassunti come di seguito:
- si tratta di un’agevolazione che concorre alla formazione della base imponibile, ossia l’importo a cui applicare l’aliquota fiscale per il calcolo delle imposte.
- Rappresenta una particolare tipologia di spesa che può essere inserita in dichiarazione dei redditi e che andrà a ridurre il reddito del contribuente;
- interviene sul reddito in una fase precedente al calcolo dell’imposta, a differenza delle detrazioni che verranno, invece, sottratte all’imposta a debito una volta calcolata.
- per poterne usufruire, il contribuente deve essere in possesso dell’apposita documentazione (fatture o scontrini parlanti da conservare 10 anni) e inserire il totale nel quadro apposito della dichiarazione dei redditi da presentarsi entro i termini stabiliti dalla legge.
Quali sono le deduzioni fiscali
Un aspetto di fondamentale importanza è la conoscenza di quali siano le spese che possono essere considerate deducibili. Vediamo nel dettaglio l’elenco degli oneri che contribuiscono a ridurre la base imponibile di ogni contribuente persona fisica.
Una delle voci più rilevanti riguarda i contributi previdenziali e assistenziali che possono, o meno, prevedere degli importi massimi deducibili.
Deduzioni previdenziali e assistenziali senza alcun limite di importo:
- tutti i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge;
- contributi facoltativi erogati all’ente pensionistico obbligatorio di appartenenza. Tali spese sono valide anche per eventuali familiari fiscalmente a carico;
- contributi versati per riscattare gli anni di laurea;
- contributi elargiti per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
- contributi versati al fondo assicurativo INAIL per le casalinghe;
- contributi agricoli unificati pagati all’INPS.
Deduzioni previdenziali e assistenziali con importo massimo fino a 5.164,57 euro:
- contributi elargiti a forme di previdenza complementare collettive (i cosiddetti fondi pensione);
- contributi versati a forme di previdenza individuale (assicurazioni sulla vita);
- contributi versati a sostegno di soggetti fiscalmente a carico e con reddito insufficiente per poter usufruire della deduzione dei contributi.
Altre spese completamente deducibili dal reddito riguardano:
- assegni di mantenimento versati al coniuge a seguito di separazione o divorzio. Nel caso di figli a carico non spetta alcuna deduzione per gli assegni periodici, ma è tuttavia possibile godere di detrazioni fiscali (tranne per redditi oltre i 95 mila euro);
- prestazioni mediche generiche;
- spese deducibili per la cura di persone disabili. Rientrano le prestazioni del personale infermieristico, educatori professionali, coordinatori delle attività assistenziali di nucleo, addetti ad attività di animazione e di terapia occupazionale. Per quanto concerne le spese di ricovero di un disabile, non è possibile dedurre l’intera retta ma solo la parte che concerne i costi per tutte le attività di assistenza specifica medica e paramedica. Le persone diversamente abili possono usufruire delle deduzioni fiscali anche se percepiscono un contributo per l’accompagnamento;
- assistenza specifica;
- acquisto farmaci;
- spese pagate dal contribuente per l’adozione di un minore straniero: in questi casi si ha diritto a una deducibilità del 50%;
- rendite, vitalizi, e in generale tutti gli assegni periodici che vengono corrisposti dal dichiarante come conseguenza di una donazione, testamento o sentenza del tribunale;
- costi sostenuti per l’acquisto o la costruzione di immobili ad uso abitativo dati in locazione;
- canoni, oneri gravanti e contributi obbligatori sui redditi derivanti da immobili non concessi in locazione o affitto;
- somme restituite a soggetti che le hanno erogate in periodi d’imposta differenti da quelli in cui sono state assoggettate a tassazione;
- erogazioni liberali per il pagamento delle spese difensive a soggetti che usufruiscono del patrocinio gratuito;
- indennità per il conduttore che ha perso l’avviamento commerciale a seguito di disposizioni di legge causate della cessazione del contratto d’affitto di immobili urbani non ad uso abitativo;
- somme che non avrebbero dovuto contribuire a formare il reddito di lavoro dipendente e che invece sono state impropriamente comprese al fine della tassazione.
Le spese sostenute per erogazioni liberali possono ridurre la base imponibile se elargite a favore di:
- organizzazioni non governative (ONG). Si possono dedurre tutti i contributi, donazioni e oblazioni effettuate;
- ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni riconosciute e fondazioni (non per tutte è possibile dedurre le spese);
- enti universitari, enti per la ricerca ed enti parco sia a livello regionale che nazionale;
- trust o fondi speciali. In queste situazioni le erogazioni liberali, donazioni e tutti gli atti a titolo gratuito possono godere di una deduzione pari ad un massimo del 20% del reddito totale dichiarato. In ogni caso non è possibile oltrepassare il limite di 100 mila euro annui.
Documenti necessari per usufruire delle deduzioni fiscali
E’ necessario precisare, prima di elencare quali siano i documenti comprovanti le avvenute spese che che saranno necessari per aver diritto alle deduzioni fiscali, che, per le persone fisiche, tali giustificativi devono essere presentati in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui si presenti il mod. 730 e conservati per 5 anni.
