La società fiduciaria e tutela del patrimonio personale

Scritto da Omar Cecchelani in Imprese

La società fiduciaria è un’impresa creata con la finalità di assumere l’amministrazione di beni per conto terzi, rappresentare titolari di azioni e/o obbligazioni, oppure gestire la contabilità di aziende appartenenti a determinati soggetti. Quando si parla di gestione fiduciaria si intende l’amministrazione di attività patrimoniali e finanziarie che una persona fisica, o giuridica, trasferisce alla società, pur mantenendone la titolarità.

La società fiduciaria per poter assolvere alle proprie funzioni deve ricevere un’apposita autorizzazione. Spetterà al Ministero dello Sviluppo Economico, con la supervisione del Ministero della Giustizia, verificare il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e procedere ad emanare un decreto ministeriale. Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico si dovrà occupare anche delle attività di vigilanza.

Il principale effetto giuridico che comporta affidare attività finanziare e patrimoniali ad una società fiduciaria, è la separazione tra i conti del fiduciante e quelli societari. Ciò implica delle importanti conseguenze in presenza di creditori della società fiduciaria. Infatti, secondo il principio della separazione patrimoniale, i creditori non potranno mai aggredire i beni ad essa intestati per conto altrui; potranno comunque rivendicare le proprie pretese direttamente nei confronti del fiduciante.

Affidare alcune delle proprie attività alla società fiduciaria comporta l’amministrazione delle stesse, e la loro registrazione, in conti separati, i cosiddetti “conti d’ordine“. Questo comporta:

  • che i creditori della società fiduciaria non potranno mai aggredire le altrui attività intestate alla fiduciaria (principio della separazione patrimoniale);
  • che i creditori del fiduciante, potranno rivendicare le proprie pretese direttamente ai fiducianti e difficilmente potranno arrivare alla fiduciaria;

La società fiduciaria è uno strumento utilizzato spesso da soggetti che non vogliono apparire come soci all’interno di società di capitali, mantenendo una certa riservatezza e non rendendo pubblica la propria identità. Tuttavia, ciò non pregiudica la trasparenza del fiduciante nei confronti delle Autorità Pubbliche che, invece, avranno libero accesso ai registri delle società fiduciarie per raccogliere qualsiasi tipo di informazione necessiti loro.

Le società fiduciarie infatti, nell’esercizio della propria attività, hanno l’obbligo della totale riservatezza sull’ identità del titolare dei beni conferiti e questo renderà particolarmente difficile per i creditori del fiduciante, risalire a quella parte di patrimonio affidato alla fiduciaria. Come detto, l’unica deroga alla totale riservatezza della fiduciaria è quella nei confronti della Pubblica Autorità (Agenzia delle Entrate in primis).

Una consapevole conoscenza di quali siano tali deroghe può consentire al fiduciante il raggiungimento di una segregazione patrimoniale piuttosto sicura, in quanto, nessun creditore o privato cittadino potrà mai avere informazioni dalla società circa gli averi del fiduciante stesso.

Dal lontano 1939, quando l’ordinamento giuridico ha istituito la società fiduciaria, lo stesso si è sviluppato diventando uno strumento molto utile nella gestione di patti sindacali e parasociali, vincoli, trasferimenti generazionali e via discorrendo.

Altro motivo che spinge molti soggetti ad affidare attività a questo tipo di istituto è la semplificazione della gestione amministrativa. Si creano, infatti, degli automatismi nell’adempiere gli obblighi stabiliti dagli accordi stipulati tra le parti, inoltre, la stessa società fiduciaria può assumere la posizione di sostituto d’imposta per i redditi conseguiti dalle attività amministrate.

Tutto questo porta a notevoli vantaggi per il contribuente, soprattutto trattandosi di attività patrimoniali e finanziarie estere riuscirà a gestire la propria posizione fiscale con maggior semplicità, pur rispettando tutte le prescrizioni normative e regolamentari.

Tornando però all’oggetto del nostro articolo, e parlando quindi della società fiduciaria intesa come istituto a protezione del patrimonio, tale tutela è ravvisabile in forma indiretta rispetto ad altri istituti quali, ad esempio, il trust e il fondo patrimoniale, in quanto la protezione che deriva da tale strumento scaturisce più che altro dal vincolo di riservatezza circa l’identità dell’effettivo proprietario di un bene, che non dall’apposizione di un vero e proprio vincolo di natura patrimoniale sul medesimo.

Indice:

 

Cos’è una società fiduciaria

Come abbiamo già anticipato, la società fiduciaria rappresenta un’impresa utilizzata per l’amministrazione di beni conferiti da un soggetto in base alle disposizioni da questo impartite. Tale soggetto, che può essere una persona fisica o giuridica, è definito fiduciante.

