Accollo del debito: aspetti generali e fiscali

L’ordinamento giuridico italiano prevede l’istituto dell’accollo del debito, vale a dire la possibilità concessa ad un soggetto terzo di farsi carico degli oneri del debitore al fine di liberarlo da ogni vincolo che lo lega ad un creditore. Quest’ultimo può essere escluso dall’accordo (accollo interno), oppure accettare la convenzione (accollo esterno), rendendo così irrevocabile la stipula a suo favore. Tuttavia, anche in assenza dell’adesione del creditore, il trasferimento della responsabilità delle obbligazioni da debitore ad accollante ha comunque efficacia.

L’accollo del debito altro non è che un contratto sottoscritto tra debitore e un soggetto terzo, che ha come oggetto sia obbligazioni in ambito finanziario che tributario. Per quanto riguarda il pagamento dei debiti fiscali rappresenta uno strumento molto meno utilizzato, soprattutto dopo l’intervento dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, a partire dal novembre 2017 non è più possibile per l’accollante sfruttare eventuali crediti fiscali in compensazione per pagare debiti tributari altrui e ottenere in cambio una somma di denaro concordata.

Al netto di tali considerazioni, l’accollo del debito rimane uno strumento giuridico che può rivelarsi una valida soluzione in diverse situazioni. Pertanto, è importante capire la sua portata applicativa e operativa inquadrando i caratteri generali che lo identificano. Andiamo dunque a scoprire come il Codice Civile definisce l’accollo del debito, quali tipologie esistono, la possibilità di revocare l’accordo e come sfruttarlo in ambito tributario.

Indice:

 

Cos’è un’obbligazione

Prima di analizzare nel dettaglio lo strumento dell’accollo del debito e comprenderne il significato è opportuno chiarire il concetto di obbligazione. In ambito giuridico rappresenta il termine utilizzato per identificare un rapporto instaurato tra creditore e debitore. Quest’ultimo ha l’obbligo di offrire una determinata prestazione, di solito di natura patrimoniale, al fine di soddisfare gli interessi dell’altra parte. L’onere a carico del debitore è giuridicamente dovuto e ciò significa che in caso di inadempienza il creditore ha diritto di agire nei suoi confronti per vie legali.

La prestazione a favore del creditore deve avere un contenuto patrimoniale. Tuttavia, il debitore non è obbligato ad adempiere all’obbligazione versando denaro, ma potrebbe estinguere il debito tramite un’attività il cui valore risulta quantificabile in termini economici. In tal senso, possono manifestarsi “obbligazioni di dare” come quelle pecuniarie, dove il soggetto cancella il debito consegnando una somma di denaro. Nelle “obbligazioni di fare“, invece, la prestazione consiste in un comportamento attivo del debitore.

Il debito viene estinto non attraverso il denaro ma con l’esecuzione di una determinata attività a favore del creditore (prestare lavoro come dipendente, amministrare una società, prendersi cura di un malato, produrre un determinato bene o fornire un servizio, ecc).

 

L’accollo del debito secondo il Codice Civile

Spetta all’articolo 1273 del Codice Civile definire lo strumento giuridico di accollo del debito. Ci troviamo in presenza di tale istituto nel momento in cui debitore originario (accollato) e soggetto terzo (accollante) stipulano un accordo. La finalità del contratto è l’assunzione da parte dell’accollante delle obbligazioni che il debitore ha nei confronti del creditore. Costui, al momento della firma dell’accollo, è un soggetto estraneo alla convenzione. L’accollante, accettando l’accordo, si assume l’obbligo di liberare l’accollato dal debito.

È bene sottolineare come l’accollo sia un accordo bilaterale tra debitore originario e accollante che risulta efficace a prescindere dal consenso del creditore. Infatti, l’adesione di quest’ultimo produce come effetto la irrevocabilità della stipulazione a suo beneficio.

Con l’adesione del creditore, il debitore originario può essere liberato dall’obbligazione solo se ciò è previsto dall’accordo, oppure se il creditore lo dichiara espressamente. In questo caso l’accollo viene definito liberatorio, altrimenti assume un carattere cumulativo.

