Quale di società conviene? SAS o SNC

Uno dei primi snodi fondamentali quando si pensa di avviare una nuova attività in forma associata è sicuramente quello della scelta della forma giuridica da adottare. Per prima cosa si fa una distinzione tra società di persone e società di capitali, optando per la tipologia di impresa che sembra più congeniale al rischio, le prospettive e la tipologia di attività che si intende avviare.

Non mi soffermo sulle differenze tra società di persone e società di capitali e su quale forma sia migliore, o più adeguata, perchè ne ho già parlato in uno specifico articolo “Differenze tra società di persone e di capitali: apertura, gestione e tasse“, ma supponiamo che la scelta, per mille motivi, ricada su una società di persone.

Sintetizzando al massimo l’argomento, le società di persone, in linea di massima, sono la soluzione migliore quando si pensa di avviare attività in forma associata con bassi rischi di gestione, essendo i soci responsabili illimitatamente e in solido di tutti i debiti della società, con investimenti ridotti e con previsioni di fatturato che non superino i 100 mila euro annui.

Consentono una gestione decisamente più snella, meno adempimenti, bassi costi di gestione rispetto alle società di capitali e, soprattutto, offrono la possibilità di optare per la contabilità semplificata che significa un  notevole risparmio in termini di tempo di gestione e spese di commercialista.

Sottolineo un aspetto già trattato in più di un mio articolo, le società di persone rappresentano la soluzione migliore per piccole attività commerciali e artigianali con limitate prospettive di crescita e con bassa propensione dei soci al rischio e agli investimenti quindi, è consigliabile non scegliere questo tipo di soluzione se ci si vuole ingrandire e si ha intenzione di sfruttare esposizioni bancarie elevate o contrarre debiti.

Fatta questa doverosa premessa e appurato che la scelta, in questo caso, ricada su una società di persone, ci si trova nuovamente di fronte ad un bivio con due soluzioni, anche se in realtà le società di persone sarebbero di 3 tipologie:

  • società semplice;
  • società in nome collettivo;
  • società in accomandita semplice.

tralasciando la società semplice per cui non perdo tempo in quanto rappresenta una tipologia di società di persone elementare che non può essere utilizzata per l’esercizio di un’attività commerciale, concentreremo l’attenzione sulla SAS e sulla SNC cercando di capire quale delle due forme societarie possa essere più indicata, quali siano le differenze, e cosa cambia a livello di tassazione per ciascuna delle due opzioni.

Indice:

 

Perchè scegliere una società in nome collettivo SNC

SAS o SNCLe società in nome collettivo vengono utilizzate normalmente per svolgere piccole attività imprenditoriali, artigianali o commerciali all’interno delle quali due o più soci prestano la loro opera e i propri servizi. Può essere utilizzata, come anche la SAS, per la gestione di farmacie o altre attività analoghe.

In linea di massima, ciascun socio svolge un lavoro all’interno della società ed ha sempre diritto alla distribuzione degli utili maturati a fine anno in proporzione alla quota di capitale sottoscritto. Anche il diritto di voto spetta a tutti i soci in base alle quote di capitale e l’amministrazione, se non previsto diversamente dallo Statuto sociale, è congiunta, ovvero, richiede l’approvazione della totalità della compagine sociale.

In genere, a costituire una SNC sono tutti soci che vogliono lavorare all’interno della società, anche se non vi è l’obbligo… Difficilmente si diventa soci di una società in nome collettivo se si vuole solo investire denaro o fare speculazioni.  Nelle SNC è l’elemento personale ad essere pregnante e a prevalere sul capitale (aspetto tipico delle società di persona e in particolar modo in questo caso).

La SNC non è assolutamente consigliata se si vogliono intraprendere attività rischiose da un punto di vista finanziario in quanto, qualsiasi problema economico della società si ribalta automaticamente sui soci, infatti è una tipologia di impresa che è soggetta al fallimento e una volta fallita i soci saranno responsabili in solido e illimitatamente di tutti i debiti della società.

  • Responsabilità solidale: quando la società non riesce a far fronte ai propri debiti i creditori possono richiedere al socio il pagamento di quanto dovuto dalla società. Il singolo socio è responsabile dell’intero debito non solo in proporzione alla quota di capitale in suo possesso;
  • Responsabilità illimitata: come socio, chi fa parte della SNC risponde personalmente con tutto il proprio patrimonio, dopo che i creditori della SNC avranno escusso tutto il possibile dalla società.

