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Superbonus al 110%: cos’è, come funziona, a chi spetta e cessione del credito

Omar Cecchelani - 30 Ottobre 2020

Aiuti e agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di immobili sono da molti anni punti fermi dei vari Governi che si sono succeduti alla guida del Paese. Del resto, l’edilizia è uno dei settori trainanti della nostra economia e, già in condizioni di normalità, spesso necessita di stimoli per non ristagnare. Quindi è facile intuire la vitale necessità di elaborare strumenti ancor più efficaci alla luce della situazione di grave emergenza causata alla pandemia di Covid-19.

Il Superbonus 110% è la soluzione trovata dal Governo per cercare di dare nuovo impulso ad un’economia profondamente colpita dalla crisi sanitaria e dal conseguente lockdown dei primi mesi del 2020 e tutto quello successo nel corso dell’anno. Il nuovo contributo è stato introdotto col Decreto Rilancio e fa parte di un gruppo di misure atte a stimolare lavoro e politiche sociali.

In particolare, si concentra su opere di ristrutturazione riguardanti sia condomini che singole abitazioni, escludendo di fatto case di nuova costruzione. Inoltre, l’agevolazione fiscale può essere richiesta solo per alcune tipologie di interventi, ovvero quelli finalizzati all’incremento del rendimento energetico dell’edificio e riduzione del rischio sismico dello stesso. La detrazione riguarda tutti i lavori effettuati tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e verrà suddivisa in 5 rate di pari importo.

Se ad esempio, l’intervento per l’isolamento termico di una casa è costato 30.000 euro, la detrazione spettante sarà pari a 33.000 euro che potrà essere utilizzata in 5 quote da 6.600 euro da recuperare nella dichiarazione dei redditi negli anni successivi all’esecuzione dei lavori.

In realtà, il Superbonus 110% non si può considerare una come novità assoluta, ma rappresenta l’unione dei già esistenti, e ancora validi, (almeno fino al 31 dicembre 2020) Ecobonus e Sismabonus, con solo qualche modifica. Nonostante si tratti di un’agevolazione piuttosto semplice basata sui consueti meccanismi della detrazione dall’imposta sui redditi, cessione del credito o sconto in fattura, sono molte le domande che i cittadini hanno posto all’Agenzia delle Entrate per la fruizione del contributo.

Una serie di quesiti che riguardano soprattutto gli effettivi interventi che possono rientrare nell’agevolazione e chi ne può aver diritto. In questa guida cercheremo di dare una risposta per fugare ogni dubbio e capire come funziona esattamente questo strumento, la procedura per ottenere la detrazione e le sanzioni previste per chi produce falsa documentazione o non fa le cose a regola d’arte.

Indice:

  • Cos’è e come funziona il Superbonus del Decreto Rilancio
  • Superbonus 110%: gli interventi principali coperti dall’agevolazione
  • Isolamento termico
  • Sostituzione impianto di riscaldamento o climatizzazione invernale
  • Adeguamento sismico
  • Limiti agevolabili relativi alle spese sostenute
  • Chi ha diritto al Superbonus al 110%
  • Come ottenere la detrazione
  • Superbonus 110%: è valido anche per le seconde case?
  • Modalità di calcolo per la detrazione Superbonus 110%
  • Superbonus 110%: come funziona il credito di imposta?
  • Cessione del credito relativo alla detrazione o sconto in fattura
  • Bonus ristrutturazione al 50%
  • Quali documenti servono per richiedere il Superbonus?
  • Sanzioni per chi rilascia documenti falsi

 

Cos’è e come funziona il Superbonus del Decreto Rilancio

Superbonus 110%Il Superbonus è un’agevolazione fiscale introdotta dal Governo attraverso il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 e, successivamente, modificato e convertito in legge il 17 luglio 2020. Il meccanismo dell’aiuto è molto semplice e già ampiamente conosciuto nonché sfruttato: permette al contribuente di detrarre dalle imposte dovute sul proprio reddito il 110% delle spese sostenute per gli interventi previsti dalla normativa.

