Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di un immobile di proprietà sono tra le note di spesa che più influiscono sul bilancio e sulle finanze di una famiglia: rappresentano costi che, prima o poi, quasi tutti i proprietari devono affrontare ed è bene conoscere quali agevolazioni fiscali vengono messe a disposizione dal nostro ordinamento per favorire questo tipo di investimento o spesa che sia. Un aspetto ancor più rilevante vista una situazione economica aggravata dall’improvvisa emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia da Covid-19 e conseguenti nuove misure di sostengo introdotte dal Governo.
Da molti anni, tra i punti cardine delle iniziative statali per favorire la crescita economica sono sempre presenti i bonus fiscali legati ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’iniziale detrazione ai fini IRPEF del 36% prevista del Dpr 917/86, è stata successivamente elevata al 50% a partire dal 2012 e prorogata anche per tutto il 2020. Parallelamente, è stato introdotto l’Ecobonus legato ad interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica delle unità immobiliari, che ha raggiunto, nel corso degli anni, percentuali di detrazione fino al 75%. Grazie al Decreto Rilancio del mese di maggio il Governo ha aggiunto il Superbonus al 110%, nel tentativo di dare ulteriore spinta ad un’economia messa in ginocchio dall’emergenza sanitaria.
In tutto questo marasma di bonus e agevolazioni, dove è possibile collocare i lavori per la sostituzione di infissi, porte e finestre? Le spese sostenute rientrano tra quelle ammesse dal Superbonus 110%? Domande che in molti si stanno ponendo in questo ultimo periodo anche in considerazione del fatto che tali opere sono tra le più frequenti tra quelle relative alla manutenzione della propria abitazione. Cercheremo, di seguito, di capire quali interventi siano consentiti, il tetto di spesa previsto, i requisiti richiesti e chi potrà effettivamente beneficare della detrazione fiscale prevista per la sostituzione degli infissi.
Indice:
- Quali sono i requisiti necessari per usufruire del bonus infissi?
- Chi sono i destinatari dell’agevolazione
- Quali sono gli interventi che danno diritto al bonus infissi
- Requisiti tecnici dell’intervento
- Quali spese sono ammesse?
- A quanto ammonta l’aliquota relativa al bonus infissi?
- Come funziona il bonus infissi?
- Limiti massimi di spesa per il bonus finestre e infissi con detrazione al 50%
- Applicazione bonus infissi per immobili in condominio o edifici unifamiliari
- Bonus infissi: è possibile ottenere il 110%?
- Bonus infissi: modalità di pagamento
- Detrazioni infissi: comunicazione ENEA
- Conclusioni
Quali sono i requisiti necessari per usufruire del bonus infissi?
Come per ogni altra agevolazione, anche il bonus infissi prevede il rispetto di determinati requisiti di carattere generale per poter essere sfruttato. I requisiti oggettivi riguardano:
- l’immobile soggetto alla sostituzione di infissi, porte o finestre che dev’essere esistente al momento della richiesta della detrazione, ovvero già iscritto al catasto o in fase di accatastamento;
- tutti i tributi a cui è soggetto l’immobile che devono essere stati pagati regolarmente;
- la presenza dell’impianto di riscaldamento o climatizzazione invernale / estiva degli ambienti domestici.
Per quanto riguarda invece i requisiti soggettivi è necessario che:
- il beneficiario possegga un diritto reale sulle unità abitative che costituiscono l’edificio oggetto dell’intervento;
- il contribuente richiedente la detrazione sia colui che ha sostenuto le spese di riqualificazione energetica dell’immobile.
In aggiunta, la legge prevede il rispetto di requisti specifici anche in merito all’intervento tecnico di sostituzione degli infissi. A tal proposito è necessario fare riferimento alla linea guida dell’ENEA e alla tabella 2 del Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2020. Si dovranno comunque rispettare i seguenti standard:
- il lavoro dovrà riguardare la sostituzione di vecchi infissi o parte di essi e non una nuova installazione;
- l’intervento dovrà essere finalizzato alla delimitazione di un ambiente domestico riscaldato verso l’esterno, oppure verso altri volumi interni non riscaldati;
- l’intervento deve garantire una trasmittanza termica di valore uguale o inferiore a quello indicato nella tabella 2 del Decreto Ministeriale.