Qualora non vi fosse lo scioglimento del vincolo del debitore, costui rimane obbligato in solido con l’accollante. Inoltre, ricordiamo che l’accordo può riguardare anche una sola parte del debito. Pertanto gli obblighi del soggetto terzo sono limitati da ciò che è stato concordato con il debitore alla firma del contratto.

 

Differenza tra accollo interno ed esterno

L’ordinamento giuridico prevede due tipologie di accollo del debito: interno ed esterno.

  • accollo interno: viene definito anche accollo semplice e non risulta espressamente disciplinato dal Codice Civile. Tale tipologia si manifesta quando l’accordo non prevede l’adesione del creditore, ovvero le parti non vogliono che l’accollatario assuma diritti nei confronti del terzo. L’accordo prevede l’impegno da parte dell’accollante a mettere a disposizione del debitore i mezzi necessari per adempiere alle obbligazioni prese, oppure provvedere lui stesso al pagamento di quanto dovuto. Di conseguenza, il creditore non ha facoltà di richiedere direttamente la somma spettante all’accollante, come invece accade nel caso di un accollo esterno. Il motivo sta nella mancanza del consenso del creditore alla stipulazione che non genera alcun diritto nei confronti del soggetto terzo. Una caratteristica dell’accollo interno è la possibilità per debitore e accollante di rinegoziare i termini dell’accordo, visto che il creditore non partecipa alla convenzione. Inoltre, se l’accollante si dimostra inadempiente (non provvede a fornire le risorse economiche all’accollato o non effettua direttamente il pagamento del debito), assume la responsabilità solo nei confronti del debitore originario e non del creditore;
  • accollo esterno: L’accollo esterno rappresenta la fattispecie ordinaria disciplinata dal Codice Civile. In questo caso, l’accordo viene definito trilaterale poiché risulta a favore di un terzo, ovvero il creditore. Quest’ultimo risulterà quindi direttamente coinvolto nel contratto (anche se non ne fa parte) e tramite la propria adesione assume il diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazione nei confronti dell’accollante.

 

Caratteristiche principali dell’accollo esterno

  • il creditore non fa parte del contratto, tuttavia l’accordo è stipulato a suo favore;
  • il creditore acquisisce il diritto di ottenere l’estinzione del debito anche dal solo accollante;
  • debitore originario e accollante hanno facoltà di modificare o revocare l’accordo fintanto che il creditore non ha aderito alla stipulazione;
  • l’adesione dell’accollatario rende irrevocabile l’accordo in suo favore firmato dalle parti.

A differenza di quanto avviene con l’accollo interno, i termini del contratto possono essere modificati per mutuo consenso solo se tale azione avviene prima dell’adesione del creditore. Infatti, una volta che costui ha dato il proprio consenso alla stipulazione rende irrevocabile il benefico a suo favore.

In presenza di un accollo esterno, l’accollante deve rispondere delle obbligazioni assunte sia nei confronti del debitore originario che del creditore.

L’accollo esterno o trilaterale, a sua volta, può essere di due tipi:

  • cumulativo: rappresenta il caso ordinario in cui il debitore originario non viene liberato rimanendo vincolato al pagamento delle obbligazioni assunte con il creditore;
  • privativo: l’accollato risulta libero dal debito originario e rimane vincolato solo al soggetto terzo accollante. La liberazione del debitore avviene se tale condizione è stata prevista nell’accordo, oppure se il creditore lo ha dichiarato espressamente.

 

Non confondere accollo del debito con espromissione

Gli istituti di accollo del debito ed espromissione sono spesso confusi. Ciò che accomuna entrambi gli strumenti giuridici è l’assunzione della responsabilità delle obbligazioni da parte di un soggetto terzo, liberando così il debitore originario.

La sostanziale differenza è che nell’accollo il contratto riguarda debitore originario e terzo accollante, mentre nell’espromissione l’accordo viene stipulato tra l’espromittente, che si assume il debito, e il creditore espromissario. Pertanto, l’espromissione non coinvolge direttamente il debitore, il quale non deve nemmeno conferire l’incarico all’espromittente che assume volontariamente l’obbligo di pagare il creditore. Così come avviene per l’accollo, anche nell’espromissione si manifesta l’effetto cumulativo delle obbligazioni, ovvero il creditore ha diritto di rivolgersi sia al debitore originario che all’espromittente per soddisfare le proprie pretese.