Come abbiamo anticipato, i lavori riguardano opere di ristrutturazione atte al rinnovamento energetico dell’unità immobiliare e miglioramento delle caratteristiche costruttive per resistere a eventi sismici. In pratica, oltre a poter detrarre l’intera somma spesa per i lavori, si potrà aggiungere un 10% come ulteriore stimolo per incentivare il desiderio di rimodernare, soprattutto, i vecchi edifici.

Con il Superbonus il legislatore ha notevolmente alzato l’asticella dello sgravio fiscale come non era mai accaduto prima d’ora. Permettere il recupero del 110% della spesa sostenuta è un chiaro segnale di come la situazione economica abbia subito un grave tracollo causato dalla pandemia e dal blocco quasi totale delle attività economiche per diversi mesi. Rimangono comunque limiti da rispettare riguardanti la tipologia degli interventi e il tetto di spesa massima oltre il quale la detrazione non è più ammessa.

Altro aspetto da sottolineare riguarda la possibilità di sfruttare la cessione del credito d’imposta. Un elemento di grande rilevanza poiché può consentire di ottenere, dall’impresa che esegue l’intervento, uno sconto in fattura di pari importo della somma dovuta. In alternativa, il contribuente può richiedere il finanziamento dei lavori ad una banca o un intermediario finanziario cedendo in cambio il credito d’imposta. È chiaro come il legislatore intenda offrire l’opportunità di riqualificare l’immobile anche a coloro i quali non dispongano della liquidità necessaria per sostenere lavori, il più delle volte, molto onerosi. Allo stesso tempo è altrettanto evidente l’intenzione di stimolare la ripresa economica in un momento storico molto complicato, non solo per l’Italia, ma a livello globale.

Il cittadino ha percepito l’agevolazione del Superbonus come una reale possibilità di eseguire consistenti interventi di riqualificazione della singola abitazione oppure di parti comuni di un condominio senza dover sborsare nemmeno un euro.

Sembrerebbe quindi uno strumento efficace per dare una spinta alla ripartenza e, soprattutto, un’impulso al miglioramento di edifici sennò lasciati a sfiorire, tuttavia è stato colto con un po’ di titubanza iniziale da imprese edili e istituti di credito che hanno atteso i primi chiarimenti in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate, arrivati il 24 luglio attraverso una guida pubblicata dall’Amministrazione Finanziaria che ha puntualizzato i criteri per l’attuazione del meccanismo della cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura, ovvero due pilastri su cui si erge il Superbonus 110%.

Di seguito cercheremo di capire con esattezza quali sono gli interventi trainanti di riqualificazione compresi nella legge e che danno diritto alla detrazione d’imposta fino al 110% della spesa sostenuta.

 

Superbonus 110%: gli interventi principali coperti dall’agevolazione

Questo è un aspetto fondamentale da cui dipende l’effettiva possibilità di sfruttare o meno il bonus di cui stiamo parlando. In buona sostanza, la legge ha stabilito che l’agevolazione fiscale è legata all’attuazione di interventi, cosiddetti trainanti che, nello specifico, riguardano:

  • isolamento termico;
  • sostituzione impianto di riscaldamento o climatizzazione invernale;
  • adeguamento sismico.

Accanto a queste tre tipologie di lavori indispensabili (trainanti) per ottenere il Superbonus, ci sono una serie di altre opere definite interventi trainati. Quest’ultimi possono rientrare nella detrazione unicamente se eseguiti in abbinamento ai principali lavori di riqualificazione sopra elencanti.

 

Isolamento termico

Rappresenta, in assoluto, il più diffuso degli interventi trainanti. Rientrano in tale definizione tutti i lavori atti a migliorare l’isolamento termico di superfici orizzontali e verticali di una singola abitazione o di un condominio, a patto che riguardi almeno il 25% dell’estensione superficiale esterna lorda complessiva.

L’opera più richiesta è il cosiddetto cappotto termico, ovvero l’applicazione di appositi pannelli isolanti sulla facciata o comunque in punti che provocano un’elevata dispersione di calore. L’intervento causa un aumento dello spessore delle pareti e, di conseguenza, la necessità di modificare anche altre parti quali ringhiere, davanzali, infissi, ecc.

È opportuno specificare come la legge includa anche lavori di isolamento interno, quindi nel 25% di cui sopra si può aggiungere anche l’estensione superficiale delle pareti dentro casa opportunamente trattate. Anche l’inserimento di materiali isolanti tra le intercapedini vuote delle pareti rientra tra gli interventi previsti dal Superbonus.

