Come aprire una SRL con capitale sociale ridotto inferiore a 10.000 euro
Per svolgere attività di impresa, una delle forme giuridiche previste dal nostro ordinamento, e in assoluto più utilizzata, è la SRL acronimo di società a responsabilità limitata.
La società a responsabilità limitata è generalmente sfruttata per attività economiche di piccole e medie dimensioni e forse non tutti sanno che è possibile, addirittura, costituirne una tipologia anche partendo da un capitale sociale di un solo euro.
In questo articolo cercherò di puntualizzare le caratteristiche e gli eventuali vantaggi di una S.r.l con capitale inferiore a 10.000 euro, definendo obblighi, funzioni, vantaggi e svantaggi di questa tipologia di regime societario.
Indice:
- Le diverse tipologie di SRL
- Caratteristiche di una SRL ordinaria
- Differenze in base al capitale sociale
- Caratteristiche di una SRL semplificata
- Vantaggi e svantaggi di una SRL ordinaria con capitale inferiore ai 10 mila euro
- I conferimenti
- Aumento e gestione del capitale sociale
- Le riserve di accumulo
- Passaggio da una SRL con capitale inferiore a 10.000 euro a SRL ordinaria
- Passaggio da SRL ordinaria ad SRL con capitale inferiore a 10.000 euro
Le diverse tipologie di SRL
Come anticipato in fase di presentazione, una società a responsabilità limitata può essere costituita con differenti modalità e precisamente:
- SRL ordinaria;
- SRL semplificata (definita più comunemente SRLS);
- SRL a capitale ridotto o capitale minimo (forma abolita dal d.l. 99/2013).
Ci sono caratteristiche di base che accomunano tutte le tipologie di SRL come, ad esempio, l’obbligo di costituzione mediante atto notarile, la possibilità di essere costituite anche da un solo socio (SRL unipersonali) oppure formate da compagine societaria, la limitata responsabilità patrimoniale di quest’ultimi in caso di fallimento e comunque relativamente ai debiti della società e l’opportunità, degli stessi soci, di conferire prestazioni o servizi.
La normativa di riferimento che regola queste forme societarie, è contenuta nell’articolo 2.463 del Codice Civile e successive modifiche.
È proprio con una di queste modifiche, il Decreto Legislativo n.76 del 28 giugno 2013, il legislatore ha introdotto una importante opportunità per costituire una SRL ordinaria anche con un capitale sociale inferiore a 10 mila euro, partendo da un versamento iniziale di 1 euro.
Questa nuova disposizione ha di fatto portato alla successiva abrogazione delle cosiddette SRL con capitale ridotto che dal 2013 non si possono più costituire, mentre quelle esistenti sono state trasformate dalla Camera di Commercio in SRL semplificate.
Tuttavia, ogni SRL con capitale sociale inferiore a 10 mila euro ha l’obbligo di raggiungere progressivamente tale cifra, anche se la legge impone solamente di indicare le modalità di pagamento nell’atto costitutivo ma non specifica alcuna scadenza o limite temporale.
Caratteristiche di una SRL ordinaria
Una società a responsabilità limitata ordinaria viene costituita attraverso atto pubblico unilaterale oppure con contratto in cui sono riassunti tutti gli elementi identificativi della società stessa come, ad esempio, l’oggetto sociale e l’ammontare del capitale sociale. L’atto costitutivo deve essere pubblico e presentato di fronte ad un notaio che provvederà, successivamente, all’iscrizione presso il Registro delle Imprese.
Fino al 2013, una SRL poteva essere costituita solamente con capitale sociale non inferiore a 10 mila euro ma, a seguito della legge citata nel precedente paragrafo, è possibile versare un somma iniziale anche di un solo euro per poter avviare una SRL ordinaria e la successiva indicazione nell’atto costitutivo dell’impegno e le modalità per raggiungere i 10.000 senza particolari scadenze prefissate.
Differenze in base al capitale sociale
Se le caratteristiche di fondo sono identiche, esistono però alcune differenze tra una SRL con capitale sociale iniziale superiore o inferiore a 10 mila euro.
Nel caso in cui il capitale iniziale superi i 10 mila euro, al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo devono essere versati nelle mani dell’amministratore (può essere il notaio rogante con mandato di consegna ai futuri amministratori oppure una banca, visto che l’organo amministrativo della società ancora non esiste) conferimenti in denaro pari al 25% del totale (salvo diversa indicazione nell’atto costitutivo).