Chi sono i destinatari dell’agevolazione
Per quanto riguarda i possibili fruitori dell’agevolazione la legge ne offre il godimento a:
- proprietario o nudo proprietario;
- locatore;
- comodatario;
- familiare convivente;
- tutti i soggetti con un diritto di godimento sull’immobile.
Quali sono gli interventi che danno diritto al bonus infissi
Dopo aver analizzato requisiti e soggetti beneficiari del bonus, cerchiamo di capire, nello specifico, quali siano le opere ammesse all’agevolazione. I cosiddetti interventi trainati sono i medesimi previsti per l’applicazione dell’Ecobonus, ovvero quelli aventi lo scopo di migliorare l’efficienza energetica dello stabile che possono essere affiancati e, di conseguenza agevolati al 110%, agli interventi trainanti che sono:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari indipendenti;
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda gli interventi trainati, essi riguardano:
- la sostituzione infissi e serramenti;
- la messa in opera di schermature solari;
- l’installazione di impianti a pannelli solari per produrre acqua calda ad uso sanitario.
Siccome alcuni degli interventi elencati possono rientrare nel contempo in più agevolazioni, ricordiamo che è possibile applicare un solo bonus per intervento.
La detrazione relativa alla sostituzione di infissi e serramenti si applica a qualsiasi tipo di finestra, porta e portone. L’aspetto rilevante non è tanto la tipologia del nuovo componente, bensì il fatto che quest’ultimo debba assicurare un miglioramento del rendimento energetico rispetto a quello preesistente.
Requisiti tecnici dell’intervento
Come già detto parlando in generale dei requisiti, per beneficare del bonus infissi è indispensabile il rispetto di particolari elementi puramente tecnici. L’intervento ammesso riguarda esclusivamente la sostituzione di vecchi infissi, porte e finestre e l’opera deve delimitare un volume abitativo riscaldato verso l’esterno o verso ambienti domestici non riscaldati. Inoltre, i nuovi infissi devono possedere caratteristiche tali da garantire il rispetto del valore di trasmittanza termica (Uw), secondo i limiti stabiliti dalla tabella 2 del D.M.
Pertanto, sarà necessario appoggiarsi ad un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale (architetto, geometra, perito o ingegnere), che provveda a verificare il rispetto dei suddetti requisiti tecnici e rilasciare una perizia asseverata. Nella documentazione dovrà essere indicato il valore di trasmittanza termica garantito dai nuovi infissi e certificato il rispetto dei limiti previsti dalla più volte citata tabella 2 del D.M. In alternativa alla perizia del tecnico si può richiedere una certificazione del produttore dell’infisso, il quale dichiara il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l’ottenimento del diritto all’agevolazione.
Quali spese sono ammesse?
Altro aspetto di fondamentale importanza riguarda le spese ammesse dall’agevolazione. La detrazione IRPEF è riconosciuta in caso di spese sostenute per:
- acquisto e costi di posa in opera di finestre con relativi infissi;
- acquisto e costi per l’installazione di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (solo se uniti all’infisso) ed eventuali accessori. In questi casi è però obbligatorio che la sostituzione avvenga contemporaneamente con quella degli infissi oppure del vetro;
- acquisto e costi per la messa in opera di porte di ingresso;
- sostituzione o integrazione di elementi vetrati. Per questo tipo di intervento l’ENEA ha precisato che, al fine di valutare la trasmittanza termica, si possono anche considerare gli effetti provocati dall’installazione di eventuali componenti oscuranti;
- riparazione o sostituzione di davanzali di finestre e balconi, senza però modificare i caratteri essenziali esistenti prima dell’intervento;
- opere di allargamento finestre;
Anche le spese per fornitura e installazione di tende da sole rientrano tra quelle ammesse, in quanto sono considerate elementi di schermatura solare che possono migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione. Tuttavia, è necessario, oltre alla marcatura CE e la conformità alle normative locali e nazionali, che il montaggio non avvenga su pareti esposte a nord. Inoltre, la tenda da sole dev’essere installata in modo solidale con la struttura dell’edificio e risultare a protezione di una superficie vetrata. Non rientrano invece le spese per acquisto e montaggio di zanzariere, anche qualora venissero utilizzate come elementi oscuranti.