 

Sostituzione impianto di riscaldamento o climatizzazione invernale

Altro intervento trainante riguarda la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con sistemi a pompa di calore o tecnologia a condensazione, nonché impianti con pannelli solari termici per la produzione di acqua calda. Sono altresì compresi apparecchi ibridi appositamente progettati per integrare una pompa di calore con una caldaia a condensazione e sistemi di microrigenerazione purché in grado di assicurare un risparmio di energia primaria (PES) di almeno il 20%. Come si può notare si parla chiaramente di sostituzione e ciò implica l’impossibilità di effettuare solo modifiche parziali all’impianto esistente aggiungendo nuovi componenti.

I sistemi a pompa di calore impiegano una tecnologia a basso impatto ambientale, riuscendo a sfruttare fonti di energia rinnovabili quali aria, calore geotermico del sottosuolo o energia termica di falde freatiche o corsi d’acqua presenti nelle immediate vicinanze. In pratica, è un impianto capace di utilizzare l’energia dell’ambiente circostante per climatizzare (riscaldare d’inverno e rinfrescare nelle stagioni calde) una singola casa, o un interno complesso abitativo, richiedendo il solo collegamento alla rete elettrica per il funzionamento del compressore e altri componenti.

In base alla tipologia di impianto a pompa di calore sono necessarie determinate condizioni climatiche o specifiche caratteristiche morfologiche del terreno. Sistemi che sfruttano l’energia dell’aria non possono funzionare con temperature esterne troppo rigide, mentre per utilizzare il calore geotermico del sottosuolo è necessario trivellare il terreno anche a diversi metri di profondità per posizionare apposite sonde. A tutto questo bisogna aggiungere il requisito di un’elevata classe energetica dell’abitazione, quindi l’impianto a pompa di calore è quasi sempre abbinato ad interventi per migliorare l’isolamento termico dell’edificio. L’efficienza di tale tecnologia è legata alla produzione di acqua con temperatura non superiore ai 40°C. Di conseguenza, la diffusione del calore pretende l’installazione di pannelli radianti a pavimento e soffitto, anziché radiatori esterni che invece richiedono acqua molto più calda.

La caldaia a condensazione sfrutta una tecnologia già collaudata da qualche anno e caratterizzata dallo sfruttamento del calore residuo dei fumi di combustione. Mentre una caldaia tradizionale espelle direttamente i gas di scarico disperdendo il calore, in un impianto a condensazione tale energia viene utilizzata per scaldare l’acqua. Così facendo i fumi si raffreddano e producono condensa che verrà poi scaricata tramite un apposito tubo. A differenza di un sistema a pompa di calore, in questo caso, è possibile solo sostituire la caldaia senza dover intervenire sul resto dell’impianto o sull’isolamento termico dell’abitazione. Inoltre l’acqua può raggiungere una temperatura fino a 65°C, quindi adeguata anche per l’impiego nei termosifoni.

Infine i pannelli solari termici sono una soluzione che sfrutta l’energia del sole per produrre acqua calda da utilizzare per il riscaldamento e volendo anche ad uso sanitario. L’impianto si installa sul tetto ed è costituito da pannelli in vetro specchiato in grado di trattenere all’interno le radiazioni solari che provvederanno a portare alla giusta temperatura l’acqua. Anche in questo caso il sistema funziona da solo o integrato con la caldaia esistente e permette la circolazione naturale, o forzata, dell’acqua nel circuito a termosifoni o con pannelli radianti a pavimento.

Ricordiamo che tra le spese soggette a detrazione rientrano anche i costi per lo smaltimento e la bonifica del vecchio impianto, nonché la sostituzione della canna fumaria nei condomini e per l’adeguamento del circuito di distribuzione dell’acqua calda (tubi, termostati, valvole termostatiche, termosonde, ecc).

 

Adeguamento sismico

L’ultimo intervento trainante previsto dalla normativa riguarda l’adeguamento sismico dell’edificio. Il legislatore non ha fatto altro che innalzare la percentuale della detrazione dal 36% al 110%, mantenendo invariate le regole già previste per il Sismabonus introdotto con il Decreto Legge n. 63 del 2013.