Per capire meglio come funziona l’istituto dell’espromissione prendiamo l’esempio più emblematico, vale a dire il debito contratto dal figlio ma estinto dal padre. In questo caso il genitore decide di sua spontanea volontà di assumere le obbligazioni e pagare il debito al posto del figlio, così da evitare a quest’ultimo pesanti conseguenze pregiudizievoli qualora risultasse inadempiente. Il padre provvede ad accordarsi con il creditore per il pagamento di quanto dovuto, mentre il figlio non è in alcun modo coinvolto.

 

Accollo del debito: la causa

L’accollo del debito è un negozio giuridico di tipo accessorio. Il motivo è che la causa dell’accollo assume una funzione accessoria rispetto ad un contratto di diversa natura.

Per capire questo concetto è sufficiente fare un semplice esempio: consideriamo la vendita di un immobile dove le parti sottoscrivono un accordo in modo che il prezzo venga pagato tramite accollo del mutuo stipulato dal costruttore con un istituto di credito. In tale situazione, la causa principale è il negozio di compravendita, mentre quella dell’accollo assume una funzione accessoria.

 

Completa assunzione di un debito altrui tramite accollo

Come abbiamo già più volte sottolineato, l’accollo del debito prevede l’assunzione delle obbligazioni altrui con impegno dell’accollante a estinguere il debito nei limiti previsti dall’accordo e versando anche gli interessi non scaduti. Risultano, invece, sempre a carico del solo debitore originario tutti gli eventuali interessi giunti a scadenza.

L’aspetto più rilevante riguarda la responsabilità limitata dell’accollante, ovvero l’obbligo verso il creditore per la sola parte di debiti prevista dall’accordo sottoscritto.

Ad esempio, se il debito totale ammonta a 5.000 euro e l’accollante ha stipulato un contratto per assumersi l’accollo di 3.000 euro, i restanti 2.000 euro rimangono a carico del solo debitore così come gli interessi maturati.

 

Solidarietà dell’accollo del debito

Un particolare molto importante da non dimenticare è la solidarietà che unisce le obbligazioni assunte dal debitore originario e dall’accollante. Ciò significa che il creditore ha diritto di rivalersi anche nei confronti di una sola delle parti per ottenere il pagamento dell’intero ammontare del debito. A loro volta, debitore originario e accollante possono rifarsi l’uno sull’altro in misura della propria quota di debito. La situazione appena descritta è quella che si manifesta molto spesso in presenza di un accollo di tipo interno.

Ciononostante, la dottrina ritiene che il creditore debba comunque prima chiedere la soddisfazione delle pretese all’accollante e, solo in caso costui non provveda al pagamento, avanzare la richiesta al debitore originario (tipica situazione dell’accollo esterno).

 

È possibile revocare l’accollo del debito?

Nel momento in cui il creditore aderisce alla convenzione a seguito di un accordo per accollo del debito esterno, si manifestano i seguenti effetti:

  • la stipulazione diventa irrevocabile;
  • il creditore assume diritti nei confronti dell’accollante;
  • il debitore originario può essere dichiarato libero dalle obbligazioni assunte.

Da ciò si desume che una volta avvenuta l’adesione da parte del creditore, ovvero in presenza di un accollo esterno, non sussiste alcuna possibilità di revoca. Viceversa, con accollo interno senza consenso del creditore, le parti possono decidere di revocare l’accordo sottoscritto. A tal proposito, la normativa in materia non stabilisce con chiarezza se sia necessario l’obbligo di revoca bilaterale, quindi si presume che l’azione possa essere compiuta anche solo dal debitore originario o dall’accollante.