Ogni anno è obbligatorio accantonare una riserva legale pari almeno al 5% degli utili di fine bilancio e, finché non si è raggiunto almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto. È importante sottolineare che la riserva legale non possa assolutamente essere impiegata per incrementare il capitale sociale ma solo per la copertura di eventuali perdite.
Quando la SRL viene, invece, costituita con un capitale sociale inferiore ai 10 mila euro, i conferimenti devono essere in denaro e versati per intero a chi ricopre il ruolo di amministratore. Rimane l’obbligo di raggiungere la soglia minima di capitale sociale (€ 10.000), ma senza una scadenza temporale, e prevedendo SEMPRE la riserva legale.
Anche in questo caso, all’operazione di accantonamento deve essere destinato il 20% degli utili di esercizio alla chiusura del bilancio, potendoli utilizzare solo per imputazione al capitale sociale oppure per la copertura delle perdite.
In entrambi i casi, se la società è costituita da un unico socio, costui dovrà provvedere immediatamente al versamento del 100% del capitale dichiarato nell’atto costitutivo.
Caratteristiche di una SRL semplificata
In realtà, esiste un’altra possibilità per creare una SRL con capitale inferiore a 10 mila euro: la SRL semplificata. Questa forma societaria, a livello giuridico, possiede la maggior parte delle caratteristiche di una SRL ordinaria ma con il vantaggio che per la sua costituzione è sufficiente sottoscrivere una cifra simbolica di capitale sociale ammontante ad 1 euro (il cosiddetto capitale figurativo) e non sono previste spese notarili.
Successivamente, il capitale vsociale potrà essere incrementato fino a 9.999 euro, ma mai superare questa soglia. Da sottolineare, inoltre, che il capitale sociale debba essere versato, solamente in denaro, e non potrà mai contenere conferimenti in natura, immobili e qualsiasi altra tipologia di beni o servizi e dovrà essere già nelle mani dell’amministratore al momento dell’atto di costituzione della società.
Inizialmente, la legge prevedeva, tra i requisiti fondamentali, l’obbligo per le persone fisiche soci fondatori di avere un’età inferiore ai 35 anni. Una regola creata con lo scopo di favorire giovani imprenditori e rilanciare l’economia.
Tale limite è stato abrogato con l’articolo 9, commi 13-15-ter, del D.L. n. 76/2013, con cui è stato eliminato anche il divieto di cedere quote della società a soggetti con età superiore ai 35 anni e dando la possibilità di conferire la carica di amministratori a persone fisiche non soci.
Un’importante differenza rispetto alle SRL ordinarie sta nell’atto costitutivo tipizzato. In parole povere, significa che si tratta di un modello standardizzato e come tale non potrà essere modificato per introdurre speciali clausole per definire i rapporti tra i soci.
È possibile costituire una SRLS senza spese notarili con l’intervento gratuito di un notaio che verificherà la conformità dell’atto costitutivo con il testo standardizzato e lo depositerà, entro 20 giorni, presso il Registro delle Imprese.
Questa tipologia di atto costitutivo è uno dei maggiori limiti della SRLS, soprattutto nel caso in cui si dovessero verificare contrasti tra i soci o fossero necessari aumenti di capitale o inserire altre società di capitali, o di persone, all’interno della compagine.
Vantaggi e svantaggi di una SRL ordinaria con capitale inferiore ai 10 mila euro
Lo scopo del legislatore che ha concesso la possibilità di costituire una SRL ordinaria con capitale inferiore ai 10 mila euro, è stato quello di creare un sorta di modello ibrido che costituisca un ponte tra una società a responsabilità limitata con capitale superiore a 10 mila euro e una semplificata.
Il vantaggio maggiore è quello di un minimo investimento iniziale con il solo obbligo di dover versare “a babbo morto“, nel tempo, la somma rimanente per raggiungere la soglia minima. Infatti, la normativa non impone nessun limite temporale preciso e molte SRL restano per anni sottocapitalizzate.
Altro particolare da sottolineare, riguarda lo statuto societario che non deve seguire lo standard delle SRLS, in questo caso, infatti, si possono inserire clausole e modellarlo a seconda delle esigenze dei soci e delle prospettive di crescita della società, superando un limite che può essere fatale, nel tempo, alle SRLS e ai loro soci.
Il principale svantaggio delle SRLS, ovvero, l’impossibilità di superare i 9,999,99 euro di capitale sociale con questa soluzione viene superato anche se, una SRL ordinaria con capitale sociale inferiore ai 10 mila euro, non gode di alcun tipo di agevolazione o sconto in fase di costituzione, né, tanto meno, a livello tributario con il versamento di IRAP e IRES (previsto anche per le SRLS) e di tutti i bolli statali, oneri notarili, fiscali, previdenziali e assistenziali di una SRL Ordinaria con capitale sociale superiore a 10.000 euro.