I lavori riguardano tutte le misure antisismiche prese per migliorare la sicurezza statica delle parti strutturali dell’edificio o di complessi abitativi. Tra le spese soggette a detrazione rientrano anche quelle sostenute per redarre la documentazione che certifica la sicurezza statica e per la classificazione e verifica sismica dell’immobile.

Il Superbonus ha mantenuto anche tutta quella serie di interventi trainati che danno diritto alla detrazione solo se compiuti insieme a quelli trainanti sopra citati. In particolare ci riferiamo a :

  • installazione pannelli fotovoltaici o di accumulo: in questo caso il diritto alla detrazione del 110% è subordinata alla cessione dell’energia prodotta e non autoconsumata in loco al Gestore dei Servizi Energetici (GSE); è possibile anche richiedere la detrazione a seguito dell’installazione contestuale o successiva di un impianto di accumulo integrato con quello a pennelli fotovoltaici;
  • installazione di una o più stazioni per la ricarica di veicoli elettrici;
  • sostituzione infissi.

Esiste anche la possibilità di eseguire solo interventi considerati trainati e ottenere comunque la detrazione. Tale circostanza riguarda gli immobili soggetti a regime vincolato il quale impedisce l’esecuzione di lavori di riqualificazione edilizia previsti dal Superbonus. Una situazione che interessa, ad esempio, un immobile ubicato in un centro storico o in altre particolari zone e, di conseguenza, assoggettato ai limiti imposti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a specifici regolamenti di natura edile, urbanistica o ambientale.

 

Limiti agevolabili relativi alle spese sostenute

Come per ogni sgravio fiscale, anche il Superbonus prevede tetti di spesa oltre i quali non è possibile applicare la detrazione. L’agevolazione del 110% è possibile entro i seguenti limiti:

  • interventi di isolamento termico: per tali opere la soglia massima di spesa è stata fissata a 50.000 euro per immobili unifamiliari e case indipendenti comprese in complessi pluri-familiari. Il limite scende a 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte di un condominio composto da un minimo di 2 unità fino ad un massimo di 8 unità. Nel caso il complesso abitativo fosse costituito da oltre 8 unità, il limite di spesa per ciascuna unità immobiliare è stabilito in 30.000 euro;
  • interventi per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento o climatizzazione invernale: il tetto di spesa è pari a 30.000 euro per case indipendenti, oppure edifici unifamiliari. Il limite è invece fissato in 20.000 euro per ciascuna unità immobiliare di condomini composti da 2 fino 8 unità. Per un numero di unità superiore, il limite di spesa scende a 15.000 euro, sempre per ciascuna unità abitativa;
  • installazione di pannelli solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica: per ogni singola abitazione è previsto un tetto di spesa pari a 48.000 euro. Comunque non è possibile superare i 2.400 euro per ogni kW di energia nominale prodotto per singola unità abitativa. E’ prevista la detrazione nel limite di 1.000 euro per ogni kWh prodotto, nel caso di integrazione di un impianto solare termico di accumulo.

 

Chi ha diritto al Superbonus al 110%

L’agevolazione fiscale spetta a tutte le persone fisiche e riguarda al massimo due unità abitative, a cui aggiungere eventuali opere di riqualificazione per parti comuni di un condominio. In quest’ultimo caso la detrazione è fruibile anche dai soli proprietari di pertinenze quali garage o cantine, sempre che abbiano provveduto a contribuire alla spesa sostenuta. Il Superbonus non è previsto per le abitazioni di lusso ovvero unità immobiliari che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

La regola di base prevede che la detrazione massima per ogni contribuente sia pari all’imposta annuale dovuta. Persone con un reddito troppo basso, oppure esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, non possono recuperare la detrazione non goduta né tantomeno richiederla a forma di rimborso negli anni a seguire, tuttavia potrebbero cederla a soggetti terzi attraverso la cessione del credito ad un istituto bancario o lo sconto in fattura del costruttore che si prenderà, ovviamente il credito.