Da un punto di vista fiscale e burocratico la Società in nome collettivo viene tassata per trasparenza, ovvero con l’intero utile che si considera, ogni anno, distribuito ai soci in base alle loro quote di capitale e gli stessi che dovranno pagare, sul quel reddito, l’IRPEF alle aliquote progressive previste.

Ogni socio della SNC deve essere iscritto all’INPS nella gestione artigiani o commercianti e si troverà quindi costretto a versare i contributi sul minimale previsti per la categoria di iscrizione più quelli sul reddito che eccede il minimale (circa il 24%). La SNC, inoltre, è soggetto passivo dell’IRAP.

In buona sostanza, si tende a scegliere una SNC se:

  • si ha intenzione di iniziare una attività in forma associata di piccole dimensioni;
  • le prospettive di crescita non sono elevate;
  • i rischi finanziari sono bassi;
  • l’esposizione bancaria e gli investimenti minimi;
  • quando tutti i soci lavorano e vi è la necessità che tutti versino i contributi previdenziali;
  • non vi è l’esigenza di proteggere il patrimonio dei soci;
  • si vuole una gestione snella e con poca burocrazia;
  • il reddito previsto è inferiore agli 80/100 mila euro;

 

Perchè scegliere una società in accomandita semplice SAS

Partendo dal presupposto che stiamo parlando di società di persone, quindi soggetti senza personalità giuridica e con un’autonomia patrimoniale imperfetta, ovvero, coi soci responsabili in solido e illimitatamente dei debiti societari, nel caso della SAS è necessario fare un distinguo fondamentale.

Infatti, nella compagine di una Società in accomandita semplice esistono due categorie di soci:

  • soci accomandatari: che sono alla stregua dei soci di una SNC, nel senso che sono coloro i quali lavorano, amministrano, possono svolgere operazioni finanziarie e commerciali e firmare contratti in nome e per conto della società stessa impegnandola anche per gli altri soci. I soci accomandatari sono solidamente ed illimitatamente responsabili dei debiti contratti dalla società e rispondono con il loro patrimonio personale se la società non è più in grado di pagare i propri debiti ed onorare i propri impegni;
  • soci accomandanti: che sono solamente dei soci di capitale, alla stregua di investitori che non possono amministrare la società, compiere atti di gestione, nè firmare contratti per impegnarla, salvo che con procura speciale rilasciata dagli amministratori. Non sono iscritti a nessuna gestione previdenziale per cui, non potrebbero nemmeno lavorare all’interno della società ma soltanto svolgere attività di controllo sull’amministrazione della compagine, partecipare alle riunioni sociali, hanno il diritto a ricevere il rendiconto o bilancio annuale della società ed hanno il diritto di voto in base alle quote di capitale sottoscritto. La particolarità dei soci accomandanti, che è anche ciò che li differenzia sostanzialmente dai soci accomandatari e dai soci di una SNC, è la responsabilità patrimoniale limitata alla quota di capitale sottoscritto, alla stregua del socio di una SRL.

Il resto è praticamente una fotocopia delle SNC e, sintetizzando, possiamo soltanto ripetere che è  buona cosa scegliere una SAS quando si intraprendono business di piccole dimensioni e con ridotta propensione agli investimenti e alla crescita.

Quando le prospettive di guadagno non sono altissime, sicuramente sotto i 100 mila euro di reddito e, nel caso in cui si voglia avere una struttura snella, con poca burocrazia e bassi costi di gestione la SAS è la miglior soluzione, anche a livello di tassazione.

La particolarità delle due tipologie di socio la rende l’ideale per quelle compagini in cui i componenti hanno la necessità di dividere in modo tangibile i compiti e le responsabilità, oppure, nel caso in cui uno o più soci non vogliano mettere a rischio il proprio patrimonio personale.

Da un punto di vista fiscale, la SAS, come la SNC, non è soggetta ad IRES in quanto tassata per trasparenza, quindi l’intero utile si considera distribuito ai soci in rapporto alle loro quote di partecipazione senza distinzione tra  soci accomandanti o accomandatari.

I soci accomandatari dovranno necessariamente iscriversi alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS mentre gli accomandanti non hanno questo onere. Anche la SAS e soggetto passivo IRAP.

