Come trasformare una SNC in ditta individuale
La SNC è una società di persone e come tale nel momento in cui rimane costituita da un solo socio e, con l’impossibilità di ricostituire la pluralità dei soci entro i termini previsti dalla legge, cessa di esistere. Il cosiddetto socio superstite che desidera proseguire l’attività ha la possibilità di fare impresa passando da una società in nome collettivo alla forma di ditta individuale.
In questo articolo cercheremo di capire se esiste una specifica procedura e particolari obblighi da parte degli eventuali soci uscenti e del socio superstite.
Indice:
- Differenze tra SNC e ditta individuale
- Caratteristiche di una SNC
- Caratteristiche di una ditta individuale
- Assenza di una disciplina per la trasformazione di una SNC in ditta individuale
- Come avviene la trasformazione
- Obblighi amministrativi del socio superstite
- Adempimenti fiscali
- Plusvalenze sulle eventuali assegnazioni
- Responsabilità patrimoniali del socio superstite
Differenze tra SNC e ditta individuale
Prima di analizzare come trasformare una società in nome collettivo in una ditta individuale è bene precisare esattamente in cosa consistono le due forme giuridiche previste dal nostro ordinamento.
Caratteristiche di una SNC
La S.n.c è una tipologia di società di persone in cui, a prevalere, è l’elemento soggettivo, ovvero i soci, rispetto al capitale. Normalmente viene costituita per svolgere attività artigianali e commerciali di piccole e medie dimensioni che vedono coinvolti la pluralità dei soci, prevede l’obbligo di iscrizione presso il Registro delle Imprese, di tenuta delle scritture contabili ed è soggetta a fallimento.
In una SNC i soci operano e gestiscono l’impresa e sono tutti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS e, salvo diversa indicazione nei patti sociali, amministrano congiuntamente la società.
In realtà per il Codice Civile esistono due diverse categorie di società in nome collettivo:
- SNC regolare: società iscritta regolarmente al Registro delle Imprese con atto costitutivo che viene stipulato attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- SNC irregolare: è anche definita società in nome collettivo di fatto e non è iscritta al Registro delle Imprese. In questi casi è costituita da rapporti tra due o più soggetti per esercitare un’attività economica, senza però nessun tipo di scrittura formalizzata, ma solo scritture private e non necessariamente autenticate dal notaio;
Come qualsiasi altra società di persone anche la SNC si scioglie nei seguenti casi:
- decorso del termine indicato nell’atto costitutivo;
- conseguimento dell’oggetto sociale o sopraggiunta impossibilità nel conseguirlo;
- volontà dei soci;
- viene meno la pluralità dei soci;
- ulteriori cause previste dall’atto costitutivo.
Caratteristiche di una ditta individuale
La ditta individuale è la forma più semplice prevista dal nostro ordinamento giuridico per avviare un’attività. La figura principale è quella dell’imprenditore che è l’unico responsabile della gestione delle attività e dei rischi che ne derivano, quindi eventuali debitori si potranno rifare interamente sul suo patrimonio personale.
Per avviare una ditta individuale è necessario aprire una partita IVA e la registrazione presso Camera di Commercio e Registro delle Imprese. L’imprenditore dovrà anche versare un diritto annuale alla Camera di Commercio, l’INAIL e registrasi all’INPS artigiani o commercianti, o ad una gestione separata a seconda dell’attività svolta.
Assenza di una disciplina per la trasformazione di una SNC in ditta individuale
Un aspetto fondamentale da mettere in evidenza è il completo buco legislativo che regolamenta questo tipo di casistica: di fatto, non esiste alcuna disciplina in merito nè, tantomeno, una procedura specifica da seguire.
Ne deriva, pertanto, che al socio superstite che abbia intenzione di proseguire l’attività restino due possibilità:
- ricostituire la pluralità dei soci venuta a mancare entro 6 mesi;
- passare ad una ditta individuale.
In quest’ultimo caso, il soggetto non deve adempiere a nessuna particolare formalità, o sottoscrivere qualche atto notarile, ma è sufficiente la continuazione dell’attività stessa in forma individuale.
La sola volontà di proseguire l’attività in solitario, da parte del socio superstite, fa automaticamente venir meno la società in nome collettivo. Tuttavia, è necessario sottolineare come la sopravvenuta unipersonalità dell’attività produca l’effetto immediato dello scioglimento della SNC ma non la sua estinzione, che avverrà solamente a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese.