Vediamo nello specifico chi ha diritto al Superbonus al 110%:

  • persone fisiche proprietarie di immobili che non fanno parte di beni aziendali o comunque non utilizzati per svolgere un’attività lavorativa professionale;
  • condomini: tali soggetti devono provvedere ad inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del condominio che si è fatto carico di tutti gli obblighi necessari per partecipare all’agevolazione. Naturalmente è un’operazione eseguita dal condomino solo in assenza di un amministratore condominiale a cui spetterebbe l’adempimento;
  • cooperative di abitazioni di proprietà indivisa: riguardano interventi relativi ad edifici in possesso delle suddette cooperative oppure concessi in godimento ai soci;
  • organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale e associazione sportiva dilettantistica. Quest’ultima può godere delle detrazioni solo per interventi di riqualificazione riguardanti gli spogliatoi.

È necessario aggiungere che per avere diritto all’agevolazione del Superbonus il soggetto non deve solo possedere o detenere l’immobile ma anche avere un titolo idoneo. A tal proposito la detrazione spetta a:

  • proprietario e nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento come, per esempio, l’usufruttuario;
  • locatore o comodatario sempre qualora abbia ricevuto il consenso dal legittimo proprietario;
  • familiari conviventi di colui che possiede o detiene l’immobile soggetto a ristrutturazione. In tali frangenti è indispensabile che sia lo stesso proprietario a sostenere la spesa e a lui vengano intestate fatture e bonifici;
  • convivente muori uxori del possessore della proprietà immobiliare, pur in assenza di un contratto di comodato.

In caso di immobile con più aventi diritto alla detrazione, la parte spettante ad ogni singolo soggetto è direttamente proporzionale alla quota di spesa versata.

Se invece la proprietà immobiliare oggetto di interventi di riqualificazione viene venduta o ceduta, le eventuali quote residue di detrazione passano all’acquirente salvo specifici accordi stipulati tra le parti. Il diritto all’agevolazione o la detrazione rimanente spettano all’erede qualora l’immobile fosse passasse di proprietà per successione.

 

Come ottenere la detrazione

La legge stabilisce che per ottenere la detrazione del 110% sia necessario il passaggio ad almeno due classi energetiche dell’immobile superiori rispetto quella esistente.

La classe energetica parte dalla lettera G (situazione peggiore), fino ad arrivare alla A che contraddistingue edifici di ultima generazione, di recente ristrutturazione o comunque con un’elevata efficienza dal punto di vista energetico. A sua volta la classe A si suddivide in A1, A2, A3 e A4, con quest’ultima a rappresentare il massimo punteggio ottenibile.

È facile intuire che per chi si trova, ad esempio, in classe F, o peggio ancora G, sia piuttosto semplice effettuare il doppio salto. Se invece l’edificio è già in classe A3 il passaggio previsto dalla legge per ottenere il Superbonus è fisicamente impossibile. In questi casi si ha comunque diritto alla detrazione purché avvenga il passaggio alla classe superiore e il tutto dimostrato dal cosiddetto attestato di prestazione energetica (A.P.E). Spetterà ad un tecnico abilitato redigere la suddetta documentazione sia prima che dopo l’intervento, in modo da certificare l’effettivo salto di classe.

La presenza di un tecnico abilitato e iscritto a Ordini o Collegi professionali è un aspetto imprescindibile e ha lo scopo di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e anche la congruità delle spese sostenute per le opere di riqualificazione oggetto di Superbonus. Oltretutto verranno controllati gli aspetti puramente tecnici degli interventi, con particolare attenzione alla progettazione strutturale, direzione dei lavori nonché la fase finale di collaudo statico nel caso di misure antisismiche.

Per ottenere l’agevolazione del 110% è necessario attenersi alle seguenti specifiche:

  • pagamenti da effettuarsi solo attraverso bonifico bancario o bonifico postale parlante. Per ogni operazione deve risultare con chiarezza la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA del soggetto a cui è destinato il compenso;
  • nel caso in cui fosse prevista la relazione tecnica dell’intervento è obbligatorio depositarla in Comune entro le tempistiche previste dalla normativa;
  • dev’essere richiesto l’attestato di prestazione energetica sia prima che dopo i lavori;
  • entro 90 giorni dalla fine degli interventi è necessario comunicare all’ENEA una serie di informazioni. Per via telematica si dovranno inviare i dati richiesti contenuti nell’A.P.E al fine di compilare la scheda descrittiva e quelli anagrafici relativi al beneficiario, all’immobile e alle spese sostenute indispensabili per la compilazione della scheda informativa.

