E’ possibile la rateizzazione dei tributi locali come IMU e TARI?

I governi europei, soprattutto quelli di Paesi come l’Italia, hanno portato alle stelle la propria aggressività verso il cittadino per far quadrare, con l’austerity iniziata ormai con l’inizio del nuovo secolo, i propri disastrati bilanci. E anche se non sarà mai possibile “abolire” l’Ente che esegue la riscossione con metodi forzati fino all’eccesso (ieri era Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, che sfrutta comunque il medesimo metodo, perfezionato con le modifiche al codice di procedura civile del 21mo secolo anche in tema di notificazione degli atti), sarebbe utile evitare che ogni contribuente si senta sempre una sorta di arma puntata alla tempia quando si parla di adempimenti verso lo Stato ma, chiaramente, questo è un altro tipo di discorso e non è questo il momento né il luogo per affrontarlo.

Due fatti sono accaduti, a metà del decennio 2010-2020, ad alleviare parzialmente la crisi (cominciata a causa della finanza internazionale e dai mutui subprime USA, ma giunta a livelli paurosi quando i pignoramenti immobiliari hanno gettato sul mercato italiano una quantità incredibile di fabbricati e terreni esecutati, deprimendo gravemente il mercato immobiliare nazionale per oltre un decennio).

Il primo segnale di una sorta di inversione di rotta del Fisco nei confronti dei contribuenti si è avuto con l’introduzione della “Pace Fiscale“, cioè lo sgonfiamento di molte cartelle esattoriali decurtando però, in pratica, soltanto quel di più che l’agente riscossore aveva aggiunto per sé, e per i costi di esecuzione e incasso forzoso dei tributi non pagati); il secondo, in realtà fortemente abbinato al primo, ha concesso la possibilità al contribuente di rateizzare in modo molto comodo ( …ma molto comodo) le cartelle già scadute ed esecutate, portando un calmiere sociale e ottenendo l’obiettivo di cartolarizzare (cioè impacchettare per vari fini finanziari) i crediti insoluti.

Indice:

 

Come funziona la rateizzazione dei tributi comunali

Rateizzazione IMU e TARIAnche se la procedura di riscossione non è cambiata di molto (ganasce fiscali, pignoramenti del quinto di stipendio, pignoramento e fermo amministrativo di mezzi di trasporto, esecuzioni forzate sugli immobili,  etc), quasi tutti i cittadini che si sono trovati sulle spalle debiti ingenti con lo Stato hanno trovato comunque utile rateizzare le proprie scadenze.

Quasi tutti i debiti erano comunque di origine statale, con alcune delle imposte locali che non potevano essere rateizzate. A fine 2019 un segnale di distensione da parte dell’Agenzia Riscossione è arrivato – tramite la legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), e quindi da parte del Governo, centrale e locale – verso due tra i tributi meno amati in assoluto dagli italiani, cioè l’IMU (l’imposta comunale sugli immobili, oggi gravante principalmente sulle seconde case) e la TARI, ovvero la tassa finalizzata a coprire le spese di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti da parte dei Comuni.

Il comma 1, dell’art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997 aveva infatti disposto che i Comuni potessero disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, con regolamenti specifici, fatte salve l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi (rispettando sempre le esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). La lettera b) del comma 5 dello stesso art. 52 stabilisce che l’ente locale potesse poi affidare la riscossione dei tributi e di tutte le entrate a terzi (cioè a soggetti iscritti nell’Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui al successivo art. 53).

Entrambi i tributi, IMU e TARI dovuti al Comune, non erano comunque mai stati rateizzabili prima d’ora, e il Governo in carica a fine 2019 – ai tempi si trattava del Conte bis – volle offrire ai cittadini tartassati un lenitivo a questo adempimento, armonizzando una legislazione – almeno per quel che riguarda modi e tempi di riscossione – che era ormai diventata un guazzabuglio di regole locali spesso contraddittorie e disorganiche.