Come avviene la trasformazione
Quando una società di persone resta costituita soltanto da un socio, gli articoli 2.272 e 2.308 del Codice Civile stabiliscono gli obblighi a cui è sottoposto tale soggetto. Come abbiamo visto, questa eventualità è una delle principali cause che porta allo scioglimento delle SNC che cesserà le sue funzioni in 6 mesi se non verrà ristabilita la pluralità dei soci.
La normativa prevede che durante questo periodo transitorio, a partire dal primo giorno in cui la società è rimasta a socio unico, il superstite può proseguire l’attività d’impresa senza dover effettuare alcun tipo di cambiamento.
Decorso il termine dei 6 mesi, qualora la pluralità dei soci non sia stata ricostituita e il socio superstite prosegua l’attività, si viene a configurare una cosiddetta trasformazione impropria della medesima società. La SNC, automaticamente, diventa un’impresa individuale con il socio superstite che continuerà a svolgere l’attività come un normale imprenditore, con tutti gli obblighi e i rischi che ne conseguono.
Obblighi amministrativi del socio superstite
Il socio superstite deve adempiere ai seguenti obblighi amministrativi:
- inoltrare all’Agenzia delle Entrate, non oltre 30 giorni dallo scioglimento della SNC, il modulo AA9/10 per richiedere la continuazione dell’attività d’impresa sotto forma di ditta individuale. È bene precisare che nel caso in cui il soggetto sia già titolare di una ditta individuale, è tenuto a comunicare una variazione dei dati IVA aggiungendo il codice ATECO della nuova attività e chiedere anche la cessazione della partita IVA della vecchia SNC.
- sempre entro 30 giorni dallo scioglimento della SNC, è necessario comunicare alla Camera di Commercio l’estinzione della società in nome collettivo e il subentro nell’attività. Nel caso quest’ultima sia soggetta a licenza, è obbligatorio fare richiesta al Comune della voltura a nome del socio superstite della licenza stessa, oppure presentare un apposito modulo COM per comunicare l’entrata nell’attività societaria.
Adempimenti fiscali
Dal punto di vista tributario lo scenario che si viene a creare è abbastanza delineato e comporta degli effetti che riguardano sia i soci uscenti che il socio superstite.
- I soci uscenti, nel caso abbiamo percepito delle somme derivanti dal recesso, sono obbligati a dichiararle sotto forma di redditi di capitale presentando il Modello Unico Persone Fisiche ai fini delle imposte dirette. Il valore imponibile si calcola sulla parte di quota liquidata, mentre quella riguardante il rimborso di capitale non è soggetta a tassazione.
- Il socio superstite continuerà a svolgere l’attività aziendale come un normale imprenditore individuale e, di conseguenza, produrrà reddito d’impresa e non di partecipazione. Il soggetto avrà una nuova partita IVA e dovrà presentare la personale dichiarazione dei redditi sia ai fini IRPEF che IRAP e per tutto il periodo che va dalla data di trasformazione della SNC fino alla cancellazione della società.
In seguito, una volta cancellata la SNC, sarà necessario presentare la dichiarazione dei redditi con il modello Redditi Società di Persone fino all’ultimo giorno in cui sussistevano i termini per ricostituire la pluralità dei soci, ovvero fino a quando è sopravvenuto lo scioglimento per legge.
Facciamo un esempio pratico per rendere il concetto ancor più chiaro. Ipotizziamo che il socio sia rimasto “unico” il 31/10/2017 e in data 30/04/2018, trascorsi 6 mesi, non sia stata ricostituita la pluralità dei soci: in questo caso, la SNC cessa d’ufficio e senza nessuna procedura di liquidazione.
Ai fini delle imposte sui redditi sarà necessario produrre il modello Redditi Società di Persone per il periodo dal 01/01/2018 fino al 30/04/2018. Dopo tale data, i redditi prodotti dalla ormai impresa individuale dovranno essere dichiarati, dal socio superstite, nella sua dichiarazione dei redditi personale.
Ai fini IVA, è tenuto alla dichiarazione il solo socio superstite che dovrà presentare due modelli distinti: uno per la vecchia SNC e l’altro riferito alla nuova impresa individuale (fino al 30/04 per la SNC e successivamente quello dell’impresa individuale).