Il fiduciante pertanto, trasferisce la piena titolarità di specifici diritti (che possono riguardare beni mobili, immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione societarie, eredità, etc) a favore di una società fiduciaria. Fiduciante e fiduciario stringono così un accordo (pactum fiduciae) atto a stabilire le regole da seguire per l’amministrazione e la gestione dei beni e delle attività conferite.

È opportuno sottolineare come una società fiduciaria si limiti alla gestione dei beni e diritti ricevuti in affidamento, senza diventarne proprietaria. Questo comporta, a tutela del fiduciante, una netta separazione tra il patrimonio societario della fiduciaria e quello amministrato a favore del fiduciante.

La conseguenza di quanto appena affermato è molto semplice: beni e diritti trasferiti nella società fiduciaria non sono soggetti ad azioni da parte di eventuali creditori della società stessa, ma solo a quelle, eventuali, dei creditori del fiduciante.

Come detto però, in virtù del cosiddetto segreto fiduciario, un creditore incontrerà notevoli difficoltà per individuare i beni che il debitore ha conferito nella società fiduciaria. Questo è il principale motivo per cui tale istituto, insieme al fondo patrimoniale e al trust, rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per la pianificazione e protezione del patrimonio.

 

Società fiduciaria: perché e in che modo protegge il patrimonio

Il principio che sta alla base della società fiduciaria è quello della riservatezza dell’identità dell’effettivo proprietario dei diritti conferiti. L’ordinamento giuridico italiano mette a disposizione una serie di strumenti per la difesa patrimoniale in base alle dimensioni e alla natura dei beni che si vogliono tutelare: si va dalle società holding per arrivare ai trust, passando per fondi patrimoniali e patti di famiglia. La società fiduciaria si può, a tutti gli effetti, aggiungere all’elenco grazie al vincolo di riservatezza offerto al fiduciante titolare dei diritti.

Il principio è molto semplice: “…se non posso aggredire un bene che non è nelle disponibilità di un mio creditore, inserito ad esempio in un fondo patrimoniale o in un trust, allo stesso modo non potrò mai aggredire un suo bene, anche qualora lo stesso fosse nelle sue disponibilità, ma senza che io riesca a conoscerne l’esistenza…

 

Il negozio fiduciario

Per conferire la titolarità dei beni all’interno di una società fiduciaria il soggetto fiduciante dovrà firmare un apposito contratto. Attraverso tale accordo si assegna al fiduciario il diritto limitato di amministrare attività patrimoniali e finanziarie curando gli interessi del fiduciante, o terzo beneficiario.

Bisogna dire che il negozio fiduciario non è sottoposto ad una particolare regolamentazione ed è privo di una sua autonoma disciplina. Solo recentemente, dottrina e giurisprudenza hanno deciso di applicare ad esso i principi generali che caratterizzano il mandato senza rappresentanza.

In base ai rapporti che vengono instaurati tra le parti in causa è possibile individuare due diversi modelli di negozio fiduciario e precisamente:

  • fiducia statica: in questo caso il fiduciario risulta già titolare di un diritto e, in base all’accordo precedentemente pattuito, assume l’impegno di disporre di tale diritto seguendo le indicazioni e le richieste del fiduciante, agendo in favore di quest’ultimo o di un soggetto indicato dal fiduciante stesso;
  • fiducia dinamica: si verifica quando le parti stipulano due negozi distinti ma tra loro collegati. Il primo è di carattere esterno e di natura reale, con il fiduciario che riceve un diritto dal fiduciante. Il secondo è di carattere interno e di natura obbligatoria, imponendo al fiduciario l’onere di ritrasferire il diritto acquisito al fiduciante oppure ad un soggetto da lui indicato.

Appare evidente come un contratto fiduciario non possa essere considerato alla pari di un contratto di scambio in quanto manca il cosiddetto nesso di reciprocità, ovvero l’obbligo assunto da entrambe le parti di eseguire determinate prestazioni a favore. Rimane il fatto che il contratto fiduciario è un atto voluto da ambedue i soggetti visto che il fiduciario assume un diritto conferito dal fiduciante e contemporaneamente l’obbligo di ritrasferirlo al legittimo proprietario o chi per lui alla scadenza del contratto.

 

Fiducia di tipo romanistico e germanistico

È importante mettere in evidenza come il contratto fiduciario stipulato tra le parti può assumere due particolari forme:

  • fiducia di tipo romanistico: il fiduciario la piena proprietà di un bene che dovrà amministrare secondo gli accordi stabiliti dal pactum fiduciae. In caso di violazione degli obblighi, il fiduciante potrà solamente intraprendere un’azione di risarcimento danni;
  • fiducia di tipo germanistico: il fiduciario riceve un potere giuridico di disposizione illimitato, tuttavia non vi è trasferimento effettivo della titolarità del bene. Ciò determina che in caso di violazioni o di mancato rispetto degli obblighi sottoscritti, il fiduciante può avviare un’azione di rivendicazione, riottenendo così il bene o diritto conferito anche se a danno di un eventuale terzo acquirente.

