Bonus caldaia: cos’è, come funziona e requisiti per poterlo richiedere

Dopo la crisi del 2008 l’economia italiana ha vissuto più di un decennio d’instabilità con aziende che hanno definitivamente tirato giù la serranda, contribuenti che sono passati a dichiarare il minimo indispensabile per poter campare e tante famiglie in difficoltà… Quando il peggio sembrava ormai alle spalle, per mettere la cosiddetta “ciliegina sulla torta” è scoppiata anche la pandemia di Covid-19.

Mesi di isolamento forzato, e chiusura definitiva per molte attività produttive, hanno causato un crollo del PIL di proporzioni bibliche e con esso, l’aumento della disoccupazione e del numero di famiglie che faticano ad arrivare a fine mese. Il Governo non è certo stato a guardare ed ha cercato di tamponare la crisi con interventi, più o meno mirati, a sostegno di lavoro ed economia.

Grazie al Decreto Cura Italia e successivamente il Decreto Rilancio sono state introdotte nuove misure o ampliate le esistenti. Come sempre, una particolare attenzione è stata posta al settore dell’edilizia, uno dei motori trainanti della nostra economia. Nonostante siano ancora in vigore (almeno fino al 31 dicembre 2020) il bonus ristrutturazione, l’Ecobonus e il Sismabonus è stato aggiunto anche il cosiddetto Superbonus al 110% e altre agevolazioni fiscali minori come il bonus caldaia. Quest’ultimo contributo rappresenta un importante aiuto economico per tutti coloro che sono alle prese con la sostituzione della vecchia caldaia, passando ad un modello a condensazione di classe A.

Una serie di incentivi che sfruttano il meccanismo della detrazione d’imposta e della cessione del credito per offrire un sostegno attraverso importanti sgravi fiscali. Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di ottenere direttamente uno sconto in fattura di pari importo del contributo, in modo da godere immediatamente del beneficio.

Siccome la sostituzione di una caldaia rientra tra le tipologie di interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica previsti sia da Ecobonus che Superbonus, offre l’opportunità di accedere ad entrambi i contributi. Tuttavia, è necessario fare una scelta non essendo agevolazioni fiscali cumulabili. In questa guida focalizzeremo la nostra attenzione sul bonus caldaia, puntualizzando prima le più importanti novità introdotte con il Superbonus 110%.

Indice:

 

Cosa cambia con il Superbonus?

bonus caldaiaLe detrazioni al 110% fanno la loro comparsa grazie al Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, in seguito modificato e tradotto in legge il 17 luglio 2020. Non si tratta di una novità assoluta ma bensì un potenziamento delle misure già esistenti ed in vigore, ovvero Ecobonus e Sismabonus.

Come le precedenti agevolazioni fiscali, anche il Superbonus è applicabile esclusivamente ad opere di ristrutturazione con la finalità di riqualificare un edificio. In particolare, i lavori devono avere lo scopo di migliorare le prestazioni energetiche o le caratteristiche antisismiche di ogni singola abitazione o parti comuni di un complesso condominiale. L’introduzione da parte del legislatore di un’aliquota così alta ha il chiaro intento di stimolare un’economia messa in ginocchio dall’emergenza sanitaria e dare la possibilità di rimodernare un vecchio immobile anche a coloro che non dispongono delle risorse finanziarie necessarie.

L’aiuto economico si riferisce ad opere di ristrutturazione compiute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e verrà suddiviso in 5 quote di uguale importo. È altresì importante sottolineare come il contribuente possa godere dell’agevolazione, non solo tramite il solito sistema della detrazione dell’imposta sul reddito, ma anche sfruttando la cessione del credito o lo sconto in fattura. Quest’ultima opportunità permette di richiedere all’impresa che esegue i lavori, l’applicazione di uno sconto sul compenso finale di pari importo del contributo spettante. In alternativa, il beneficiario può finanziare i lavori attraverso la cessione del credito d’imposta ad una banca oppure un intermediario finanziario.

La detrazione al 110% ha una marcia in più rispetto agli altri bonus legati alla ristrutturazione: mi riferisco, non solo alla percentuale dell’aliquota detraibile, ma anche alla versatilità dei metodi di fruizione. Molti proprietari di immobili potrebbero eseguire quelle opere di riqualificazione sempre desiderate, ma negate dalla mancanza di liquidità, praticamente a costo zero, o comunque entro i limiti degli interventi consentiti e il tetto massimo di spesa, oltre il quale la detrazione non è più applicabile.