I conferimenti
Tra gli elementi caratterizzanti della SRL con capitale ridotto c’è una regola che prevede che i conferimenti possano essere effettuati esclusivamente in denaro e, soprattutto, versati per intero alla data di costituzione della società e messi a disposizione dell’amministratore. Questo perchè data l’esiguità del capitale sociale si è ritenuto necessario obbligare i soci al versamento di denaro per evitare che eventuali conferimenti in natura possano rendere ancor più esiguo e poco utilizzabile il capitale iniziale dell’impresa.
Non è pertanto consentito, nemmeno previa indicazione sull’atto costitutivo, che i conferimenti in denaro possano essere sostituiti da conferimenti di genere differente come in natura o di prestazione d’opera.
Altro punto fondamentale relativo ai conferimenti, e con una sostanziale differenza rispetto alla SRL ordinaria, è rappresentato dal divieto di versare soltanto il 25% del capitale sottoscritto, sempre per lo stesso problema legato all’esiguità del capitale nelle mani dell’amministratore.
Ne consegue che per costituire una SRL con capitale ridotto tra i 2.500 euro e i 9.999 euro i soci dovrebbero versare, immediatamente, a titolo di conferimento, una somma più alta rispetto a quella che verserebbero, eventualmente, i soci di una SRL ordinaria con 10.000 euro di capitale sottoscritto. Una norma che, così come scritta, scoraggia in modo particolare la capitalizzazione iniziale di SRL a capitale ridotto che, in linea di massima, vengono costituite un con capitale inferiore a 2.500 euro.
Come già indicato, il versamento dei conferimenti a capitale sociale dovrà essere effettuato mediante trasferimento del denaro nelle mani dell’amministratore, anche se la norma indica testualment: “versamento alle persone cui è affidata l’amministrazione”, considerando quelle imprese in cui sono presenti più amministratori che possono operare disgiuntamente. In questo caso, il versamento potrà essere effettuato ad uno solo degli amministratori che dovrà essere presente e dare atto della ricezione.
Le modalità di versamento dei conferimenti in denaro dovranno essere specificate nell’atto costitutivo dell’impresa.
Aumento e gestione del capitale sociale
Grazie alla disposizione introdotta, è possibile che il capitale nominale di una SRL non semplificata possa essere compreso tra 1 euro e 9.999 euro senza che vengano mutate le particolarità generali di una SRL ordinaria, se non per alcuni aspetti relativi alla disciplina delle riserve e alla capitalizzazione. In particolare, la disciplina della SRL a capitale ridotto fa si che il capitale iniziale di costituzione diventi il nuovo “minimo assoluto” interamente versato, escludendo la possibilità data alla SRL ordinaria di versarne soltanto un 25%.
Resta prevista la possibilità da parte degli amministratori di effettuare successivi aumenti di capitale sociale, superando anche la soglia dei 9.999 euro, a differenza di quanto previsto per le SRL Semplificate, così come l’eventuale offerta di quote di nuova emissione a terzi, se l’atto costitutivo lo prevede (cosa non possibile SRLS).
In linea di massima, stando alla regola sopracitata non sarebbe possibile conferire beni in natura per incrementare il capitale sociale e, fino alla concorrenza dei 10.000 euro, ogni aumento di capitale dovrà essere integralmente versato in quanto, fino a tale limite, resta incompatibile la possibilità di versamento parziale.
Per mantenere lo status di SRL a capitale ridotto, con tutte le regole sopra indicate è inoltre necessario che l’aumento di capitale non nominale non superi il limite dei 10.000 euro. Se invece, il capitale sociale dovesse arrivare o superare tale limite, si verificherà in automatico il passaggio alla SRL ordinaria. Di fatto, da un punto di vista della gestione societaria cambierebbe poco ma verrebbero eliminati quei vincoli relativi al capitale versato e alla qualità dei conferimenti tipici della SRL a capitale ridotto.
Resta fermo l’obbligo di iscrizione della delibera di aumento di capitale e superamento del limite dei 10.000 euro nel registro delle imprese, e un’altra conseguenza di tale passaggio sarà quella di escludere l’obbligo di formazione della riserva di accumulo del 20%, portandola al canonico 5% e di rendere distribuibile la differenza tra le due riserve.