Nel caso in cui la persona fisica sia costretta, invece, ad avvalersi del mod. Redditi Persone Fisiche (ex Unico PF), i giustificativi comprovanti le spese che danno diritto alle deduzioni fiscali, non dovranno essere allegati alla dichiarazione o presentati presso qualche ufficio se non su richiesta dell’amministrazione finanziaria a seguito di un eventuale controllo e dovranno, comunque, essere conservati per 5 anni.
Nello specifico, i documenti da conservare o esibire per aver diritto alle deduzioni fiscali sono tutti quei giustificati di pagamento comprovanti le avvenute spese come ad esempio:
- le fatture delle spese sostenute (compreso quelle relative ai familiari a proprio carico);
- le ricevute fiscali;
- le quietanze di pagamento (sono una sorta di ricevuta con la quale viene attestato l’avvenuto pagamento);
- copie dei bonifici per erogazioni liberali che danno diritto alle deduzioni;
- gli scontrini parlanti per i medicinali e similari.
È fondamentale che tutti i documenti indichino chiaramente il codice fiscale o la partita IVA del contribuente.
Il contribuente deve, inoltre, avere cura di conservare la documentazione per i successivi 5 anni, in modo da poterla esibire su richiesta all’Agenzia delle Entrate nel corso di un eventuale accertamento. Per quanto riguarda gli oneri deducibili relativi alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2019, i documenti originali dovranno essere conservati fino al 2024.
Le principali deduzioni fiscali per le imprese
Le deduzioni fiscali riguardano anche imprese e liberi professionisti che possono alleggerire la loro base imponibile grazie ad una serie di spese che andranno decurtate dal reddito complessivo. Vediamo di seguito le deduzioni più comuni ai fini IRPEF facendo riferimento alla normativa vigente:
- spese di rappresentanza: sono tutti i costi che un’impresa sostiene con lo scopo di accrescere il proprio prestigio, la propria aziendale e indirettamente creare maggiori aspettative di crescita delle vendite. Per i professionisti i costi deducibili devono rispettare il limite dell’1% dei compensi percepiti. Per quanto riguarda invece le imprese, sussistono le seguenti soglie di deducibilità:
- 1,5% dei ricavi e proventi fino ad un massimo di 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi e proventi per la sola parte superiore ai 10 milioni di euro e fino ad un massimo di 50 milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi e proventi per la parte superiore ai 50 milioni di euro;
- Spese per alberghi e ristoranti che non costituiscono spesa di rappresentanza: riguardano i costi sostenuti per pasti e pernottamenti, con una deduzione del 75% dimostrando l’inerenza della spesa. Per i professionisti la soglia di deducibilità è pari al 2% dei compensi ricevuti. Tale agevolazione non ha validità qualora le spese sostenute riguardino uno specifico incarico per conto del cliente, al quale saranno opportunamente addebitate;
- Spese per alberghi e ristoranti che costituiscono spese di rappresentanza: anche in questo caso la deduzione è del 75% (con l’obbligo di dimostrarne l’inerenza) e nel limite stabilito dal Decreto Ministeriale 19/11/2008. Per il calcolo si applicano le percentuali elencate sopra e relative alle spese di rappresentanza;
- Spese per manutenzione: sono deducibili nel limite del 5% del costo totale di tutti i beni materiali ammortizzabili. Un’eventuale eccedenza fiscalmente irrilevante, è tuttavia deducibile attraverso quote fisse spalmante nei successivi 5 periodi d’esercizio (ammortamento). Il valore dei beni materiali ammortizzabili deve essere calcolato all’inizio del periodo d’imposta e comprende anche i cespiti completamente ammortizzabili iscritti nel registro;
- spese per la partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento: è una voce che riguarda i soli professionisti e rappresentano costi interamente deducibili con un limite massimo annuo di 10 mila euro;
- spese promiscue: si riferiscono all’uso da parte di un professionista dell’abitazione come studio professionale ed è prevista una deducibilità del 50% relativamente alle spese di affitto, utenze, manutenzione della struttura, ecc.