Plusvalenze sulle eventuali assegnazioni
Questo argomento è forse il più controverso che riguarda il passaggio da SNC a ditta individuale. Il nodo da dirimere è stabilire se tale trasferimento sia da considerarsi una trasformazione oppure un’assegnazione al socio delle quote del dimissionario.
In realtà, l’Agenzia delle Entrate ha emesso alcune circolari in passato (54/E/2002 e 47/E/2006) per cercare di chiarire la situazione sulla tassazione de beni societari che, automaticamente, diventano di proprietà del socio superstite.
Le suddette circolari non sono particolarmente esplicite e per certi aspetti risultano anche contraddittorie, tuttavia alla fine è prevalsa la tesi che si tratti di una trasformazione seppur impropria, quindi, i beni acquisiti dal socio superstite non vanno a formare plusvalenze tassabili solo nel caso in cui il soggetto continui l’attività lasciando inalterati i valori contabili degli stessi.
Responsabilità patrimoniali del socio superstite
Il comma 4 dell’art. 2272 del Codice Civile, prevede che la SNC si sciolga una volta che venga a mancare la pluralità dei soci, se entro il termine dei 6 mesi, questa non venga ricostituita.
Infatti, secondo la dottrina giurisprudenziale, non è il venir meno della pluralità dei soci, di per se, causa di scioglimento della società, ma è la successiva mancata ricostituzione della pluralità entro 6 mesi che ne determina la cessazione.
Trascorsi i 6 mesi, e con la volontà del socio superstite di proseguire l’attività anche dopo il sopraggiunto scioglimento della società, il socio stesso continuerà ad amministrare una sorta di società unipersonale a tempo indeterminato. Situazione questa che produce causa di scioglimento ma non di estinzione della società in quanto quest’ultima si verifica soltanto in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Le società di persone che si ritrovano ad essere unipersonali sono, tuttavia, soggette ad un particolare regime di responsabilità per le obbligazioni sociali e si trova, inoltre, in una condizione di esistenza precaria.
Addirittura, da un punto di vista della responsabilità patrimoniale, la prosecuzione dell’attività sociale, anche e dopo sopraggiunto il verificarsi di una causa di scioglimento, determina la violazione del divieto di compiere nuove operazioni posto a carico del socio superstite.
In questo caso, però, tale norma non è da considerarsi un deterrente eccessivo per il superstite, in quanto il socio amministratore è comunque illimitatamente e solidamente responsabile per le obbligazioni contratte dalla società, per cui, sposterebbe soltanto su di se il rischio di impresa sollevando il socio dimissionario.
Se hai trovato interessante questo articolo, per approfondire, ti consiglio il mio libro "PAGARE MENO TASSE" che ti svelerà i segreti che i commercialisti ti tengono volutamente nascosti...
mario
Ottobre 3, 2024 @ 09:43
buon giorno serve il notaio per l’ assorbimento delle quote di una snc e trasformarla in ditta individuale attualmente siamo al 50% io e mio fratello che da pensionato vuole ritirasi grazie .
Michele
Aprile 9, 2024 @ 13:26
Si può passare da una s.n.c. ad una ditta individuale, trascorsi 6 mesi dallo scioglimento della prima, pur essendo in atto un mutuo a tasso agevolato contratto dalla s.n.c.?
Grazie
Omar Cecchelani
Maggio 19, 2024 @ 00:22
Purchè la banca accetti che il responsabile resti solo il titolare della ditta individuale…
gaetano frittitta
Agosto 17, 2021 @ 12:46
sono un locatore , dove o fatto un contratto di locazione con una s.n.c. di 2 soci, do uno dei soci vende le sue quote all”altro soscio che avuto i 6 mesi di tempo non a ricostituito la società che é decaduta. decade anche il contratto di locazione fatto come s.n.c. lui prosegue come ditta individuale . bisogna rifare il nuovo contratto di locazione
gaetano frittitta
Ottobre 9, 2021 @ 12:28
DALLA VECCHIA DITTA INDIVIDUALE S.N.C. CANCELLATA DAL REGGISTRO DELLE IMPRESE. IL SOCIO SUPERSTITE PROSEGUE COME DITTA INDIVIDUALE CON NUOVA PARTITA IVA. DEVO FARE IL NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE. è LAFFITUARIO NON LO VUOLE FARE è REGOLARE