 

Confronto tassazione SNC / SAS

Dopo aver esaminato le caratteristiche principali di entrambe le forme giuridiche passiamo all’argomento tassazione, diciamolo pure, quello che più interessa la maggior parte dei contribuenti.

Per caratteristiche, la SNC ha una struttura fissa, formata da “n°” soci con gli stessi diritti ed oneri anche dal punto di vista giuridico e fiscale. Abbiamo visto come tutti i soci di una società in nome collettivo partecipino attivamente all’attività dell’azienda, possono impegnare la società, congiuntamente o disgiuntamente, e sono iscritti all’INPS.

Proprio questo aspetto comporta un costo sicuramente maggiore, a livello di contributi previdenziali, rispetto alla SAS.

In una SAS, infatti, solo gli accomandatari hanno l’obbligo di iscrizione all’INPS e dovranno pertanto pagare i contributi in base alla quota di utile della società, mentre gli accomandanti ne sono completamente esentati.

Riassumendo, una SNC ed i suoi soci pagheranno le seguenti imposte:

  • IRAP calcolato in percentuale (3,9%) sull’utile di impresa a fine anno;
  • IRPEF in base all’utile della società pro quota (aliquote IRPEF);
  • INPS artigiani o commercianti (24%) ogni socio in base all’utile della società pro quota.

Una SAS e  i suoi soci pagheranno le seguenti imposte:

  • IRAP calcolato in percentuale (3,9%) sull’utile di impresa a fine anno;
  • IRPEF in base all’utile della società pro quota (aliquote IRPEF);
  • INPS artigiani o commercianti (24%) per i soli soci accomandatari in base all’utile della società pro quota.

Facciamo ora una simulazione di tassazione di una SNC e di una SAS con 3 soci al 33% che chiude il bilancio con € 100.000 di utile prima delle imposte.

 

Una SNC con un utile di 100.000 € l’anno pagherà, con 3 soci al 33%:

  • INPS artigiani o commercianti: (24% su 100.000) = € 24.000 (€ 8.000 per ogni socio)
  • IRAP: (3,9% su 100.000) = € 3.900
  • IRPEF: (Quota reddito per socio € 33.333 – INPS € 8.000 = € 25.333)  = (3.450 + 27% di 10.333) x 3 soci   =  € 18.719,73

TOTALE PRELIEVO FISCALE € 46.619,73

 

Una SAS con un utile di 100.000 € l’anno pagherà, con 3 soci al 33% (1 accomandatario e 2 accomandanti):

  • INPS artigiani o commercianti: (24% su 33.333) = € 7.999 per il solo socio accomandatario;
  • IRAP: (3,9% su 100.000) = € 3.900
  • IRPEF socio accomandatario: (su quota reddito di € 33.333 – INPS € 7.999 = 25.334 €) = (3.450 + 27% di 15.334) = € 7.590,18
  • IRPEF soci accomandanti: (su quota reddito di € 33.333 per ciascun socio) = 6.960 + 28% di € 5.333 = 8.453.24 x 2 soci = € 16.906,48 

TOTALE PRELIEVO FISCALE= € 36.395.66 

 

Come si può constatare a vista d’occhio dal calcolo appena fatto, la SAS con due soci accomandanti e un accomandatario consente, con un utile prima delle imposte di 100.000 €, un risparmio fiscale di circa 10.000 €. Chiaramente, la differenza è dettata, in particolar modo, dall’assenza dei contributi previdenziali per due soci su 3.

La SAS infatti, è generalmente più conveniente della SNC quando non vi è la necessità, per uno o più soci, di avere una posizione previdenziale, e di versare quindi i contributi all’INPS: vuoi perchè i soci accomandanti possono contemporaneamente essere dei lavoratori subordinati e quindi avere i contributi versati dal proprio datore di lavoro, oppure aprirsi privatamente una posizione previdenziale complementare come, ad esempio, un fondo pensione integrativo grazie al quale è possibile un ulteriore risparmio in termini di imposte.

E’ comunque importante sottolineare come il socio accomandante sia solo un socio di capitale e, in teoria, non possa nemmeno lavorare attivamente all’interno della compagine, quindi, è bene considerare anche questo aspetto per evitare eventuali sanzioni in caso di controlli.

I numeri danno comunque ragione alla SAS, e possono diventare ancor più favorevoli man mano che scende la quota di partecipazione agli utile dei soci accomandatari proprio in funzione ai minori contributi previdenziali a debito.

   

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