È opportuno rammentare che tra le spese ammesse si possono aggiungere anche quelle relative ai seguenti interventi:
- installazione e sostituzione sistemi antieffrazione o per rilevare l’apertura forzata di porte e finestre;
- installazione e sostituzione componenti quali: catenacci, lucchetti, serrature e spioncini;
- acquisto e montaggio sistemi di videosorveglianza;
- installazione sostituzione vetri antisfondamento;
- acquisto e montaggio tapparelle con meccanismo di bloccaggio o grate sulle finestre;
- acquisto e installazione di saracinesche;
- acquisto e installazione, o rafforzamento, di recinzioni o cancellate.
Potranno essere portate in detrazione al 50% tutte la spese relative all’acquisto del materiale, a cui aggiungere gli oneri collegati comprensivi dei costi per le prestazioni professionali.
A quanto ammonta l’aliquota relativa al bonus infissi?
La quota da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi è pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto del materiale e l’esecuzione degli interventi. In precedenza, e precisamente fino al 31 dicembre 2017, i lavori per la sostituzione di infissi e finestre potevano rientrate tra quelli previsti per l’applicazione dell’Ecobonus, con detrazione al 65%. A partire dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione è stata riportata al 50% anche se l’intervento consente un effettivo miglioramento del rendimento energetico dell’edificio.
Come funziona il bonus infissi?
Il bonus infissi permette di godere di un’agevolazione sotto forma di detrazione IRPEF nella misura del 50% della spesa sostenuta per gli interventi ammessi. Il limite massimo di spesa, comprensivo di eventuali opere murarie e prestazioni professionali, non può però superare i 60.000 euro. Come vedremo a breve, è necessario effettuare il pagamento delle fatture solo con metodi tracciabili e successivamente inviare la documentazione all’ENEA.
Inoltre, il beneficiario dovrà conservare tutti i documenti tecnici e amministrativi, attestanti il rispetto dei requisiti e l’avvenuto pagamento, per almeno 10 anni. Il motivo di un così lungo lasso di tempo è dovuto al semplice fatto che la detrazione è fruibile attraverso 10 quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi. Quindi nel caso di interventi eseguiti nel 2020, la prima quota verrà portata in detrazione con il modello 730 o modello Redditi del 2021. Per questo tipo di agevolazione è prevista la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta.
Limiti massimi di spesa per il bonus finestre e infissi con detrazione al 50%
Secondo le ultime disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico, il tetto massimo di spesa è stato suddiviso in base alla zona climatica in cui ubicato l’immobile.
In particolare per le aree A, B e C si applicano i seguenti limiti:
- 550 euro al metro quadro per sostituzione dei serramenti;
- 650 euro al metro quadro per l’installazione di infissi con chiusura oscurante (persiane, tapparelle e simili).
Nelle aree D, E e F il tetto di spesa è invece pari a:
- 650 euro al metro quadro per sostituzione dei serramenti;
- 750 euro al metro quadro per l’installazione di infissi con chiusura oscurante.
Le aree climatiche si differenziano per diversi valori limite di trasmittanza termica, che sono stati ridotti ulteriormente con il nuovo decreto Mise: si va da un minino di 1 W/M²K per la zona F fino ad un massimo di 2,6 W/M²K per la zona A. In rete si trova facilmente la tabella 2 del Decreto Ministeriale con tutti i valori aggiornati.
La normativa ha stabilito anche un limite di spesa pari a 180 euro al metro quadro per l’installazione di ogni sistema di schermatura solare o ombreggiante mobile, compresi anche eventuali meccanismi automatici di regolazione.
Tutti gli importi indicati sono da considerarsi comprensivi di IVA e costi per le prestazioni professionali di installazione e posa in opera.
Applicazione bonus infissi per immobili in condominio o edifici unifamiliari
Il bonus infissi al 50% può essere applicato sia per immobili singoli destinati ad uso abitativo unifamiliare che per unità di edifici condominiali. Inoltre, è possibile beneficiare anche del superbonus 110%. In questo caso è però necessario che la sostituzione degli infissi rientri in più ampi interventi riguardanti la coibentazione dell’edificio con incremento di due classi di rendimento energetico, oppure l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento.
Ad esempio, se in un condomino vengono effettuati lavori sulle parti comuni per la realizzazione del cappotto termico, ciascun condomino può sfruttare il superbonus per le spese relative alla sostituzione degli infissi del proprio appartamento.