Tali definizioni sono abbastanza macchinose, ma per esprimerle con parole semplici possiamo dire che nel primo caso, il fiduciario acquisisce a tutti gli effetti la titolarità dei beni e diritti e, nel contemp,o assume l’obbligo di un determinato comportamento nei confronti del conferente. Qualora il fiduciario dovesse commettere delle violazioni del mandato, il fiduciante può solamente richiedere il risarcimento danni a causa di inadempimento contrattuale.

La fiducia germanistica, invece, prevede una netta separazione tra la formale proprietà dei beni e diritti conferiti, che rimane in capo al fiduciante, con la legittimazione al loro esercizio che spetta al fiduciario.

L’effettiva natura del patto fiduciario viene stabilita dalla volontà delle parti che hanno stipulato l’accordo.

 

Implicazioni del segreto fiduciario

Uno dei fondamenti della società fiduciaria e principali motivi del suo utilizzo è il segreto fiduciario. Un aspetto che comporta dirette conseguenze per i creditori che non potranno individuare il nominativo del titolare dei beni o dei diritti conferiti all’interno della società fiduciaria. Anche analizzando i documenti e registri pubblici, nonché le visure camerali e catastali, l’anonimato del fiduciante rimane garantito.

Facciamo l’esempio del creditore con forti sospetti che un suo debitore detenga quote di partecipazione di determinate aziende attraverso una società fiduciaria. Al fine di determinare l’effettiva titolarità non avrebbe alcun riscontro dalla sola visura camerale dell’impresa.

 

Come fare per risalire all’identità del titolare dei diritti assegnati alla società fiduciaria?

In effetti è possibile aggirare la barriera di segretezza e anonimato ma bisogna distinguere due diverse situazioni:

  • società fiduciaria con residenza in Italia, in un Paese membro dell’Unione Europea oppure in uno Stato con cui sono stati firmati accordi di mutua assistenza amministrativa per crediti fiscali e accordi di cooperazione per eseguire pignoramenti o esecuzioni forzate internazionali di crediti privati;
  • società fiduciaria residente in una Nazione con cui non è stato stipulato nessun tipo di accordo né in materia di mutua assistenza amministrativa e né per cooperazione di pignoramenti ed esecuzioni forzate internazionali di crediti privati.

Nel primo caso il creditore può seguire la via giuridica, con la possibilità di avvalersi della procedura di pignoramento nazionale o internazionale presso terzi, ma solo qualora risulti un creditore privato del fiduciante. Nelle situazioni riguardanti crediti fiscali, spetterà all’Amministrazione finanziaria eseguire accertamenti nei confronti della società fiduciaria, avendo il diritto di richiedere alla stessa dati e informazioni sull’identità del soggetto e le operazioni eseguite per suo conto.

Nella seconda situazione, invece, per il creditore o l’Amministrazione finanziaria creditrice ci sono brutte notizie: molto difficilmente potranno far valere le proprie ragioni e ogni tentativo di ottenere informazioni sul fiduciante risulterà, molto probabilmente, vano.

 

Limiti al segreto fiduciario al segreto fiduciario

Appurato il fatto che la protezione patrimoniale garantita da un contratto fiduciario è, più che altro, frutto della riservatezza goduta dal titolare formale dei beni conferiti, rimane da valutare con attenzione eventuali limiti offerti dall’anonimato.

L’oggetto del segreto è rappresentato, sostanzialmente, dall’identità del fiduciante ed è un concetto chiaro ed evidente. Molto più complicato risulta stabilire la natura del diritto/dovere della società fiduciaria nel mantenere tale segretezza. La legge a riguardo risale al lontano 1939 e all’interno della normativa non si trova nulla riguardante il segreto fiduciario e neppure specifiche definizioni o sanzioni nel caso di eventuali violazioni. In pratica, la dottrina e giurisprudenza hanno, di fatto, assimilato il contratto fiduciario al mandato senza rappresentanza per cui è necessario prendere in esame le relative norme.

Il fatto che il segreto fiduciario sia opponibile nei confronti di terzi è un’evidente conseguenza del mandato senza rappresentanza ricevuto dal fiduciario, il quale agisce per conto del fiduciante ma in nome proprio. Tale situazione è la garanzia implicita che ogni operazione è realizzata in un regime di segretezza.

L’obbligo di segretezza viene assunto dalla società fiduciaria nel momento in cui assume l’incarico dal fiduciante. Ciò espone la stessa società a determinate responsabilità in caso di inadempimento, sia di natura civile che penale qualora riveli indebitamente l’identità del fiduciante.