 

Superbonus 110%: è valido anche per le seconde case?

Nella prima stesura del Decreto Rilancio il Superbonus era stato previsto solo per l’abitazione principale ma, grazie alle successive modifiche, il legislatore ha deciso di comprendervi anche le seconde case. Infatti, con la conversione in legge del 17 luglio 2020 il Governo ha stabilito che l’agevolazione è valida per un numero massimo di 2 unità immobiliari, concedendo, di fatto, la possibilità ad un proprietario di seconda casa di ottenere la detrazione prevista dall’agevolazione.

Come è stato già evidenziato in precedenza, gli unici immobili esclusi dalle agevolazioni sono le case di lusso inserite nelle categorie catastali:

  • A/1 (abitazioni signorili caratterizzate da rifiniture di valore e ubicazione in zone di pregio);
  • A/8 (ville con superfici molto ampie, dotate di rifiniture e caratteristiche costruttive fuori dal comune e annesso parco o giardino);
  • A/9 (castelli, palazzi o comunque edifici contraddistinti da grande pregio storico o artistico e con suddivisione dei volumi interni non riconducibile a nessuna altra categoria catastale).

 

Modalità di calcolo per la detrazione Superbonus 110%

Il Superbonus prevede una detrazione del 110% della spesa sostenuta per opere di riqualificazione, da applicare in forma di detrazione dalle imposte sul reddito da versare negli anni successivi ai lavori. Il tutto rispettando i limiti di spesa già spiegati in un precedente paragrafo.

Per le persone fisiche l’agevolazione si applica secondo il meccanismo ormai ben noto e basato sul cosiddetto principio di cassa, ovvero nel momento in cui si effettua il pagamento. Nel caso invece di imprese e società si deve rispettare il criterio di competenza, il che significa fare riferimento alla data di registrazione delle fatture per le prestazioni corrisposte.

L’importo finale della detrazione spettante al beneficiario dev’essere documentato da specifici bonifici bancari o postali opportunamente compilati con tutti i dati richiesti. Tale somma verrà corrisposta sotto forma di detrazione in 5 rate di pari importo.

La quota annuale spettante sarà detratta dalle imposte attraverso la dichiarazione dei redditi. Potrebbe capitare che i tributi risultino inferiori rispetto alle stesse detrazioni e in tal caso non sarà possibile recuperare tutti i soldi spesi, nemmeno negli anni a venire.

Per evitare una perdita completa dell’agevolazione è possibile esercitare alcune opzioni alternative alla detrazione previste dalla legge e precisamente:

  • lo sconto in fattura: il contribuente può avvalersi di questa soluzione e richiedere uno sconto in fattura sul totale del corrispettivo e di importo pari al contributo stesso. L’impresa o il professionista che ha eseguito i lavori potrà recuperare lo sconto applicato trasformandolo in un credito d’imposta; volendo potrà anche cederlo ad un soggetto terzo quale un istituto di credito oppure un intermediario finanziario;
  • il beneficiario può trasformare la detrazione IRPEF o IRES in crediti d’imposta da applicare direttamente in compensazione oppure cederli ad altri soggetti.

 

Superbonus 110%: come funziona il credito di imposta?

Il credito d’imposta è una somma che il contribuente vanta nei confronti dello Stato ed è applicabile in compensazione per pagare un debito erariale quindi, rappresenta una sorta di contributo fiscale che consente di abbassare l’importo dei tributi dovuti.

Per il Superbonus non sono stati previsti limiti in compensazione per il credito d’imposta, nemmeno la soglia di 700 mila euro applicata come regola generale. Il contribuente può quindi sfruttare il credito accumulato per pagare imposte quali IMU, IRAP e contributi INPS. Inoltre, può sfruttare l’eliminazione del divieto di compensazione nei confronti di debiti fiscali iscritti a ruolo per cifre superiori a 1.500 euro.