- spese per omaggi (imprese): riguardano i costi sostenuti per beni che non rientrano nell’attività d’impresa e variano a seconda del valore unitario. Se questi è inferiore a 50 euro i costi sono interamente deducibili a prescindere dal principio di inerenza e congruità previsto per le spese di rappresentanza. Se il loro costo è invece è superiore a 50 euro, rientrano nelle spese di rappresentanza dovendo applicare le relative aliquote;
- spese per omaggi (professionisti): è consentito di dedurre i costi sostenuti per l’acquisto di omaggi nella misura dell’1% dei compensi ricevuti;
- spese per servizi di telefonia: in questo caso la distinzione viene fatta tra apparecchi fissi o mobili. Nel primo caso la deducibilità è del 80% per l’acquisto di apparecchi, noleggio, canoni e manutenzione. Per la telefonia mobile la deducibilità scende al 50% e riguarda l’acquisto di apparecchi, l’eventuale manutenzione, il noleggio e i canoni soggetti a tassa di concessione governativa. Da non dimenticare che anche le ricariche telefoniche rientrano tra i costi deducibili, con una percentuale pari al 50%. È consigliabile utilizzare un metodo di pagamento tracciabile;
- spese per autovetture: riguarda i costi per l’acquisto, noleggio, canone di leasing, locazione, manutenzione e riparazioni, nonché carburante, bollo e assicurazione auto. I limiti sono molto diversi a seconda del tipo di utilizzo che si fa della vettura e, precisamente:
- acquisto autovetture per professionisti ed imprese: ammortamento deducibile al 20% del costo totale fino ad un massimo di 18.076 euro;
- acquisto autovetture agenti e rappresentanti: ammortamento deducibile all’80% del costo totale fino ad un massimo di 25.822 euro;
- acquisto autovetture concesse a dipendenti: questo caso riguarda i veicoli concessi ad uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta e con un ammortamento deducibile pari al 70% del costo totale;
- manutenzione, riparazione, carburante, bollo e assicurazione auto: per aziende e professionisti la deducibilità è del 20%, per agenti e rappresentanti è invece dell’80%, mentre ad uso promiscuo a dipendenti è del 70%;
- canoni leasing, noleggio e locazione: la deducibilità è del 20% per imprese e professionisti, 80% per agenti e rappresentanti e 70% per uso promiscuo a dipendenti.
Per quanto concerne le spese sostenute per autovetture in leasing, la deducibilità di un veicolo è possibile solo se l’utilizzo non è inferiore al periodo di ammortamento stabilito dai coefficienti fiscali.
Deduzioni IRAP
L’ultimo argomento riguarda le deduzioni ai fini IRAP. Anche dell’imposta regionale sulle attività produttive è possibile ridurne la base imponibile. Gli oneri ammissibili riguardano principalmente le piccole imprese, l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e le attività di ricerca e sviluppo. Lo scopo di tali agevolazioni è cercare, una volta tanto, di ridurre il cuneo fiscale che soffoca la ripresa economica.
La principale voce che si può essere sottratta dalla base imponibile nel calcolo del’IRAP, riguarda l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato. E’ utile sottolineare che in una prima fare, e fino a pochi anni fa, il costo del lavoro, in generale, fosse indeducibile ai fini IRAP così come gli interessi passivi.
In un periodo di crisi occupazionale, la possibilità di dedurre i costi per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, rappresenta una panacea e una grossa opportunità di incentivare l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato ottenendo in cambio un bel risparmio in termini di imposte a debito.
Ci sono naturalmente alcune regole da rispettare, la prima delle quali è che, parlando della deduzione per incremento della base occupazionale, al termine del periodo d’imposta, il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato debba essere superiore rispetto a quello del precedente periodo d’imposta.
Questa agevolazione che spetta, sia alle società di persona che di capitale, così come alle ditte individuali e ai liberi professionisti, consiste nella possibilità di dedurre interamente il costo dei predetti lavoratori fino a 15.000 euro annui per ciascuno di loro per il periodo di imposta in cui sono stati assunti e per i due successivi.
Altri costi deducibili dall’IRAP sono quelli sostenuti per:
- assicurazione infortuni: sono tutti i costi sostenuti per il pagamento di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul luogo di lavoro;
- deduzioni forfetarie: l’assunzione di ogni nuovo lavoratore a tempo indeterminato comporta una riduzione della base imponibile di 7.500 o 15.000 euro. Cifre che salgono rispettivamente a 13.500 o 21.000 euro se il dipendente è una donna oppure se ha un’età inferiore ai 35 anni;
- lavoratori stagionali: anche per i dipendenti con contratti, non a tempo indeterminato (comunque occupati per un minimo di 120 giorni) è possibile dedurre dalla base imponibile il 70% delle spese sostenute;
- attività all’estero: se il titolare ha la residenza in Italia ma svolge la sua attività all’esterno, le deduzioni hanno valore solo per i dipendenti eventualmente assunti e impiegati sul territorio nazionale;
- contratti speciali: e’ possibile dedurre il costo del personale anche nel caso di assunzione di apprendisti, persone diversamente abili, dipendenti con contratti di formazione e addetti alla ricerca e sviluppo;
- valore della produzione: la legge consente di dedurre 1.850 euro per ogni lavoratore che concorre alla formazione del valore della produzione. Tale agevolazione può riguardare fino a un massimo di 5 dipendenti e un valore di 400 mila euro di produzione annuo.
- deduzione forfetaria per soggetti senza lavoratori dipendenti: la legge 190/2014, ed in particolare l’articolo 1 comma 21, ha concesso un credito d’imposta del 10% sull’IRAP lorda. La legge di Bilancio 2019 ha però abrogato tale disposizione a partire dal 1° gennaio 2019.
Prima di concludere l’articolo e, per maggior chiarezza, voglio ricordare quali costi, invece, non sono deducibili dall’IRAP:
- le spese per il personale dipendente e assimilato;
- i costi per prestazioni di lavoro occasionale;
- i compensi erogati a terzi in esecuzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
- gli utili erogati agli associati in partecipazione;
- la quota interessi passivi dei canoni relativi a contratti di locazione finanziaria;
- le perdite sui crediti;
- l’IMU.
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