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Home » Famiglia » Come e perché accettare l’eredità con beneficio d’inventario in presenza di debiti

Come e perché accettare l’eredità con beneficio d’inventario in presenza di debiti

Omar Cecchelani - 13 Gennaio 2020

Tutti, prima o poi nella vita, devono affrontare il triste momento della dipartita di un proprio caro o, magari, di un lontano parente. Accanto alle conseguenze di natura sentimentale ci sono quelle più pragmatiche che riguardano la sfera legale e burocratica. In tal senso, uno degli aspetti di maggior rilevanza è senza ombra di dubbio quello dell’eredità, ovvero la successione di parte, o dell’interno patrimonio, lasciato dal defunto.

Forse, non tutti sanno che il lascito può essere accettato in maniera semplice oppure con beneficio d’inventario. Tra le due modalità c’è una grossa differenza che è opportuno conoscere per evitare di trovarsi in spiacevoli, e inaspettate, situazioni. Infatti, com’è noto, gli eredi, qualora accettino l’eredità, diventano i titolari di tutti i rapporti giuridici intrattenuti dal deceduto prima della sua morte. In altre parole, potranno godere di tutti i crediti e gli averi lasciati dal defunto ma,nello stesso tempo, dovranno rispondere anche di eventuali debiti.

Specie nel caso in cui gli eredi non siano a completa conoscenza della situazione patrimoniale del congiunto passato a miglior vita, sarebbe  consigliabile accettare l’eredità con beneficio di inventario: evitando così il rischio di dover sborsare più soldi di quelli ricevuti. Vediamo come funziona questa particolare modalità di accettazione, quando conviene applicarla, i termini da dover rispettare, l’esatta procedura e le eventualità che portano a perdere il diritto al beneficio d’inventario.

Indice:

  • L’accettazione dell’eredità
  • Cos’è l’accettazione con beneficio d’inventario
  • Perché conviene accettare l’eredità con beneficio di inventario
  • Come si fa l’accettazione con beneficio d’inventario?
  • Quando è obbligatoria l’accettazione con beneficio di inventario
  • Costi
  • L’inventario
  • Quali sono i termini per redigere l’inventario
  • Effetti dell’accettazione con beneficio d’inventario
  • Quando si perde il diritto al beneficio d’inventario?

 

L’accettazione dell’eredità

accettazione eredità con beneficio di inventarioPrima di entrare nel vivo della questione, vediamo, in generale, in cosa consiste e gli effetti che comporta l’accettazione dell’eredità.

L’accettazione, è l’unico modo previsto dalla legge per consentire ad un erede di acquisire l’eredità che il defunto gli ha lasciato. Può manifestarsi in due diverse forme: tacita, oppure espressa. Quest’ultima può, a sua volta, avvenire secondo una modalità semplice o attraverso il beneficio d’inventario.

Si parla di accettazione tacita nel momento in cui la persona chiamata ad ereditare il patrimonio non compie alcun atto formale, bensì delle azioni che fanno presupporre la chiara intenzione di accettare il lascito. Un chiaro esempio è quando il soggetto procede a vendere un bene ricevuto: atto che tacitamente dimostra come l’eredità sia stata riconosciuta.

L’accettazione espressa viene, invece, esercitata attraverso un atto di fronte ad un Pubblico Ufficiale, una scrittura privata oppure una dichiarazione formale con cui si manifesta la volontà di accettare il lascito.

È importante evidenziare che l’articolo 480 del Codice Civile fissa in 10 anni, dal momento dell’apertura della successione, il termine ultimo per poter accettare l’eredità dai soggetti chiamati in causa. Tale disposizione ha valore, sia per l’accettazione tacita che espressa.

La stessa legge non prevede la possibilità di riconoscere parzialmente l’eredità, in quanto la successione è un’azione ritenuta a titolo universale.

 

Cos’è l’accettazione con beneficio d’inventario

Il significato è abbastanza intuitivo e,  in pratica, rappresenta l’atto con cui un soggetto dichiara di voler accettare l’eredità che gli è stata lasciata; tuttavia mette nero su bianco la volontà di “mantenere il proprio patrimonio indipendente da quello del defunto“.

Il patrimonio ereditario potrà essere costituito da una serie di beni mobili ed immobili, crediti, obbligazioni, nonché debiti che l’estinto aveva conseguito in vita e mancato di onorare prima della sua morte. L’erede, accettando la successione, succede al de cuius diventando responsabile di qualunque posizione, anche debitoria del defunto.

Di conseguenza, dovrà rispondere anche di  tutti i debiti dello stesso: una situazione che spesso può rivelarsi tutt’altro che conveniente, qualora ai creditori spettino più denari di quanto siano i crediti e i beni di proprietà del defunto. Ecco che, in questo caso, l’accettazione con beneficio d’inventario consentirà di tutelare l’erede che dovrà, sì pagare quanto dovuto dal defunto, ma solo nel limite dei beni ereditati e non con il patrimonio personale.