Quello che non può fare il beneficiario è utilizzare negli anni successivi eventuali crediti d’imposta non goduti che andranno inevitabilmente persi. Non bisogna dimenticare come il credito d’imposta possa anche essere ceduto a terzi quali persone fisiche, società, enti e naturalmente banche e intermediari finanziari.

 

Cessione del credito relativo alla detrazione o sconto in fattura

Arrivati a questo punto, è ormai chiaro che l’agevolazione prevista dal Superbonus 110% possa essere sfruttata direttamente come detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, oppure ceduta a terzi. La legge dà la possibilità di accordarsi col fornitore il quale può accettare di applicare sul totale del corrispettivo a lui spettante, uno sconto di pari importo al contributo che verrebbe concesso al beneficiario. Il suddetto sconto diventa automaticamente un credito d’imposta che lo stesso fornitore che potrà sfruttare in compensazione, oppure cedere a sua volta a terzi come credito nei confronti dello Stato.

È opportuno evidenziare come in presenza di più soggetti aventi diritto alla detrazione, ognuno possa decidere quale comportamento adottare in totale autonomia e in modo indipendente dalle scelte altrui. Ulteriore possibilità consentita dalla legge è la fruizione delle prime due rate sotto forma di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2020 e 2021, e la cessione a terzi del credito corrispondente alle altre 3 rate di detrazione.

Ricordiamo che per effettuare la cessione del credito è necessario richiedere al CAF, o ad un professionista abilitato a trasmettere la dichiarazione dei redditi, il visto di conformità. Trattasi di un documento che attesta il rispetto dei requisiti necessari per avere diritto alla detrazione d’imposta relativa agli interventi di riqualificazione effettuati.

Altro adempimento riguarda la comunicazione telematica di un apposito modulo all’Agenzia delle Entrate, con possibilità di affidarsi ad un intermediario qualificato. Infine, è molto importante evidenziare come per il biennio 2020/2021, sia lo sconto in fattura che la cessione del credito sono possibili anche per opere svincolate dal Superbonus e riguardanti i seguenti interventi:

  • ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica;
  • opere antisismiche;
  • rifacimento facciata;
  • installazione impianto a pannelli fotovoltaici;
  • installazione colonnina per la ricarica di auto elettriche.

Anche per i sopra elencati lavori è necessaria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate previo apposito modulo online.

L’opzione della cessione del credito è l’unica alternativa possibile qualora il beneficiario fosse assoggettato ad un regime di tassazione separata come quello forfettario oppure d’imposta sostitutiva. Allo stesso modo può solo cedere il credito se rientrasse nella no tax area e per tale motivo risultasse incapiente, ovvero non in grado di fornire un’imposta lorda sufficiente per applicare la detrazione.

 

Bonus ristrutturazione al 50%

All’inizio dell’articolo abbiamo sottolineato come gli incentivi nel settore edilizio vengono riconfermati e prolungati ogni anno, così com’è avvenuto con la legge di bilancio 2019. Fino al 31 dicembre 2020 persone fisiche ed imprese possono godere dell’ormai famosa detrazione fiscale sulla ristrutturazione pari al 50% delle spese sostenute e documentate dai relativi versamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale, oppure con altri metodi di pagamento consentiti (adesempio carte di credito per versare concessioni, autorizzazioni e denuncia inizio lavori).

La normativa ha lasciato invariata, non solo l’aliquota ma anche il tetto massimo di spesa fissato a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Resta in vigore la regola secondo cui i diversi bonus non sono cumulabili, per cui se già si sta beneficiando dell’agevolazione per la ristrutturazione non è possibile richiedere anche l’Ecobonus.

Il bonus ristrutturazione spetta a tutte le persone fisiche residenti o meno in Italia e soggette a imposta sui redditi e in particolare:

  • proprietario dell’immobile e nudi proprietari;
  • locatore e comodatario;
  • titolare di diritto personale di godimento dell’immobile oggetto della detrazione;
  • soci di cooperative;
  • imprenditori, società semplici, società in accomandita semplice e imprese familiari qualora l’immobile non fosse sfruttato per svolgere l’attività economica o professionale;
  • familiari conviventi con il proprietario dell’immobile (coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado);
  • convivente more uxorio sempre che non risulti il proprietario dell’immobile o titolare di un contratto di comodato.