 

Accollo del debito nella disciplina fiscale

L’accollo del debito può essere applicato anche in ambito tributario, ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto del contribuente e nello specifico dell’articolo 8, comma 2. Ciò significa che in presenza di un debito d’imposta, un soggetto terzo può farsi carico dell’obbligazione, tuttavia la normativa impedisce in maniera esplicita la liberazione del debitore originario. Un aspetto di grande rilevanza poiché l’accollato, unitamente ai comportamenti dell’accollante, dovrà sempre rispondere del proprio debito tributario. Si configura una responsabilità di tipo cumulativo che evita al contribuente originario di potersi liberare dagli obblighi col Fisco, anche in presenza di un accordo di accollo del debito.

Fermo restando che il debitore non potrà mai essere liberato, ciò che bisogna appurare è la sussistenza della previa escussione dell’accollante. Vale a dire la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di rivolgersi ad entrambe la parti per ottenere l’adempimento delle obbligazioni. Potrebbe anche accadere che il creditore debba prima rivolgere la richiesta all’accollante e successivamente passare al debitore originario. In presenza di tale interpretazione, l’Amministrazione Finanziaria ha l’obbligo di tornare a richiedere il pagamento di quanto dovuto al contribuente originario solo se l’accollante risulta inadempiente.

 

Applicazione principale dell’accollo del debito in ambito tributario

La situazione che possiamo ritenere ordinaria in ambito tributario è il pagamento del debito da parte di un soggetto terzo. Costui vanta, ad esempio. un credito fiscale è decide di utilizzarlo in compensazione per prendersi carico del debito di un contribuente, ottenendo in cambio il versamento di una determinata somma di denaro. Di solito l’importo è pari all’80% di quanto pagato dall’accollante.

Il soggetto terzo paga il dovuto in compensazione tramite modello F24, mentre il contribuente originario può verificare sul proprio cassetto fiscale l’effettiva estinzione del proprio debito tributario. Solo a questo punto versa la cifra concordata all’accollante.

Per avere validità, il contratto di accollo dev’essere depositato presso l’Agenzia delle Entrate, mentre sulla compensazione va apposto un visto di conformità da un professionista abilitato.

 

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Tramite la Risoluzione n.140/E/2017, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato l’impossibilità da parte dell’accollante di sfruttare il meccanismo di compensazione per prendere in carico un debito tributario di un altro soggetto.

L’Agenzia sostiene che il contratto di accollo per debiti tributari subisce maggiori limitazioni rispetto all’ambito civilistico secondo le disposizioni previste dall’articolo 1273 del Codice Civile. Pertanto, il debito non può essere estinto dall’accollante tramite compensazione, salvo i casi in cui i crediti di imposta riguardano lo stesso periodo e risultano riferiti al medesimo soggetto in base alle dichiarazioni dei redditi presentate.

In mancanza dei suddetti requisiti, l’accollante deve estinguere il debito tributario altrui esclusivamente versando l’equivalente in denaro.

 

Le sanzioni previste

Tutte le operazioni di pagamento di debiti tributari altrui attraverso compensazione sono ritenute valide se effettuate fino al 15/11/2017. Oltre tale data, ovvero dopo la pubblicazione della Risoluzione di cui sopra, è necessario restituire gli importi non versati e pagare una sanzione.

L’ammenda è pari al 30% del debito per il contribuente e della stessa percentuale per l’accollante ma applicata sul credito d’imposta utilizzato.

 

Conclusioni

L’accollo del debito è uno strumento che trova applicazione soprattutto in ambito civilistico, mentre in quello tributario risulta molto meno utilizzato. Di certo, l’intervento dell’Agenzia delle Entrate che a partire dal novembre 2017 ha impedito la compensazione dei crediti fiscali per pagare un debito tributario altrui, ha ridotto ancor di più l’impiego.

In ambito fiscale è una soluzione ormai adottata solo in situazioni molto particolari. Una di queste si manifesta con le holding company e, nello specifico, quando la società madre decide di finanziare una controllata mediante l’accollo del debito tributario. Un ulteriore esempio riguarda il rapporto fornitore / cliente, con quest’ultimo che prende in carico il debito fiscale del fornitore in cambio dell’estinzione dell’obbligazione principale, ovvero l’acquisto della merce.

Ciò che non bisogna mai dimenticare qualora ci fosse l’intenzione di stipulare un contratto di accollo per debiti tributari, è rispettare sia le norme civilistiche che quelle fiscali.

   

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