 

Quali sono le più importati novità del Superbonus 110%?

Giusto per ricapitolare, le principali novità e parametri da rispettare per chi intende effettuare opere di riqualificazione di uno stabile e godere della detrazione al 110% sono:

  • il contributo riguarda unicamente interventi di isolamento termico, sostituzione impianto di riscaldamento o climatizzazione invernale e adeguamento sismico;
  • per applicare l’agevolazione è necessario che venga certificato da un tecnico abilitato il salto di due classi energetiche dell’abitazione. Considerando che tali classi vanno dalla G alla A, con ulteriore suddivisione in 4 sottoclassi (A1, A2, A3 e A4), il bonus spetta anche qualora fosse fisicamente possibile il passaggio ad una sola classe superiore (per esempio dalla A3 alla A4);
  • lavori compiuti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021: la data di validità è stata estesa fino al 30 giugno 2022 solo per opere di miglioramento energetico di edifici popolari;
  • aliquota al 110%: rappresenta la massima detrazione che il Governo abbia mai introdotto attraverso bonus destinati alle opere di ristrutturazione. Ricordiamo che è possibile ancora richiedere l’Ecobonus con detrazione al 50% o al 65% per lavori riguardati singole abitazioni, salendo al 75% per interventi di riqualificazione energetica in complessi condominiali. Anche il Sismabonus è stato confermato per tutto il 2020 con aliquota fissata al 100% e inerente lavori strutturali di messa in sicurezza con finalità antisismica. Non bisogna dimenticare che le agevolazioni non sono cumulabili, ciò significa che richiedendo un determinato bonus si preclude l’applicazione di tutti gli altri;
  • Possibilità di usufruire del Superbonus grazie allo sconto immediato: la legge permette di sottrarre il contributo dal corrispettivo dovuto all’impresa appaltatrice, quindi sarà il prestatore d’opera ad anticipare al beneficiario la somma spettante. Il fornitore potrà recuperare l’importo sotto forma di credito d’imposta portandolo in compensazione nella successiva dichiarazione dei redditi oppure cedendolo ad un altro soggetto, compresa una banche o un intermediario finanziario;
  • trasformazione della detrazione: il beneficiario può anche decidere di non applicare la detrazione ma trasformarla in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione per alleggerire il pagamento di tributi oppure cederlo a soggetti terzi;
  • il Superbonus è applicabile al massimo a due unità immobiliari a cui aggiungere le eventuali parti comuni di un condominio. In questo modo la normativa consente di sfruttare l’agevolazione, non solo per l’abitazione principale, ma anche per la seconda casa. Di fatto, sono esclusi solo edifici di lusso appartenenti alle classi catastali A1, A8 e A9;
  • il contributo è stato esteso anche alle cooperative di abitazioni di proprietà indivisa, ONLUS, organizzazioni di volontariato e promozione sociale, nonché le associazioni sportive dilettantistiche ma solo per lavori di riqualificazione dei locali adibiti a spogliatoi.

 

Quali interventi rientrano nel bonus 110%

Tra gli interventi richiesti con maggior frequenza ci sono quelli destinati all’isolamento termico dell’edificio. In particolare, riguardano l’applicazione del cosiddetto cappotto termico per coibentare la facciata e limitare al minimo dispersioni di calore durante l’inverno e refrigerio nei mesi più caldi. Ci sono poi tutta una serie di opere minori diretta conseguenza del montaggio dei pannelli isolanti come, ad esempio, la sostituzione degli infissi o il cambio dei davanzali. Anche l’isolamento delle pareti interne e l’inserimento di speciali materiali nelle intercapedini rientrano tra i lavori ammessi. Non bisogna dimenticare che per aver diritto al Superbonus è necessario il trattamento di almeno il 25% dell’estensione superficiale complessiva, percentuale comprendente anche le pareti interne.