L’elenco dei lavori ammessi dal bonus ristrutturazione è piuttosto lungo e comprende interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, sia di singole abitazioni appartenenti a qualsiasi categoria catastale che parti comuni di edifici residenziali. Allo stesso modo, sono soggetti a detrazione le opere per ricostruire o ripristinare immobili danneggiati da eventi calamitosi e per eliminare barriere architettoniche o favorire la mobilità di soggetti con handicap gravi.

Le spese sostenute per i sopracitati interventi possono beneficiare della detrazione del bonus ristrutturazione, sempre rispettando il tetto massimo di 96.000 euro. Tuttavia non bisogna dimenticare la possibilità di aggiungere anche le spese di progettazione, per parcelle relative a prestazioni professionali, per la messa a norma dell’immobile, per redarre la relazione di conformità dei lavori, per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, l’acquisto dei materiali e il versamento delle imposte per denuncia di inizio lavori, concessioni e autorizzazioni varie. Non sono invece comprese le spese per il trasloco e la custodia dei mobili durante il periodo necessario per terminare i lavori.

 

Quali documenti servono per richiedere il Superbonus?

Come sempre, per ottenere un’agevolazione fiscale c’è da seguire un preciso iter burocratico, più o meno complesso, e produrre una serie di documenti.

Innanzitutto è necessario ottenere il visto di conformità rilasciato da un professionista qualificato, o dal CAF, documento indispensabile per inviare la richiesta dell’agevolazione e la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate. In secondo luogo, si dovrà incaricare un tecnico abilitato e iscritto all’albo di redarre l’Attestato di Prestazione Energetica. Il documento deve essere prodotto sia all’inizio dei lavori che alla conclusione delle opere di riqualificazione e avrà lo scopo di certificare l’effettivo guadagno di due classi energetiche (oppure la più alta possibile rispetto all’esistente), così come richiesto dalla legge.

Altri adempimenti da non scordare sono le comunicazioni telematiche da inoltrare all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modulo, ed entro 90 giorni dal termine dei lavori all’ENEA, inviando tutti i dati richiesti e in parte contenuti nell’A.P.E.

Non va inoltre dimenticato che uno dei compiti dei tecnici abilitati è rilasciare un’asseverazione unica al termine dei lavori, oppure relativa ad ogni stato di avanzamento delle opere di riqualificazione. L’asseverazione ha la finalità di attestare i requisiti tecnici degli interventi in base al progetto presentato e dell’effettiva realizzazione dei lavori.

Altro aspetto fondamentale è stabilire la congruità delle spese sostenute dal beneficiario. Per fare questo il tecnico prende come riferimento specifici tariffari stabiliti dalle regioni o province autonome, ossia veri e propri listini ufficiali con l’elenco dei costi relativi a diversi lavori e calcolati tenendo presente il prezzo di mercato e il luogo di ubicazione dell’immobile.

L’ultima osservazione riguarda gli interventi delle parti comuni di un edificio condominiale: in questi casi è necessario ottenere il via libera dal condomino.

 

Sanzioni per chi rilascia documenti falsi

Abbiamo appena visto come la richiesta del Superbonus 110% possa avvenire unicamente soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità rilasciato da commercialisti oppure da un Centro di Assistenza Fiscale. Di pari importanza sono gli attestati e asseverazioni redatte e consegnate da un tecnico abilitato, senza le quali non è possibile ottenere l’agevolazione.

Pertanto, la legge ha stabilito sanzioni amministrative in caso di attestazioni considerate infedeli e, nello specifico, la pena pecuniaria è compresa tra 2.000 e 15.000 euro. Tale multa è da considerasi applicabile per ogni documento falsificato e comporta l’immediato decadimento del bonus. Spetta al Ministero dello Sviluppo Economico occuparsi delle procedure per accertare la validità dei documenti o la presenza di una truffa.

Inoltre in caso di assenza, seppur parziale, dei requisiti richiesti per beneficiare del Superbonus al 110%, sarà compito dell’Agenzia delle Entrate provvedere a recuperare le somme già elargite al contribuente sotto forma di detrazioni. L’Amministrazione Finanziaria non si limiterà però ad intimare il recupero le cifre non spettanti, ma applicherà anche le relative sanzioni e gli interessi moratori.

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