L’impiego del termine indebitamente è quanto mai importate perché mette in evidenza come l’ordinamento italiano preveda alcuni casi in cui la società fiduciaria ha l’obbligo di comunicare il nome del fiduciante. Resta comunque il fatto che tutte le informazioni devono essere raccolte rispettando i regolamenti che disciplinano i rapporti cittadino-amministrazione, secondo quanto stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente. Inoltre, è necessario mantenere il rispetto anche della vigente normativa sulla tutela della privacy.

 

Società fiduciaria: ambito fiscale

La normativa che disciplina la società fiduciaria, datata è alquanto lacunosa, risulta essere piuttosto favorevole per il fiduciante per via della riservatezza goduta dal cosiddetto “schermo operativo” che viene a crearsi attraverso questo tipo di negozio giuridico. Esistono comunque precise deroghe al segreto fiduciario per perseguire determinate finalità individuate di volta in volta dalla legge stessa.

In ambito fiscale il legislatore ha deciso di intervenire per cercare di limitare le carenze ispettive e disponendo le seguenti direttive:

  • gli uffici competenti non possono richiedere dati e informazioni riguardanti soggetti indicati singolarmente o per categoria;
  • gli uffici possono chiedere ad un contribuente sottoposto ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione con all’interno tutte le informazioni riguardati i rapporti intrattenuti con una società fiduciaria sia italiana che con residenza all’estero. Tali rapporti devono essere in corso oppure estinti da non più di 5 anni dal momento della richiesta;
  • gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria hanno facoltà di chiedere ad una fiduciaria dati e documenti riguardanti rapporti intrattenuti, attività svolte, operazioni effettuate e servizi prestati per conto di un determinato fiduciante;
  • gli stessi uffici possono richiedere alla società fiduciaria le generalità dei fiducianti inequivocabilmente individuati e per conto dei quali hanno gestito e amministrato beni, strumenti finanziari e partecipazione societarie.

In pratica, grazie a quest’ultima modifica della normativa, l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di superare il segreto fiduciario qualora un soggetto sia sottoposto ad accertamento… Ma no solo,  infatti, potrà addirittura richiedere alla società fiduciaria le informazioni necessarie riguardanti un fiduciante sul quale si vuole operare un accertamento.

 

Conclusioni

La protezione patrimoniale che deriva da una società fiduciaria è indiretta, infatti, chi decide di affidare il proprio patrimonio ad una di queste realtà, di fatto non se ne spossessa ma pone su di esso un velo che lo rende, di fatto, quasi inaccessibile ad eventuali creditori specie se privati.

L’amministrazione finanziaria, infatti, potrà richiedere e ricevere tutte le informazioni possibili e immaginabili circa la titolarità dei rapporti intrattenuti dalla fiduciaria e ai nominativi dei fiducianti. Pertanto, se a qualcuno fosse mai balenato di servirsi di un contratto fiduciario per sottrarre indebitamente o nascondere soldi al Fisco, ha sbagliato totalmente strada.

Ma parliamo ora dei rapporti tra i privati, in cui la fiduciaria può diventare un ottimo strumento di segregazione e protezione patrimoniale, specie nel caso di rapporti di fiducia di tipo romanistico in cui vi è un vero e proprio passaggio della titolarità di un bene dal fiduciante alla fiduciaria, in particolare quando la società fiduciaria risulti residente in uno Stato estero che non ha stipulato nessuno accordo con gli Stati dell’Unione Europea.

Negli altri casi, la Cassazione sta limitando di sentenza in sentenza la dissociazione patrimoniale che si verrebbe a creare con l’intestazione alla fiduciaria di parte degli averi del fiduciante secondo il principio per il quale azioni e o quote intestate a società fiduciarie non entreranno mai a far parte del loro patrimonio, ma nemmeno potranno mai essere sottratte ai creditori del fiduciante.

Uno dei maggiori vantaggi è godere dell’obbligo di segretezza che rende alquanto difficile per il creditore individuare i beni detenuti tramite la società fiduciaria. In pratica risulta quasi impossibile risalire all’indennità del titolare dei diritti attraverso la semplice visura camerale dell’impresa o consultando documenti e registri pubblici.

Ciò nonostante è opportuno non dimenticare come questa segretezza sia solo apparente, in quanto il creditore privato può risalire all’identità del titolare dei beni conferiti attraverso azioni giuridiche. Verrebbe allora da chiedersi: ma, effettivamente, la protezione dove sta?

Molto semplicemente nel fatto che i creditori, specie se non avanzano grosse cifre, si limitano ad effettuare ricerche sommarie circa il patrimonio del debitore e, spesso, non trovando fondi, perchè celati dietro l’intestazione fiduciaria, rinuncino a priori all’azione giudiziaria…  Un vantaggio non da poco…

   

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