Le riserve di accumulo
La normativa relativa alla SRL con capitale ridotto prevede la formazione di una riserva di accumulo mediante l’accantonamento del 20% degli utili risultanti a bilancio, ogni anno. Si specifica inoltre, che tale accantonamento è obbligatorio fino a quando la somma del capitale sociale nominale + la riserva non abbia raggiunto i 10.000 euro.
Tale riserva potrà essere utilizzata soltanto per coprire eventuali perdite, oppure per l’aumento di capitale sociale ma, se eventualmente diminuita per tali scopi, dovrebbe essere prontamente reintegrata: un modo per consentire alla SRL una sorta di meccanismo di aumento di capitale automatico che sostituisce la riserva legale e che si traduce nel destinare forzosamente e obbligatoriamente una parte del patrimonio a capitalizzazione.
Nella SRL ridotta quindi, la riserva legale è stata sostituita dalla cosiddetta riserva di accumulo con una percentuale decisamente più elevata siccome l’accantonamento di un simbolico 5% degli utili netti della riserva legale non produrrebbe alcun concreto beneficio in termini di effettiva capitalizzazione.
Siccome l’obiettivo della SRL con capitale inferiore a 10.000 è quello di dare la possibilità a tutti di sfruttare le potenzialità di una SRL ordinaria, anche nei casi in cui non ci siano le concorrenze iniziali previste, ma allo stesso tempo permane l’obbligo di raggiungere entro un lasso di tempo “non infinito” le caratteristiche di capitalizzazione di una SRL ordinaria, la riserva di accumulo è stata introdotta per favorire questo allineamento e cesserà i suoi effetti al raggiungimento della soglia dei 10.000 euro di capitale nominale.
Si tratta quindi di una sorta di bilanciamento rispetto ad una scarsa capitalizzazione iniziale e un parziale recupero della funzione di garanzia del capitale assai esiguo di una SRL a capitale ridotto. In particolare, tali somme restano vincolate alla società e indisponibili per essere distribuite ai soci, o convertite direttamente a capitale sociale. Una diversa destinazione della riserva di accumulo è punibile penalmente. L’unico caso in cui è possibile sfruttare tali accantonamenti è solamente a copertura di eventuali perdite di esercizio.
Passaggio da una SRL con capitale inferiore a 10.000 euro a SRL ordinaria
Come detto nel paragrafo precedente, il passaggio da una SRL ridotta ad una SRL ordinaria è un processo quasi automatico e naturale visto che, nella maggior parte dei casi, viene utilizzata la riserva di accumulo accantonata ed eccedente la riserva legale. Non possiamo quindi parlare di trasformazione perchè tra la SRL ridotta e la SRL ordinaria le differenze sono minime:
- obbligo di accantonare la cosiddetta riserva di accumulo anziché la riserva legale per le SRL Ordinarie;
- obbligo di versare interamente, e in denaro, il capitale sociale.
Sarà pertanto necessario effettuare una semplice modifica statutaria avente come oggetto l’aumento del capitale nominale, fino alla concorrenza dei 10.000, per veder annullati gli obblighi della SRL con capitale ridotto e considerare l’impresa come una SRL ordinaria a tutti gli effetti.
Passaggio da SRL ordinaria ad SRL con capitale inferiore a 10.000 euro
Non è prevista la possibilità volontaria di passare da una SRL ordinaria ad una ridotta, infatti è espressamente disciplinato dal legislatore che la SRL ordinaria disponga di un “patrimonio netto vincolato non inferiore a 10.000 euro”, che pertanto vieta, al di sotto di quella soglia qualsiasi operazione volontaria distributiva.
Tale passaggio potrebbe invece avvenire a causa di una riduzione al di sotto del minimo legale da perdite d’esercizio. La facoltà di poter effettuare questo passaggio viene però concessa quale sorta di alternativa, o ultima spiaggia, per tentare il salvataggio di una impresa in difficoltà con la prospettiva di riportare la situazione del capitale alla normalità.
Ovvio che di fronte ad una prospettiva di scioglimento dell’impresa o, addirittura di liquidazione giudiziaria, in funzione della continuità aziendale venga concessa una opportunità di questo genere, a patto che il capitale stabilito dalla delibera, fossero anche e solamente 1.000 euro, venga interamente versato nelle casse dell’impresa.
La conseguenza di questo passaggio a ritroso comporta il sopravvenire dell’obbligo di accantonamento della riserva di accumulo del 20% sull’utile annuale oltre che gli altri limiti tipici della SRL a capitale ridotto.
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