Esclusione di un socio da società di capitali

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

Le società di capitali sono realtà societarie presenti in gran quantità su tutto il territorio nazionale, forme giuridiche assunte da imprese medie e grandi impegnate nei vari ambiti produttivi. Lo loro definizione nasce dal fatto che in esse il capitale ha una netta prevalenza normativa e concettuale sull’elemento soggettivo costituito dai soci. Questi ultimi, partecipano al capitale sociale con quote o azioni in base alla tipologia di società. Almeno a grandi linee, questa è la spiegazione dei principali concetti di società di capitali. Una volta spiegati tali concetti, passiamo a trattare da vicino l’argomento di quest’articolo: l’esclusione di un socio da una società di capitali.

Come per le società di persone, anche per le società di capitali l’esclusione si manifesta quando un socio viene meno riguardo ai diritti e agli obblighi precedentemente sottoscritti nella società. In linea generale, un socio viene escluso nel caso in cui risulti inadempiente in relazione alle obbligazioni di conferimento in natura o in denaro, oppure all’atto del verificarsi di una causa giusta di risoluzione del rapporto stabilita dall’atto di costituzione della società di capitali. Ai soci esclusi sarà riconosciuto il rimborso delle quote di partecipazione, un rimborso calcolato in proporzione al patrimonio societario.

Indice:

 

Esclusione e recesso di un socio: differenze tra i due istituti

L’esclusione e il recesso, pur essendo due istituti che hanno entrambi come effetto quello di interrompere il rapporto sociale in relazione a un singolo socio, presentano grosse differenze. L’esclusione è infatti un istituto con il quale il socio subisce la volontà assembleare, mentre con il recesso sono la società e la stessa assemblea a subire la volontà del socio di interrompere il rapporto singolo. Una differenza che distingue nettamente l’esclusione dal recesso.

Tuttavia, va precisato che il socio interessato arbitrariamente non può recedere, sono i dettati normativi infatti a regolamentare i casi in cui può essere esercitato il recesso. Fondamentalmente sussiste una presunzione legislativa sulla giusta causa, per cui il socio potrebbe esprimere la volontà di non voler più fare parte della società di capitali.

Casi legali a parte, lo Statuto Sociale, all’atto di costituzione della società e anche in seguito, potrebbe prevedere delle ipotesi di recesso volontario, con gli stessi soci a decidere sui casi configuranti la giusta causa di risoluzione del rapporto. Insomma, il recesso può essere esercitato da un socio attraverso le regolamentazioni di legge oppure tramite le ipotesi di recesso volontario eventualmente previste dallo Statuto Sociale.

 

Situazioni riconducibili alla giusta causa

Per le Società a Responsabilità Limitata (SRL), l’articolo 2473 bis c.c. prevede che i casi di esclusione di un socio siano riconducibili alla giusta causa e vanno tassativamente previsti anche nello Statuto societario. Possono essere motivo di esclusione di un socio per giusta causa le situazioni seguenti:

  • la sopraggiunta incapacità rispetto all’esecuzione della prestazione oggetto del conferimento sociale;
  • una sentenza di condanna penale e successiva interdizione;
  • la sopraggiunta inabilitazione;
  • la perdita dell’abilitazione alla professione;
  • lo svolgimento di attività in concorrenza con quelle della società di capitali;
  • l’assenza sistematica alle assemblee sociale, oppure la ripetuta irreperibilità.

Queste sono alcune delle principali situazioni che potrebbero comportare l’esclusione di un socio per giusta causa dalla società.

 

Morosità di un socio

A norma di legge, sia nelle Società per azioni (SPA) che nelle Società a Responsabilità Limitata (SRL), i soci che sottoscrivono delle partecipazioni e decidono di conferire del denaro, possono farlo per il 25%. La parte restante è da ritenersi come credito della società, esigibile in qualsiasi istante dagli amministratori della stessa. Quando un socio, ripetutamente invitato dagli amministratori, non adempie, va messo in mora attraverso un atto di diffida. Una procedura che per le società di capitali si manifesta tramite la pubblicazione della diffida in Gazzetta Ufficiale.

Nell’ipotesi poi in cui un socio, entro 15 gg, comunque non adempia, sono gli amministratori a dover decidere se agire con un’azione esecutiva contro lo stesso socio o dare avvio a un processo di vendita della partecipazione del socio. La procedura di vendita stabilisce che la partecipazione del socio sia offerta prima ad altri soci della società e, in assenza di reali proposte di acquisto, estesa a terzi.

Di fronte alla presenza di proposte di acquisto, il socio moroso è sostituito da un nuovo socio attraverso la cessione di quote sottoscritta dagli amministratori al posto del socio risultato moroso. Ma cosa succede se non arrivano offerte di acquisto? In assenza di proposte di acquisto, gli amministratori dichiarano decaduto il socio moroso e il denaro conferito è trattenuto dalla società come penale. Infatti, la decadenza, è da ritenere un effetto dell’inadempienza/morosità del socio. A constatare la decadenza è l’organo amministrativo, mentre sull’esclusione decide l’assemblea dei soci. Due procedure diverse di competenza quindi di due organi diversi: organo amministrativo e assemblea dei soci. Entrambi organi di fondamentale importanza per una società.