 

Perché conviene accettare l’eredità con beneficio di inventario

Lo abbiamo già detto, ma è bene sottolineare nuovamente, che coloro che accettano l’eredità diventano, automaticamente, i titolari dei diritti giuridici del de cuius a seguito della sua morte. L’accettazione con beneficio d’inventario è l’unico strumento che la legge italiana mette a disposizione per permettere di accettare l’eredita distinguendo, però, il patrimonio del deceduto da quello degli eredi. Questo significa che quest’ultimi hanno la possibilità di tenere al riparo i beni personali in caso di debiti maturati dal congiunto trapassato.

In tali situazioni, il creditore può soddisfare le proprie richieste attraverso il pignoramento dei soli beni facenti parte della successione, senza aggredire le proprietà degli eredi.

 

Come si fa l’accettazione con beneficio d’inventario?

L’esatta procedura da seguire per sfruttare l’accettazione con beneficio d’inventario è stabilita dall’articolo 490 del Codice Civile. E’ importante rispettare i requisiti e l’iter burocratico, altrimenti si rischia la nullità dell’operazione.

Il primo passo da compiere riguarda la presentazione di un’apposita dichiarazione: si può scegliere una scrittura privata rivolgendosi ad un notaio, oppure optare per un atto pubblico dinnanzi ad un Cancelliere del Tribunale competente per la zona in cui è stata aperta la successione.

Avendo incaricato un professionista, sarà suo compito procedere a iscrivere la dichiarazione nel Registro delle Successioni. In caso contrario, spetterà all’erede preoccuparsi dell’iscrizione che dovrà recarsi presso il Registro delle Successioni che, solitamente, si trova nella medesima sede del Tribunale competente.

Il Cancelliere procederà con la trascrizione della dichiarazione presso l’Ufficio dei Beni Mobili; l’operazione dovrà avvenire entro un mese dalla data dell’iscrizione nel Registro delle Successioni e, al suo compimento, l’erede acquisirà il diritto di soddisfare i creditori e versare quanto dovuto ad eventuali legati previsti nel testamento.

Non bisogna dimenticare come la legge imponga l’obbligo di redigere un inventario completo dei beni che compongono l’eredità. La lista può essere preparata prima, oppure dopo l’accettazione in base alla volontà dell’erede.

Ricapitolando, per ottenere l’accettazione con beneficio d’inventario, le operazioni da effettuare sono:

  • prendere appuntamento con un notaio o un cancelliere;
  • presentare il certificato di morte. Se il defunto è il coniuge o un parente diretto può essere sufficiente un’autocertificazione;
  • presentare il certificato di residenza del deceduto;
  • presentare Codice Fiscale e documento d’identità in corso di validità dell’erede e del de cuius;
  • nel caso di minori, inabili e interdetti, i tutori devono essere in possesso dell’autorizzazione del giudice tutelare;
  • attendere il tempo necessario per la trascrizione dell’atto all’Ufficio dei Beni Mobili.

Come vedremo a breve, nello specifico paragrafo relativo ai costi, chi decide di far tutto da sé, non dovrà dimenticarsi le marche da bollo e, soprattutto, di presentare la ricevuta di versamento per le spese di trascrizione a favore del Tribunale competente. Avvalendosi dei servizi di un notaio tali oneri saranno inseriti nella parcella finale.

 

Quando è obbligatoria l’accettazione con beneficio di inventario

Sebbene l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario sia una scelta libera e facoltativa da parte degli eredi, ci sono alcune situazioni particolari in cui la legge ha imposto l’obbligo di utilizzare tale procedura. Il legislatore ha indicato negli articoli 471, 472 e 473 del Codice Civile una serie di soggetti ritenuti giuridicamente più deboli e bisognosi di particolare tutela. Ci riferiamo nello specifico a:

  • minori;
  • minori emancipati;
  • interdetti;
  • inabilitati;
  • persone giuridiche;
  • fondazioni;
  • associazioni;
  • enti non riconosciuti.

 

Costi

La procedura per ottenere l’accettazione con beneficio d’inventario prevede una serie di costi. Richiedendo i servizi di un notaio sarà tutto compreso nella parcella del professionista (mediamente intorno ai 700 euro), mentre puntando sul fai da te (sarà necessario, soltanto, perdere un po’ di tempo per portare i documenti richiesti in Tribunale) le spese nel dettaglio saranno pari a:

  • 2 marche da bollo da 16 euro;
  • 1 marca da bollo da 11,54 euro;
  • 1 marca da bollo da 11,54 euro per ottenere il rilascio di una copia dell’atto entro 5 giorni. Nel caso si desideri il rilascio a vista è richiesta una marca da bollo da 32,62 euro;
  • versamento tramite modello F23 a favore del Tribunale competente per le spese di trascrizione. Il modulo si può richiedere in banca o presso un ufficio postale, mentre la cifra varia dai 200 ai 300 euro a seconda del Tribunale;
  • l’inventario richiede una marca da bollo da 27 euro più un costo, normalmente fisso, per il servizio del notaio pari a 98 euro.