Altri interventi molto comuni riguardano la sostituzione dell’impianto di riscaldamento o climatizzazione invernale. In questo caso è ammessa l’installazione di: pompa di calore, caldaia a condensazione in classe A, dispositivo ibrido (pompa di calore unita con caldaia a condensazione) e sistema di microrigenerazione a patto che garantisca un risparmio minimo di energia primaria (PES) pari al 20%. Ulteriore intervento soggetto a detrazione del 110% è l’installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua calda per riscaldamento e uso sanitario, spesso abbinato al montaggio di un impianto con celle fotovoltaiche.

Un’altra importante categoria di interventi sono le opere strutturali allo scopo di migliorare le qualità antisismiche di un edificio e già previste dal Sismabonus entrato in vigore nel 2013.

C’è anche da evidenziare come altri lavori, cosiddetti trainati, rientrano nel Superbonus qualora compiuti insieme ad uno degli interventi principali o trainanti che dir si voglia. In particolare, ci riferiamo all’installazione di pannelli fotovoltaici o stazioni per la ricarica di auto elettriche, nonché la sostituzione degli infissi.

Per chi abita in centri storici, o in edifici vincolati da regolamenti edili, urbanistici o ambientali stabiliti dal Comune di residenza o dal Codice dei beni culturali, farà piacere la possibilità di beneficiare della detrazione al 110% anche per semplici interventi trainati che, solitamente, sarebbero esclusi dall’agevolazione.

 

Come funziona il bonus caldaia

Il bonus caldaia rientra in quell’insieme di detrazioni fiscali previste dall’ultima Legge di Bilancio. Ciò significa che, almeno fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile recuperare parte della spesa sostenuta per la sostituzione della caldaia attraverso una detrazione IRPEF da applicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo ai lavori. In base al tipo di intervento di riqualificazione energetica dell’immobile, l’aliquota di detrazione è fissata al 50% o 65%, ma potrebbe anche raggiungere il 110%.

È importate aver ben chiaro come la detrazione sia legata all’effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio o con finalità di riqualificazione energetica dello stabile. Quindi è un contributo che rientra nell’Ecobonus, oppure nel Superbonus, qualora la data di inizio lavori sia successiva al 1° luglio 2020. E’ esattamente ciò che accade con il bonus per l’acquisto di nuovi mobili, il quale dev’essere richiesto unicamente a seguito di lavori di ristrutturazione.

Per chiarire meglio il concetto facciamo un semplice esempio: immaginiamo di voler effettuare un lavoro di coibentazione della facciata applicando un capotto termico. E’ un tipo di intervento che rientra, rispettando tutti i requisiti richiesti, in quelli previsti dal nuovo Superbonus al 110%. Se congiuntamente decidiamo anche di sostituire la caldaia con un modello a condensazione in classe A, potremo ottenere la detrazione al 110% della spesa sostenuta e ricevere il contributo in 5 rate. Se invece i lavori sono precedenti la data di entrata in vigore del Superbonus, o per altri motivi è stata inoltrata la richiesta dell’Ecobonus, la detrazione spettante sarà pari 65% o al 50% in base al tipo di impianto installato.

Quindi, in definitiva, il bonus caldaia è sempre legato ad interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio o riqualificazione energetica e l’aliquota può andare da un minimo del 50% fino ad un massimo del 110%.

L’agevolazione viene elargita con le consuete 10 quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi successiva all’anno dei lavori, e in cui è stato effettuato il pagamento. Solo nel caso in cui il contributo caldaia rientri nel Superbonus 110% le rate si riducono a 5 annuali, secondo quanto stabilito dalla nuova normativa.

 

Quando si applica l’aliquota al 65%

Il bonus caldaia ammonta al 65% della spesa sostenuta solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  • passaggio ad un nuovo impianto di riscaldamento o climatizzazione invernale, dotato di caldaia con tecnologia a condensazione e classe di efficienza almeno pari alla A. Inoltre, l’installazione deve anche prevedere l’integrazione di sistemi di termoregolazione avanzati in classe V, VI, o VIII. Quest’ultima definizione indica i termostati smart di ultima generazione, che consentono una intelligente programmazione allo scopo di ridurre consumi e, di conseguenza, abbassare emissioni inquinanti e costi in bolletta. Si tratta di dispositivi con connessione Wi-Fi in grado di verificare la posizione dell’utente basandosi sul GPS dello smartphone, ottimizzando così la temperatura domestica e offrendo la comoda gestione dell’impianto di riscaldamento anche da remoto;
  • installazione di un impianto cosiddetto ibrido, ovvero progettato per integrare la caldaia a condensazione con una pompa di calore.