La nuova norma infatti, prevede la possibilità di pagare IMU e TARI (la TARI è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 accorpando le precedenti tasse esistenti nel settore rifiuti-ambiente cioè la Tariffa di igiene ambientale “TIA”, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani “TARSU”, e il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”) in forma rateizzata, ovvero con uno scaglionamento che va da 4 a 72 scadenze, in base agli importi dovuti.

Chi avrà un debito:

  • da 100 a 500 euro potrà chiedere fino a un massimo di 4 rate mensili (fino a 100 non è concessa rateizzazione);
  • da 500 a 3000 euro si potranno ottenere fino a un massimo di 12 rate;
  • i debiti oltre i 6mila euro potranno essere rateizzati in 36 rate;
  • fino a 20mila euro si potranno richiedere da 25 a 36 dilazioni;
  • quelli oltre i 20mila euro saranno pagabili fino a un massimo di 72 rate mensili.

Le domande di rateizzazione vanno indirizzate all’Ufficio Tributi del Comune a cui l’imposta è dovuta, che nel frattempo avrà provveduto a notificare un accertamento e ingiungere il pagamento: il beneficio della rateazione può essere richiesto anche se i termini di pagamento sono scaduti, rendendo così possibile la rateizzazione anche dei debiti di annate precedenti. Dal 2020 la normale cartella di pagamento è stata sostituita da un accertamento esecutivo rinnovato, che assume così il valore di cartella esattoriale vera e propria.

Il debito tributario che si può rateizzare deve insomma derivare da avvisi di accertamento, iscrizione in ruoli ordinari, oppure iscrizione in ruoli con riscossione coattiva. Il contribuente dovrà trovarsi in condizione di oggettiva difficoltà, le persone fisiche o ditte individuali per problemi di salute propria, di familiari, eventi imprevisti provocati da forza maggiore (es. trasmissione ereditaria dell’obbligazioni iscritta a ruolo etc); le persone giuridiche in situazione di crisi di settore o locale, dimostrabili con documenti aziendali certi.

Alle somme su cui si otterrà la rateizzazione verranno applicati gli interessi nella misura pari all’interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente all’Ente creditore. È prevista decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate consecutive: l’importo residuo sarà così riscuotibile in via immediata e automatica in soluzione unica (il debitore perderà cioè il beneficio della rateizzazione ottenuto).

 

Presentazione della domanda di rateizzazione

Il contribuente con a debito tributi locali come IMU e TARI che si trovasse in comprovata difficoltà economica o personale e non avesse morosità relative a dilazioni precedenti potrà inoltrare una domanda all’Ufficio Tributi del proprio Comune. La domanda dovrà contenere l’indicazione espressa della richiesta di rateizzazione, un’esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui il debito tributario è stato originato (avviso di accertamento o pagamento, cartella esattoriale etc.), la motivazione che induce a chiedere la rateazione, il numero di rate (e quindi i mesi richiesti) per cui si intende dilazionare il tributo a debito.

Molti comuni hanno previsto la pubblicazione della modulistica che il cittadino può utilizzare per effettuare la richiesta di rateizzazione: ad esempio, il Comune di Milano ha pubblicato sul proprio sito (https://www.comune.milano.it/servizi/rateazione-delle-imposte-comunali) i moduli per le richieste tributarie ed extra-tributarie, specificando anche gli ulteriori documenti e moduli da allegare (dichiarazione dei redditi: 730, Unico o CU,  documenti attestanti la situazione di disagio economico, copie fronte/retro dei documenti di identità del contribuente, certificazione o autocertificazione dei redditi da capitali quali azioni, obbligazioni, Bot, Cct, Ctz e altri strumenti finanziari, copia dell’avviso di pagamento da rateizzare, etc.).

La richiesta di rateazione può pervenire all’Ufficio tramite consegna a mano all’Ente, spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o email. Ottenuta la rateazione sarà cura dell’Ente preposto alla riscossione inviare al contribuente l’opportuna modulistica per rendere possibile il pagamento, siano essi bollettini bancari o postali, oppure moduli F24 predisposti ad hoc (con la possibilità per il debitore di attivare il pagamento automatico sul proprio conto corrente).