Bonus infissi: è possibile ottenere il 110%?
Nel 2020 il Governo ha introdotto il superbonus 110%, ovvero la più alta agevolazione mai offerta per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili. Una domanda che sorge spontanea è se anche le spese sostenute per opere di sostituzione di porte, finestre ed infissi possono beneficiare di una così vantaggiosa detrazione.
La regola generale è molto semplice e prevede la possibilità di inserire anche le spese per la sostituzione degli infissi, qualora l’intervento venga eseguito insieme ad altre opere di riqualificazione energetica dell’immobile, i cosiddetti interventi trainanti. Ci riferiamo, nello specifico a:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali: sono i lavori di rifacimento delle facciate esterne allo scopo di migliorare la classe energetica dell’edificio; devono riguardare un’estensione pari ad almeno il 25% del totale della superficie lorda disperdente. Il limite di spesa previsto è di 60.000 euro per il singolo edificio, da moltiplicare per il numero di unità abitative nel caso di un condominio;
- sostituzione dell’impianto esistente di riscaldamento / climatizzazione invernale: ll nuovo impianto dovrà appartenere almeno ad una classe di efficienza energetica A e utilizzare la tecnologia a condensazione, oppure a pompa di calore. Sono ammessi anche impianti ibridi o in grado di sfruttare l’energia geotermica del sottosuolo, con possibilità di abbinarli a sistemi fotovoltaici. Il limite di spesa è pari a 30.000 euro per edifici unifamiliari e da moltiplicare per il numero di unità immobiliari in caso di complessi abitativi plurifamilari con accesso separato. Per i condomini, il tetto di spesa è di 20.000 euro ad unità immobiliare fino ad un massimo di 8 unità, passando a 15.000 euro per edifici con più di 8 unità;
Per poter sfruttare il superbonus 110%, gli interventi sopra descritti devono assicurare l’incremento di almeno 2 classi energetiche dell’immobile, oppure il raggiungimento della classe più alta nel caso in cui non fosse fisicamente possibile il doppio salto. È altresì importante evidenziare come il proprietario di un’unità immobiliare appartenente ad un condominio non possa fruire della detrazione al 110% qualora gli interventi di coibentazione siano soltanto interni al proprio appartamento anche se portano al miglioramento di due classi energetiche.
Un esempio riguarda la realizzazione del cosiddetto cappotto, ovvero rifacimento dell’involucro esterno dell’edificio applicando uno speciale rivestimento ad alto indice di isolamento termico. In questi casi, all’intervento trainante, ovvero il rifacimento del cappotto termico, sono sempre abbinate opere di modifica dimensionale di porte e finestre, nonché la sostituzione degli infissi, dei davanzali e di altri elementi accessori (interventi trainati). In questi casi, tutte le spese sostenute, compreso l’eventuale acquisto e messa in opera di serramenti interni, potranno rientrare nel superbonus 110%, fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto.
Bonus infissi: modalità di pagamento
Massima attenzione dev’essere prestata per il pagamento delle spese sostenute, così da non perdere il diritto all’agevolazione. Secondo le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio, è obbligatorio versare i corrispettivi attraverso metodi di pagamento tracciabili. Quindi sono sempre e in ogni caso esclusi i versamenti di contante, anche per importi molto bassi.
I metodi di pagamento consentiti sono:
- bonifico bancario o postale parlante nel caso in cui il beneficiario non sia titolare di un reddito d’impresa;
- se il beneficiario è invece titolare di un reddito d’impresa non è tenuto ad emettere un bonifico parlante, ma può fornire anche la ricevuta di pagamento effettuato tramite carta di credito o bancomat.
E’ utile sottolineare ancora una volta come la norma riguardante il bonifico parlante sia particolarmente rigida: non sono ammessi errori od omissione: se però, nonostante tutte le attenzioni prestate, il bonifico venisse effettuato con qualche errore o dimenticanza nell’inserimento dei dati richiesti, anche involontaria, sarebbe impossibile correggerlo. Di conseguenza, in questi frangenti, è necessario richiedere all’impresa, o al fornitore, l’emissione di una nota di credito per quanto corrisposto e la restituzione dell’importo per poi effettuare un nuovo versamento con i dati esatti.