 

L’inventario

Uno degli obblighi che deve rispettare l’erede è la compilazione dell’inventario. Si tratta di un’operazione di natura contabile da effettuare prima o dopo l’accettazione, con la finalità di conoscere, esattamente, l’ammontare di tutti i beni ed eventuali passività che compongono l’eredità.

L’inventario è redatto da un notaio, oppure dal Cancelliere del Tribunale, facendo attenzione a rispettare il limite dei sei mesi a partire dalla data in cui la persona è venuta a conoscenza dell’eredità, oppure dal momento dell’apertura della successione.

A sua volta, l’erede dispone di quaranta giorni di tempo per decidere se sottoscrivere o meno la lista redatta e, accettando l’inventario, diventa l’amministratore del patrimonio del defunto. Da questo momento sarà sua responsabilità gestire le proprietà acquisite nel proprio interesse, nonché in quello di eventuali legatari e/o creditori.

Solo dopo aver pagato tutti i debiti e soddisfatto i legati, l’erede potrà disporre in completa libertà dei beni rimasti, non avendo alcuna responsabilità di eventuali altre cifre non versate.

Appare evidente che l’inventario sia un elemento fondamentale per poter conoscere, con assoluta esattezza, il valore dell’eredità e, soprattutto, sapere se vi sono posizioni debitorie e la relativa incidenza. Per questo motivo, la legge offre all’erede fino a 10 anni di tempo per presentare la dichiarazione e accettare il lascito usufruendo del beneficio d’inventario.

Tuttavia, si tratta di un’evenienza molto rara,  gli eredi, infatti, solitamente cercano di sistemare la situazione molto più celermente. In ogni caso, dal momento in cui viene rilasciata la dichiarazione, il termine concesso per inventariare l’eredità è di soli tre mesi, potendo comunque richiedere alcune proroghe. Dopo la presentazione della lista, il soggetto dispone di quaranta giorni per prendere la decisione se accettare o rifiutare l’eredità. Nel caso in cui non venga data alcuna risposta, la persona perde ogni diritto sull’intero patrimonio ereditario.

 

Quali sono i termini per redigere l’inventario

Nel precedente paragrafo abbiamo già parlato dei termini da rispettare per la presentazione dell’inventario ma è bene analizzarli in modo più specifico, infatti, la scadenza non è sempre la medesima ma varia in base alle diverse situazioni. Nel caso in cui la persona chiamata in causa risulti già in possesso di almeno un bene facente parte dell’eredità, disporrà di soli 3 mesi per poter presentare l’inventario. Tale lasso di tempo è calcolato dalla data della morte del defunto, o dal momento in cui il soggetto viene a conoscenza dell’eredità. Al termine dell’inventario, l’erede dovrà dichiarare se accettarlo oppure no, avendo 40 giorni a sua disposizione.

Qualora la persona non risulti in possesso di alcun bene ereditato, la legge prevede tre possibilità:

  • se la dichiarazione di accettazione è precedente l’inventario, quest’ultimo deve essere presentato non oltre i 3 mesi dalla data della dichiarazione stessa;
  • se l’inventario viene redatto prima della dichiarazione di accettazione, il soggetto ha 40 giorni di tempo per accettare oppure rinunciare all’eredità. Nel caso in cui la persona non prenda alcuna iniziativa, allo scadere del termine perderà ogni diritto sulla successione;
  • per soggetti minorenni, interdetti o inabilitati potrebbe essere stata avanzata la richiesta al Giudice di fissare un termine giudiziale per l’accettazione. In questi frangenti l’avente diritto all’eredità, o il tutore responsabile, dovrà provvedere a preparare l’inventario entro il termine stabilito dal Tribunale.

 

Effetti dell’accettazione con beneficio d’inventario

Dal momento in cui la persona accetta l’eredità con beneficio d’inventario, automaticamente acquisisce tutti i crediti e debiti intitolati al deceduto. Potrà godere di ogni bene ricevuto, mentre per i debiti dovrà rispettare l’obbligo di soddisfare i creditori ma solo nella misura che non vada oltre il patrimonio della successione. Ciò mette al riparo dalla spiacevole situazione di dover versare più denaro di quanto incassato, evitando di rispondere con i propri beni personali.

Altro aspetto che forse ben pochi conoscono, riguarda il diritto da parte del creditore di agire sul patrimonio del defunto ancor prima che lo faccia l’erede.

 

Quando si perde il diritto al beneficio d’inventario?

Ci sono una serie di circostanze che comportano la perdita del diritto di accettazione con beneficio d’inventario ed in particolare:

  • l’erede ha venduto dei beni facenti parte del patrimonio ereditario senza alcuna autorizzazione;
  • in caso di dichiarazione infedele ai fini della compilazione dell’inventario;
  • per omesse voci nella lista delle proprietà rientranti nell’eredità, con l’intento di occultare beni ai creditori e legatari.

Il soggetto non perde soltanto il diritto al beneficio d’inventario ma all’intera eredità, qualora non si attenga alla procedura prevista dalla legge, oppure non prenda alcuna decisione dopo aver presentato la lista dei beni secondo le tempistiche previste.

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