Con l’arrivo della pandemia da Covid-19 i vari Decreti del Governo hanno migliorato ulteriormente l’aiuto offerto in termini di dilazioni al contribuente debitore di tributi comunali: il Decreto Ristori Quater, ad esempio, ha risolto la questione dei debiti già rateizzati per cui è intervenuta la decadenza, prima dell’8/3/2020, in caso di mancato pagamento. In questo caso, infatti sarà possibile richiedere entro il 31/12/2021 una nuova rateazione, non avendo cioè necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione della domanda (art. 7 del Decreto 157/2020).

La norma prevede che per i carichi affidati all’Agente di Riscossione su cui sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione dalla data dell’8 marzo 2020 (21 febbraio per le ex zone Rosse), si possa richiedere, entro il 31/12/21, una nuova rateazione, senza obbligo di saldo delle rate insolute.

 

Sulla rateazione tributi locali decide il Comune

Sul proprio regolamento, ogni comune ha facoltà di disciplinare le modalità di riscossione dei tributi locali, ivi comprese quelle di rateizzazione delle somme dovute, compreso quelle iscritte a ruolo.

In tal senso, anche in assenza di una apposita disciplina regolamentare, il comune o il soggetto incaricato per la riscossione dei tributi non pagati, può concedere, su richiesta del debitore, la dilazione del pagamento di quanto dovuto fino a 72 rate pagabili con cadenza mensile, a condizione che il contribuente moroso si trovi in una situazione di oggettiva difficoltà finanziaria, comunque temporanea.

L’ente, potrà regolamentare ulteriormente modalità e condizioni di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01  euro.

Quindi, anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all’Agente Nazionale, viene confermata la facoltà per il Comune di disciplinare la rateazione delle somme da esigere sulla base della propria autonomia regolamentare seguendo le disposizioni ex art. 26, comma 1-bis, D.Lgs. n. 46 del 1999.

In ogni caso, va ricordato che, se la riscossione è stata affidata al concessionario nazionale, l’adesione alla rateazione – al netto di tutti i benefici introdotti dal Governo nell’eccezionale periodo dovuto al Covid-19 – ha il potere di interrompere le procedure esecutive in corso, sospendendole per tutta la durata del piano di rateazione, siano essi fermi amministrativi di veicoli, ipoteche o pignoramenti. Se la domanda di rateizzazione viene presentata prima che questi atti esecutivi vengano notificati, la presentazione della domanda di rateizzazione li bloccherà in partenza.

 

Una materia in continua evoluzione

A fine 2019, attraverso la Finanziaria 2020, il Legislatore nazionale ha ritenuto opportuno concedere al contribuente dei due tributi comunali più opprimenti, l’IMU (che, ricordiamo, grava sulle prime case di lusso e sulle seconde case, ed è diventato uno dei principali flussi fiscali verso le casse comunali) e la TARI, la possibilità di ottenere dilazioni da un minimo di 4 a un massimo di 72 rate. Tale beneficio non era mai stato accordato in precedenza. L’arrivo della pandemia da Covid-19 ha portato numerose novità in materia, sempre a beneficio del contribuente in difficoltà per vari motivi, in termini di sospensione e dilazione dei tributi, compresi quelli locali.

Da un punto di vista pratico, vista la perdurante situazione di crisi generale dovuta all’emergenza Covid, la materia è in continua evoluzione: consigliabile per tutti sarà rivolgersi all’Ente creditore (o all’ente incaricato della riscossione, se la rateazione è già iniziata) per avere delucidazioni sul comportamento da adottare sui ruoli già iscritti.

Altrettanto consigliabile potrà essere affidarsi – laddove le entità economiche fossero di livello molto rilevante, o si tratti di persone giuridiche con notevoli proprietà immobiliari, a un esperto tributarista per un aiuto in una materia tanto complessa e in evoluzione pressoché costante.

   

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