 

Esclusione di un socio: gli altri casi da conoscere

Oltre ai casi già analizzati, l’atto costitutivo della società può stabilire altri casi di esclusione di un socio. Di seguito ecco alcuni esempi in merito:

  • ipotesi in cui un socio utilizza il denaro della società per fini personali;
  • impiego dei beni societari a titolo personale;
  • perimento di un bene conferito in godimento alla società;
  • fallimento di un socio.

Tutta un’altra serie di motivi validi che un atto costitutivo di una società può prevedere ai fini dell’esclusione di un socio. Un modo opportuno per assicurare alla stessa società maggiore tutela e per garantire ai soci più trasparenza.

 

Ratifica del notaio dell’esclusione di un socio

Di solito, l’esclusione di un socio da una Società per azioni (SPA), oppure da una Società a Responsabilità Limitata (SRL) non provoca alcuna modifica dell’atto costitutivo della società, in quanto nelle società di capitali i motivi di esclusione e recesso sono già fissati. Perciò il notaio, una volta constatata la volontà dei soci, attraverso la relativa delibera a maggioranza, si limita solamente a ratificare l’esclusione del socio.

Una procedura che non necessita di alcun atto pubblico, basta infatti una scrittura privata autenticata dal notaio. In tali circostanze, il notaio, quello che può fare, è verificare il rispetto normativo dello Statuto, cioè che la ragione di esclusione sia riconducibile alla giusta causa.

 

Cosa prevede la legge

La legge specificatamente non parla di una procedura di esclusione, ma rimanda a quanto stabilito per il recesso o ai contenuti riportati nell’atto costitutivo della società. Nel silenzio dello Statuto, in relazione alle competenze decisionali sull’esclusione di un socio, appare abbastanza sensato ritenere che le stesse vadano attribuite all’assemblea dei soci.

In questa ipotesi, la delibera è presa con i voti della maggioranza dei soci, come secondo le regole previste per una società di persone.

 

Clausola di esclusione: è prevista nelle società di capitali?

La clausola di esclusione del socio inadempiente o moroso nelle società di capitali è quasi sempre presente. Una clausola che può tranquillamente essere stabilita nell’atto costitutivo della società senza alcun problema o impedimento.

Anzi, stabilire una simile clausola sin dall’atto costitutivo è un comportamento di prudenza che consente, in caso di problemi, di risolverli più velocemente rispetto al procedimento giudiziario. La ratio principale per cui nell’atto costitutivo di una società di capitale questa clausola è quasi sempre presente.

 

Rimborso della quota al socio escluso

A seguito dell’esclusione, il socio interessato ha diritto a vedersi rimborsata dalla società la quota di partecipazione, così come stabilito dall’articolo 2473 c.c. per i casi di recesso. Il rimborso deve avvenire entro il termine di 180 gg dalla data di comunicazione dell’esclusione.

Le modalità di rimborso della quota di partecipazione del socio escluso si manifestano nella forma dell’acquisto di terzi o di altri soci, con facoltà totale da parte degli amministratori di disporre della quota. In luogo, il rimborso può anche essere fatto attraverso l’uso della disponibilità di riserve o attraverso la riduzione del capitale. La procedura non necessita del parere positivo del socio escluso.

Il rimborso della quota di partecipazione è quindi un diritto del socio escluso, che può avvenire secondo le diverse modalità previste.

 

Cosa può fare il socio escluso

Al socio assente alla riunione decisionale, l’esclusione andrebbe comunicata tempestivamente attraverso una motivata comunicazione che, tuttavia, non richiede peculiari formalità. La data di comunicazione dell’esclusione ne conferisce operatività trascorsi trenta gg dalla stessa.

Il socio escluso, se in disaccordo con la predetta decisione, ha facoltà di impugnarla davanti a un giudice, oppure dinnanzi all’organo collegiale previsto nell’atto di costituzione. In linea teorica, si tratta di un diritto da far valere entro il termine di 30 gg dalla notifica di esclusione. Quando invece la decisione di esclusione viene assunta con delibera assembleare il termine è più lungo. Nell’ipotesi di impugnazione, la procedura di esclusione può essere sospesa dal giudice. In pratica, è sospesa la delibera con la quale è stata disposta l’esclusione del singolo socio.

Dunque, il socio escluso ha la possibilità di contestare di fatto l’esclusione e non è costretto ad accettare passivamente qualsiasi decisione. Il ricorso al giudice o all’organo collegiale, previsto nell’atto costitutivo della società, è una sua lecita scelta in caso di disaccordo.

Le esclusioni dei singoli soci dalle società di capitali non sono rare e spesso comportano forti diatribe tra le parti coinvolte. Con la trattazione di questo argomento abbiamo provato a sciogliere un po’ di dubbi e a fare chiarezza su diversi punti.

   

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