 

Quando si applica l’aliquota al 50%

La detrazione spettante è pari al 50% qualora l’intervento fosse limitato alla sola sostituzione della caldaia a condensazione in classe A senza prevedere il montaggio di un sistema di termoregolazione evoluto.

 

Sostituzione caldaia senza diritto alla detrazione

Nel caso venisse installata una caldaia con classe inferiore alla A (B oppure C), non spetta alcuna agevolazione. Ricordiamo che le caldaie di tipo B sono dispositivi di vecchia concezione, con camera di combustione aperta e tiraggio naturale oppure forzato; espellono direttamente all’esterno i gas di scarico senza recuperare l’energia e non si possono collegare alla canna fumaria di un impianto condominiale.

Le caldaie in classe C funzionano invece con camera a tenuta stagna e tiraggio forzato, non sfruttato il calore residuo dei gas di scarico e si installano sia all’intero che all’esterno.

 

Requisiti per accedere al bonus caldaia e chi ne ha diritto

I requisiti richiesti per beneficiare del bonus caldaia sono molto semplici e riguardano:

  • l’immobile oggetto del contributo dev’essere regolarmente iscritto al catasto oppure con richiesta di accatastamento in corso;
  • tutte le imposte a cui l’immobile è assoggettato devono risultare regolarmente versate;
  • la presenza di un vecchio impianto di riscaldamento da sostituire.

Il bonus può essere richiesto dalle stesse categorie che accedono ad altre agevolazioni legate a ristrutturazione e riqualificazione di immobili. Nel dettaglio spetta a:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di diritto reale di godimento (uso, usufrutto, ecc.);
  • locatori o comodatari sempre che abbiano ricevuto il consenso dal proprietario dell’immobile soggetto ad agevolazione.

Naturalmente il beneficiario deve aver sostenuto la spesa ed effettuato a proprio nome il pagamento del compenso pattuito.

 

Limiti di spesa per la sostituzione della caldaia

Per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, o climatizzazione invernale, la normativa prevede un tetto massimo pari a 30.000 euro per unità abitativa indipendente, oppure edificio unifamiliare.

 

Procedura per ottenere la detrazione delle spese di sostituzione caldaia

Come per tutti i bonus ristrutturazione, anche in questo caso è necessario che la spesa sostenuta sia opportunamente documentata da pagamenti effettuati tramite bonifico bancario oppure postale. Considerando che le cifre spesso non risultano troppo elevate, la normativa ammette anche l’utilizzo della carta di credito o di debito. Rimane vietato l’uso dell’assegno e dei contanti, nonché qualsiasi altra tipologia di pagamento che non rientri tra quelli sopra citati.

Il bonifico dev’essere compilato facendo attenzione ad indicare tutti i dati richiesti infatti, in caso di omissioni o compilazioni errate della distinta, potrebbe venire invalidato tale pagamento con la conseguente perdita immediata del diritto al contributo. In particolare, nel bonifico devono essere indicati:

  • causale del versamento: istituti di credito e Poste Italiane offrono causali specifiche per il pagamento dei compensi riguardanti lavori di ristrutturazione o servizi soggetti ad agevolazioni fiscali;
  • codice fiscale o partita IVA del soggetto a cui è destinato il pagamento, ovvero l’autore dei lavori, o il venditore della merce;
  • codice fiscale del richiedente l’agevolazione.

Per avere la certezza di ottenere la detrazione è necessario conservare le ricevute di pagamento, oppure la fattura di acquisto della caldaia. I documenti devono sempre riportare la natura e la quantità del bene o servizio che è stato acquistato. Non bisogna nemmeno dimenticare altri due importati adempimenti spettanti al beneficiario.

Il primo è la richiesta della perizia di un tecnico abilitato e l’apposita certificazione al fabbricante della caldaia. Il secondo è la comunicazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Siccome la detrazione per la spesa della caldaia rientra, spesso, nell’Ecobonus o nel Superbonus, c’è tutto un iter burocratico da dover seguire e documenti da produrre e spedire, non solo all’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente, ma anche all’Agenzia delle Entrate. Di questo però ne ho parlato negli articoli dedicati ai singoli contributi.

   

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