Nella fattura emessa dall’impresa che ha eseguito i lavori devono comparire sempre le seguenti informazioni:
- descrizione dettagliata dell’intervento e dei materiali impiegati;
- causale del versamento, con esplicito riferimento alla norma di legge (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
- numero progressivo e data della fattura;
- codice fiscale dell’avente diritto all’agevolazione;
- codice fiscale o numero di partita IVA del soggetto a cui è destinato il pagamento.
Detrazioni infissi: comunicazione ENEA
Per godere del bonus infissi con detrazione al 50% gli step da effettuare sono tre:
- terminare i lavori di sostituzione degli infissi o comunque gli interventi oggetto dell’agevolazione;
- effettuare il pagamento secondo le disposizioni previste dalla legge;
- inviare tutta la documentazione richiesta all’ENEA.
Quest’ultima operazione dev’essere effettuata entro 90 giorni dal termine dei lavori. Nello specifico, il beneficiario dovrà inoltrare all’Ente, per via telematica, la scheda descrittiva dell’intervento effettuato. Se il lavoro riguarda una singola unità abitativa, il documento può essere redatto direttamente dal richiedente l’agevolazione. Se invece l’intervento è riferito ad un condominio, spetterà ad un tecnico abilitato redarre ed inviare la scheda.
Oltre alla suddetta documentazione tecnica, l’ENEA deve ricevere:
- scheda in cui si attesta il valore di trasmittanza termica degli infissi sostituiti. Non è necessario che il dato sia preciso, è infatti ammessa una stima approssimativa calcolata sfruttando un apposito algoritmo messo a punto dall’ENEA e accessibile sul sito dell’Ente nella sezione per i tecnici. Il valore può essere inserito nella certificazione rilasciata dal produttore, nell’autocertificazione consegnata dal fornitore, oppure nell’asseverazione redatta dal perito;
- tutte le schede tecniche relative a materiali e componenti utilizzati per completare gli interventi;
- la documentazione originale firmata dal beneficiario e inviata all’ENEA.
Altro aspetto da non trascurare è quello di conservare tutti i documenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’intervento per almeno 10 anno. Nello specifico:
- la documentazione tecnica: che riguarda la perizia di asseverazione redatta e rilasciata da un professionista abilitato che certifica il rispetto dei requisiti tecnici. Solo per interventi effettuati in singole unità immobiliari, al posto dell’asseverazione è sufficiente la certificazione del fornitore di infissi ed elementi accessori, il quale dichiara che ogni componente rispetta i requisiti;
- la documentazione amministrativa: le fatture relative alle spese sostenute, le ricevute di ogni bonifico bancario o bonifico postale parlante effettuati, nonché la ricevuta che dimostra di aver effettivamente trasmesso tutti i documenti richiesti all’ENEA.
In caso di mancanza anche di uno solo dei suddetti documenti si rischia di non aver più diritto ad alcuna detrazione fiscale.
Conclusioni
Il bonus infissi si va ad aggiungere agli innumerevoli aiuti fiscali previsti dal Governo legati ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili; offre la possibilità di godere di una sostanziosa detrazione ai fini IRPEF per le spese sostenute, sia per l’acquisto di porte e finestre che per la loro messa in posa.
Un aspetto da non trascurare quando si vogliono sostituire gli infissi è la possibilità di aggiungere gli importi corrisposti a quelli relativi agli interventi di riqualificazione energetica previsti dal Superbonus 110%. Si potrà così godere di uno sgravio fiscale nettamente superiore, con l’ulteriore vantaggio di applicare forme alternative al solito meccanismo della detrazione ovvero: lo sconto immediato in fattura o la cessione a terzi del credito d’imposta. Sfruttando invece la detrazione al 50% in modo canonico sarà necessario attendere un decennio per la completa fruizione, inserendo ogni anno le rate nella dichiarazione dei redditi.
Le ultime due domande a cui vogliamo dare una risposta riguardano la possibilità di applicazione del bonus infissi anche in caso di sostituzione dei vetri e in assenza di lavori di ristrutturazione. Per entrambi i quesiti la riposta è affermativa, infatti la legge non impone la contemporanea effettuazione di interventi di ristrutturazione e consente l’applicazione della detrazione al 50% anche solo per la sostituzione degli elementi vetrati, visto che rientra tra le opere considerate di miglioramento termico dell’edificio.
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